Sentenza 1 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/07/2003, n. 10360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10360 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2003 |
Testo completo
ee 65635 ESENTE DA REGISTRAZIONE REPUBBLICA ITALIANA AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO MATERIA TRIBUTARIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZ SEZIONE QUINTA CIVILE 1 0360/03 Composta dagli Ill gistrati: R.G.N.15665/99 CRE AR Dott. Francesco ALTIERI Dott. Enrico 23113 Cron. Consigliere Dott. Francesco RUGGIERO Rep. Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE Ud. 28/01/2003 Dott. Antonino DI BLASI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: Oggetto: Tributi IRPEF ILOR - SENTENZA Accertamento ex art.39 comma II sul ricorso proposto da: DPR n.600/1973 Presupposti- Questioni decise NT EMIDIO, rappresentato e difeso, giusta procura dal giudice di primo grado e con del ricorso, dall'Avv. Domenico Russi, a margine riferimento alle quali non vi sia elettivamente domiciliato in Roma presso lo Studio del stata impugnazione o riproposizione Prof. Avv. Lucio V. Moscarini, Via Sesto Rufo, 23 ex art.346 C.p.C. da parte dell'appellato - Ricorrente- vittorioso. Riproposizione con CONTRO ricorso legittimità AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro Inammissibilità. pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei ofai Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - Controricorrente CAMPIONE CIVILE N. 65635 264 avverso la sentenza n. 62/3/98 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di L'Aquila, Sez. 3, il 20-05-1998 e depositata il 27-07-1998. Udita la relazione della causa svolta all'udienza del 28-01-2003 dal Relatore Cons. Antonino Di Blasi;
Sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO avviso n. 3191002672, l'Ufficio Distrettuale II.DD. Con di Pescara, accertava induttivamente, a carico di MO IO, titolare di un esercizio di abbigliamento, per l'anno 1985, ai fini IRPEF-ILOR, un afe reddito di L.117.071.000. Ciò nel presupposto della complessiva inattendibilità delle scritture contabili. Il contribuente impugnava tale avviso e la Commissione Tributaria Provinciale di Pescara, giusta decisione n.728/01/97, in parziale accoglimento del ricorso, modificava le percentuali di ricarico applicate dall'Ufficio. L'Ufficio interponeva appello, deducendo l'erroneo operato dei giudici di primo grado, reso evidente dal fatto che, per l'effetto, ne derivava una perdita di esercizio di L. 17.763.179 laddove lo stesso 2 contribuente aveva dichiarato un reddito di L. 12.686.000. La C.T.R. di L'Aquila, con la decisione in epigrafe indicata, in parziale accoglimento dell'appello, rideterminava la percentuale di ricarico. Con ricorso notificato il 27-07-1999, ed affidato ad un mezzo, il AN ha chiesto la cassazione della 1'annullamento decisione di appello e, nel merito, dell'avviso di accertamento. Con controricorso notificato il 15-09-1999 1'Amministrazione delle Finanze ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. MOTIVI DELLA DECISIONE da Con l'unico mezzo, il contribuente censura l'impugnata decisione per violazione e falsa applicazione dell'art.39 comma ΙΙ DPR n. 600/1973 in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c.. Deduce che, nel caso, non sussistevano i presupposti di fatto e di diritto per fare ricorso al metodo di accertamento previsto dalla denunciata norma, stante l'inesistenza delle contestate irregolarità. Trattasi di censura inammissibile in quanto, come si evince dagli atti in esame, sulla stessa si era già pronunciato il giudice di primo grado, che "aveva ritenuto legittimo 1'accertamento induttivo", e tale 3 statuizione non consta essere stata impugnata in appello, dal contribuente, neppure in via incidentale o mediante riproposizione, dal momento che solo l'Ufficio risulta avere proposto gravame. Non ignora questa Corte il travaglio della giurisprudenza circa la portata della disposizione contenuta nell'art. 346 c.p.c.. In esito ai più