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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1006/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RAMPULLA RITA, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1036/2025 depositato il 15/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Messina - Via Ugo Bassi 126 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035337440000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035337440000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035337440000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035337440000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035337440000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 572/2026 depositato il
06/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato al Reg. Gen. Ric. n.1036/2025 Nominativo_2, come in atti rappresentato e difeso, propone ricorso contro l'Ag. Entrate - SI - Messina e l'Ato ME1 spa in liquidazione avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe per SU /Tia anni 2008,9,10,11,12.
Deduce a fondamento l'omessa notifica dell'atto presupposto e, comunque, la prescrizione dei crediti tributari.
In via preliminare, si eccepisce la inammissibilità del ricorso per violazione art. art. 21 e 22 del D. Lgs. n° 546/1992.
L'Agenzia delle Entrate SI, infatti, nel costituirsi nel presente giudizio, rileva che il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto.
La cartella di pagamento opposta, è stata notificata il 17.10.2024 mentre il ricorso è stato notificato alla parte resistente solo in data 06.01.2025, quindi, ben oltre il 60° giorno.
L'Ato Me 1 non risulta costituita.
All'udienza odierna la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita di essere dichiarato inammissibile.
In via preliminare, infatti, si eccepisce la inammissibilità del ricorso per violazione art. art. 21 e 22 del D. Lgs. n° 546/1992.
L'Agenzia delle Entrate SI, infatti, nel costituirsi nel presente giudizio, ha fatto rilevare che il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto.
La cartella di pagamento opposta, è stata notificata il 17.10.2024 mentre il ricorso è stato notificato alla parte resistente solo in data 06.01.2025, quindi, ben oltre il 60° giorno.
Rimangono assorbite dalla superiore motivazione tutte le altre doglianze dedotte ed eccepite dalle parti.
Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina Sez.2, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate. Così deciso in Messina lì 04.02.2026. Il Giudice Monocratico
Dott.ssa Rita Rampulla
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RAMPULLA RITA, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1036/2025 depositato il 15/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Messina - Via Ugo Bassi 126 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035337440000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035337440000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035337440000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035337440000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035337440000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 572/2026 depositato il
06/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato al Reg. Gen. Ric. n.1036/2025 Nominativo_2, come in atti rappresentato e difeso, propone ricorso contro l'Ag. Entrate - SI - Messina e l'Ato ME1 spa in liquidazione avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe per SU /Tia anni 2008,9,10,11,12.
Deduce a fondamento l'omessa notifica dell'atto presupposto e, comunque, la prescrizione dei crediti tributari.
In via preliminare, si eccepisce la inammissibilità del ricorso per violazione art. art. 21 e 22 del D. Lgs. n° 546/1992.
L'Agenzia delle Entrate SI, infatti, nel costituirsi nel presente giudizio, rileva che il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto.
La cartella di pagamento opposta, è stata notificata il 17.10.2024 mentre il ricorso è stato notificato alla parte resistente solo in data 06.01.2025, quindi, ben oltre il 60° giorno.
L'Ato Me 1 non risulta costituita.
All'udienza odierna la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita di essere dichiarato inammissibile.
In via preliminare, infatti, si eccepisce la inammissibilità del ricorso per violazione art. art. 21 e 22 del D. Lgs. n° 546/1992.
L'Agenzia delle Entrate SI, infatti, nel costituirsi nel presente giudizio, ha fatto rilevare che il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto.
La cartella di pagamento opposta, è stata notificata il 17.10.2024 mentre il ricorso è stato notificato alla parte resistente solo in data 06.01.2025, quindi, ben oltre il 60° giorno.
Rimangono assorbite dalla superiore motivazione tutte le altre doglianze dedotte ed eccepite dalle parti.
Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina Sez.2, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate. Così deciso in Messina lì 04.02.2026. Il Giudice Monocratico
Dott.ssa Rita Rampulla