Cass. pen., sez. III, sentenza 21/03/2023, n. 32942
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Sentenza 21 marzo 2023

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L'aggravante di cui all'art. 4, n. 5), legge 20 febbraio 1958, n. 75, relativa all'agevolazione, all'induzione e allo sfruttamento della prostituzione di persone aventi rapporti di servizio domestico o d'impiego con l'imputato, è configurabile solo nel caso in cui il fatto è commesso nei confronti di persone aventi effettivamente tale rapporto, dato il suo carattere oggettivo. (Conf.: n. 4435 del 16/02/1982, Rv. 153463-01).

In tema di ricorso per cassazione, difetta l'interesse dell'imputato ad impugnare la confisca del denaro costituente provento del delitto di sfruttamento della prostituzione, in quanto frutto di un negozio inesistente, improduttivo di effetti giuridici e privo di una situazione giuridica soggettiva tutelata dall'ordinamento.

Il concorso del delitto di favoreggiamento della prostituzione con quello di esercizio di una casa di prostituzione sussiste nel caso in cui le condotte realizzate non si svolgono in un unico contesto e non consistono in attività strettamente correlate alla destinazione dell'abitazione all'esercizio del meretricio. (Fattispecie in cui gli imputati, oltre ad aver messo a disposizione gli alloggi, recanti l'insegna "centro massaggi", dove le prostitute esercitavano la propria attività, avevano pubblicato gli annunci dal contenuto evocativo di prestazioni sessuali e provvedevano ad accompagnare le donne in tali alloggi).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 21/03/2023, n. 32942
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32942
    Data del deposito : 21 marzo 2023

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