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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 02/12/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dr. Michele VIDETTA - Presidente
Dr. Mariadomenica MARCHESE - Consigliere
Dr. Salvatore GUZZI Giudice Ausiliario di Appello, est., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella giudizio civile in grado di appello iscritto al n. RG. C.A. 813/2017 avente ad oggetto impugnazione della sentenza n.ro 683/2017 del Tribunale di Potenza tra:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Luigi Sinisi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Venosa (PZ), alla via De Luca, n.ro 21, appellante contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._1 CP_2
) rappresentati e difesi anche disgiuntamente dall'Avvvocato C.F._2
LA VO e dall'Avvocato Massimo Macchia ed elettivamente con lui domiciliati in
Marsico Nuovo (PZ) alla Via Vallicella, n.ro 16, appellati
CONCLUSIONI: come in narrativa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e CP_1 CP_2 proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n.ro 450/2006 ad essi notificato da e deducevano in via preliminare il difetto di legittimazione attiva in capo Parte_2 alla stessa deducendo che Capitalia s.p.a. non le aveva conferito il potere di agire nei confronti anche dei fideiussori. Eccepivano la nullità della fideiussione prestata da essi opponenti per mancanza di causa, essendo essi già soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni della società debitrice, nonché per il fatto che l'importo garantito pari a lire 54.000.000 era superiore a quello del contratto di conto corrente pari a dire
27.000.000 e che la garanzia era stata prestata per debiti futuri ed incerti.
1.1. Gli opponenti chiedevano la liberazione dell'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'articolo 1956 c.c. ed evidenziavano che avevano ceduto dalla quota sociale in data
09 Aprile 2005, che debitrice era la società AGRISUD e che l'obbligazione principale si era estinta. Lamentavano ancora che non risultava prodotta la prova scritta idonea per supportare la domanda di pagamento chiedevano quindi via principale della revoca del decreto ingiuntivo sul presupposto che Capitalia s.p.a. avesse applicato interessi anatocistici dal 30.12.1996 e fino al 09 Aprile 2005, chiedendo condannarsi la stessa alla restituzione dell'indebito e al risarcimento dei danni.
1.2. In via subordinata, nell'ipotesi di sussistenza del rapporto fideiussorio, chiedevano di essere autorizzati a chiamare in causa e Controparte_3 al fine di esercitare l'azione di regresso ex articolo 1950 Controparte_4 formulando richiesta di condanna di IS al pagamento degli importi come dovuti al creditore.
1.3. Si costituiva in giudizio mandataria di Capitalia chiedendo il rigetto Pt_2 dell'opposizione. Mentre non si costituiva AGRISUD
1.4. Si costituiva in qualità di una mandataria di Aspra Finance Controparte_5
s.p.a. cessionaria del credito di incorporante per fusione di Capitalia s.p.a. e si CP_5 riportava alla difesa in precedenza svolta da . Pt_2
1.5. Ammesse le prove tra cui l'interrogatorio formale deferito dell'opposta a
[...]
che si presentava per renderlo, mentre non si presentava e CP_1 CP_2 neppure forniva giustificazioni, veniva poi disposta ed espletata CTU contabile e alla data del 14 dicembre 2016 la causa veniva trattenuta per la decisione.
2. Con la sentenza numero 683/2017 il Tribunale di Potenza accoglieva l'opposizione, osservando che l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'instaurarsi di un giudizio a cognizione ordinaria in cui l'onere della prova del credito è a carico dell'originario ricorrente mentre quella liberatoria è a carico del debitore.
2.1. Ad avviso del Tribunale l'eccezione è formulata dagli opponenti quanto al difetto di legittimazione attiva di non meritava accoglimento perché, sulla base del Pt_2 documentazione allegata agli atti fin dalla fase monitoria, risultava che quest'ultima potesse compiere in nome per conto di Capitalia tutti gli atti giuridici utili al recupero dei crediti.
