Sentenza 25 ottobre 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/10/2002, n. 15085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15085 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2002 |
Testo completo
Trilom REPUBBLICA ITALIANA 85% IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SAZIONE LA CORTE SUPREMA DI CASSA Oggetto 150 Spese per riparazione SEZIONE TERZA CIM di immobile oggetto di affitto di azienda Composta dagli Ill.mi Sig R.G.N. 20169/99 Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA Dott. Francesco TRIFONE Rel. Consigliere Cron. 35274 Consigliere MALZONEDott. Ennio Consigliere Rep. 3919 Dott. Antonio SEGRETO Ud. 07/03/02 Consigliere Dott. Gianfranco MANZO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SEN TENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: 1.55 25 OTT, 2002 NI CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA per diritu il IL CANCELLIERE BARBERINI 3, presso lo studio dell'avvocato VITO MAZZARELLI, che lo difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ER CA, RP CO, RP EL, RP CA, RP MO, RP AR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LAZIO 20/C, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO COGGIATTI, che li difende unitamente all'avvocato GIAMPAOLO MORA, 2002 giusta delega in atti;
593 controricorrenti - jur avversO la sentenza n. 183/99 del Tribunale di PARMA, sezione II emessa il 14/1/1999, depositata il 25/02/99; RG.893/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/02 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito l'Avvocato VITO MAZZARELLI;
udito l'Avvocato CLAUDIO COGGIATTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al pretore di Parma in data 29.10.1996 CO NI, conduttore di diversi locali ad uso com- merciale destinati a bar, sala da ballo ed appartamento da lui rilevati in locazione originaria da NO Della- pina e ES NA, cui erano succeduti Cateri- na ER nonché VA, AR, MO, IC e Mi- chele RP, conveniva in giudizio i suddetti attuali locatori per ottenerne la condanna al rimborso dei la- vori, che assumeva avere effettuato agli immobili con una spesa di lire 120.000.000, nonché al risarcimento dei danni, che specificava di lire 95.000.000 per il mancato esercizio della sala da ballo e di lire 25.000.000 per il mancato esercizio dell'attività di fur 2 bar. In proposito, precisava che l'autorità comunale e quella sanitaria avevano imposto una serie di opere, perché locali in sua detenzione fossero resi confor- mi a legge in relazione alla destinazione, cui erano adibiti;
che i proprietari dette opere non avevano ef- fettuato, nonostante i suoi solleciti;
che in data 140.1995 era stato costretto a cessare l'attività. I convenuti contrastavano la domanda deducendo che trattavasi di contratto di affitto di azienda, la cui chiusura era stata anticipata soltanto di un mese e mezzo rispetto alla scadenza prevista del 31.12.1995, e che, in virtù di espressa clausola negoziale, era In viaescluso qualsiasi rimborso per miglioramenti. riconvenzionale, premesso che il locale adibito a labo- ratorio non era oggetto del contratto, i convenuti agi- vano per il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata riconsegna dell'azienda, tuttora nella disponi- bilità dell'attore, del quale chiedevano la condanna al pagamento della complessiva somma di cinquanta milioni di lire. L'adito pretore rigettava la domanda principale ed accoglieva la domanda riconvenzionale. Sul gravame di CO NI il tribunale di Parma, con sentenza depositata il 25.2.1999, in parziale acco- glimento dell'appello, dichiarava inammissibile la do- 3 zur manda riconvenzionale e confermava nel reso la sentenza di primo grado, con compensazione totale delle spese del giudizio di secondo grado. I giudici di appello, qualificato il contratto come affitto di azienda, consideravano che l'appellante Ber- ni non aveva fornito alcuna prova degli interventi, che assumeva avere compiuto al fine di eliminare il grave deterioramento da vetustà degli immobili;
rilevavano che lo stesso appellante, sul quale incombeva il rela- tivo onere, non aveva neppure dimostrato che i richie- sti interventi rientravano tra gli obblighi spettanti ai proprietari affittanti;
ritenevano, in base alle clausole dell'originario contratto, che la parte affit- tuaria, in deroga alla disciplina codicistica, si era accollata integralmente la spesa per qualsiasi lavoro avesse inteso compiere, previa semplice comunicazione alla proprietà; valutavano come di straordinaria manu- tenzione bila proprietà, valutavano come di streording Ria manutenzione ed a carattere necessitato le opere disposte dall'autorità sanitaria, alla cui realizzazio- ne avrebbero dovuto provvedere i proprietari dei loca- li, che, non avendolo fatto, davano, perciò, titolo al concedente per reclamare i danni, i quali, tuttavia, non potevano, in concreto, essere liquidati neppure equitativamente in assenza di ogni elemento idoneo di r u 4 z prova circa la loro sussistenza. Per la cassazione della sentenza CO NI ha proposto ricorso sulla base di due mezzi di doglianza, che RI ER nonché VA, HE, IC, MO e AR RP contrastano con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo mezzo