Sentenza 20 marzo 2003
Massime • 1
In tema di misure alternative alla detenzione, nel caso in cui siano diversi il tribunale di sorveglianza che dispose la misura (nella specie la detenzione domiciliare) e quello nella cui giurisdizione si trova il luogo in cui è in corso l'espiazione della misura, spetta a quest'ultimo la competenza a provvedere all'eventuale revoca, sia in attuazione dell'art. 677, comma 2, cod.proc. pen, sia in base alla disposizione di cui all'art. 51 ter ord. penit., data l'autonomia del procedimento di revoca rispetto a quello di ammissione alla misura alternativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/03/2003, n. 19732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19732 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GEMELLI Torquato Presidente
Dott. CHIEFFI Severo Consigliere
Dott. MARCHESE Antonio Consigliere
Dott. GIRONI Emilio Rel. Consigliere
Dott. CASSANO Margherita Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NT IA, nato il [...];
avverso l'ordinanza del 02/05/2002 del Trib. Sorveglianza di Milano. Lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. FRASCO che ha concluso per il rigetto.
La Corte
- Vista l'ordinanza in epigrafe, che ha revocato nei confronti di IU IA la misura della detenzione domiciliare a seguito del suo arresto nella flagranza dei reati di evasione (per cui era stato denunciato anche in una precedente occasione) e spaccio di stupefacenti, ritenendo la misura inidonea a contenere la pericolosità del soggetto nonostante lo stato di salute che aveva determinato l'ammissione dello stesso al beneficio;
- visto il ricorso con cui l'interessato lamenta l'omessa considerazione dell'eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente formulata, sull'assunto della competenza a provvedere sulla revoca dello stesso T.S. (nella specie quello di Brescia) che aveva disposto la concessione del beneficio, nonchè violazione di legge e vizio di motivazione sull'assunto che la convalida dell'arresto fu richiesta per il solo delitto di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/1990, peraltro emergente da una semplice comunicazione di notizia di reato non incidentalmente vagliata dal Tribunale, che avrebbe anche omesso di valutare il grado dell'infermità per cui il soggetto era stato ammesso al regime alternativo e di raffrontare ad esso il comportamento del condannato;
- ritenuto che, ove diversi siano il T.S. che dispose la misura alternativa e quello nella cui giurisdizione il soggetto esegue la misura medesima, la competenza a provvedere sulla revoca deve attribuirsi a quest'ultimo, sia in attuazione della previsione generale di cui all'art. 677, commi 2, c.p.p. che di quella specifica di cui all'art. 51 ter O.P., secondo cui la provvisoria sospensione della disposta va disposta dal Magistrato di Sorveglianza nella cui giurisdizione essa è in corso, con obbligo di immediata trasmissione degli atti per la decisione definitiva al T.S. che, in difetto di precisazione, non può che essere quello stesso del luogo di esecuzione della misura medesima (v. in senso conforme, Cass. Sez, I, 7.5.1997 n. 3207, Ladini ed, in fattispecie assimilabile, Sez. I, 15.4.1997, Maria Ced Cass., Rv. 207423);
- rilevato che l'opposto orientamento espresso da Cass. Sez. I, 6.11.2002, Capocchia in fattispecie relativa a revoca di affidamento in prova in casi particolari ex art. 94 D.P.R. n. 309/1990 non tiene conto dell'autonomia del procedimento di revoca rispetto a quello di ammissione alla misura alternativa e della necessaria correlazione tra la competenza all'adozione della misura cautelativa di cui all'art. 51 ter cit. e quella all'emissione del provvedimento definitivi;
- ritenuta, per il resto, l'infondatezza del ricorso, avendo il collegio giudicante congruamente motivato la propria decisione con riferimento all'arresto del soggetto in flagranza di spacco di sostanza stupefacente ed a reiterati fatti di evasione (reato non legittimante l'arresto in flagranza, donde la mancata richiesta di convalida dell'arresto anche per tale titolo), con adeguata valutazione comparativa delle esigenze di sicurezza collettiva e della tutela del diritto alla salute dell'interessato ed incensurabile giudizio di merito circa l'inidoneità della misura alternativa a contenere la perdurante pericolosità del condannato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 28 APRILE 2003 .