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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 19/06/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 19 del mese di giugno dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
2059/2018 R.G.
È comparso, per la parte appellante, l'avv. FRANCESCO BALLETTA in sostituzione dell'avv. DEBORAH ORTO, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il difensore discute oralmente la causa e si allontana.
Alle ore 10:00 è sopraggiunto, per l'appellato, l'avv. LIDIA DI BLASI in sostituzione dell'avv. RENATO DI BLASI la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il difensore discute oralmente la causa e si allontana.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso l'Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2059/2018 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
19, int. 2, c.f. , elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._1 professionale dell'avv. Deborah Orto che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 avv. Renato Di Blasi, (cod. fisc. che lo rappresenta e difende, C.F._2 possedendo anche i requisiti di legge per l'esercizio della difesa, giusta delibera di G.M.
n. 56 del 19 marzo 2019 che lo ha autorizzato a resistere e costituirsi in giudizio personalmente, domiciliato in Piazza Catena, presso la Casa Comunale CP_1
APPELLATO avente per OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione ritualmente notificata proponeva appello contro la Parte_1 sentenza n. 155/2018 con cui il Giudice di Pace di Patti aveva respinto l'opposizione all'ingiunzione di pagamento prot. n. 12031 del 27 ottobre 2017 emessa dal
[...]
[..
[...] per l'importo di € 554,00 e relativa a canoni idrici 2007-2008-2009-2010- CP_2
2011-2012-2013, censurandola nella parte in cui a) non aveva statuito sull'eccezione di prescrizione, b) aveva ritenuto corretto il calcolo degli interessi e della sanzione senza specificazione del percorso logico argomentativo, c) aveva ritenuto potabile l'acqua, d) non aveva applicato la decurtazione del 50% ed e) aveva compensato le spese di lite.
Nella resistenza dell'appellato, costituitosi con comparsa del 12 maggio 2019, veniva disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado e, dopo plurimi differimenti, la causa perveniva per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre
2022 – all'udienza del 9 febbraio 2023 (poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) e all'odierna udienza viene decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'omessa pronuncia del
Giudice di prime cure in ordine all'eccezione di prescrizione sollevata in prima udienza.
Il motivo non coglie nel segno.
È pacifico che nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, per cui deve ritenersi che le parti, all'udienza di cui all'art. 320 c.p.c., possano ancora allegare fatti nuovi e proporre nuove domande od eccezioni, in considerazione del fatto che esse sono ammesse a costituirsi fino a detta udienza (Cass., n. 20840/2017).
Nella specie alla prima udienza del 20 marzo 2018 si riportava in atti Parte_1
e il giudice rinviava al 17 aprile 2018 “per la comparizione personale delle parti”.
All'udienza il difensore dell'odierno appellante si riportava integralmente “alle argomentazioni e domande di cui all'atto introduttivo del giudizio, nonché a quelle di cui alle memorie difensive di replica depositate in cancelleria in data 16.04.2018” e il tentativo di conciliazione aveva esito negativo.
Vero è che la nozione di udienza va intesa in senso sostanziale e che gli adempimenti previsti dal codice di rito possono svolgersi in più momenti (anche in ragione del carico di lavoro dell'Ufficio). Nondimeno nel caso di specie, anche se entrambe le
3 udienze del 20 marzo e 17 aprile 2018 vanno considerate deputate alla trattazione, le c.d. memorie difensive di replica non erano state autorizzate dal Giudice di pace, risultando frutto dell'iniziativa personale del difensore.
Esse vanno dunque considerate tamquam non essent senza che possa avere rilievo la circostanza che la parte vi si sia riportata a verbale poiché il procuratore – invece di effettuare un deposito non autorizzato il giorno prima dell'udienza – avrebbe dovuto formularle espressamente o, al più, dichiarare che le stesse avrebbero dovuto intendersi integralmente trascritte.
Correttamente allora il Giudice di Pace non si è pronunciato sull'eccezione che va considerata proposta per la prima volta in sede di appello e dunque dichiarata inammissibile.
Neppure i restanti motivi di censura colgono nel segno.
Come già statuito da questo Tribunale in altri precedenti analoghi (v., e.g., Trib. Patti, sentt. nn. 409/2024, n. 1093/2024), la sentenza di primo grado appare corretta nella parte in cui rigetta il motivo di impugnazione relativo al calcolo della sanzione e degli interessi che, come esplicitato nell'atto di ingiunzione e confermato nella decisione gravata, sono stati calcolati in conformità all'art. 1, comma 165, legge n. 296/2006
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - finanziaria 2007), secondo cui “la misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento”.