di doglianza deducendo la vio- lazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1362, 1172, 1575, 1576, 1577, 1578 e 1579 cod. civ. ed all'art. 115 c.p.c. nonché il difetto di moti- vazione - il ricorrente censura la impugnata sentenza per le seguenti ragioni: -a) il giudice di merito non avrebbe dovuto ritene- non provati gli interventi ed il costo delle opere, re che esso istante dichiarava di avere eseguito, giacchè essi si deducevano dal progetto a firma del tecnico Ke- ber, secondo il quale sarebbe stato agevole rilevare anche che trattavasi di lavori di natura straordinaria, e, comunque, sarebbero emersi in base alla richiesta consulenza tecnica di ufficio ed alla prova per testi, mezzi istruttori entrambi non ammessi in virtù di moti- vazione carente o contraddittoria;
-b) i giudici di appello non avrebbero dovuto rite- nere che non era stata data la dimostrazione della ne- cessità degli interventi e delle opere eseguite;
né 5 zu avrebbero dovuto interpretare il contratto nel senso che fossero a suo carico, oltre che i lavori di piccola manutenzione, anche tutti gli altri, necessari a mante- nere la cosa in stato da servire all'uso comune, che per legge fanno carico al locatore. - La censura che, nonostante il riferimento alle norme indicate, prospetta soltanto pretesi vizi di mo- tivazione della impugnata sentenza, anche per mancata ammissione di prove decisive non è fondata. Il giudice di merito, in relazione alle opere che il ricorrente asseriva di avere effettuato in quanto esse si erano rese necessarie per la vetustà dei loca- 11, ha ritenuto che la prova dell'avvenuta esecuzione dei lavori non poteva derivare dal progetto indirizzato al comune a nome dello stesso ricorrente, giacchè, ol- tre a detto elemento, non ne erano stati indicati altri a dimostrazione della natura degli interventi, della spesa per essi occorrente e della necessità di doverli effettuare. La motivazione sul punto è logica ed adeguata ed altrettanto deve dirsi circa la mancata ammissione del- la prova orale, della quale il tribunale ha messo in evidenza "la inconferenza già sottolineata dal preto- re", onde non occorre neppure aggiungere che, sul pun- to, la impugnazione non ha neppure indicato le circo- 6 зил stanze rilevanti, impedendo, perciò, in questa sede, per difetto di autosufficienza del ricorso, la valuta- della zione di pretesa decisività prova per testi e l'analogo giudizio circa la necessità dell'accertamento tecnico peritale. Con il secondo mezzo di impugnazione - deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1575, 1576, 1578, 1223 e 1226 cod. civ. non- ché la mancata e contraddittoria motivazione su un pun- to decisivo della controversia د il ricorrente assume ج س che il tribunale, che pure aveva riconosciuto l'obbligo della parte locatrice di effettuare le opere di straor- dinaria manutenzione, in mancanza delle quali esso istante era stato costretto a subire il provvedimento sindacale di chiusura del suo esercizio, non avrebbe potuto negargli il risarcimento dei danni, alla cui quantificazione ben poteva procedere col criterio equi- tativo in difetto di prova circa la precisa loro enti- tà. Anche detta censura non può essere accolta. La valutazione equitativa del danno ex art. 1226 cod. civ. presuppone che il pregiudizio economico, di cui la parte reclama il risarcimento, sia certo nella sua esistenza ontologica, per cui, se tale certezza non sussiste, il potere discrezionale del giudice di meri- 7 zur to, nonostante l'affermazione generica ed astratta di un virtuale diritto al risarcimento, non ha modo di estrinsecarsi, dovendo anche in tal caso procedersi in applicazione del principio dell'onere della prova quale regola del giudizio: "actore non probante reus absolvi- tur". Nella specie, il tribunale ha evidenziato che il ricorrente non ha fornito alcun elemento circa la sus- sistenza di un danno, aggiungendo, altresì, che il pe- riodo di inattività rivendicabile non era stato di lun- ga durata, così implicitamente negando che per esso si fosse realizzato un pregiudizio economicamente apprez- zabile rispetto ad una attività in fase calante in prossimità della scadenza del contratto. La motivazione circa la mancata prova dell'esistenza di un danno risarcibile non è carente né contraddittoria;
essa non è censurabile in questa sede а favore di altra diversa conclusione;
non sussiste, perciò, neppure la pretesa violazione della norma di cui all'art. 1226 cod. civ. Il ricorso deve, pertanto essere rigettato con la condanna del ricorrete alle spese del presente giudizio di legittimità secondo liquidazione del dispositivo. P. T. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- 8 r u f te alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in€ 31,04 Altre € 2.000,00 (duemila/00) per onorari. Roma, 7 marzo 2002. Jean Fiducción IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE. зашли уш 1095 129,11 Depositate in Cance 4565 30,99 25.10.02 Oggi, IL CANCELLIERE OF 160,10 806T 361 Dott.ssa Maria Alvia 196,10 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 26.1.2012 serie 4 al n. 4025 versate € 196,10 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 80/5/2002)el gys 2002) 9