Cass. pen., sez. I, sentenza 20/03/2003, n. 19732
CASS
Sentenza 20 marzo 2003

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In tema di misure alternative alla detenzione, nel caso in cui siano diversi il tribunale di sorveglianza che dispose la misura (nella specie la detenzione domiciliare) e quello nella cui giurisdizione si trova il luogo in cui è in corso l'espiazione della misura, spetta a quest'ultimo la competenza a provvedere all'eventuale revoca, sia in attuazione dell'art. 677, comma 2, cod.proc. pen, sia in base alla disposizione di cui all'art. 51 ter ord. penit., data l'autonomia del procedimento di revoca rispetto a quello di ammissione alla misura alternativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 20/03/2003, n. 19732
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19732
    Data del deposito : 20 marzo 2003

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