Art. 3. 1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge e' valutato in complessive L. 158.672.000.000 al netto della quota di L. 39.668.000.000 dell'anno 1996 gia' finanziata, ed e' ripartito in rate semestrali costanti.
2. All'onere relativo agli anni 1997 e 1998 valutato, rispettivamente, in L. 119.004.000.000 ed in L. 39.668.000.000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per detti anni dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997.
3. II Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. All'onere relativo agli anni 1997 e 1998 valutato, rispettivamente, in L. 119.004.000.000 ed in L. 39.668.000.000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per detti anni dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997.
3. II Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.