recenti interventi, Cass. SS.UU. 29-01- 2000 n. 16; Cass. 24-03-2000 n.3539, che il Collegio condivide, deve, però, ritenersi preclusa la possibilità di riesaminare i punti, già oggetto della decisione di primo grado, dei quali in appello non sia stato espressamente chiesto il ries ame ° con specifica impugnazione od in via di riproposizione ex art.346 c.p.c. (Cass. SS.UU. 6-09-1990 n. 9197). Ciò in quanto, nel giudizio di appello "che non un indicium novum, ma è una revisio prioris instantiae, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso l'enunciazione di specifici motivi", con i quali alle argomentazioni svolte nell'impugnata sentenza, ne vengono contrapposte, altre sottese ad incrinarne il fondamento logico-giuridico. E perché, d'altronde, "l'appello è dato alla parte contro l'ingiustizia della sentenza di primo grado ed è 4 rimessa alla stessa parte, per il principio dispositivo, la determinazione dei fatti nei quali 1'ingiustizia si concreta, con la conseguenza della esigenza assoluta della motivazione, quale elemento inseparabile dalla postulazione dell'ingiustizia e con l'ulteriore conseguenza che, in difetto di tale motivazione del vizio denunciato, il giudice del gravame non può procedere alla revisio prioris instantiae". In buona sostanza si ritiene, in applicazione degli artt. 342 e 346 c.p.c. e nel segno del brocardo "tantum devolutum quantum appellatum" che il fenomeno L della stabilizzazione per mancato esercizio del potere di impugnazione trovi applicazione in ordine a tutte le questioni le quali, oggetto di discussione e decisione in primo grado, non siano state poi sottoposte a riesame con l'atto di appello о in via di riproposizione ex art.346 c.p.c., sicchè la cognizione del giudice di appello deve considerarsi limitata alle questioni espressamente investite dall'iniziativa delle parti. Deve, altresì, ritenersi che l'avallo prestato dalla citata sentenza delle SS.UU. n. 16/2000 alla concezione minimalista dell'effetto devolutivo, debba indurre а considerare superato il diverso opinamento di altre 5 pregresse pronunce, in base alle quali l'onere di riproporre le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, non incomberebbe sull'appellato contumace, er di contro, ad affermare, nella condivisione delle argomentazioni utilizzate dalle Sezioni Unite per valorizzare, nell'interpretazione della norma, l'elemento volitivo, che le questioni respinte dalla sentenza di primo grado a favore dell'appellato, ove questi non partecipi al giudizio di secondo grado, non possono ritenersi devolute alla cognizione del giudice di appello;
ciò in quanto, non è la volontà presuntivamente espressa dal contumace, con il suo contegno negativo, a determinarne l'effetto devolutivo, bensì l'operare di un meccanismo di preclusione che il contegno attivo della parte può impedire. Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza di appello, che riesaminando il decisum del giudice di prime cure, nei limiti segnati dai motivi di appello dell'Ufficio ne ha disposto il parziale accoglimento, non merita censura. Né, a diverse conclusioni, può indurre il fatto che la C.T.R. autonomamente ha ritenuto di esprimere motivata adesione al criterio adoperato dall'Ufficio per l'accertamento, ribadendone la legittimità, giacchè 6 essendo l'appello un gravame ad effetto devolutivo, limitato alle specifiche censure avanzate dalle parti, la preclusione irrevocabile connessa al giudicato interno formatosi sul punto non investito da gravame (Cass. n. 6147 dell'8-07-1997 e n.5147 del 9-06- 1997) esclude la possibilità di attribuire rilevanza giuridica alla relativa circostanza. inammissibilità del ricorso ne impone il L'acclarata rigetto. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Così deciso in Roma il 28-01-2003. Il Presidente Dott. Francesco Gristarella Orestano Jurass Costarella Dustan Il Consigliere- Estensore ML CANCELLIERE dott Luigi Rittano Dott. Antonino Di BlasiCt. N effic Deportata IL CANCELERIA off' 01 LUG. 2003 IL/CANCELLIERE dott. Luigi Rittano 7