_______________
pag. 2 2.2. Quanto all'invalidità della fideiussione prestata dagli attori in favore di IS
s.n,c., rilevava il Tribunale, richiamata la giurisprudenza di legittimità, che il socio illimitatamente responsabile può prestare garanzia fideiussoria sì che non sussisteva la dedotta nullità. Del pari rilevava che la fidejussione omnibus era stata rilasciata fino alla concorrenza degli importo massimo di lire 54.000.000 e che la previsione dell'importo massimo garantito rendeva valida la garanzia per obbligazione futura. non rilevando la concessione di un fido in conto corrente fino a lire 27.000.000.
2.3. Quanto poi alla liberazione dei fideiussori dalle obbligazioni del debitore principale ai sensi dell'articolo 1956, ad avviso del Tribunale la lettura del contratto agli atti non faceva rilevare la preventiva rinuncia ad avvalersi della liberazione e nel contempo che l'onere del creditore di richiedere l'autorizzazione del fidejussore, in presenza dell'aggravarsi della situazione debitoria, prima di procedere ad ulteriori aperture di credito, non sussisteva atteso che il fidejussore era anche socio illimitatamente responsabile della debitrice.
2.4. Neppure poteva determinare la liberazione dei fidejussori la loro perdita della qualità di soci della debitrice principale avendo essi ceduto le quote a terzi in data
09.04.2005 perché, ad avviso del Tribunale, la modifica della compagine sociale non determinava l'estinzione dell'obbligazione principale fermo che l'obbligazione assunta dal fidejussore costituiva una garanzia ulteriore del creditore rafforzandone la tutela.
2.5. Osservava il Tribunale, quanto all'assolvimento dell'onus probandi, che fin dalla fase monitoria risultava prodotto il contratto di conto corrente sottoscritto della società garantita, contenente la pattuizione scritta dell'obbligo di pagamento degli interessi debitori ultralegali, la pattuizione di una commissione di massimo scoperto, nonché la clausola relativa alla facoltà della banca di modificare le condizioni del rapporto previa comunicazione al cliente a mezzo lettera semplice o avviso esposto nei locali dell'azienda.
2.6. Nessuna delle parti aveva prodotto dei termini ex articolo 183 c.p.c. gli estratti conto relativi al rapporto azionato ma gli opponenti avevano chiesto in via istruttoria di disporre l'acquisizione di tutta la documentazione relativa al rapporto di cui era causa.
2.7. Osservava, ancora, il giudicante che nella nota del CTU del 4/10/2013 risultava la produzione da parte degli opponenti di alcuni estratti conto e che lo stesso CTU, a fronte della produzione effettuata dalla banca di un'altra parte gli stessi estratti, dava atto che
_______________
pag. 3 gli opponenti avevano manifestato il loro rilievo all'utilizzo dei detti estratti per mancata afferenza al rapporto dedotto in giudizio. Risultando però i detti estratti come propri del rapporto azionato in via monitoria, il CTU procedeva alla redazione dell'elaborato peritale.
2.8. Depositato l'elaborato, ritenuto dal Tribunale pienamente condivisibile, si evidenziava che il CTU non aveva rinvenuto gli estratti conto relativi al periodo iniziale del rapporto, mentre il primo estratto conto a debito del correntista era pari a lire
23.263.003 alla data dell'1 gennaio 1999. Occorreva quindi, in assenza di documentazione relativa all'inizio del rapporto, procedere dal saldo zero.
2.9. Il Tribunale richiamava l'articolo 1283 c.c. sulla disciplina degli interessi anatocistici rilevando che la capitalizzazione trimestrale degli interessi non costituiva un uso normativo ma, piuttosto, un uso negoziale.
Accertata l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, per violazione dell'art. 1283 c.c., osservato che il rapporto dedotto in giudizio era sorto antecedentemente alla delibera CICR del 09.02.2000, il CTU, riconducendo a zero il saldo iniziale del primo estratto conto, azzerando gli interessi e le commissioni di massimo scoperto nei trimestri in cui era stato accertato il superamento del tasso soglia, rilevava che il conto corrente 041 - 2000922-7 alla data del passaggio a sofferenza presentava un saldo a favore del correntista pari a lire 9,457.286 corrispondenti a euro
4.884,28.
