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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 2105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2105 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2105/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SPIRITO ANGELO, Presidente
LEPRE ANTONIO, EL
CAPUTO LUCA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17712/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - 09376271210
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Oberdan 1-3 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF303MD00787 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1508/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbali e atti di causa
Resistente/Appellato: come da verbali e atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n°TF303MD00787/2025 di € 998.611,00, con cui l'Agenzia delle Entrate ha contestato l'indeducibilità Ires, Irap ed Iva anno 2021 per fatture emesse dalla Artec .S.R.L. per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti.
L'atto di accertamento deriva da verifiche poste in essere dalla GDF per l'anno di imposta 2021 a carico della società Società_1 S.R.L. e sfociate in un procedimento penale, poiché la predetta società è stata considerata meramente fittizia ed avente lo scopo di riciclare e reimpiegare denaro derivante da fonti illecite.
Tra gli utilizzatori di queste fatture è risultato esserci anche l'attuale Consorzio ricorrente, a cui in particolare sono riferibili, per essere state portate in deduzione sulla base imponibile ai fini IRES, IRAP e IVA, tre fatture per un totale di € 1.620.000,00.
Con il primo motivo di impugnazione, il Ricorrente_1 afferma di aver già dimostrato, in sede di contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate, l'effettività delle operazioni commerciali, depositando:
- il contratto di appalto con la committente società Società_2 S.R.L., avente ad oggetto la riqualificazione sismica ed energetica di alcuni capannoni, con abbattimento e rifacimento;
- la S.C.I.A. presentata al Comune competente;
- il successivo contratto di subappalto del 14/09/2021 tra Ricorrente_1 ed Artec S.R.L., che a sua volta sub-appaltava l'esecuzione dei lavori alla società Società_3 S.R.L.;
- pagamenti effettuati e rilievi fotografici dello stato dei luoghi e lettera dell'istituto Banca_1, filiale Toledo relativo alla cessione del credito, accettata dal Ricorrente_1, della Artec S.R.L.;
- documentazione comprovante il giudizio pendente per risoluzione contrattuale per inadempimento nei confronti della Artec S.R.L. e della Società_3 S.R.L. per aver eseguito solo parzialmente i lavori pattuiti.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, in ragione delle emergenze istruttorie lette alla luce di quanto costantemente affermato, in punto di riparto degli oneri probatori, dal giudice di legittimità secondo cui < ai fini del disconoscimento della deducibilità dei costi risultanti da una fattura emessa per operazioni oggettivamente inesistenti, incombe sull'Amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare, attraverso prove dirette o indiziarie, la fittizietà dell'operazione, spettando viceversa al contribuente di fornire la rigorosa prova del contrario, la quale non può consistere nella mera esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché facilmente falsificabili e normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia>> (Cass. 19.4.2025, ord.
n. 10336).
A tal proposito, deve osservarsi che il Consorzio ricorrente non ha contestato, né in sede di contraddittorio procedimentale né nel ricorso processuale, la natura di società cartiera in capo alla Società_1 S.R.L., limitandosi a produrre la documentazione innanzi elencata.
La predetta documentazione, tuttavia, è stata oggetto di specifiche contestazioni nell'atto di accertamento impugnato, dove si stigmatizza il fatto che il contratto di appalto e di subappalto non presentano < certa, né una data riportata anche solo a penna (quella segnata nel contratto di subappalto risulta illeggibile)>>
(p. 6 di 27 dell'avviso di accertamento), con la conseguenza che non è stato < certezza il momento della stipula degli stessi>>.
L'Amministrazione finanziaria ha, altresì, evidenziato l'incomprensibilità delle sottoscrizioni apposte ai predetti contratti e quindi la loro non riconducibilità ai rappresentanti legali degli Enti collettivi stipulanti.
A ciò si aggiunga che, sempre nell'atto impugnato, si rileva che la Società_1 S.R.L. < inesistente e priva di qualsivoglia mezzo o personale per poter svolgere le prestazioni di cui al contratto di appalto, sarebbe stata dedita anche ad attività commerciali (Nominalmente) del tutto eterogenee, a riprova della mera attività di cartiera. Dalle indagini dei finanzieri, infatti, è risultato che la Società_1 svolgesse attività di vendita di materiali elettronici, generi alimentari, commercio di mobili per l'ufficio, servizi di Hosting, commercio di telefonia e come nel caso di specie, impresa di costruzioni edili>>.
Per quanto attiene, invece, alla subappaltatrice Società_3 S.R.L. nell'atto di accertamento si evidenza come sia stato accertato – e non contestato in questa sede – che < dell'Amministrazioni sulla Società_3 Srl, si evidenzia che la stessa, da dichiarazioni presentate negli anni precedenti e negli anni successivi, aveva un volume d'affari inferiore ad € 50.000,00, presumibilmente con una struttura operativa inadeguata, anche al reperimento delle risorse finanziarie utili ad eseguire lavori edili di un ammontare superiore al milione di euro>>.
Su tali specifici rilievi, dotati di una loro oggettiva significanza, nessuna osservazione o spiegazione è stata fornita dal Consorzio ricorrente.