Vero è che il giudice di primo grado non ha effettuato il ricalcolo, ma l'opponente si
è limitato ad allegare la non correttezza del calcolo senza specificare e provare, come suo onere, come e perché lo stesso fosse errato.
Le medesime considerazioni valgono per la misura della sanzione calcolata secondo l'art. 59 comma 3 n. 6 del Regolamento Idrico approvato il 26 marzo 2008.
Secondo l'appellante poi il giudice di prime cure avrebbe errato nel rigettare l'opposizione ritenendo la potabilità dell'acqua.
4 Invero la copiosa documentazione depositata dal smentisce tale Controparte_1 affermazione che viene, peraltro, ulteriormente infirmata dalla considerazione esperienziale contenuta nella decisione impugnata, secondo cui le doglianze di Pt_1
sono state formulate “dopo la notifica dell'atto di ingiunzione, dopo aver goduto della
[...] somministrazione idrica senza alcuna precedente lamentela” (pag. 3) e, deve aggiungersi, senza aver dimostrato alcun pagamento per gli anni in questione o provato di aver sofferto di qualsivoglia patologia a causa dell'asserita non potabilità dell'acqua.
Come già sottolineato dal Giudice di prime cure, mentre l'opponente non ha fornito la prova della non potabilità dell'acqua erogata, l'ente ha depositato copiosa documentazione recante numerosi rapporti di prova da cui risulta che, dagli esami chimici, chimico-fisici e batteriologici di campioni d'acqua relativi ai periodi di somministrazione per cui è causa, l'acqua fosse idonea al consumo umano e “pertanto
è consentito l'utilizzo per tali scopi” (cfr. esito esami in atti allegati al fascicolo di parte del primo grado di giudizio): si tratta di rilevazioni successive rispetto alle ordinanze
(indicate nella nota prot. 1287 U.T.C. del 10/07/2017) con cui si dispone che è vietato l'uso potabile delle acque e, pertanto, logicamente prevalenti sui provvedimenti sindacali in quanto il piano amministrativo e quello negoziale rimangono distinti.
Tale documentazione assume carattere dirimente sotto il profilo probatorio, a nulla rilevando l'eventuale mancata adozione di un provvedimento formale di revoca, da parte del delle precedenti ordinanze di non potabilità dell'acqua (peraltro CP_1 risalenti nel tempo), risultando sufficiente la comunicazione dell'ente all'utenza del ripristino dell'erogazione dell'acqua ad uso potabile.
Peraltro, le ordinanze sindacali in evidenza rientrano nell'alveo dei provvedimenti contingibili e urgenti che presuppongono “necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da una istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, in ragione delle quali si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale, nella quale la contingibilità deve essere intesa come impossibilità di fronteggiare l'emergenza con i rimedi ordinari, in ragione dell'accidentalità, imprescindibilità ed eccezionalità della situazione verificatasi e l'urgenza come
5 assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile” (T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 24/03/2017, n.1624).
Pertanto, la loro efficacia è strettamente connessa ad una situazione di emergenza, la cui durata è ontologicamente limitata all'eccezionalità della situazione emergenziale cui porre rimedio, non protraibile sine die; venuta meno la quale cessano gli effetti del provvedimento atipico.
Nella specie, rileva la circostanza che l'ente appellato ha documentato il dato dell'idoneità dell'acqua al consumo umano per la durata dei periodi di somministrazione.
3. – Poiché l'appello va rigettato e non è stata proposta impugnazione incidentale in merito alla statuizione sulle spese del primo grado di giudizio queste rimangono compensate, mentre quelle del presente grado vanno poste a carico di Parte_1
e liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n.
55/2014 aggiornato al D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6, secondo cui “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass., S.U., n. 17405/2012 in fattispecie analoga) per le cause di valore fino a € 1.100 tenuto conto della semplicità – in fatto e in diritto – delle questioni trattate ed esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
Considerato che l'appello è stato proposto in epoca successiva al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per applicare l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002,
a norma del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando nella causa n. 2059/2018 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide:
6 1) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la Parte_1 sentenza n. 155/2018 del Giudice di Pace di Patti;
2) condanna a rifondere al le spese Parte_1 Controparte_1 di lite che liquida in € 232,00, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti per applicare l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, a norma del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Patti, lì 19 giugno 2025
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
7
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 19 del mese di giugno dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
2059/2018 R.G.
