Sentenza 9 aprile 2013
Massime • 1
La parte civile non è legittimata a proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che annulli in tutto o in parte il provvedimento di sequestro conservativo, non essendo indicata tra i soggetti aventi titolo all'impugnazione dall'art. 325, comma primo, cod. proc. pen.
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- 1. Alle Sezioni Unite la questione relativa alla legittimazione dellaJacopo Della Torre · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con l'ordinanza qui pubblicata, la seconda Sezione ha rimesso alle Sezioni Unite la problematica concernente la legittimazione della parte civile a proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che abbia revocato in tutto o in parte un sequestro conservativo disposto nel suo interesse[1]. Nel caso di specie, il Tribunale di Messina, in veste di giudice del riesame, annullava nei confronti di un imputato un sequestro conservativo, disponendo l'immediata restituzione dei beni all'avente diritto. Avverso tale ordinanza veniva proposto ricorso per cassazione nell'interesse delle parti civili, chiedendosi l'annullamento del provvedimento impugnato per …
Leggi di più… - 2. Di nuovo alle Sezioni Unite la questione relativa alla legittimazioneGiulia Ducoli · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo dell'ordinanza qui presentata, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Nell'ambito di un procedimento penale riguardante reati di bancarotta fraudolenta, su richiesta presentata dalla costituita parte civile, veniva disposto il sequestro conservativo di alcuni beni immobili appartenenti a due imputate. In seguito ad istanza di riesame presentata da queste ultime, il Tribunale di Lecce ordinava l'annullamento della misura, disponendo la contestuale restituzione dei beni. Avverso tale ordinanza ricorreva per cassazione la parte civile esponendo, oltre alla sussistenza di un danno di grave entità, la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 127, 178 lett. c) …
Leggi di più… - 3. Le Sezioni Unite negano la legittimazione della parte civile aJacopo Della Torre · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
- 4. Sequestro preventivo, revoca, parte civile, ricorso per Cassazione, legittimazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 27 febbraio 2015
- 5. Parte civile: no al ricorso per cassazione contro annullamento del sequestroAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 21 gennaio 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/04/2013, n. 20820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20820 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 09/04/2013
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 673
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSÀ Benedetto - Consigliere - N. 4941/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. LA TT, nato a [...] il [...];
2. GA RO AR, nato a [...] il [...];
avverso ordinanza ex art. 324 c.p.p., in data 08/01/2013 del Tribunale di Milano;
nei confronti di
3. PIRELLI e C. S.p.A.;
esaminati l'ordinanza impugnata e i ricorsi delle parti civili;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore della parte resistente Pirelli S.p.A., avv. Roberto Rampioni (in sostituzione degli avvocati Marta Lanfranconi e Francesco Mucciarelli), che, richiamata la memoria depositata il 4.4.2013, si è associato alla richiesta del Procuratore Generale. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nel corso dell'udienza preliminare del procedimento iscritto nei confronti di EM IP e altri, imputati di reati di associazione per delinquere, corruzione propria continuata, rivelazione continuata di segreti di ufficio e di Stato, il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano ha emesso il 28.6.2010 (integrando i provvedimenti con atto del 20.9.2010) tre ordinanze di sequestro conservativo di beni mobili e immobili di alcuni imputati del reato di cui all'art. 326 c.p., contestato con il capo 32) della rubrica e della Pirelli S.p.A., responsabile civile in riferimento alle posizioni degli imputati del medesimo reato sub 32) NO OL e ER ZI, nei confronti dei quali - tra gli altri - era stata ammessa nella stessa udienza preliminare la costituzione di parte civile di TT OL, NA RO AR e CI ET, autorizzati a citare nel giudizio come responsabile civile la Pirelli S.p.A. e richiedenti i sequestri conservativi ordinati dal g.u.p. ambrosiano.
2. Adito dalla richiesta di riesame dei tre provvedimenti dispositivi dei sequestri conservativi avanzata dal responsabile civile Pirelli S.p.A., che ne ha appreso l'esistenza (i sequestri non essendo stati eseguiti) soltanto in fase di discussione del giudizio dibattimentale di primo grado pendente davanti alla Corte di Assise di Milano, il Tribunale distrettuale di Milano con ordinanza resa l'8.1.2013 ha annullato i tre provvedimenti di sequestro, giudicando fondate le censure delineate dalla Pirelli S.p.A..