A ciò si aggiunga che il contratto di subappalto presenta anomalie ulteriori rispetto a quelle già evidenziate nell'atto di accertamento.
Specificamente, l'art. 11 di tale contratto – dedicato alle garanzie dovute dal subappaltatore – è rimasto del tutto in bianco nella parte relativa ai rischi di esecuzione per i danni alle opere da costruire e al cantiere, risultando compilata solo la parte relativa alla responsabilità civile verso terzi.
Con riferimento al contratto di appalto stipulato dal Consorzio ricorrente con la Società_1 S.R.L., deve osservarsi che nella premessa si citano due contratti stipulati tra il committente e la Società_2 S.R.L., uno relativo ai lavori appaltati e l'altro c.d. di fattibilità per i lavori da effettuare. Ebbene, tali ultimi due contratti non sono stati prodotti, pur rappresentando, la fonte da cui sono derivati tutti gli altri presunti rapporti negoziali di cui alla predetta documentazione.
Le evidenziate anomalie risultano ancora più significative ove si rifletta sul fatto che dal verbale della GDF in atti risulta che il Consorzio ricorrente svolge “Servizi di consulenza amministrativa” e non già attività che richiedono specifiche competenze ingegneristiche per porre in essere < energetica di suddetti capannoni a mezzo di abbattimento e rifacimento>>.
Infine, l'articolata prova testimoniale è inammissibile per la seguente la duplice ragione.
In primo luogo, il richiesto mezzo istruttorio verte sull'esistenza o meno dei contratti citati e del contenzioso giudiziario tra il ricorrente e la società cartiera e quindi su circostanze tipicamente documentali, come del resto emerge dal fatto che lo stesso ricorrente abbia ritenuto indispensabile depositare la relativa documentazione. In secondo luogo, la prova testimoniale è articolata in modo del tutto generico, poiché non indica la data di sottoscrizione del contratto né la localizzazione precisa dei capannoni oggetto dei contratti di appalto.
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, in proporzione al valore verificato coincidente con quello dichiarato di € 852.811,00, in € 4.792,00 per la fase di studio, € 2.027,00 per la fase introduttiva,
€ 2.669,99 per la fase istruttoria, € 5.617,00 per la fase decisionale per un totale di € 15.105,00; somma da ridurre, ex art. 15 co.
2-sexies d.l.vo n. 546/1992, in € 12.084,00, oltre rimborso del 15% per spese generali di € 1.812,60
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso;
b) condanna il Ricorrente_1 al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese processuali, liquidate in complessivi € 12.084,00, oltre rimborso del 15% per spese generali di
€ 1.812,60.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SPIRITO ANGELO, Presidente
LEPRE ANTONIO, EL
CAPUTO LUCA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17712/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - 09376271210
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Oberdan 1-3 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF303MD00787 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1508/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbali e atti di causa
Resistente/Appellato: come da verbali e atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n°TF303MD00787/2025 di € 998.611,00, con cui l'Agenzia delle Entrate ha contestato l'indeducibilità Ires, Irap ed Iva anno 2021 per fatture emesse dalla Artec .S.R.L. per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti.
L'atto di accertamento deriva da verifiche poste in essere dalla GDF per l'anno di imposta 2021 a carico della società Società_1 S.R.L. e sfociate in un procedimento penale, poiché la predetta società è stata considerata meramente fittizia ed avente lo scopo di riciclare e reimpiegare denaro derivante da fonti illecite.
Tra gli utilizzatori di queste fatture è risultato esserci anche l'attuale Consorzio ricorrente, a cui in particolare sono riferibili, per essere state portate in deduzione sulla base imponibile ai fini IRES, IRAP e IVA, tre fatture per un totale di € 1.620.000,00.
Con il primo motivo di impugnazione, il Ricorrente_1 afferma di aver già dimostrato, in sede di contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate, l'effettività delle operazioni commerciali, depositando:
- il contratto di appalto con la committente società Società_2 S.R.L., avente ad oggetto la riqualificazione sismica ed energetica di alcuni capannoni, con abbattimento e rifacimento;
- la S.C.I.A. presentata al Comune competente;
- il successivo contratto di subappalto del 14/09/2021 tra Ricorrente_1 ed Artec S.R.L., che a sua volta sub-appaltava l'esecuzione dei lavori alla società Società_3 S.R.L.;
- pagamenti effettuati e rilievi fotografici dello stato dei luoghi e lettera dell'istituto Banca_1, filiale Toledo relativo alla cessione del credito, accettata dal Ricorrente_1, della Artec S.R.L.;
- documentazione comprovante il giudizio pendente per risoluzione contrattuale per inadempimento nei confronti della Artec S.R.L. e della Società_3 S.R.L. per aver eseguito solo parzialmente i lavori pattuiti.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, in ragione delle emergenze istruttorie lette alla luce di quanto costantemente affermato, in punto di riparto degli oneri probatori, dal giudice di legittimità secondo cui < ai fini del disconoscimento della deducibilità dei costi risultanti da una fattura emessa per operazioni oggettivamente inesistenti, incombe sull'Amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare, attraverso prove dirette o indiziarie, la fittizietà dell'operazione, spettando viceversa al contribuente di fornire la rigorosa prova del contrario, la quale non può consistere nella mera esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché facilmente falsificabili e normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia>> (Cass. 19.4.2025, ord.
n. 10336).
