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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/05/2025, n. 1667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1667 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dottor Andrea Loffredo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3900/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 259/2019 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore – risarcimento danni da sinistro stradale
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Ruggiero Parte_1
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Franceso Ceschini CP_1
APPELLATA
ESPOSITO DIODATA - C.F. C.F._1
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Quelle di cui all'udienza di precisazione delle conclusioni del 19/11/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza n. 259/19 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Nocera
Inferiore, depositata in cancelleria in data 22.01.2019 – non notificata - che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta al fine di ottenere il risarcimento del danno riportato dalla sua autovettura Peugeot a seguito del tamponamento subito in data
30.07.2013. Deduceva a motivi l'erronea e falsa applicazione delle norme relative all'onere della prova, l'erronea valutazione delle prove testimoniali e documentali acquisite in primo grado, l'insufficiente ed illogica motivazione. Chiedeva, pertanto, la riforma dell'impugnata sentenza, con condanna della ex art. 145 Controparte_1
D.Lgs. n- 209/2005, quale Compagnia di Assicurazioni che copre i danni derivanti da R.C.A. di esso proprietario e conducente dell'autovettura Parte_1
Peugeot 207 tg. DJ995ZY, al pagamento di tutto quanto dovuto ad integrale ristoro
1
dei danni materiali e delle lesioni corporali patite dallo stesso istante e quantificate nella misura totale di euro 4.192,00 e/o nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, sempre nei limiti del valore del contributo unificato dichiarato in atti.
Costituitasi in giudizio, la riportandosi alle contestazioni sull'an e Controparte_1 sul quantum del diritto risarcitorio, chiedeva il rigetto dell'appello, ritenendo l'impugnata sentenza correttamente motivata. Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
L'appello è fondato e va pertanto accolto.
Il giudice di prime cure ha ritenuto erroneamente la domanda risarcitoria non provata pur in presenza di: 1) una deposizione di un testimone oculare indifferente che ebbe a confermare i fatti come descritti dall'attore; 2) la descrizione del sinistro e l'ammissione di responsabilità da parte del conducente della Fiat Punto tamponante, che ebbe a sottoscrivere il modello di constatazione amichevole di incidente stradale, redatto subito dopo il sinistro e prodotto in atti;
3) la documentazione con fotografie e dettagliato preventivo dei danni subiti dall'autovettura Peugeot attorea;
4) l'espletamento di una ctu che ebbe sostanzialmente a confermare la dinamica del sinistro e la compatibilità dei danni riportati dalla Peugeot attorea;
5) la non contestazione dell'operatività della copertura assicurativa.
In pratica, il giudice di prime cure ha motivato solo sulla genericità della testimonianza dell'unico teste oculare sig. , che la sera del 30.07.2013 Tes_1 passeggiava con il suo cane ed ebbe ad assistere al tamponamento da dietro della
Peugeot da parte della Fiat Punto, che con la spinta fece finire l'auto tamponata contro un palo della pubblica illuminazione, determinando danni sia alla parte anteriore della Peugeot che alla parte posteriore, oltre che lesioni al conducente e proprietario Le presunte circostanze non precisate dal testimone, Parte_1 ritenute dal Giudice di Pace come indizio di inattendibilità dello stesso, riguardano in effetti elementi di dettaglio insignificanti, a fronte della certezza della dinamica del sinistro de quo e della responsabilità esclusiva della , quale Controparte_2 proprietaria del veicolo danneggiante, Fiat Punto tg. CP848DZ, nella causazione del sinistro. In particolare, il teste, sotto il vincolo del giuramento, ebbe a riferire testualmente che: “A.D.R. Ricordo che era il giorno 30 luglio dell'anno 2013 alle ore 22:00 circa quando mi trovavo a piedi e percorrevo, in compagnia del mio cane, la via S. Alfonso nel Comune di Angri quando ho assistito a un incidente. A.D.R.
