Sentenza 28 aprile 2015
Massime • 1
In tema di omicidio colposo, per la configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 589, comma terzo, n. 2 cod. pen., non è sufficiente che il guidatore abbia assunto sostanze stupefacenti prima di porsi alla guida ma è necessario che egli intraprenda detta condotta in stato di alterazione psico-fisica determinato dalla assunzione di droghe.
Commentario • 1
- 1. Positività agli stupefacenti non basta (Cass. 40543/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 novembre 2021
Ai fini della guida sotto alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti non è sufficiente che il guidatore abbia assunto sostanze stupefacenti prima di porsi alla guida ma è necessario che egli intraprenda detta condotta in stato di alterazione psico-fisica determinato dalla assunzione di droghe: l'alterazione richiesta per l'integrazione del reato di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, previsto dall'art. 187 C.d.S., esige l'accertamento di uno stato di coscienza semplicemente modificato dall'assunzione delle predette sostanze, che non coincide necessariamente con una condizione di intossicazione. Ai fini del giudizio di sussistenza dell'aggravante o del reato in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/04/2015, n. 27164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27164 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 28/04/2015
Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 958
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere - N. 39037/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NE DA N. IL 09/11/1971;
avverso la sentenza n. 3108/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del 26/09/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/04/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. BIANCHI LUISA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. MAZZOTTA Gabriele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. MORONI Roberto del Foro di Roma, in sostituzione Avv.to ARMELLINI Paola, chiede l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 26. 9.2 1013 la Corte di Appello di Milano confermava la responsabilità già affermata dal gip di Milano di SA DA per il reato di cui all'art. 589 c.p., comma 1 e comma 3, n. 2, per aver cagionato la morte del pedone IB GA in seguito alle lesioni riportate nell' urto con l'autovettura Audi condotta dall'imputato, che per colpa consistita in negligenza imprudenza imperizia ed inosservanza delle norme regolanti la circolazione stradale ed in particolare per avere tenuto una velocità eccessiva ed avere guidato l'autovettura in stato di alterazione conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, investiva il predetto IB mentre stava attraversando la carreggiata;
fatto commesso in Milano il 18 aprile 2011. La Corte di Appello concedeva al SA le attenuanti generiche e riduceva pertanto la pena inflitta.
Riteneva il giudice di appello, conformemente a quanto già apprezzato da quello di primo grado, che non vi fosse dubbio circa la responsabilità dell'imputato, essendosi accertato che il SA alla guida della propria autovettura, aveva urtato il pedone nel mentre questi attraversava e che a seguito del violento urto il medesimo pedone era stato caricato sul cofano, aveva urtato violentemente il parabrezza con il capo infrangendo il vetro, mentre l'auto dell'imputato continuava ad avanzare senza controllo invadendo la corsia di marcia di senso contrario ed impattando con i veicoli in sosta a pettine sul lato sinistro della strada e causando seri danni ad alcuni di essi. Ritenevano altresì conformemente i giudici di merito che non potesse dubitarsi della influenza sulla condotta di guida dell'imputato della situazione psicofisica determinata dalla pregressa assunzione di stupefacenti in quanto gli esami effettuati con il metodo della cromatografia avevano accertato che nelle urine erano presenti i metaboliti della cocaina in misura 50 volte superiore il valore soglia ovvero, anche a voler fare riferimento alla concentrazione soglia di 150 ng/ml, secondo la classificazione frequentemente proposta in ambito universitario, si tratterebbe comunque di un valore oltre 30 volte superiore alla concentrazione soglia.
