Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/06/1999, n. 363
CASS
Sentenza 30 giugno 1999

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Il principio, secondo cui le controversie concernenti l'aggiudicazione di appalti da parte di enti pubblici economici, che agiscano in posizione di parità con gli aspiranti alle gare, sono devolute alla cognizione del giudice ordinario, deve ritenersi derogato, ai fini dell'attuazione delle direttive comunitarie, per gli appalti rilevanti ai fini di queste ultime (cosiddetti appalti di soprassoglia comunitaria) a norma dell'art. 11 della legge n. 489 del 1991 e del richiamo dallo stesso operato all'art. 13 della legge n. 142 del 1992, prevedente la necessità dell'annullamento dell'atto da parte del giudice amministrativo preliminarmente alla proposizione della domanda di risarcimento danni davanti al giudice ordinario. Ne consegue che le controversie aventi ad oggetto questioni di legittimità degli atti inerenti alle gare d'appalto in questione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (Fattispecie relativa a procedimento instaurato davanti al giudice amministrativo nel 1997).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/06/1999, n. 363
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 363
    Data del deposito : 30 giugno 1999

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