2.10. Il Tribunale revocava pertanto il decreto ingiuntivo opposto e osservava che benché la fidejussione presentasse la clausola a prima richiesta, la rinuncia da parte del garante a far valere le eccezioni relative al rapporto principale presentava il limite dell'esecuzione fraudolenta o abusiva sì che ove si fosse perseguito un risultato vietato dall'ordinamento, i fideiussori ben potevano contestare la violazione di norme imperative quali quelle relative alla capitalizzazione degli interessi.
2.11. Rigettava sia la domanda restitutoria, non avendo i fideiussori fornito prova di aver versato somma alcuna all'Istituto di credito, sia quella di regresso, essendo stato revocato il decreto ingiuntivo.
3. Avverso la sentenza n.ro 683/2017 proponeva impugnazione Parte_1
e, per essa (già e a supporto
[...] CP_6 Controparte_7 deduceva i seguenti motivi:
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pag. 4 1) erroneità della sentenza impugnata – erronea lettura per relationem dela CTU – avvenuta confusione tra il saldo ricalcolato dal CTU e quello ricalcolato dal CTP degli opponenti;
2) illegittima ed erronea applicazione degli artt. 1937, 1845, 1283 c.c. – errata valutazione della tipologia di nullità costituita dall'anatocismo – preclusione per
l'opponente fideiussore della facoltà di proporre la relativa eccezione – impegno dei fideiussori ad accettare le risultanze delle scritture contabili della banca ai fini della prova del credito.
3.1. Si costituivano in giudizio e chiedendo il rigetto CP_1 CP_2 dell'impugnazione in quanto inammissibile e infondata in fatto e in diritto
3.2. All'udienza del 02.07.2024 sulle conclusioni delle parti la causa veniva riservata per la decisione con concessione dei doppi termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Col primo motivo di impugnazione parte appellante deduce un errore in cui sarebbe a suo dire incorso il Tribunale che, pur aderendo alle risultanze della consulenza tecnica di ufficio espletata in corso di causa, in luogo di recepire le conclusioni di quest'ultima, fa proprie le conclusioni di uno dei consulenti di parte giungendo su questa base ad accogliere l'opposizione.
Il motivo è infondato.
4.1. Occorre considerare che correttamente il Tribunale dà contezza in motivazione dei criteri seguiti dal CTU nel procedere alla rielaborazione del saldo del conto corrente dedotto a fondamento della domanda di ingiunzione poi opposta concludendo per la sussistenza di un credito del correntista.
4.2. Sul punto occorre precisare che da un lato, al di là dei chiarimenti richiesti successivamente al deposito della relazione e poi oggetto di generica impugnativa in udienza, nessuno specifico rilievo risulta mosso in prime cure alle risultanze della consulenza tecnica di ufficio.
4.3. Occorre osservare che il giudice del merito quando la relazione del CTP contenga osservazioni critiche all'elaborato del CTU posto a fondamento della decisione se ritiene di condividere le conclusioni del c.t.u., giudicandole valide, non è tenuto a motivare la propria adesione, in quanto in tal caso l'obbligo di motivazione è assolto con il semplice
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pag. 5 rinvio alla consulenza (Cass., Sez. Lav., 19 luglio 2005, n. 15164; Cass. 21 febbraio
2001, n. 2486; Cass. 13 settembre 2000, n. 12080; Cass. 9 maggio 1986 n. 3085).
