Sentenza 9 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/12/2002, n. 17489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17489 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2002 |
Testo completo
POPOLO ITALIAN1 74 89 702 ESENTE DA REGISTRAZION E ROLLO 46 E 39 L. 21-11-19 DYNE GIUDICE DI PACE) REPUBBLIC ITALIA N.374 ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE LA Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Risarcimento danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CARBONE Presidente R.G.N. 8735/99 Dott. Paolo VITTORIA © Consigliere Dott. Roberto PREDEN Consigliere Cron. 41125 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rel. Consigliere Rep. Dott. Mario FINOCCHIARO Ud. 26/09/02 Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: DE PR PR, DE PR AL, elettivamente 68, domiciliati in ROMA VIA MONTE SANTO presso lo studio dell'avvocato ALFREDO GRANDE, difesi dall'avvocato GIAN LUIGI D'AMORE, giusta delega in atti;
ricorrenti -
contro
CO RA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POMA 4, presso 10 studio dell'avvocato ALESSANDRO dall'avvocato ANTONIO ROSSI, giusta ZAMPONE, difeso 2002 delega in atti;
1768 - controricorrente avversO la sentenza n. 154/99 del Giudice di pace di CAPUA, emessa il 12/02/99 e depositata il 12/02/99 (R.G. 3656/98); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 26/09/02 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha chiesto si accolga il ricorso con le conseguenze di legge. Svolgimento del processo e Motivi della decisione 1. Il giudice di pace di Capua, con sentenza del 12 febbraio 1999, ha condannato UA e CO De Ca- prio in solido al pagamento della somma di oltre lire 1.950.000 in favore di EL NA al quale, nel corso dell'esecuzione di lavori di sopraelevazione, avevano cagionato danni consistenti in infiltrazioni determinati dai predetti lavori. I convenuti non si sono costituiti nel giudizio.
2. Il giudice di pace ha ritenuto che, attraverso la prova testimoniale escussa ed una consulenza tecnica di parte, gli attori avevano fornito la prova della re- sponsabilità dei convenuti. Quanto all'ammontare dei danni il giudice di pace ha ritenuto che questi poteva- no essere liquidati equitativamente. 2 ------ - 3. CO e UA De CA hanno proposto ri- corso, con il quale ha denunciato la nullità della sen- tenza impugnata, giacché nell'atto di citazione non era indicato il giudice di pace davanti al quale essi erano stati citati a comparire. EL NA con il controricorso ha convenuto la tesi della nullità della sentenza ed ha dichia- con rato "che non provvederà a portarla ad esecuzione, sal- vo il suo diritto a proporre nuovamente la domanda, at- teso che a tutt'oggi i sigg.ri De CA UA e De CA non hanno provveduto a risarcire i danni pro- curatigli".
4. Ricorrendo una delle ipotesi di cui all'art. 375 cod. proc. civ., gli atti sono stati rimessi al P.M. per le sue conclusioni sulla controversia ed il P.M. ha concluso chiedendo che il ricorso sia accolto.
5. Il ricorso è fondato.
6. dalla lettura degli atti di causa si ricava che l'atto di citazione del 12 dicembre 1998, con il quale i convenuti sono stati invitati a comparire, reca la seguente indicazione "Ufficio del giudice di pace". Nelle conclusioni dello stesso atto i convenuti so- no stati invitati a comparire davanti "all'intestato giudice di pace". Il controricorrente conviene su questi fatti. 3 Ne deriva che l'atto di citazione non reca l'indi- cazione del giudice, come richiesto dal combinato di- sposto degli artt. 311 e 163, terzo comma n. 1, cod. proc. civ.
7. L'omissione comporta incertezza assoluta sul giudice davanti al quale i convenuti dovevano comparire e nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 164 cod. proc. civ., poiché essi non si sono costituiti in giudizio: Cass. 9 novembre 1989, n. 4726. E' stato già indicato che UA e CO De CA non si sono costituiti nel giudizio nel quale erano stati convenuti.
8. Dall'accoglimento del ricorso deriva che la sen- tenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa davanti a diverso giudice di pace di Capua per la prosecuzione del giudizio erratamente introdotto, nel quale la vicenda dovrà essere svolto con la corretta indicazione del giudice di pace, ma nel quale l'origi- nario attore ha diritto all'esame delle sue domande.
9. La determinazione delle spese di questo giudizio può essere devoluta al giudice del rinvio.
P. q. m.
La Corte accoglie il ricorso e cassa senza con rin- vio, anche per le spese di questo giudizio, a diverso giudice di pace di Capua. 4 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 26 settembre 2002. Luigi Francesco Di Nanni, Estensore My fueroприо aly Il esidente Dotussa Maria Aiello Depositata in Cancelleria Oggi,08.12.02 IL CANCELLIERE C1 Doit sa Maria Alelir 5