Sentenza 21 gennaio 2011
Massime • 1
È inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione del Pubblico Ministero contro il decreto penale di condanna che abbia omesso l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, se l'imputato abbia nel frattempo proposto tempestiva opposizione al decreto. (In motivazione la Corte ha precisato che, essendo venuto meno il decreto, la competenza a provvedere sull'applicazione della sanzione amministrativa spetta al giudice dell'opposizione, non vincolato dal decreto opposto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/01/2011, n. 5087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5087 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 21/01/2011
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - N. 127
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere - N. 4439/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMA;
nei confronti di:
1) AR DO N. IL 01/11/1926 C/;
avverso il Decreto n. 8457/2008 GIP TRIBUNALE di LATINA, del 04/06/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BLAIOTTA Rocco Marco;
lette le conclusioni del PG Dott. GERACI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina ha emesso decreto penale di condanna nei confronti di GA DO in ordine al reato di cui all'art. 189 C.d.S., commi 1, 2 e 7. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale lamentando la mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
2.1 La difesa ha depositato una memoria, con allegata documentazione, nella quale si espone che il decreto penale è stato notificato il 16 febbraio 2010 e che nello stesso giorno è stata presentata opposizione.
3. Il ricorso è inammissibile per carenza d'interesse. Come già ripetutamente ritenuto da questa Corte, il decreto penale di condanna è atto decisorio assimilabile alla sentenza. Pertanto, ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7, esso deve ritenersi ricorribile per cassazione per violazione di legge. Diversamente argomentando, si perverrebbe alla soluzione inaccettabile che non vi sia rimedio alcuno nel caso in cui il decreto penale, per qualunque ragione, si riveli emesso in violazione di legge. Il principio, tuttavia, non trova applicazione, come pure questa Corte suprema ha ripetutamente avuto modo di rimarcare, ove il decreto di condanna sia divenuto irrevocabile oppure nei confronti dello stesso sia stata proposta opposizione. In tale ultimo caso il decreto è caducato e la competenza a provvedere anche sull'applicazione delle sanzioni amministrative è trasferita al giudice dell'opposizione, senza alcun vincolo derivante dal decreto stesso (art. 464 c.p.p.). Ne discende che, essendo stata presentata tempestiva opposizione documentata dalla difesa, vi è carenza d'interesse a ricorrere da parte del Procuratore della Repubblica.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2011