4.4. Ove vi siano contestazioni, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, occorre distinguere tre ipotesi: a) se le critiche e le osservazioni delle parti sono generiche e indimostrate e non si richiamano ad alcun elemento di prova, il giudice non è tenuto a prenderle espressamente in considerazione e può limitarsi ad aderire alle conclusioni del c.t.u. rinviando alla relazione peritale (Cass., Sez. Lav., 25 agosto 2005, n. 17324); b) se le parti o i loro consulenti abbiano contestato le conclusioni del c.t.u. in modo preciso e circostanziato, indicando analiticamente quali dati il c.t.u. abbia pretermesso, ovvero in quale errore sia incorso, il giudice ha l'obbligo di prendere posizione in ordine ai rilievi delle parti esplicitamente ovvero anche implicitamente, situazione, questa, che ricorre quando nella sentenza siano state svolte considerazioni incompatibili con le critiche delle parti, ovvero quando le critiche delle parti siano già state prese in esame e confutate dal c.t.u. nella sua relazione o in supplementi di essa (Cass. 3 aprile 2007, n.
8355; Cass. 9 gennaio 2009, n. 282; Cass. 25 giugno 2014, n. 14471; Cass. 2 febbraio
2015, n. 1815; Cass. 21 novembre 2016, n. 23637); c) nella diversa ipotesi in cui, invece, le parti muovano rilievi precisi e circostanziati all'operato del c.t.u. dopo il deposito della relazione, il giudice deve sempre prenderli in esame e non può limitarsi a rigettarli con il rinvio alla relazione peritale, posto che in una situazione del genere il consulente di ufficio non ha potuto evidentemente dare risposta a critiche che sono state formulate per la prima volta soltanto dopo il deposito della relazione peritale (Cass. 25 marzo 1987, n. 2900; sull'argomento v. anche Cass. 11 giugno 2018, n. 15147; Cass. 22 ottobre 2018, n. 25526; Cass. 6 maggio 2021, n. 11917).
4.5. Ora, nel giudizio di prime cure, a seguito delle circostanziate osservazioni presentate dal CT di parte opponente, oggi appellata, il CTU in risposta alle osservazioni ha preso posizione osservando: “…rilevata richiesta del Ctp, la scrivente ha rideterminato il saldo del conto n. 0412000922-7 azzerando il saldo iniziale a debito pari a lire 23.263.003 e riepilogando il calcolo negli allegati nn. 2 – 3. Per quanto indicato si rimette alla determinazione che la S.V. vorrà adottare. All. 2) In ordine alla ricostruzione del conto corrente n. 0412000922-7 dal 01.01.1999 al 05.12.2001 intrattenuto nella soc. presso con Parte_3 Controparte_8
SALDO INIZIALE PARI A ZERO capitalizzazione annuale della cms, degli interessi
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pag. 6 debitori al saggio tempo per tempo applicato dalla banca e con azzeramento degli interessi, cms e spese nei trimestri in cui c'è superamento del tasso soglia (DAL 1
TRIMESTRE 1999 AL A TRIMESTRE 2000 e 3 TRIMESTRE 2001) il saldo a CP_9 per la soc. alla data del 05.12.2001 (data del passaggio Parte_3 del conto a sofferenza) è pari a complessive lire 9.459,760 (€euro 4.885,56).
All. 3) In ordine alla ricostruzione del conto corrente n. 0412000922-7 dal 01.01.1999 al 05.12.2001 intrattenuto nella soc. presso Parte_3 [...]
con senza capitalizzazione annuale CP_8 Controparte_10 della cms, degli interessi debitori al saggio tempo per tempo applicato dalla banca e con azzeramento degli interessi, cms e spese nei trimestri in cui c'è superamento del tasso soglia (DAL 1 TRIMESTRE 1999 AL A TRIMESTRE 2000 e 3 TRIMESTRE 2001) il saldo a per la soc. alla data del 05.12.2001 CP_9 Parte_3
(data del passaggio del conto a sofferenza) è pari a complessive lire 9.457.286 (€euro
4.884,28).”
4.6. E' evidente che la risposta alle osservazioni del CT di parte da parte del CTU con rimessione alle determinazioni del giudicante null'altro rappresenta che le definitive conclusioni cui giunge il CTU. Il successivo recepimento in sentenza determina ex se l'assolvimento dell'obbligo di motivazione non ritenendo questa Corte di doversi discostare dal sopra richiamato orientamento di legittimità.
