Sentenza 22 gennaio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/01/2001, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2001 |
Testo completo
6 ce . 0 0 8 72 /0 1 O 5 8 I 1 . T / N 4 A A / . I R 5 R 2 T B S . . I A R L . T G L P . E U A D R . B I B L E A A R D T D A T R. G. N. 8644/98 I I 1 S E R 3 N T 1 E E CRON. 1781 REPUBBLICA ITALIANA S N . T E I N S A A E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rep. M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA- Ud. 24/05/2000 Composta dai Sigg. Magistrati: Michele CANTILLO - Presidente Giovanni PAOLINI - Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Giulio GRAZIADEI UFFICIO COPIE -> Richiesta copla studio Antonio MERONE SOLE 24 ORE dal Sig. \per diritti L. 3000 rel. >> Antonino DI BLASI 2.2 GEN 2001- ha pronunciato la seguente CANCELLIERE SENTENZA sul ricorso n. 8644/98 R.G. proposto da SOC. COOP. D'ORVILLE a.r.l., con sede in Taormina, Via C. Cagli n. 4, in CANCELLER A persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 10 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Ozzo, che, con l'Avv. Giuseppe D'Agostino Trimarchi, la rappresenta e 575470 difende per procura a margine del ricorso;
- Ricorrente -
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
contro
UFFICIO COPIE MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro, per legge difeso Richiesta copia studio 0220dal Sig. dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è legalmente per diritti L. 3000 domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -8 FEB. 2001 il - Resistente - YL CANCELLIERE 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE DIRITTI DI ок CAMPIONE CIVILE 1 2 0 N. 2210 1 per la cassazione della Sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Palermo n. 74/33/97 dell'08/04 - 23/07/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 maggio 2000 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
udito per la ricorrente, l'Avv. Giovanni Ozzo;
udito per la resistente Amministrazione, l'Avvocato Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Nardi il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In riferimento all'atto per Notar Vita di Messina, registrato il 26/01/92 al n. 737, con cui il signor TE BE aveva venduto alla società Cooperativa D'Orville a.r.l. ricorrente un appezzamento di terreno, esteso mq. 8.550, sito in Taormina, frazione Trappitello, per prezzo complessivo di £. 85.000.000, l'Ufficio del Registro di Messina, in data 18/06/83, faceva notificare un avviso di accertamento con il quale elevava il valore finale dichiarato a £. 170.000.000 e diminuiva quello iniziale e le spese incrementative indicate dalle parti. L'avviso veniva impugnato dalla società acquirente con ricorso alla Commissione Tributaria di I° grado di Messina, con cui veniva criticato l'operato dell'Ufficio, sostenendosi la congruità dei valori iniziali e finali dichiarati ed il diritto ad usufruire delle invocate agevolazioni. In riferimento allo stesso atto di compravendita, in data 03/01/85, l'Ufficio notificava alla odierna ricorrente avviso di liquidazione di imposta ed irrogazione di sanzioni sul valore dichiarato, avuto riguardo alla mancata produzione della documentazione richiesta dalla vigente legislazione perché 2 ** la Cooperativa potesse usufruire dei previsti benefici tributari. Anche tale avviso veniva impugnato con ricorso alla medesima Commissione Tributaria sostenendosi l'insussistenza dell'addebito per essere stata la documentazione trasmessa con raccomandata a/r n. 3679 del 23/01/85. Ancora, in data 04/04/85, veniva notificata ingiunzione di pagamento per la complessiva somma dovuta per imposta principale di registro, interessi, soprattasse ed altri accessori, che veniva, del pari, opposta con ulteriore ricorso. Infine, in data 25/05/86, l'Ufficio notificava altro avviso di liquidazione d'imposta suppletiva di registro, oltre interessi e sanzioni, sulla base dei valori accertati, che veniva, pure, impugnato con ricorso 02/07/86. La Commissione Tributaria di primo grado di Messina, accogliendo i ricorsi proposti dalla società, annullava gli impugnati avvisi emettendo distinte decisioni. Tali pronunce non venivano condivise dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia di Palermo, che, accogliendo gli appelli dell'Ufficio, dichiarava la inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado recante il n. 1838/83 RG e degli altri iscritti, rispettivamente, ai n.ri 1453/85, 4028/85 e 3683/86, in considerazione del mancato inoltro della copia del ricorso all'Ufficio e confermava, quindi, tutti gli atti opposti. La Soc. Cooperativa D'Orville a.r.l., con separati ricorsi notificati il 06 maggio 1998, ha chiesto, previa loro riunione, la cassazione delle sentenze rese in data 08/04-23/07/98 dalla Commissione Tributaria Regionale di Palermo e, segnatamente della decisione in epigrafe indicata, oggetto 3 dell'appello di che trattasi, deducendo, rispettivamente con tre motivi: la violazione e falsa applicazione degli artt. 15, 16 e 17 DPR n. 636/72 in quanto l'omessa o ritardata consegna di copia del ricorso all'Ufficio non costituisce vizio d'inammissibilità del ricorso;
la violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 39 DPR n. 636/72 e 156, 159 e 160 C.p.C., in quanto, in ipotesi, la Commissione avrebbe dovuto assegnare un termine per regolarizzare la notifica con l'invio della copia del ricorso all'Ufficio; la violazione dell'art. 34 DPR n. 672/72, avuto riguardo alla circostanza che la Commissione Tributaria Regionale aveva pronunciato in relazione ai diversi procedimenti altrettante sentenze, pur avendone, previamente, disposto la riunione. L'Amministrazione Finanziaria si è costituita con la difesa Erariale, giusto atto depositato il 03/07/98. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente censura l'impugnata decisione per violazione e falsa applicazione degli artt. 15, 16 e 17 del DPR n. 636/72 in relazione all'art. 360 n. 3 C.p.C., deducendo l'erroneo operato del Giudice d'appello, che aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso per mancata consegna o spedizione di copia dell'atto al competente Ufficio dell'Amministrazione Finanziaria, senza che nella normativa all'epoca ZIONE vigente ed applicabile fosse rinvenibile alcuna disposizione sanzionatoria del genere. La prospettazione difensiva è priva di pregio alla luce del pacifico orientamento di questa Corte. È stato, infatti, affermato che in base all'art. 17 del DPR 26/10/72 n. 4 636, nel testo modificato dall'art. 8 del DPR 03/11/81 n. 739, la presentazione del ricorso avverso i provvedimenti impositivi si articola strutturalmente in due formalità, entrambe essenziali ed imprescindibili, cioè "la consegna, o spedizione, dell'originale dell'atto alla segreteria della Commissione Tributaria adita e la consegna, o spedizione, di copia dell'atto medesimo all'Ufficio dell'Amministrazione Finanziaria competente a contraddire il reclamo”; è stato, pure, precisato che la mancanza, o l'intempestività di una qualsiasi di tali formalità ed in particolare dell'inoltro della copia del ricorso per l'Ufficio determina l'inammissibilità del ricorso. (Cass. Sez. I^ 11/01/2000 n. 207; 19/11/98 n. 11663; 03/07/97 n. 5982; 26/06/95 n. 7051) Il principio enunciato, che si condivide, e dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, acclara l'infondatezza del primo motivo del ricorso e ne impone il rigetto. Alle medesime conclusioni occorre pervenire in relazione alle doglianze mosse all'impugnata decisione con il secondo motivo, con il quale viene prospettata la violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 39 del DPR n. 636/72 e degli artt. 156, 159 e 160 del C.p.C. in relazione all'art. 360 n.ri 3 e 5 C.p.C., per non avere la Commissione Tributaria di primo grado assegnato un termine alla ricorrente per la regolarizzazione della notifica. Al riguardo si osserva che la norma che si assume disapplicata (art. 21 del DPR 26/10/72 n. 636), per espressa volontà del Legislatore, contempla la possibilità di assegnare un termine per rinnovare la notificazione esclusivamente dell'atto dell'Ufficio contro il quale è stato proposto il 5 ricorso;
trattasi, dunque, di eccezionale previsione, insuscettibile di applicazione estensiva e che, pertanto, non poteva legittimare la Commissione Tributaria di primo grado alla adozione di provvedimenti sottesi alla rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo. Resta, infine, assorbito il terzo motivo del ricorso con cui si prospetta la violazione dell'art. 34 del DPR n. 636/72 in relazione all'art. 360 n. 3 C.p.C., per non essere stata disposta ed attuata la riunione dei ricorsi, avuto riguardo agli effetti ricollegabili alla pregiudiziale accolta. Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di questo giudizio di cassazione, che liquida in £. 1.100.000, comprese lire unmilione per onorario. Così deciso in Roma il 24 maggio 2000. Il Presidente Dott. Michele Cantillo Il Consigliere Relatore - Estensore Dott. Anton Di Blasi CAR IL CANCELLIERE C1 AL CA DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2 2 GEN. 2001 E Oggi. E 6 8 N N IL CANCELLIERE C1 9 IO O 1 5 / I Z . AL CA Z 4 A / N A 6 - - 2 R A T . B I .R IS . R L .P A G L D D A E A R T L . E E B U T D A B N I T I E S A 1 R S N I 3 E E T 1 S R I . E A T N A M