È comparso, per la parte appellante, l'avv. FRANCESCO BALLETTA in sostituzione dell'avv. DEBORAH ORTO, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il difensore discute oralmente la causa e si allontana.
Alle ore 10:00 è sopraggiunto, per l'appellato, l'avv. LIDIA DI BLASI in sostituzione dell'avv. RENATO DI BLASI la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il difensore discute oralmente la causa e si allontana.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso l'Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2059/2018 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
19, int. 2, c.f. , elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._1 professionale dell'avv. Deborah Orto che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 avv. Renato Di Blasi, (cod. fisc. che lo rappresenta e difende, C.F._2 possedendo anche i requisiti di legge per l'esercizio della difesa, giusta delibera di G.M.
n. 56 del 19 marzo 2019 che lo ha autorizzato a resistere e costituirsi in giudizio personalmente, domiciliato in Piazza Catena, presso la Casa Comunale CP_1
APPELLATO avente per OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione ritualmente notificata proponeva appello contro la Parte_1 sentenza n. 155/2018 con cui il Giudice di Pace di Patti aveva respinto l'opposizione all'ingiunzione di pagamento prot. n. 12031 del 27 ottobre 2017 emessa dal
[...]
[..
[...] per l'importo di € 554,00 e relativa a canoni idrici 2007-2008-2009-2010- CP_2
2011-2012-2013, censurandola nella parte in cui a) non aveva statuito sull'eccezione di prescrizione, b) aveva ritenuto corretto il calcolo degli interessi e della sanzione senza specificazione del percorso logico argomentativo, c) aveva ritenuto potabile l'acqua, d) non aveva applicato la decurtazione del 50% ed e) aveva compensato le spese di lite.
Nella resistenza dell'appellato, costituitosi con comparsa del 12 maggio 2019, veniva disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado e, dopo plurimi differimenti, la causa perveniva per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre
2022 – all'udienza del 9 febbraio 2023 (poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) e all'odierna udienza viene decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'omessa pronuncia del
Giudice di prime cure in ordine all'eccezione di prescrizione sollevata in prima udienza.
Il motivo non coglie nel segno.
È pacifico che nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, per cui deve ritenersi che le parti, all'udienza di cui all'art. 320 c.p.c., possano ancora allegare fatti nuovi e proporre nuove domande od eccezioni, in considerazione del fatto che esse sono ammesse a costituirsi fino a detta udienza (Cass., n. 20840/2017).
Nella specie alla prima udienza del 20 marzo 2018 si riportava in atti Parte_1
e il giudice rinviava al 17 aprile 2018 “per la comparizione personale delle parti”.
All'udienza il difensore dell'odierno appellante si riportava integralmente “alle argomentazioni e domande di cui all'atto introduttivo del giudizio, nonché a quelle di cui alle memorie difensive di replica depositate in cancelleria in data 16.04.2018” e il tentativo di conciliazione aveva esito negativo.
Vero è che la nozione di udienza va intesa in senso sostanziale e che gli adempimenti previsti dal codice di rito possono svolgersi in più momenti (anche in ragione del carico di lavoro dell'Ufficio). Nondimeno nel caso di specie, anche se entrambe le
3 udienze del 20 marzo e 17 aprile 2018 vanno considerate deputate alla trattazione, le c.d. memorie difensive di replica non erano state autorizzate dal Giudice di pace, risultando frutto dell'iniziativa personale del difensore.
Esse vanno dunque considerate tamquam non essent senza che possa avere rilievo la circostanza che la parte vi si sia riportata a verbale poiché il procuratore – invece di effettuare un deposito non autorizzato il giorno prima dell'udienza – avrebbe dovuto formularle espressamente o, al più, dichiarare che le stesse avrebbero dovuto intendersi integralmente trascritte.
Correttamente allora il Giudice di Pace non si è pronunciato sull'eccezione che va considerata proposta per la prima volta in sede di appello e dunque dichiarata inammissibile.
Neppure i restanti motivi di censura colgono nel segno.
Come già statuito da questo Tribunale in altri precedenti analoghi (v., e.g., Trib. Patti, sentt. nn. 409/2024, n. 1093/2024), la sentenza di primo grado appare corretta nella parte in cui rigetta il motivo di impugnazione relativo al calcolo della sanzione e degli interessi che, come esplicitato nell'atto di ingiunzione e confermato nella decisione gravata, sono stati calcolati in conformità all'art. 1, comma 165, legge n. 296/2006
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - finanziaria 2007), secondo cui “la misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento”.
