Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 3 gennaio 1998 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 3 gennaio 1998 |
Commentari • 12
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A cura dell'Avvocato Alessio De Rita L'attuale crisi economica, causata dalla pandemia di Covid-19, ha reso ancor più importante il ricorso a strumenti giuridici flessibili, in grado di conciliare la garanzia del creditore con la libertà commerciale del debitore. È innegabile infatti, la tendenza – invalsa soprattutto nella prassi bancaria – a creare una normazione secondaria, almeno in apparenza inconciliabile con i principi del nostro ordinamento e l'inidoneità delle garanzie mobiliari del credito – così come concepite dal legislatore del 1942 – a soddisfare le attuali esigenze di finanziamento esterno all'impresa. La necessità di adattare il tradizionale istituto giuridico del pegno, …
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Giurisprudenza • 25
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Versioni del testo
- Capo I : Disposizioni generali
- Art. 1. Delega al Governo 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto della normativa comunitaria vigente, uno o piu' decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare piena attuazione alle disposizioni comunitarie sul passaggio alla moneta unica europea e per favorire un ordinato e trasparente passaggio dalla lira all'EURO, nonche' per assicurare la compatibilita' dell'ordinamento nazionale con quanto disposto dall'articolo 108 del Trattato che istituisce la Comunita' europea.
2. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto delle norme delegate.
3. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, coordinandovi, qualora necessario, le norme vigenti nelle stesse materie.
5. Con regolamenti adottati ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , potranno essere emanate le disposizioni necessarie ad adeguare la disciplina legislativa degli ordinamenti di settore delle pubbliche amministrazioni alle esigenze derivanti dall'introduzione della moneta unica europea, in conformita' dei principi e criteri generali della presente legge e delle disposizioni comunitarie in materia.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 108 del trattato istitutivo della Comunita' europea e' il seguente:
"Art. 108. - Ciascuno Stato membro assicura che, al piu' tardi alla data di istituzione del SEBC, la propria legislazione nazionale, incluso lo statuto della Banca centrale nazionale, sara' compatibile con il presente trattato e con lo statuto del SEBC".
- Si trascrive il testo dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari". - Art. 2. Criteri e principi direttivi generali
della delega legislativa 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in coerenza con quelli contenuti nelle disposizioni comunitarie, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) continuita' degli strumenti e dei rapporti giuridici;
b) principio della neutralita' del passaggio dalla moneta nazionale all'EURO e degli effetti conseguenti;
c) piena informativa delle regole della transizione;
d) previsione, mediante norme per la fase transitoria, di periodi di adattamento che favoriscano il passaggio graduale alla nuova moneta ed il suo consapevole utilizzo, in particolare da parte dei consumatori;
e) per evitare disarmonie con le discipline vigenti, nei settori interessati dalla normativa da attuare, potranno essere introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;
f) previsione della possibilita' di disporre la delegificazione della disciplina di materie non coperte da riserva assoluta di legge, per l'adeguamento alle esigenze derivanti dall'introduzione della moneta unica europea, nel rispetto dei principi e criteri generali della presente legge e delle disposizioni comunitarie in materia;
g) assicurare che la disciplina disposta sia conforme alle disposizioni comunitarie eventualmente intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
h) alla copertura di eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali si provvedera', in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183 , osservando altresi' il disposto dell' articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , introdotto dall' articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362 , e successive modificazioni.
Note all' art. 2 :
- Gli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari) cosi' recitano:
"Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell' art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 .
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie", nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863 , che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita' europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321 , ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748 ".
"Art. 21 (Misure di intervento finanziario). - 1. Quando i decreti delegati di cui alla presente legge prevedano misure di intervento finanziario non contemplate da leggi vigenti e non rientranti nell'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali competenti, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5".
- Si riporta il testo dell' art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio) introdotto dall' art. 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362 : "2. I disegni di legge e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, sulla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari".