Sentenza 30 giugno 1999
Massime • 1
Il principio, secondo cui le controversie concernenti l'aggiudicazione di appalti da parte di enti pubblici economici, che agiscano in posizione di parità con gli aspiranti alle gare, sono devolute alla cognizione del giudice ordinario, deve ritenersi derogato, ai fini dell'attuazione delle direttive comunitarie, per gli appalti rilevanti ai fini di queste ultime (cosiddetti appalti di soprassoglia comunitaria) a norma dell'art. 11 della legge n. 489 del 1991 e del richiamo dallo stesso operato all'art. 13 della legge n. 142 del 1992, prevedente la necessità dell'annullamento dell'atto da parte del giudice amministrativo preliminarmente alla proposizione della domanda di risarcimento danni davanti al giudice ordinario. Ne consegue che le controversie aventi ad oggetto questioni di legittimità degli atti inerenti alle gare d'appalto in questione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (Fattispecie relativa a procedimento instaurato davanti al giudice amministrativo nel 1997).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/06/1999, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 30 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele CANTILLO - Primo Presidente F.F. -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Rel. Consigliere -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Ettore GIANNANTONIO - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ZA S.P.A. , in persona del legale rappresentata pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLLINA 36, presso lo studio dell'avvocato ADRIANO GIUFFRÈ, rappresentata e difesa dall'avvocato RENATO RIZZI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
O.T.V. FILIALE ITALIANA, CONSORZO PER LO SVILUPPO DELLA VALLE DEL BIFERNO;
- intimati -
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 103/97 del Tribunale amministrativo regionale di CAMPOBASSO;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/02/99 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e per il dichiararsi la giurisdizione dell'A.G.O..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Consorzio di Sviluppo Industriale della valle del Biferno, con bando pubblicato sulla gazzetta ufficiale, indisse una gara a licitazione privata per l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di adeguamento funzionale e ampliamento dell'impianto di depurazione consortile. Sulla base della graduatoria delle offerte il Comitato direttivo del Consorzio, con provvedimento del 9 dicembre 1996, aggiudicò l'appalto alla società TI. Contro questo provvedimento la ditta O.T.V., filiale italiana, altra partecipante alla gara propose ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Molise.
In questo procedimento si costituirono sia il Consorzio, sia la società TI che ha, poi, proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione.
La ditta O.T.V. e il Consorzio non si sono costituiti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Si sostiene con il ricorso che, essendo il Consorzio di sviluppo industriale della valle del Biferno un ente pubblico economico ai sensi dell'art. 36, comma 4 della legge 5 ottobre 1991 n. 317,le controversie relative (come quella in esame) alle gare per il conferimento di appalti da esso indetti, sono soggette alla giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria in quanto, ad eccezione dei provvedimenti generali di autorganizzazione, gli atti degli enti pubblici economici non sono caratterizzati dalla autoratività degli atti amministrativi in senso proprio, ma si pongono su un piano di parità con quelli dei soggetti con i quali essi vengono in relazione.
La tesi della ricorrente non può condividersi.
Queste Sezioni Unite hanno effettivamente più volte enunciato il principio secondo cui le controversie concernenti l'aggiudicazione di appalti da parte di enti pubblici economici, che agiscano in posizione di parità con gli aspiranti alle gare, sono devolute alla cognizione del giudice ordinario, in quanto la procedura di scelta dell'aggiudicatario non inerisce all'organizzazione dell'ente ma costituisce esercizio di attività imprenditoriale la quale è inidonea a degradare in interessi legittimi le posizioni soggettive dei terzi (sent.nn. 10616 del 1996, 5973 del 1994, 716 del 1993).Con una recente sentenza (n.64 del 1999) le Sezioni Unite hanno però negato l'applicabilità di tale principio agli appalti c.d. di "soprassoglia comunitaria"(appalti di parecchi miliardi) e ritenuto che essi siano, invece, disciplinati dalle disposizioni legislative emanate in esecuzione delle direttive comunitarie cd. processuali sugli appalti (CE del 21.12.1989 n. 665,modificata dallo art.41 della direttiva 18.6.1992 n. 50; CE del 25 febbraio 1992),le quali hanno imposto agli Stati l'obbligo "di predisporre una normativa atta a garantire, anche in via cautelare, che le decisioni delle commissioni aggiudicatrici siano oggetto di ricorsi efficaci e quanto più possibile rapidi".
Le disposizioni legislative che hanno dato attuazione alle menzionate direttive sono costituite dall'art. 13 della legge 19 febbraio 1992 n. 142 e dall'art. 11 della legge 19 dicembre 1992 n.489.
In base alla prima di tali norme (intitolata: Violazioni del diritto comunitario in materia di appalti e forniture"),la quale stabilisce che: "La domanda di risarcimento è proponibile dinanzi al giudice ordinario da chi ha ottenuto l'annullamento dell'atto lesivo con sentenza del giudice amministrativo", si è affermato che la giurisdizione per ottenere l'annullamento del provvedimento compete al giudice amministrativo, presupponendo il ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria, previsto per il risarcimento del danno, l'esaurimento con sentenza d'annullamento del procedimento amministrativo. E dall'altra norma (intitolata: Appalti di cui alla direttiva 90/531 CEE),la quale ha esteso l'operatività degli art. 12 e 13 della legge n. 142 del 1992 "alle procedure di appalto degli enti costituiti in forma di società per azioni di cui alla direttiva CEE del 17 settembre 1990", si è tratta la regola secondo cui le controversie relative all'aggiudicazione degli appalti rientranti nella disciplina comunitaria, appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche se gli enti che indicono le gare di appalto sono pubblici economici, ovvero costituiti in società per azioni o in aziende speciali.
In applicazione di questi principi deve dichiararsi la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo avendo nella specie la causa come oggetto la questione della legittimità degli atti inerenti alla gara di un appalto di "soprassoglia comunitaria" (dalla aggiudicataria era stato offerto il prezzo di 13.366.109.282 lire) indetta dal Consorzio di Sviluppo Industriale della Valle del Biferno, ente pubblico economico.
Si dispone la compensazione delle spese di questo giudizio per la sussistenza di motivi giusti.
P.T.M.
la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 1999