Sentenza 21 marzo 2023
Massime • 3
L'aggravante di cui all'art. 4, n. 5), legge 20 febbraio 1958, n. 75, relativa all'agevolazione, all'induzione e allo sfruttamento della prostituzione di persone aventi rapporti di servizio domestico o d'impiego con l'imputato, è configurabile solo nel caso in cui il fatto è commesso nei confronti di persone aventi effettivamente tale rapporto, dato il suo carattere oggettivo. (Conf.: n. 4435 del 16/02/1982, Rv. 153463-01).
In tema di ricorso per cassazione, difetta l'interesse dell'imputato ad impugnare la confisca del denaro costituente provento del delitto di sfruttamento della prostituzione, in quanto frutto di un negozio inesistente, improduttivo di effetti giuridici e privo di una situazione giuridica soggettiva tutelata dall'ordinamento.
Il concorso del delitto di favoreggiamento della prostituzione con quello di esercizio di una casa di prostituzione sussiste nel caso in cui le condotte realizzate non si svolgono in un unico contesto e non consistono in attività strettamente correlate alla destinazione dell'abitazione all'esercizio del meretricio. (Fattispecie in cui gli imputati, oltre ad aver messo a disposizione gli alloggi, recanti l'insegna "centro massaggi", dove le prostitute esercitavano la propria attività, avevano pubblicato gli annunci dal contenuto evocativo di prestazioni sessuali e provvedevano ad accompagnare le donne in tali alloggi).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/03/2023, n. 32942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32942 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2023 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia, ha assolto' W. F. le Z.Y. dal reato di reclutamento al fine dell'esercizio della prostituzione, di cui all'art. 3 n. 4 legge n. 75 del 1958, e ha ridotto la pena ai medesimi inflitta, nella misura di anni duefrnesi sei di reclusione e C 2.500 di multa ciascuno, per i reati di cui agli artt. 3, n. 1 e 8, art. 4 n. 5 e 7 della legge 75 dei 1958, a loro contestati, per aver diretto una casa di prostituzione, sita in Brescia in via XXV Aprile n. 54, presso il centro massaggi all'insegna "Oriente 3", nonché per avere sfruttato e favorito la 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 32942 Anno 2023 Presidente: ACETO ALDO Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 21/03/2023 prostituzione di numerose giovani (Capo D); per aver commesso i medesimi reati in relazione ad altra casa di prostituzione sita in Brescia via Togni 2, presso il centro massaggi all'insegna "Oriente" (Capo F). Con la medesima sentenza era disposta, ai sensi dell'art. 240 cod.pen. la confisca della somma di denaro di C 52,965,00 e di C 331,55, già sottoposta a sequestro. 2. Avverso la sentenza il difensore degli imputati ha proposto ricorso per cassazione e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi qui enunciati. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606, comma I Iet. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 3 n. 8 della I. n. 75 del 1958, e vizio di motivazione. Assume il ricorrente che la corte territoriale avrebbe ritenuto sussistente il delitto di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione sulla scorta di una fuorviante interpretazione del contenuto degli annunci pubblicitari che, se correttamente interpretati, non sarebbero per nulla evocativi sul piano sessuale. Quanto alla fornitura di alloggio e all'accompagnamento delle ragazze si tratterebbe di condotta collaterale e compatibile con lo svolgimento della lecita attività di centro massaggi. Quanto alla riscossione delle somme di denaro si tratterebbe del pagamento alle ragazze della somma pattuita per il massaggio. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606, comma 1 let. b) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 15 e 84 cod.pen, e art. 3 n. 8 della I. n. 75 del 1958, e vizio di motivazione. Assume I ricorrente che i delitti di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione sarebbero assorbiti nel reato di esercizio di una casa di prostituzione stante il rapporto di continenza tra i reati essendo, quello dell'esercizio della casa di prostituzione, caratterizzato dall'apprezzamento di una sia pur rudimentale organizzazione volta a consentire convegni sessuali sicché rimarrebbero assorbite in tale reato le condotte quali la pubblicizzazione dell'attività medesima che siano appunto espressione dell'organizzazione dell'attività svolta purché riferite ad un unico contesto di azione. Tale principio sarebbe applicabile nei caso in esame sicché il reato di favoreggiamento commesso mediante Snserzioni pubblicitarie sarebbe assorbito nel reato di esercizio di una casa di prostituzione. 