Decisione assunta in base al duplice rilievo che: 1) la responsabilità civile della Pirelli S.p.A. è stata circoscritta alle sole posizioni degli imputati OL e ZI (già legati alla società da rapporti di prestazione di lavoro) per i reati di rivelazione di segreti di ufficio di cui al capo 32) della rubrica, reati per i quali i due imputati - in uno a tutti gli altri reati loro contestati - hanno definito le proprie posizioni (separate dal procedimento principale) con sentenza di applicazione della pena emessa prima delle tre ordinanze di sequestro conservativo divenute irrevocabili, sicché il responsabile civile Pirelli S.p.A. era decaduto dalla veste processuale di responsabile civile (non potendo essere presa in considerazione, e non essendolo stata, alcuna istanza risarcitoria delle parti civili nel procedimento esaurito con il rito speciale di cui all'art. 444 c.p.p.); 2) in ogni caso, e rilevata altresì la mancata determinazione della quantità del danno risarcibile ad opera delle tre parti civili, difetta il periculum in mora, sol che si abbia riguardo alle dimensioni della società Pirelli S.p.A., quotata in borsa e titolare di imponente stato patrimoniale, sì da escludersi fatti elusivi del credito risarcibile eventualmente accordato alle parti civili.
3. L'ordinanza del Tribunale del riesame che ha annullato i sequestri conservativi è stata ritualmente impugnata per cassazione dalle parti civili TT OL e RO AR NA, che con - unico atto impugnatorio comune - lamentano erronea applicazione degli artt. 316 e 324 c.p.p., e difetto e illogicità della motivazione in riferimento alla ritenuta carenza di legittimazione passiva della Pirelli S.p.A. e alla ipotizzata assenza del pericolo di dispersione delle garanzie del credito risarcibile.
Sotto il primo profilo le parti ricorrenti deducono l'illogicità della irrilevanza delle emergenze processuali successive alle annullate ordinanze del g.u.p. sostenuta dai giudici del riesame. Emergenze rappresentate in special modo dal fatto che la Pirelli S.p.A., è stata citata come responsabile civile anche nel giudizio dibattimentale pendente innanzi alla Corte di Assise per il processo principale a seguito dell'avvenuta estensione della costituzione di parte civile anche al reato associativo ex art. 416 c.p., ascritto anche ad imputati già legati da rapporti di dipendenza o di prestazione d'opera con la Pirelli S.p.A..
Quanto al periculum in mora, lo stesso deve considerarsi sussistente in ragione dell'attuale elevato indebitamento societario del gruppo Pirelli e del gran numero delle persone danneggiate dai reati integranti la regiudicanda del processo oggetto del giudizio di primo grado.
4.1 rilievi critici sono stati contrastati con una memoria difensiva della resistente Pirelli S.p.A. (depositata in cancelleria il 4.4.2013), alla quale è stata allegata copia del dispositivo della decisione deliberata nel giudizio di primo grado il 13.2.2013 dalla Corte di Assise di Milano. Dispositivo da cui si evince che le istanze risarcitorie delle ricorrenti parti civili OL e NA (e altresì della parte civile non ricorrente ET) sono state integralmente respinte.
5. Rileva in via preliminare il collegio giudicante che i due ricorsi delle parti civili OL e NA debbono essere dichiarati inammissibili per i motivi giuridico - procedurali già espressi con sentenza di questa stessa Corte di legittimità, decidendo un ricorso avverso ordinanza del riesame in tema di sequestro conservativo proposto da altra parte civile nel medesimo processo interessante le odierne parti ricorrenti (p.p.
contro
IP EM e altri: n. 25194/08 R.G. N.R. Milano).