4.7. Per conseguenza non può ravvisarsi la sussistenza del denunciato vizio che, a dire dell'appellante, aveva erroneamente condotto il Tribunale a revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Deve conclusivamente rigettarsi il primo motivo di impugnazione.
5. Col secondo motivo di impugnazione parte appellante contesta una contraddittorietà della motivazione per avere il Tribunale qualificato la garanzia quale autonoma e aver ritenuto che i garanti non avrebbero potuto far valere le eccezioni proprie del rapporto principale, salva la exceptio doli e la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative o illeceità della causa.
Il motivo è infondato.
5.1. Occorre nella valutazione del motivo considerare il decisum del Tribunale nel suo complesso. Invero il giudice di prime cure non si è limitato a rilevare la pratica anatocistica in uno alla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori per
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pag. 7 violazione delle norme imperative, ma, richiamata la consulenza tecnica di ufficio, ha accertato l'applicazione di interessi usurari frutto dello ius variandi esercitato dall'Istituto di credito.
5.2. Questa Corte pur volendo accedere all'interpretazione proposta dall'appellante, ad avviso del quale la pratica anatocistica di per sé non determina la violazione di norme imperative, non può esimersi dal rilevare il silenzio dell'appellante, nello sviluppo del motivo, sull'accertata presenza di interessi usurari. Fermo che venendo meno l'obbligazione principale sia per difetto di causa che per evidente nullità, il garante autonomo può proporre legittimamente la relativa eccezione al creditore.
5.3. Insegna in proposito anche la giurisprudenza nomofilattica più recente: “Carattere fondamentale del contratto autonomo di garanzia, che vale a distinguerlo dalla fideiussione, è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, consistente nel fatto che il garante non può opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, salva la facoltà di eccepire l'avvenuto soddisfacimento del creditore ovvero la mancanza di causa in quanto l'obbligazione principale, appunto, non è sorta o è nulla.” (Cass. civ., I, 20.03.2024, n.ro 7420)
5.4. Precisa ancora la Suprema Corte “Il garante autonomo può proporre le eccezioni fondate sulla nullità del contratto-base, o di sue clausole, per violazione di norme imperative: di conseguenza, è legittimato a sollevare, nei confronti della banca,
l'eccezione di nullità della clausola anatocistica del contratto-base, allorquando non ricorrano le condizioni legittimanti di cui all'art. 1283 c.c. ovvero all'art. 120 TUB per gli esercenti l'attività bancaria.” (Cass. civ., II, 22.04.2024, n.ro 10786)
5.5. Non ritenendo di discostarsi da questo autorevole orientamento di legittimità, questa Corte non ritiene meritevole di accoglimento la censura articolata col secondo motivo evidenziandone l'infondatezza.
6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ex art. 91 c.p.c. in dispositivo nella misura di cui al D.M.147/2022 (scaglione di valore da euro 5.201,000 a euro
26.000,00) nei valori medi
6.1. Il rigetto dell'appello comporta che parte appellante sia tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per la stessa impugnazione, a mente dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002 (come modificato dalla L. n. 228/2012).
_______________
pag. 8
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro e avverso la Parte_1 CP_1 CP_2 sentenza n.ro 683/17 del Tribunale di Potenza così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante al pagamento in favore degli appellati in solido fra loro delle spese di giudizio che si liquidano per il presente grado in euro 5.809,00, oltre spese generali (15%), CNA e IVA nella misura di legge con attribuzione ai difensori avvocato LA VO e avvocato Massimo Macchia dichiaratisi antistatari;
3) Si dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art.13 co.
