Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/07/2001, n. 10162
CASS
Sentenza 25 luglio 2001

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In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro vale il principio - ora confermato nella specifica disciplina dettata dal D.Lgs. n. 38 del 2000 - secondo cui sia l'infortunio "in itinere" sia l'infortunio verificatosi nel corso di uno spostamento del lavoratore per motivi inerenti allo svolgimento della propria prestazione sono indennizzabili anche in caso di utilizzazione di mezzi di trasporto privati, purché tale utilizzazione sia "necessitata", cioè funzionalizzata, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo in cui avviene, ad un corretto e puntuale adempimento dei compiti lavorativi. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva escluso l'indennizzabilità dell'infortunio subito dal ricorrente mentre per motivi di lavoro, si recava con il proprio ciclomotore dalla sede del suo ufficio ad una filiale bancaria, considerando decisivo il rilievo che il lavoratore avrebbe potuto raggiungere a piedi la filiale bancaria, essendo essa molto vicina al posto di lavoro; la S.C. ha precisato che in tal modo non si è dato il dovuto rilievo al fatto che l'incidente era avvenuto nello svolgimento dell'attività lavorativa e non si sono sottoposti ad alcuna verifica gli assunti del lavoratore relativi alla presenza di un'autorizzazione del datore di lavoro all'uso del mezzo privato e alla necessità di raggiungere, dopo gli adempimenti in banca, altra località posta a ragguardevole distanza dal luogo di lavoro).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/07/2001, n. 10162
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10162
    Data del deposito : 25 luglio 2001

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