Sentenza 25 luglio 2001
Massime • 1
In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro vale il principio - ora confermato nella specifica disciplina dettata dal D.Lgs. n. 38 del 2000 - secondo cui sia l'infortunio "in itinere" sia l'infortunio verificatosi nel corso di uno spostamento del lavoratore per motivi inerenti allo svolgimento della propria prestazione sono indennizzabili anche in caso di utilizzazione di mezzi di trasporto privati, purché tale utilizzazione sia "necessitata", cioè funzionalizzata, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo in cui avviene, ad un corretto e puntuale adempimento dei compiti lavorativi. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva escluso l'indennizzabilità dell'infortunio subito dal ricorrente mentre per motivi di lavoro, si recava con il proprio ciclomotore dalla sede del suo ufficio ad una filiale bancaria, considerando decisivo il rilievo che il lavoratore avrebbe potuto raggiungere a piedi la filiale bancaria, essendo essa molto vicina al posto di lavoro; la S.C. ha precisato che in tal modo non si è dato il dovuto rilievo al fatto che l'incidente era avvenuto nello svolgimento dell'attività lavorativa e non si sono sottoposti ad alcuna verifica gli assunti del lavoratore relativi alla presenza di un'autorizzazione del datore di lavoro all'uso del mezzo privato e alla necessità di raggiungere, dopo gli adempimenti in banca, altra località posta a ragguardevole distanza dal luogo di lavoro).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/07/2001, n. 10162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10162 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. ETTORE MERCURIO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - rel. Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RT RC, elettivamente domiciliato in ROMA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 36, presso lo studio dell'avvocato GIULIA NOBILIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIOVANNI GIORGI, SERGIO LEONE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL ISTITUITO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRÀ, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 926/99 del Tribunale di PISA, depositata il 23/11/99 R.G.N. 2560/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/06/01 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito l'Avvocato NOBILIO;
udito l'Avvocato DE FERRÀ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso al Pretore di Livorno IR RT chiedeva che il sinistro occorsogli il 28 marzo 1990, mentre svolgeva funzioni per la società MA.VI.CA., fosse riconosciuto come avvenuto in occasione di lavoro e che, conseguentemente, l'INAIL fosse condannato al pagamento del saldo della indennità per inabilità temporanea, di cui aveva ricevuto acconti per lire 9.500.000.
Dopo che l'INAIL si era costituito spiegando domanda riconvenzionale, con la quale chiedeva la ripetizione della somma erogata e con la quale addebitava il sinistro alla scelta del dipendente di recarsi con il proprio ciclomotore in un luogo vicinissimo alla sede di servizio, il Pretore rigettava la domanda attrice e dichiarava inammissibile perché tardiva la domanda riconvenzionale. A seguito di appello del RT e dopo l'espletamento di una consulenza d'ufficio, il Tribunale di Livorno accoglieva la domanda dell'assicurato non prendendo in esame le contestazioni mosse dall'INAIL alla domanda stessa stante "la tardività della riconvenzionale".
Una tale decisione veniva però cassata dalla sentenza della Corte di Cassazione 9 luglio 1996 n. 7391, che accoglieva la doglianza avanzata dall'INAIL secondo la quale il Tribunale aveva operato una confusione fra domanda riconvenzionale ed eccezione, perché la inammissibilità della riconvenzionale non poteva impedire certo di prendere in esame il merito delle questioni con essa sollevate. Riassunto il giudizio, il Tribunale di Livorno con sentenza del 23 novembre 1999 respingeva la domanda del RT e dichiarava interamente compensate tra le parti le spese del giudizio. Nel pervenire a tali conclusioni il Tribunale osservava che, pur essendo avvenuto il sinistro durante l'orario di lavoro, il dipendente aveva assunto un rischio elettivo per essersi recato su un ciclomotore ad effettuare operazioni di banca presso una filiale molto vicina alla sede di lavoro. Il RT aveva cercato di giustificare la scelta del mezzo con una spiegazione non molto convincente, quella cioè di doversi recare con il ciclomotore a circa 40 chilometri da Livorno. Ciò che risultava decisivo era però la sola circostanza che il RT, impiegato di buon livello della società e certamente in grado di operare autonome scelte, si era recato per operazioni in una banca molto vicina al luogo di lavoro, usando per propria scelta un mezzo del tutto sproporzionato per raggiungere un luogo raggiungibile a piedi in pochissimi minuti senza rischio alcuno, venendosi in tal modo a trovare in una situazione che portava ad affrontare rischi diversi da quelli dell'attività normalmente svolta. Avverso tale sentenza IR RT propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo.
Resiste con controricorso l'INAIL.
