Art. 11.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le norme di cui agli articoli 2 e 3 sono applicabili a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della suddetta pubblicazione.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le norme di cui agli articoli 2 e 3 sono applicabili a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della suddetta pubblicazione.