Motivi che sono focalizzati sulla già dichiarata assenza di legittimazione della parte civile a proporre ricorso per cassazione avverso ordinanze del Tribunale del riesame che abbiano revocato in tutto o in parte un sequestro conservativo, poiché la parte civile non può essere annoverata tra i soggetti aventi titolo a proporre impugnazione ai sensi dell'art. 325 c.p.p., comma 1, (Cass. Sez. 6^, 31.1.2012, n. 5928, P.C. in proc. IP, rv. 252076). Al riguardo è sufficiente rinviare agli argomenti esposti in tale precedente decisione di legittimità, che appare utile riportare, nei passaggi salienti, come di seguito:
"Pur non obliterandosi la discrasia sistematica a prima vista derivante dalla pacifica possibilità della parte civile di impugnare in sede di riesame il provvedimento applicativo ("ordinanza") di un sequestro conservativo, ma di non poter impugnare successivamente per cassazione la decisione del riesame, deve convenirsi che allo stato l'ordinamento processuale non ammette la parte civile tra i soggetti legittimati a ricorrere per cassazione ai sensi dell'art. 325 c.p.p., comma 1, .... perché l'art. 325 c.p.p., comma 2, attribuisce alla parte civile il diritto a proporre ricorso per saltum soltanto contro i "decreti" applicativi di sequestro, cioè contro una tipologia di provvedimenti prevista unicamente per il sequestro preventivo e per il sequestro probatorio, ma non per il sequestro conservativo che è emesso con "ordinanza" (art. 317 c.p.p., comma 1). Non vi è dubbio alcuno, quindi, che alla parte civile non è consentito proporre ricorso diretto per cassazione contro l'ordinanza dispositiva di un sequestro conservativo (cfr.: Cass. Sez. 4^, 6.2.2009 n. 8804, Tacconi, rv. 243707; Cass. Sez. 5^, 10.2.2009, n. 9759, Bellezza, rv. 243015).... In tale materia la disciplina processuale prevede soltanto per la parte civile, ai sensi dell'art. 318 c.p.p., la richiesta di riesame avverso l'ordinanza applicativa, ma nessun mezzo di impugnazione avverso il provvedimento di diniego di siffatto sequestro e il provvedimento decisorio dell'istanza di riesame, pur nel caso in cui quest'ultima procedura incidentale sia stata promossa dalla stessa parte civile. Per quanto suscettibile di discussione, tale esito interpretativo non può - allo stato della vigente disciplina del codice di rito - considerarsi paradossale o irragionevole. Va osservato, infatti, che la descritta dinamica impugnatoria non diviene di per sè limitativa dei diritti della parte danneggiata costituitasi parte civile, cui non è sottratta la possibilità di esercitare l'azione civile (implicante revoca della costituzione nel processo penale) a tutela, primaria e diretta, delle sue pretese risarcitorie.... Soccorrono in proposito le considerazioni sviluppate dalla Corte Costituzionale con la già citata ordinanza n. 424/1998, già condivise da questa stessa S.C. (Cass. Sez. 4^, 3.11.2010, n. 41639, Passioni, rv. 248450). Allorché la persona offesa sceglie di inserire la propria azione civile nel processo penale non può non subire i condizionamenti rivenienti dalla preminente esigenza di un rapido accertamento della responsabilità penale. Del resto l'illustrato sistema di impugnazione di provvedimenti in tema di sequestro conservativo si inscrive, come ha spiegato il giudice delle leggi, nel quadro della nuova dinamica dei rapporti fra azione civile e azione penale ispirato al favor separationis, quale "corollario del carattere accessorio e subordinato dell'azione civile nel processo penale e della prevalenza in quest'ultimo di interessi pubblicistici rispetto a quelli privatistici della parte civile". In questa prospettiva, aggiunge la Corte Costituzionale, è lasciata alla persona danneggiata dal reato l'opzione tra chiedere la tutela dei propri diritti nella sede propria (cioè nel processo civile) ovvero nel processo penale, ma -una una volta scelta la seconda possibilità - essa non si sottrae agli effetti che ne conseguono a causa della "struttura e della funzione del giudizio penale, cui la stessa azione civile deve necessariamente adattarsi". La diversa disciplina dettata dagli artt. 322 bis e 325 c.p.p., che prevedono rispettivamente l'appellabilità e la ricorribilità di tutte le ordinanze in materia di sequestro preventivo, è giustificata dalle differenze strutturali e funzionali tra le due forme di sequestro e in particolare dagli interessi pubblicistici che ispirano il sequestro preventivo, volto alla prevenzione dei reati, rispetto a quelli di natura patrimoniale e civilistica che esclusivamente connotano il sequestro conservativo ("sicché non irragionevolmente il legislatore ha nel primo caso inteso assicurare al pubblico ministero un mezzo di impugnazione avverso il provvedimento negativo, negandolo invece alla parte civile e allo stesso pubblico ministero in relazione al sequestro conservativo", così Corte Cost. ord. 424/1998)". Dalle conclusioni ermeneutiche in tal modo già raggiunte questo giudice di legittimità non ritiene, allo stato, di poter decampare. Donde l'inammissibilità dei ricorsi delle parti civili OL e NA.
Alla declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, equamente stabilita in Euro 1.000,00 (mille) pro capite.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2013