Il RT ha depositato memorie difensive ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso il RT deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 4 del d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 nonché motivazione insufficiente e contraddittoria (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). In particolare il ricorrente deduce che il Tribunale ha errato nell'individuare il rischio elettivo nell'uso del ciclomotore in sè, e nell'effettuare di tale rischio una trattazione meramente teorica svincolata dai fatti di causa. Il Tribunale è inoltre caduto in contraddizione perché, dopo avere riconosciuto al RT la qualifica di impiegato in grado di operare con autonomia le proprie scelte lavorative, aveva poi addebitato alla stesso di avere utilizzato il ciclomotore in un tratto di strada soggetto a regolare circolazione.
Aggiunge infine il ricorrente che il Tribunale ha colposamente trascurato la denuncia di esercizio della MA.VI.CA., nella quale era previsto per il personale da assicurare l'uso dell'auto propria, ed ha ancora ingiustificatamente considerata non veritiera la dichiarazione del RT, resa in data 26 giugno 1990 in istruttoria, secondo la quale dopo la banca esso ricorrente avrebbe dovuto recarsi, sempre per motivi di lavoro, ad una discarica a circa 40 chilometri di distanza. Nè infine poteva addebitarsi al lavoratore la scelta del mezzo motorizzato atteso che il lavoratore pedone affronta lo stesso rischio del lavoratore che si reca sul posto di lavoro con auto privata o mezzo pubblico, sicché l'incidente subito da esso RT - dovuto all'improvviso attraversamento di un cane nella strada percorsa - si sarebbe potuto ugualmente verificare se avesse raggiunto la filiale della banca a piedi invece che con il ciclomotore.
Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
Va premesso che questa Corte in materia di infortunio in itinere ha più volte statuito che per l'indennizzabilità di tale infortunio non è sufficiente il rischio comune e generico connesso all'attività di spostamento spaziale, risultando necessaria la prova da parte dell'interessato della ricorrenza di un rischio specifico, di un rischio funzionalmente collegato all'attività lavorativa, ravvisandosi tale rischio nei casi in cui il lavoratore ha dovuto far uso di un particolare mezzo di trasporto o in quei casi in cui, per recarsi o per tornare dal luogo di lavoro, ha dovuto compiere un percorso implicante rischi diversi da quelli delle ordinarie vie di comunicazione, o si è dovuto spostare in ore o in luoghi inconsueti(cfr. al riguardo in argomento Cass. 12 maggio 1990 n. 4076; Cass. 16 febbraio 1990 n. 1171 cui adde Cass. 23 settembre 1996 n. 8396, relativa ad una fattispecie in cui è stata qui cassata la sentenza del giudice d'appello, che aveva ritenuto l'indennizzabilità dell'infortunio subito dal lavoratore nel percorrere con un motociclo - anziché a piedi come sua abitudine - la "breve" distanza fra la sua abitazione e la fermata del mezzo pubblico utilizzato per raggiungere il luogo di lavoro). In un siffatto contesto si è così precisato che l'infortunio in itinere è indennizzabile ogni qualvolta l'attività anteriore o successiva alle vere e proprie prestazioni lavorative sia richiesta ex necessitate o dalle modalità della loro esecuzione, quale imposta dal datore di lavoro o da circostanze di tempo e di luogo che prescindono dalla volontà di scelta del lavoratore, sicché tra le detta attività ed il rischio ad essa inerente venga a costituirsi un rapporto di causa ad effetto idoneo a trasformare il rischio generico in rischio specifico di lavoro (cfr. in tali esatti termini: Cass. 12 maggio 1990 n. 4076 cit.). L'ora esaminata materia dell'infortunio in itinere(infortunio subito dal lavoratore mentre si reca dalla propria abitazione al posto di lavoro o viceversa) presenta aspetti di stretta analogia con quella oggetto della presente controversia, in cui l'infortunio si è verificato ai danni del lavoratore dipendente nel corso di uno spostamento per motivi inerenti alla svolgimento della propria attività lavorativa.
