Art. 1.
A decorrere dal 1 maggio 1951 cessa di avere efficacia il disposto dell' art. 3 del regio decreto 11 gennaio 1923, n. 85 , concernente la istituzione della ritenuta del 5 per cento sulle pensioni degli agenti delle Ferrovie dello stato esonerati in virtu' del regio decreto 16 febbraio 1922, n. 207 .
A decorrere dal 1 maggio 1951 cessa di avere efficacia il disposto dell' art. 3 del regio decreto 11 gennaio 1923, n. 85 , concernente la istituzione della ritenuta del 5 per cento sulle pensioni degli agenti delle Ferrovie dello stato esonerati in virtu' del regio decreto 16 febbraio 1922, n. 207 .