A tal proposito, deve osservarsi che il Consorzio ricorrente non ha contestato, né in sede di contraddittorio procedimentale né nel ricorso processuale, la natura di società cartiera in capo alla Società_1 S.R.L., limitandosi a produrre la documentazione innanzi elencata.
La predetta documentazione, tuttavia, è stata oggetto di specifiche contestazioni nell'atto di accertamento impugnato, dove si stigmatizza il fatto che il contratto di appalto e di subappalto non presentano < certa, né una data riportata anche solo a penna (quella segnata nel contratto di subappalto risulta illeggibile)>>
(p. 6 di 27 dell'avviso di accertamento), con la conseguenza che non è stato < certezza il momento della stipula degli stessi>>.
L'Amministrazione finanziaria ha, altresì, evidenziato l'incomprensibilità delle sottoscrizioni apposte ai predetti contratti e quindi la loro non riconducibilità ai rappresentanti legali degli Enti collettivi stipulanti.
A ciò si aggiunga che, sempre nell'atto impugnato, si rileva che la Società_1 S.R.L. < inesistente e priva di qualsivoglia mezzo o personale per poter svolgere le prestazioni di cui al contratto di appalto, sarebbe stata dedita anche ad attività commerciali (Nominalmente) del tutto eterogenee, a riprova della mera attività di cartiera. Dalle indagini dei finanzieri, infatti, è risultato che la Società_1 svolgesse attività di vendita di materiali elettronici, generi alimentari, commercio di mobili per l'ufficio, servizi di Hosting, commercio di telefonia e come nel caso di specie, impresa di costruzioni edili>>.
Per quanto attiene, invece, alla subappaltatrice Società_3 S.R.L. nell'atto di accertamento si evidenza come sia stato accertato – e non contestato in questa sede – che < dell'Amministrazioni sulla Società_3 Srl, si evidenzia che la stessa, da dichiarazioni presentate negli anni precedenti e negli anni successivi, aveva un volume d'affari inferiore ad € 50.000,00, presumibilmente con una struttura operativa inadeguata, anche al reperimento delle risorse finanziarie utili ad eseguire lavori edili di un ammontare superiore al milione di euro>>.
Su tali specifici rilievi, dotati di una loro oggettiva significanza, nessuna osservazione o spiegazione è stata fornita dal Consorzio ricorrente.
A ciò si aggiunga che il contratto di subappalto presenta anomalie ulteriori rispetto a quelle già evidenziate nell'atto di accertamento.
Specificamente, l'art. 11 di tale contratto – dedicato alle garanzie dovute dal subappaltatore – è rimasto del tutto in bianco nella parte relativa ai rischi di esecuzione per i danni alle opere da costruire e al cantiere, risultando compilata solo la parte relativa alla responsabilità civile verso terzi.
Con riferimento al contratto di appalto stipulato dal Consorzio ricorrente con la Società_1 S.R.L., deve osservarsi che nella premessa si citano due contratti stipulati tra il committente e la Società_2 S.R.L., uno relativo ai lavori appaltati e l'altro c.d. di fattibilità per i lavori da effettuare. Ebbene, tali ultimi due contratti non sono stati prodotti, pur rappresentando, la fonte da cui sono derivati tutti gli altri presunti rapporti negoziali di cui alla predetta documentazione.
Le evidenziate anomalie risultano ancora più significative ove si rifletta sul fatto che dal verbale della GDF in atti risulta che il Consorzio ricorrente svolge “Servizi di consulenza amministrativa” e non già attività che richiedono specifiche competenze ingegneristiche per porre in essere < energetica di suddetti capannoni a mezzo di abbattimento e rifacimento>>.
Infine, l'articolata prova testimoniale è inammissibile per la seguente la duplice ragione.
In primo luogo, il richiesto mezzo istruttorio verte sull'esistenza o meno dei contratti citati e del contenzioso giudiziario tra il ricorrente e la società cartiera e quindi su circostanze tipicamente documentali, come del resto emerge dal fatto che lo stesso ricorrente abbia ritenuto indispensabile depositare la relativa documentazione. In secondo luogo, la prova testimoniale è articolata in modo del tutto generico, poiché non indica la data di sottoscrizione del contratto né la localizzazione precisa dei capannoni oggetto dei contratti di appalto.
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, in proporzione al valore verificato coincidente con quello dichiarato di € 852.811,00, in € 4.792,00 per la fase di studio, € 2.027,00 per la fase introduttiva,
€ 2.669,99 per la fase istruttoria, € 5.617,00 per la fase decisionale per un totale di € 15.105,00; somma da ridurre, ex art. 15 co.
2-sexies d.l.vo n. 546/1992, in € 12.084,00, oltre rimborso del 15% per spese generali di € 1.812,60
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso;
b) condanna il Ricorrente_1 al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese processuali, liquidate in complessivi € 12.084,00, oltre rimborso del 15% per spese generali di
€ 1.812,60.