Orbene, in relazione ad infortuni derivanti da spostamenti del lavoratore durante lo svolgimento della propria prestazione, per i quali non si riscontra una specifica disciplina legislativa, questa Corte - nel ricorrere di elementi significativi idonei a ricollegare con nesso eziologico l'infortunio all'espletamento del lavoro - ha riconosciuto l'indennizzabilità dell'infortunio subito dal lavoratore. Così tra l'altro ha considerato indennizzabile l'infortunio patito da un lavoratore che facendo uso di un mezzo di trasporto pubblico si recava dal posto di lavoro alla sede dell'amministrazione dell'impresa ove era stato convocato per ragioni di servizio(cfr. Cass. 16 febbraio 1990 n. 1171 cit.), e da un portalettere caduto da un motociclo del quale da tempo si serviva per la distribuzione della corrispondenza, circostanza questa nota all'Amministrazione datrice di lavoro (cfr. Cass. 20 ottobre 1978 n. 4747). Nel pervenire a queste conclusioni la Corte ha osservato come una opzione ermeneutica della normativa sugli infortuni sul lavoro (e segnatamente sulla portata applicativa dell'art. 2 del d.p.r. n. 1124 del 1965) che voglia rispettare le attuali esigenze del mondo del lavoro non può non tenere conto che allo stato l'uso della propria autovettura è divenuta per alcune professioni uno strumento insostituibile di lavoro, anche se fonte di rischi in ragione dei pericoli imprevisti ricollegabili alla circolazione stradale (cfr. in tali senza Cass. 20 maggio 1998 n. 5047). Da qui la conseguenza che presentandosi sovente - e specialmente per alcune professioni (ad esempio agenti, procacciatori d'affari, liquidatori di sinistri di società assicurativi) - l'uso di una autovettura, come del resto dl altro mezzo privato di circolazione, un importante mezzo di lavoro, perché funzionalizzato ad un più sollecito adempimento delle prestazioni del dipendente anche nell'interesse del datore di lavoro, la valutazione del nesso eziologico tra infortunio ed attività lavorativa deve avvenire in questi casi con criteri più larghi e flessibili rispetto a quelli ben più rigidi, validi invece per quei lavoratori per i quali l'uso della autovettura, o di altro mezzo, non è strettamente funzionale al "regolare" e "normale" svolgimento della propria attività lavorativa e dei compiti che essa richiede. In questa ottica non possono non considerarsi avvenuti in occasione di lavoro, e quindi ritenersi indennizzabili, quegli infortuni derivanti dall'uso della propria autovettura o di altro proprio mezzo di circolazione, e da quegli accadimenti che, funzionalmente si ricollegano a detta utilizzazione, sempre che risultino diretti, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo in cui avvengono, al normale svolgimento dei compiti lavorativi.
Un conforto a tale conclusione viene dall'art. 12 del d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, dovendosi infatti ritenere che tale norma,
prendendo atto dell'evoluzione giurisprudenziale in materia, ha finito per riconoscere espressamente come infortunio sul lavoro, come tale assicurato, anche quello subito a seguito dell'utilizzo del mezzo di trasporto privato "purché necessitato", espressione da intendersi come uso dell'automezzo funzionalizzato ad un corretto e puntuale adempimento dei compiti lavorativi. In altri termini, il recente legislatore, recependo l'orientamento prevalente in giurisprudenza ed in dottrina, ha chiarito il concetto di rischio elettivo (cfr. sulla portata del recente d. lgs. n. 38 del 2000:
Cass. 9 ottobre 2000 n. 13447), ed ha escluso dalla portata dell'assicurazione solo quegli eventi che non risultano ricollegabili - secondo un normale e corretto sviluppo causale - al lavoro e che risultano originati da fatti che per essere censurabili moralmente (abuso di alcoolici e di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni, guida senza abilitazione di guida) non possono giustificare interventi sociali - quale quelli caratterizzanti l'assicurazione e la previdenza pubblica - posti a carico della collettività.
Alla luce di quanto sinora detto la sentenza impugnata va cassata per non avere fatto corretta applicazione degli esposti principi in quanto ha escluso l'indennizzabilità dell'infortunio subito dal RT sulla base della considerazione, reputata decisiva, che la filiale bancaria - che il suddetto RT intendeva raggiungere allorquando ebbe a subire l'incidente per cui è causa - era molto vicina al posto di lavoro e, pertanto, raggiungibile a piedi. Pervenendo a tale conclusione il giudice d'appello non ha dato, però, il dovuto rilievo al fatto che l'incidente è avvenuto nello svolgimento dell'attività lavorativa, e non ha, per di più, tenuto in alcuna considerazione - non sottoponendolo ad alcuna verifica - l'assunto che il RT fosse autorizzato, in ragione alle specifiche mansioni svolte, ad usare il proprio mezzo privato, e che nel giorno dell'incidente doveva, dopo gli adempimenti in banca, raggiungere anche altra località posta ad una ragguardevole distanza dal posto di lavoro.
Ai sensi dell'art. 384 c.p.c. essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va rimessa ad un diverso giudice d'appello, che si designa nella Corte d'appello di Firenze, la quale procederà ad un nuovo esame della controversia, facendo applicazione dei principi innanzi enunciati.
Al giudice di rinvio va rimessa anche la statuizione sulle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Firenze anche per le spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2001