Ho visto una vettura Peugeot, di colore nero, che percorreva la via S. Alfonso con direzione centro che veniva tamponata da una vettura Fiat Punto, di colore grigio.
A.D.R. Preciso che a seguito dell'urto ricevuto nella parte posteriore dalla vettura
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Fiat, la vettura Peugeot finiva contro un palo di illuminazione, posto di fronte a sé.
A.D.R. Preciso che la vettura Peugeot non riusciva a completare la svolta verso destra, in quanto a seguito dell'impatto ricevuto dalla vettura Fiat, veniva sospinta con la sua parte anteriore contro il palo della luce. A.D.R. Preciso che a seguito degli impatti mi sono avvicinato alle auto incidentate ed ho visto il conducente della vettura Peugeot, un uomo, che si lamentava per dolori alla testa. A.D.R. Ricordo che la vettura Peugeot risultava danneggiata alla parte anteriore ma non ho constatato i danni nella parte posteriore. A.D.R. Fin quando sono rimasto sul luogo non sono intervenute autorità. A.D.R. Preciso che il conducente della vettura Fiat si è fermato dopo l'impatto ed è sceso dall'auto. Preciso che era un uomo e non sembrava dolorante. A.D.R. Preciso che il conducente della Peugeot mi ha chiesto i dati per un'eventuale testimonianza e dopo averglieli rilasciati sono andato via. A.D.R.
Riconosco nelle foto mostratemi sia a colori che in bianco e nero e che sottoscrivo entrambe l'auto danneggiata nel sinistro descritto. A.D.R. Preciso che il conducente della vettura Peugeot dopo l'incidente è sceso dalla macchina lamentando dolori. A.D.R. Preciso che fin quando mi sono fermato non è intervenuta ambulanza”.
Tale prova, peraltro, è in linea con tutte le altre prove documentali prodotte in giudizio e con le stesse conclusioni del ctu, il quale, in risposta al 3° ed al 4° quesito, ebbe a precisare:“ Dall'esame della documentazione fotografica ritraente il veicolo attoreo prodotta in atti, si riscontrano alla parte posteriore (zona indicata quale urto diretto con il veicolo convenuto) il danneggiamento dei lamierati esterni, interni ed accessori, mentre alla parte anteriore (zona indicata quale urto indiretto contro il palo della pubblica illuminazione) il danneggiamento dei lamierati esterni, interni, fanaleria ed accessori.” – “I danni rilevati dalla documentazione fotografica versata in atti, raffiguranti il veicolo attoreo, possono ritenersi coerenti con la dinamica dichiarata. Nulla si può esprimere circa la compatibilità degli stessi, non avendo avuto la disponibilità dei veicoli coinvolti nel sinistro de quo alle operazioni peritali svolte, per effettuare una comparazione fra di loro e verificare entrambi gli urti reclamati.”.
Questo stesso giudice, quale peritus peritorum, ritiene la compatibilità dei danni con la descritta dinamica del sinistro e l'entità monetaria dei danni riportati dall'attore, come richiesti in primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate riguardo al valore della causa tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00, tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e fase decisionale per il primo grado e studio, introduzione e fase decisionale per il grado di appello. Nulla per le spese per l'appellata , che l'attore Controparte_2
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appellante ritenne di coinvolgere nel contraddittorio, pur non facendola destinataria di domande di condanna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie la domanda risarcitoria proposta in primo grado dall'appellante e condanna la a pagare in favore dell'appellante la somma di euro 4.192,00, oltre Controparte_1 interessi legali dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo.
2) Condanna la al pagamento all'appellante delle spese del doppio Controparte_1 grado di giudizio, che liquida per il primo grado in euro 1.265,00 per compensi di difesa e rimborso spese di ctu, per il grado di appello, in euro 1.701,00 per compensi di difesa, oltre, per entrambe le fasi, rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Nocera Inferiore in data 10/05/2025
Il Giudice
dott. Andrea Loffredo
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