1-quater del D.P.R. 30.5.2002
n.115 come introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, dei presupposti perché l'appellante sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 02.12.2025
Il Giudice Ausiliario, est. Il Presidente
Dr. Salvatore Guzzi Dr. Michele Videtta
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pag. 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dr. Michele VIDETTA - Presidente
Dr. Mariadomenica MARCHESE - Consigliere
Dr. Salvatore GUZZI Giudice Ausiliario di Appello, est., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella giudizio civile in grado di appello iscritto al n. RG. C.A. 813/2017 avente ad oggetto impugnazione della sentenza n.ro 683/2017 del Tribunale di Potenza tra:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Luigi Sinisi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Venosa (PZ), alla via De Luca, n.ro 21, appellante contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._1 CP_2
) rappresentati e difesi anche disgiuntamente dall'Avvvocato C.F._2
LA VO e dall'Avvocato Massimo Macchia ed elettivamente con lui domiciliati in
Marsico Nuovo (PZ) alla Via Vallicella, n.ro 16, appellati
CONCLUSIONI: come in narrativa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e CP_1 CP_2 proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n.ro 450/2006 ad essi notificato da e deducevano in via preliminare il difetto di legittimazione attiva in capo Parte_2 alla stessa deducendo che Capitalia s.p.a. non le aveva conferito il potere di agire nei confronti anche dei fideiussori. Eccepivano la nullità della fideiussione prestata da essi opponenti per mancanza di causa, essendo essi già soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni della società debitrice, nonché per il fatto che l'importo garantito pari a lire 54.000.000 era superiore a quello del contratto di conto corrente pari a dire
27.000.000 e che la garanzia era stata prestata per debiti futuri ed incerti.
1.1. Gli opponenti chiedevano la liberazione dell'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'articolo 1956 c.c. ed evidenziavano che avevano ceduto dalla quota sociale in data
09 Aprile 2005, che debitrice era la società AGRISUD e che l'obbligazione principale si era estinta. Lamentavano ancora che non risultava prodotta la prova scritta idonea per supportare la domanda di pagamento chiedevano quindi via principale della revoca del decreto ingiuntivo sul presupposto che Capitalia s.p.a. avesse applicato interessi anatocistici dal 30.12.1996 e fino al 09 Aprile 2005, chiedendo condannarsi la stessa alla restituzione dell'indebito e al risarcimento dei danni.
1.2. In via subordinata, nell'ipotesi di sussistenza del rapporto fideiussorio, chiedevano di essere autorizzati a chiamare in causa e Controparte_3 al fine di esercitare l'azione di regresso ex articolo 1950 Controparte_4 formulando richiesta di condanna di IS al pagamento degli importi come dovuti al creditore.
1.3. Si costituiva in giudizio mandataria di Capitalia chiedendo il rigetto Pt_2 dell'opposizione. Mentre non si costituiva AGRISUD
1.4. Si costituiva in qualità di una mandataria di Aspra Finance Controparte_5
s.p.a. cessionaria del credito di incorporante per fusione di Capitalia s.p.a. e si CP_5 riportava alla difesa in precedenza svolta da . Pt_2
1.5. Ammesse le prove tra cui l'interrogatorio formale deferito dell'opposta a
[...]
che si presentava per renderlo, mentre non si presentava e CP_1 CP_2 neppure forniva giustificazioni, veniva poi disposta ed espletata CTU contabile e alla data del 14 dicembre 2016 la causa veniva trattenuta per la decisione.
2. Con la sentenza numero 683/2017 il Tribunale di Potenza accoglieva l'opposizione, osservando che l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'instaurarsi di un giudizio a cognizione ordinaria in cui l'onere della prova del credito è a carico dell'originario ricorrente mentre quella liberatoria è a carico del debitore.
2.1. Ad avviso del Tribunale l'eccezione è formulata dagli opponenti quanto al difetto di legittimazione attiva di non meritava accoglimento perché, sulla base del Pt_2 documentazione allegata agli atti fin dalla fase monitoria, risultava che quest'ultima potesse compiere in nome per conto di Capitalia tutti gli atti giuridici utili al recupero dei crediti.
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pag. 2 2.2. Quanto all'invalidità della fideiussione prestata dagli attori in favore di IS
s.n,c., rilevava il Tribunale, richiamata la giurisprudenza di legittimità, che il socio illimitatamente responsabile può prestare garanzia fideiussoria sì che non sussisteva la dedotta nullità. Del pari rilevava che la fidejussione omnibus era stata rilasciata fino alla concorrenza degli importo massimo di lire 54.000.000 e che la previsione dell'importo massimo garantito rendeva valida la garanzia per obbligazione futura. non rilevando la concessione di un fido in conto corrente fino a lire 27.000.000.