2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606, comma 1 let. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 84 cod.pen, e all'art. 4 n. 5 e 7 I. 75 del 1958, e vizio di motivazione. 2 In primo luogo, sarebbe mancante la motivazione sulla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 4 n. 5 I. 75 del 1958. La corte non avrebbe chiarito le ragioni per le quali avrebbe ritenuto sussistente la circostanza aggravante che richiede che il fatto sia commesso nei confronti di persone aventi effettivamente un rapporto di impiego, dato il carattere oggettivo dell'aggravante, non essendo congrua la motivazione della corte che fa riferimento ad un rapporto di fatto Indipendente dalla sua formalizzazione, alla luce delle forme di "gestione". Allo stesso modo non potrebbe configurarsi l'aggravante di cui all'art. 4 n. 7 I. 75 del 1958 con il reato di esercizio di una casa di prostituzione, essendo Incompatibile con esso che implica necessariamente una pluralità di persone che esercitano il meretricio. 2,4. Con il quarto motivo deduce la violazione di cui all'art. 606, comma 1 let. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 69,81,133 e 163 cod.pen. Le circostanze attenuanti generiche già riconosciute in regime di equivalenza avrebbero potuto essere concesse con giudizio di prevalenza rispetto alle aggravanti contestate. La Corte territoriale, dopo aver escluso la sussistenza del reato di reclutamento, seguiva il medesimo immotivato percorso del giudice di primo grado in relazione alla determinazione della pena in assenza di ~se qualsivoglia motivazione sul punto e in contrasto con la recente pronuncia delle Sezioni Unite secondo cui il giudice deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ogni reato satellite (S.U. n. 41727 del 2021 Pizzone).. Infine, in accoglimento delle deduzioni contenute nel presente motivo si chiede alla Corte di concedere la sospensione condizionale della pena qualora la stessa venga ridotta all'interno dei limiti previsti ai sensi dell'articolo 163 cod.pen. 2.5. Con il quinto motivo deduce la violazione di cui all'art. 606, comma 1 let. b) ed e) cod.proc.pen, in relazione all'art. 240 cod.pen. e 597 cod.proc.pen. I ricorrenti nel corso del giudizio di primo grado avevano chiesto il dissequestro e la restituzione della somma di denaro sequestrata e in assenza di pronuncia del medesimo giudice avevano relterato la richiesta di dissequestro e restituzione nell'atto di appello. La Corte territoriale non solo rigettava la richiesta difensiva di restituzione, ma disponeva altresì la confisca ai sensi dell'articolo 240 della predetta somma in quanto provento del reato, violando il divieto di reformatio in peius contenuto nell'art. 597 cod.proc.pen. in presenza di impugnazione del solo imputato. 2.6. Con il sesto motivo deduce la violazione di cui all'art. 606, comma 1 let. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 235 cod.peri. per avere la corte territoriale 3 confermato l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato, ai sensi dell'art. 235 cod.pen., senza motivazione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. 11 primo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, è inammissibile perché propone censure fattuali dirette a richiedere una alternativa valutazione delle prove, che non è consentita in questa sede, senza la prospettazione di un travisamento probatorio. Infatti, attraverso una diversa valutazione del contenuto dell'annuncio pubblicitario rispetto a quella operata dai giudici del merito sulla scorta di un accertamento di fatto non qui rivisitabile, i centri massaggi dissimulavano luoghi in cui era possibile ottenere prestazioni sessuali pubblicizzate con annunci ecg contenuto evocava inequivocabilmente tali prestazioni. Allo stesso modo, i ricorrenti propongono una alternativa valutazione del compendio probatorio là dove sostengono che la fornitura dell'alloggio alle prostitute e il loro accompagnamento e la riscossione dei proventi fosse compatibile con l'attività lecita del centro massaggio, omettendo, peraltro, il confronto con la decisione impugnata che, sulla scorta dei servizi di o.c.p., delle videoriprese e, soprattutto, delle testimonianze dei clienti, argomenta che il centro massaggi dissimulava una casa di prostituzione, circostanza non contestata. 