Vero è che il giudice di primo grado non ha effettuato il ricalcolo, ma l'opponente si
è limitato ad allegare la non correttezza del calcolo senza specificare e provare, come suo onere, come e perché lo stesso fosse errato.
Le medesime considerazioni valgono per la misura della sanzione calcolata secondo l'art. 59 comma 3 n. 6 del Regolamento Idrico approvato il 26 marzo 2008.
Secondo l'appellante poi il giudice di prime cure avrebbe errato nel rigettare l'opposizione ritenendo la potabilità dell'acqua.
4 Invero la copiosa documentazione depositata dal smentisce tale Controparte_1 affermazione che viene, peraltro, ulteriormente infirmata dalla considerazione esperienziale contenuta nella decisione impugnata, secondo cui le doglianze di Pt_1
sono state formulate “dopo la notifica dell'atto di ingiunzione, dopo aver goduto della
[...] somministrazione idrica senza alcuna precedente lamentela” (pag. 3) e, deve aggiungersi, senza aver dimostrato alcun pagamento per gli anni in questione o provato di aver sofferto di qualsivoglia patologia a causa dell'asserita non potabilità dell'acqua.
Come già sottolineato dal Giudice di prime cure, mentre l'opponente non ha fornito la prova della non potabilità dell'acqua erogata, l'ente ha depositato copiosa documentazione recante numerosi rapporti di prova da cui risulta che, dagli esami chimici, chimico-fisici e batteriologici di campioni d'acqua relativi ai periodi di somministrazione per cui è causa, l'acqua fosse idonea al consumo umano e “pertanto
è consentito l'utilizzo per tali scopi” (cfr. esito esami in atti allegati al fascicolo di parte del primo grado di giudizio): si tratta di rilevazioni successive rispetto alle ordinanze
(indicate nella nota prot. 1287 U.T.C. del 10/07/2017) con cui si dispone che è vietato l'uso potabile delle acque e, pertanto, logicamente prevalenti sui provvedimenti sindacali in quanto il piano amministrativo e quello negoziale rimangono distinti.
Tale documentazione assume carattere dirimente sotto il profilo probatorio, a nulla rilevando l'eventuale mancata adozione di un provvedimento formale di revoca, da parte del delle precedenti ordinanze di non potabilità dell'acqua (peraltro CP_1 risalenti nel tempo), risultando sufficiente la comunicazione dell'ente all'utenza del ripristino dell'erogazione dell'acqua ad uso potabile.
Peraltro, le ordinanze sindacali in evidenza rientrano nell'alveo dei provvedimenti contingibili e urgenti che presuppongono “necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da una istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, in ragione delle quali si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale, nella quale la contingibilità deve essere intesa come impossibilità di fronteggiare l'emergenza con i rimedi ordinari, in ragione dell'accidentalità, imprescindibilità ed eccezionalità della situazione verificatasi e l'urgenza come
5 assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile” (T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 24/03/2017, n.1624).
Pertanto, la loro efficacia è strettamente connessa ad una situazione di emergenza, la cui durata è ontologicamente limitata all'eccezionalità della situazione emergenziale cui porre rimedio, non protraibile sine die; venuta meno la quale cessano gli effetti del provvedimento atipico.
Nella specie, rileva la circostanza che l'ente appellato ha documentato il dato dell'idoneità dell'acqua al consumo umano per la durata dei periodi di somministrazione.
3. – Poiché l'appello va rigettato e non è stata proposta impugnazione incidentale in merito alla statuizione sulle spese del primo grado di giudizio queste rimangono compensate, mentre quelle del presente grado vanno poste a carico di Parte_1
e liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n.
55/2014 aggiornato al D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6, secondo cui “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass., S.U., n. 17405/2012 in fattispecie analoga) per le cause di valore fino a € 1.100 tenuto conto della semplicità – in fatto e in diritto – delle questioni trattate ed esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
Considerato che l'appello è stato proposto in epoca successiva al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per applicare l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002,
a norma del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando nella causa n. 2059/2018 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide:
6 1) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la Parte_1 sentenza n. 155/2018 del Giudice di Pace di Patti;
2) condanna a rifondere al le spese Parte_1 Controparte_1 di lite che liquida in € 232,00, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti per applicare l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, a norma del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Patti, lì 19 giugno 2025
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
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