2.3. Quanto poi alla liberazione dei fideiussori dalle obbligazioni del debitore principale ai sensi dell'articolo 1956, ad avviso del Tribunale la lettura del contratto agli atti non faceva rilevare la preventiva rinuncia ad avvalersi della liberazione e nel contempo che l'onere del creditore di richiedere l'autorizzazione del fidejussore, in presenza dell'aggravarsi della situazione debitoria, prima di procedere ad ulteriori aperture di credito, non sussisteva atteso che il fidejussore era anche socio illimitatamente responsabile della debitrice.
2.4. Neppure poteva determinare la liberazione dei fidejussori la loro perdita della qualità di soci della debitrice principale avendo essi ceduto le quote a terzi in data
09.04.2005 perché, ad avviso del Tribunale, la modifica della compagine sociale non determinava l'estinzione dell'obbligazione principale fermo che l'obbligazione assunta dal fidejussore costituiva una garanzia ulteriore del creditore rafforzandone la tutela.
2.5. Osservava il Tribunale, quanto all'assolvimento dell'onus probandi, che fin dalla fase monitoria risultava prodotto il contratto di conto corrente sottoscritto della società garantita, contenente la pattuizione scritta dell'obbligo di pagamento degli interessi debitori ultralegali, la pattuizione di una commissione di massimo scoperto, nonché la clausola relativa alla facoltà della banca di modificare le condizioni del rapporto previa comunicazione al cliente a mezzo lettera semplice o avviso esposto nei locali dell'azienda.
2.6. Nessuna delle parti aveva prodotto dei termini ex articolo 183 c.p.c. gli estratti conto relativi al rapporto azionato ma gli opponenti avevano chiesto in via istruttoria di disporre l'acquisizione di tutta la documentazione relativa al rapporto di cui era causa.
2.7. Osservava, ancora, il giudicante che nella nota del CTU del 4/10/2013 risultava la produzione da parte degli opponenti di alcuni estratti conto e che lo stesso CTU, a fronte della produzione effettuata dalla banca di un'altra parte gli stessi estratti, dava atto che
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pag. 3 gli opponenti avevano manifestato il loro rilievo all'utilizzo dei detti estratti per mancata afferenza al rapporto dedotto in giudizio. Risultando però i detti estratti come propri del rapporto azionato in via monitoria, il CTU procedeva alla redazione dell'elaborato peritale.
2.8. Depositato l'elaborato, ritenuto dal Tribunale pienamente condivisibile, si evidenziava che il CTU non aveva rinvenuto gli estratti conto relativi al periodo iniziale del rapporto, mentre il primo estratto conto a debito del correntista era pari a lire
23.263.003 alla data dell'1 gennaio 1999. Occorreva quindi, in assenza di documentazione relativa all'inizio del rapporto, procedere dal saldo zero.
2.9. Il Tribunale richiamava l'articolo 1283 c.c. sulla disciplina degli interessi anatocistici rilevando che la capitalizzazione trimestrale degli interessi non costituiva un uso normativo ma, piuttosto, un uso negoziale.
Accertata l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, per violazione dell'art. 1283 c.c., osservato che il rapporto dedotto in giudizio era sorto antecedentemente alla delibera CICR del 09.02.2000, il CTU, riconducendo a zero il saldo iniziale del primo estratto conto, azzerando gli interessi e le commissioni di massimo scoperto nei trimestri in cui era stato accertato il superamento del tasso soglia, rilevava che il conto corrente 041 - 2000922-7 alla data del passaggio a sofferenza presentava un saldo a favore del correntista pari a lire 9,457.286 corrispondenti a euro
4.884,28.