2. Il secondo motivo di ricorso non è fondato. pur vero, come sostengono gli imputati, che questa Corte ha ritenuto che non è configurabile il concorso del reato di favoreggiamento della prostituzione con il reato di esercizio di una casa di prostituzione, essendo il primo assorbito nel secondo (Sez. 3, n. 38941 del 28)09/2011, Pastorelli, Rv. 251384 - 01, Sez. 3, n. 803 del 12/06/1967, Apollone, Rv. 105595 - 01), nondimeno il concorso tra le due ipotesi delittuose e#,. tuttavia, ammissibile quando le condotte realizzate non si svolgono in un unico contesto e non consistono in attività strettamente correlate alla destinazione dell'abitazione all'esercizio del meretricio (Sez. 3, n. 32184 del 09/05/2018, C., R.v. 273494 - 01; Sez. 3, n. 3874 del 20/12/2002, Verzicco, Rv. 223550 - 01). Una situazione del genere è ravvisabile nel caso in esame in cui gli imputati oltre ad aver messo a disposizione dirigere le case di prostituzione dove le prostitute 4 esercitavano l'attività di meretricio dietro l'apparente insegna di 'centro massaggi' hanno posto in essere anche plurime attività ulteriori dirette ad agevolare l'esercizio della prostituzione, consistite nella pubblicizzazione di annunci pubblicitari e l'accompagnamento delle ragazze dall'abitazione al centro e viceversa, la fornitura degli alloggi alle stesse, condotte non strettamente collegate all'esercizio della casa di prostituzione che correttamente i giudici del merito hanno ritenuto integrare anche il delitto dì favoreggiamento ex art. 3 n. 8 legge 75 del 58, che concorre con Il reato di esercizio di una casa di prostituzione. Se non vi possono essere dubbi circa la configurazione del concorso tra il reato di favoreggiamento della prostituzione e l'esercizio di una casa di prostituzione con riguardo alle condotte dirette ad agevolare il meretricio quali l'accompagnamento delle ragazze e la fornitura di alloggi, anche con riguardo agli annunci pubblicitari questa Corte di legittimità ha ritenuto il concorso del reato di favoreggiamento della prostituzione con quello di esercizio di una casa di prostituzione quando le condotte realizzate non si svolgano in un unico contesto e non consistano in attività strettamente correlate alla destinazione dell'abitazione all'esercizio del meretricio, individuando proprio quale attività ulteriore, diretta ad agevolare l'esercizio della prostituzione, consistita nella pubblicazione di annunci equivoci su quotidiani (Sez. 3, n. 32184 del 09/05/2018, C., Rv. 273494 — 01). La censura che contesta la configurabilità del concorso del reato di sfruttamento della prostituzione e l'esercizio della casa di prostituzione è totalmente priva di ragioni a sostegno, risultando il motivo generico. 3. Il terzo motivo di ricorso non è fondato. Con riguardo alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 4 n. 5 legge 20 febbraio 1958, n. 75, relativa aillagevolazione, induzione e sfruttamento della prostituzione di persone aventi rapporti di servizio domestico o d'impiego con l'imputato, una non recente pronuncia di Ruesta Corte di legittimità ha affermato che "è configurabile solo se il fatto è commesso nei confronti di persone aventi effettivamente tale rapporto, dato il carattere oggettivo, per esplicito dettato legislativo, dell'aggravante medesima (Sez. 3, n. 4435 del 16/02/1982, Di Clemente, Rv. 153463 — 01). La sentenza impugnata, contrariamente all'assunto difensivo, ha motivato, seppur succintamente, ma congruamente, che il riferimento ad un rapporto di impiego, richiesto dalla norma di legge, era da intendersi quale rapporto 'di fatto' indipendentemente dalla formalizzazione scritta, e tale è stato ritenuto dai giudici di merito sulla scorta dell'accertamento in punto modalità di gestione della casa e 5 l'impiego delle ragazze nei centri ove si prostituivano che delineava una rapporto di Impiego di 'fatto' idoneo a ravvisare la circostanza aggravante in questione. Quanto, invece, all'applicazione dell'ulteriore aggravante di cui all'art. 4 n. 7 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 al reato di esercizio di una casa di prostituzione, si registrano nella giurisprudenza di legittimità due indirizzi interpretativi. Ad un risalente indirizzo secondo cui per la nozione di casa di prostituzione non e essenziale la pluralità dei soggetti che nella stessa si prostituiscono, essendo sufficiente che, oltre alepersona che sovraintencle all'esercizio, vi dimori una meretrice, che si dedichi al turpe commercio, o che la stessa vi si rechi abitualmente per ì convegni carnali. Pertanto, la pluralità di prostitute, non essendo un elemento costitutivo del delitto previsto dall'art.3 n.1 1.20 febbraio 1958, n.75, può ben essere considerata una circostanza aggravante dello stesso ai sensi dell'art.4 n.7 stessa legge (Sez 3, n. 1388 del ' 23/11/1967, Rv. 106626 - 01; Sez. 3, n. 2730 del 05/11/1999, Rv. 215759 - 01; Sez. 3, n. 21090 del 27/02/2007, Petrosillo, Rv. 236739 - 01), si è in tempi più recenti formato altro indirizzo che esclude l'applicazione dell'aggravante prevista dall'art, 4 n. 7 della legge 20 febbraio 1958 n_ 75, del fatto commesso in danno di più persone, con la fattispecie di esercizio di una casa di prostituzione. Si è affermato che, ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 3, comma primo, n. 1 della legge 20 febbraio, n. 1958, n. 75, la nozione di "casa di prostituzione" implica necessariamente la presenza di una pluralità di persone esercenti il meretricio, con facoltà, per chiunque ne abbia conoscenza, di poter accedere liberamente in quel luogo (Sei, 3, n. 29421 del 07/03/2019, Rv. 276357 - 01; Sez. 3, n. 13005 del 27111/2014, Rv. 262856 - 01; Sez. 3, n. 38941 del 28/09/2011, Rv. 251385 - 01). Ciò detto, ritiene il Collegio maggiormente condivisibile tale ultimo indirizzo che, tuttavia, quanto al caso concreto, non ha alcuna incidenza favorevole per i ricorrenti tenuto conto del giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza e in assenza di elementi valutabili per un diverso giudizio di bilanciamento (invocato dai ricorrente previo assorbimento dei reati di favoreggiamento e sfruttamento, motivo che risulta infondato) tra circostanze attenuanti e l'aggravante di cui all'art. 4 legge n. 75 del 1958 e l'irrogazione di una pena che muove dal minimo edittale di anni due di reclusione e C 500,00 di multa. 4. Né è fondata la censura di carenza di motivazione in relazione all'aumento per la continuazione secondo i principi delle Sezioni Unite Rizzane. La sentenza impugnata, nel rideterminare la pena a seguito della parziale pronuncia di assoluzione, è partita dalla pena base di anni due di reclusione e C )ffo. 6 500,00 di multa, come già determinata in primo grado, ed ha eliso l'aumento di pena per il reato per il quale è intervenuta l'assoluzione, così determinando il singolo aumento per il reato di favoreggiamento e sfruttamento di mesi sei di reclusione e C 2.000,00 di multa. Le Sezioni Unite Pizzone hanno espresso I principio di diritto secondo cui "in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite" (Sez. U, n, 47127 del 24/06/2021, Rizzane, Rv. 282269 - 01). Peraltro, nella citata pronuncia le Sezioni Unite hanno precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i !imiti previsti dall'art. 81 cod. peri, e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. Ora tale situazione non ricorre nel caso in esame. La sospensione condizionale della pena era preclusa dalla condanna superiore ai due anni. Consegue anche l'infondatezza del quarto motivo. 5. Il quinto motivo di ricorso è parimenti infondato. La corte territoriale ha disposto la confisca, ai sensi dell'art. 240 cod.pen., della somma di denaro, già sottoposta a sequestro preventivo, di C 52.965,00 e di C 331,55, quale profitto del reato di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, somma di denaro rinvenuta a seguito di sequestro di perquisizione domiciliare in occasione dell'esecuzione della misura cautelare. Evidenzia, in particolare, la corte territoriale che nel corso della perquisizione erano state rinvenute ricevute di versamento di cospicue somme di denaro, nonché fogli e appunti contenenti la 'contabilità' dello sfruttamento della prostituzione. Ciò posto, rileva il Collegio che i ricorrenti non vantano alcun diritto alla restituzione del provento del reato atteso che, pur non essendo prevista l'ablazione obbligatoria del profitto del reato di sfruttamento della prostituzione, tale somma di denaro non è mai entrata nel patrimonio degli imputati, trattandosi del guadagno concernente un negozio contrario a norme imperative (Sez. 3, n. 45925 del 09/10/2014, Fall, Rv. 260869; Sez. 6, n. 44096 del 18/11/2010, Mbaye, Rv. 249073) trattandosi di somme di denaro ricevute a fronte di un negozio giuridico (quello tra la prostituta e il suo sfruttatore) contrario a norme imperative e dunque nullo. 7 6. Anche il sesto motivo non è fondato. Gli imputati non hanno Impugnato 11 capo della sentenza che ha disposto, ai sensi dell'art. 235 cod.pen., l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato. Ciò detto, non è fondata la censura di omessa motivazione in relazione alla pericolosità degli imputati in quanto è sottratto alla cognizione del giudice di appello l'accertamento di ufficio della pericolosità sociale dell'imputato, in mancanza di specifica impugnazione della statuizione della sentenza riguardante l'espulsione dal territorio dello Stato dello straniero (Sez. 3, n. 11599 del 06/03/2012, Ymeri, Rv. 252495 - 01). 7. Conclusivamente i ricorsi vanno rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21 marzo 2023 ore Il Presidente