2. Ha presentato ricorso per cassazione l'imputato che deduce erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza della aggravante prevista dell'art. 589 c.p., comma 3. Secondo il ricorrente la Corte di Appello nel ritenere di sicura attendibilità le analisi eseguite sulle urine di SA DA, dalle quali era risultato un quantitativo di metaboliti della cocaina parecchio superiore al valore di soglia e nel considerare l'assunzione di cocaina, dimostrata da tale analisi, come causa diretta dello stato di alterazione psicofisica, sarebbe andata in palese contrasto con la sentenza numero 16895 del 4 maggio 2012 della Corte di Cassazione; anche la considerazione che i numerosi danni causati alle vetture in sosta siano prova della condotta di guida dell'imputato conseguente alla situazione psicofisica di alterazione contrasta con tale sentenza;
viceversa non sono state prese o nella dovuta considerazione, da un lato, le dichiarazioni resi nell'immediatezza dei fatti dall'imputato in cui ammetteva di avere assunto sostanza stupefacente ma ben due giorni prima dell'incidente e, dall'altro, il contenuto della notizia di reato dalla quale risultava che l'imputato non era affatto in stato confusionale;
l'incidente si era verificato in ora notturna e così come affermato dal SA, era stato conseguenza di un colpo di sonno provocato dalla stanchezza fisica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non merita accoglimento.
Viene contestata soltanto la sussistenza dell'aggravante di cui dell'art. 589 c.p., comma 3, n. 2, relativa al fatto commesso da soggetto sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, sostenendosi in sostanza che non vi sarebbe la prova che l'imputato si trovava in tale condizione al momento dell'investimento del pedone, richiamandosi alla una sentenza di questa Corte n. 16895/2012 che, si assume, non sarebbe stata rispettata.
La doglianza non ha pregio.
Secondo la pacifica giurisprudenza di questa corte, risalente ad un precedente del 2008 (sez. 4^ n. 33312 de/08/07/2008 Ud. Rv. 241901;
cfr. sez. 4^ 11.6.2009 n. 41796, 11.8.2008 n. 33312 Rv. 241901)? la condotta tipica del reato previsto dall'art. 187 C.d.S., commi 1 e 2, non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in stato d'alterazione psico-fisica determinato da tale assunzione. Perché possa dunque affermarsi la responsabilità dell'agente non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti, ma altresì che egli guidava in stato d'alterazione causato da tale assunzione, sicché ai fini del giudizio di responsabilità, è necessario provare non solo la precedente assunzione di sostanze stupefacenti ma che l'agente abbia guidato in stato d'alterazione causato da tale assunzione;
ai fini dell'accertamento del reato è dunque necessario sia un accertamento tecnico-biologico, sia che altre circostanze provino la situazione di alterazione psico-fisica. Tale complessità probatoria si impone in quanto le tracce degli stupefacenti permangono nel tempo, sicché l'esame tecnico potrebbe avere un esito positivo in relazione ad un soggetto che ha assunto la sostanza giorni addietro e che, pertanto, non si trova al momento del fatto in stato di alterazione. La stessa regola vale ovviamente per l'aggravante di cui si discute, come è fatto palese dal tenore letterale della disposizione che richiede che il fatto sia commesso da chi si trova sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Non è affatto in contrasto con tale orientamento la sentenza invocata dal ricorrente che, nel ribadire tali principi, ha però precisato un diverso aspetto e cioè quello che l'alterazione richiesta per l'integrazione del reato previsto dall'art. 187 C.d.S., esige l'accertamento di uno stato di coscienza semplicemente modificato dall'assunzione di sostanze stupefacenti, che non coincide necessariamente con una condizione di intossicazione. Tanto premesso,corretto e puntuale è l'accertamento della Corte di appello, sopra riportato, che ha logicamente dedotto l'attualità dello stato di alterazione e l'influenza di esso nella determinazione dell'incidente dall'altissima percentuale di metaboliti rinvenuti a seguito degli esami effettuati e dalla condotta di guida tenuto dallo stesso che con condotta del tutto sconsiderata, procedendo a velocità elevata, investiva violentemente il pedone, senza nemmeno accorgersene, lo travolgeva e proseguiva la corsa sulla corsia opposta danneggiando i veicoli in sosta. Quanto alla giustificazione fornita dall'imputato, secondo cui egli sarebbe stato vittima di un colpo di sonno, è sufficiente ricordare che, come di recente affermato da questa Corte (sez. 5^ n. 18999 del 19.2.2014 Rv.260409) la regola dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio", secondo cui il giudice pronuncia sentenza di condanna solo se è possibile escludere ipotesi alternative dotate di razionalità e plausibilità, impone all'imputato che, deducendo il vizio di motivazione della decisione impugnata, intenda prospettare, in sede di legittimità, attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza, di fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali.
2. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento della spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2015