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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 19/12/2025, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale di Patti, sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
dott. MA ER Presidente
dott.ssa SS BU Giudice rel.
dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 984/2023 R.G., promossa da
nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
(ME), Fraz. Rocca, Via Giovanni XXIII, n. 4, c.f. , C.F._1 elettivamente domiciliata in Brolo, Via Vittorio Emanuele III, n. 26, presso e nello studio dell'avv. Mike Bonomo che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-ricorrente
contro
nato a [...] il [...], residente in Controparte_1
Capo d'Orlando (ME), Via Consolare Antica, n. 449, c.f. , C.F._2
elettivamente domiciliato in Capo d'Orlando, Via Trazzera Marina, n. 46, presso lo studio dell'avv. Annalisa Germanà che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-resistente
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Patti
1 OGGETTO: separazione giudiziale;
FATTO E DIRITTO
premettendo di avere contratto matrimonio in data 28.1.2006 con Parte_1
– trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Capo Controparte_1
d'Orlando, all'anno 2006, Numero 1, Parte II, Serie A – che dal matrimonio erano nati due figli, in data 26.04.2006 e in data 12.06.2009, che, Per_1 Per_2 successivamente, era venuta meno la comunione materiale e spirituale posta a fondamento del rapporto di coniugio a causa della condotta violenta del marito, ha chiesto la separazione giudiziale con addebito alla controparte, l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la sua dimora, la regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre, l'assegnazione della casa familiare e un contributo per il mantenimento della prole nella misura di € 700,00 mensili, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
, costituitosi in giudizio, pur aderendo alla domanda relativa allo Controparte_1 status, ha contestato quanto asserito dalla controparte in ordine alle cause della crisi coniugale, e, in via riconvenzionale, ha chiesto l'addebito della separazione a carico della ricorrente per le motivazioni meglio indicate in atti.
Il resistente ha chiesto, inoltre, l'affidamento condiviso dei figli con domicilio presso il padre, l'assegnazione della casa coniugale e il pagamento a carico della controparte - nella misura del 50% - dell'importo della rata del mutuo;
in subordine, nel caso di collocazione dei figli presso la madre, si è dichiarato disponibile a corrispondere un contributo per il mantenimento della prole nella misura complessiva di € 200,00 mensili.
All'udienza del 10.4.2024 il Giudice delegato, sentiti i coniugi e preso atto della mancata conciliazione, ha assunto la causa in decisione sul vincolo, previa trasmissione degli atti al P.M..
Fatta questa premessa, il Collegio ritiene che alla luce delle risultanze processuali debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
2 Secondo il disposto normativo di cui all'art. 151 c.c., la separazione può essere chiesta quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Invero, la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendano incompatibile per i coniugi la vita comune.
Nel caso di specie, le parti hanno confermato la volontà di non volere proseguire la convivenza matrimoniale, peraltro, vivono di fatto da tempo già separati, circostanza questa che testimonia che è venuta meno la comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento dell'istituto di matrimonio.
È allora evidente che il rapporto tra i coniugi è ormai obiettivamente privo di quei contenuti minimi di reciproca affectio con la conseguenza che può essere emessa la sentenza di separazione.
Con separata ordinanza la causa viene rimesse sul ruolo per la prosecuzione del giudizio ai fini della decisione sulle altre domande avanzate dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, sentiti i procuratori dell'attrice e del convenuto, nel giudizio iscritto al n. 984/2023 R.G. così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
Controparte_1
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Capo d'Orlando di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Patti nella camera di consiglio del 5.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
SS BU MA ER
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale di Patti, sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
dott. MA ER Presidente
dott.ssa SS BU Giudice rel.
dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 984/2023 R.G., promossa da
nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
(ME), Fraz. Rocca, Via Giovanni XXIII, n. 4, c.f. , C.F._1 elettivamente domiciliata in Brolo, Via Vittorio Emanuele III, n. 26, presso e nello studio dell'avv. Mike Bonomo che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-ricorrente
contro
nato a [...] il [...], residente in Controparte_1
Capo d'Orlando (ME), Via Consolare Antica, n. 449, c.f. , C.F._2
elettivamente domiciliato in Capo d'Orlando, Via Trazzera Marina, n. 46, presso lo studio dell'avv. Annalisa Germanà che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-resistente
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Patti
1 OGGETTO: separazione giudiziale;
FATTO E DIRITTO
premettendo di avere contratto matrimonio in data 28.1.2006 con Parte_1
– trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Capo Controparte_1
d'Orlando, all'anno 2006, Numero 1, Parte II, Serie A – che dal matrimonio erano nati due figli, in data 26.04.2006 e in data 12.06.2009, che, Per_1 Per_2 successivamente, era venuta meno la comunione materiale e spirituale posta a fondamento del rapporto di coniugio a causa della condotta violenta del marito, ha chiesto la separazione giudiziale con addebito alla controparte, l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la sua dimora, la regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre, l'assegnazione della casa familiare e un contributo per il mantenimento della prole nella misura di € 700,00 mensili, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
, costituitosi in giudizio, pur aderendo alla domanda relativa allo Controparte_1 status, ha contestato quanto asserito dalla controparte in ordine alle cause della crisi coniugale, e, in via riconvenzionale, ha chiesto l'addebito della separazione a carico della ricorrente per le motivazioni meglio indicate in atti.
Il resistente ha chiesto, inoltre, l'affidamento condiviso dei figli con domicilio presso il padre, l'assegnazione della casa coniugale e il pagamento a carico della controparte - nella misura del 50% - dell'importo della rata del mutuo;
in subordine, nel caso di collocazione dei figli presso la madre, si è dichiarato disponibile a corrispondere un contributo per il mantenimento della prole nella misura complessiva di € 200,00 mensili.
All'udienza del 10.4.2024 il Giudice delegato, sentiti i coniugi e preso atto della mancata conciliazione, ha assunto la causa in decisione sul vincolo, previa trasmissione degli atti al P.M..
Fatta questa premessa, il Collegio ritiene che alla luce delle risultanze processuali debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
2 Secondo il disposto normativo di cui all'art. 151 c.c., la separazione può essere chiesta quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Invero, la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendano incompatibile per i coniugi la vita comune.
Nel caso di specie, le parti hanno confermato la volontà di non volere proseguire la convivenza matrimoniale, peraltro, vivono di fatto da tempo già separati, circostanza questa che testimonia che è venuta meno la comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento dell'istituto di matrimonio.
È allora evidente che il rapporto tra i coniugi è ormai obiettivamente privo di quei contenuti minimi di reciproca affectio con la conseguenza che può essere emessa la sentenza di separazione.
Con separata ordinanza la causa viene rimesse sul ruolo per la prosecuzione del giudizio ai fini della decisione sulle altre domande avanzate dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, sentiti i procuratori dell'attrice e del convenuto, nel giudizio iscritto al n. 984/2023 R.G. così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
Controparte_1
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Capo d'Orlando di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Patti nella camera di consiglio del 5.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
SS BU MA ER
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