2.10. Il Tribunale revocava pertanto il decreto ingiuntivo opposto e osservava che benché la fidejussione presentasse la clausola a prima richiesta, la rinuncia da parte del garante a far valere le eccezioni relative al rapporto principale presentava il limite dell'esecuzione fraudolenta o abusiva sì che ove si fosse perseguito un risultato vietato dall'ordinamento, i fideiussori ben potevano contestare la violazione di norme imperative quali quelle relative alla capitalizzazione degli interessi.
2.11. Rigettava sia la domanda restitutoria, non avendo i fideiussori fornito prova di aver versato somma alcuna all'Istituto di credito, sia quella di regresso, essendo stato revocato il decreto ingiuntivo.
3. Avverso la sentenza n.ro 683/2017 proponeva impugnazione Parte_1
e, per essa (già e a supporto
[...] CP_6 Controparte_7 deduceva i seguenti motivi:
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pag. 4 1) erroneità della sentenza impugnata – erronea lettura per relationem dela CTU – avvenuta confusione tra il saldo ricalcolato dal CTU e quello ricalcolato dal CTP degli opponenti;
2) illegittima ed erronea applicazione degli artt. 1937, 1845, 1283 c.c. – errata valutazione della tipologia di nullità costituita dall'anatocismo – preclusione per
l'opponente fideiussore della facoltà di proporre la relativa eccezione – impegno dei fideiussori ad accettare le risultanze delle scritture contabili della banca ai fini della prova del credito.
3.1. Si costituivano in giudizio e chiedendo il rigetto CP_1 CP_2 dell'impugnazione in quanto inammissibile e infondata in fatto e in diritto
3.2. All'udienza del 02.07.2024 sulle conclusioni delle parti la causa veniva riservata per la decisione con concessione dei doppi termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Col primo motivo di impugnazione parte appellante deduce un errore in cui sarebbe a suo dire incorso il Tribunale che, pur aderendo alle risultanze della consulenza tecnica di ufficio espletata in corso di causa, in luogo di recepire le conclusioni di quest'ultima, fa proprie le conclusioni di uno dei consulenti di parte giungendo su questa base ad accogliere l'opposizione.
Il motivo è infondato.
4.1. Occorre considerare che correttamente il Tribunale dà contezza in motivazione dei criteri seguiti dal CTU nel procedere alla rielaborazione del saldo del conto corrente dedotto a fondamento della domanda di ingiunzione poi opposta concludendo per la sussistenza di un credito del correntista.
4.2. Sul punto occorre precisare che da un lato, al di là dei chiarimenti richiesti successivamente al deposito della relazione e poi oggetto di generica impugnativa in udienza, nessuno specifico rilievo risulta mosso in prime cure alle risultanze della consulenza tecnica di ufficio.
4.3. Occorre osservare che il giudice del merito quando la relazione del CTP contenga osservazioni critiche all'elaborato del CTU posto a fondamento della decisione se ritiene di condividere le conclusioni del c.t.u., giudicandole valide, non è tenuto a motivare la propria adesione, in quanto in tal caso l'obbligo di motivazione è assolto con il semplice
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pag. 5 rinvio alla consulenza (Cass., Sez. Lav., 19 luglio 2005, n. 15164; Cass. 21 febbraio
2001, n. 2486; Cass. 13 settembre 2000, n. 12080; Cass. 9 maggio 1986 n. 3085).
4.4. Ove vi siano contestazioni, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, occorre distinguere tre ipotesi: a) se le critiche e le osservazioni delle parti sono generiche e indimostrate e non si richiamano ad alcun elemento di prova, il giudice non è tenuto a prenderle espressamente in considerazione e può limitarsi ad aderire alle conclusioni del c.t.u. rinviando alla relazione peritale (Cass., Sez. Lav., 25 agosto 2005, n. 17324); b) se le parti o i loro consulenti abbiano contestato le conclusioni del c.t.u. in modo preciso e circostanziato, indicando analiticamente quali dati il c.t.u. abbia pretermesso, ovvero in quale errore sia incorso, il giudice ha l'obbligo di prendere posizione in ordine ai rilievi delle parti esplicitamente ovvero anche implicitamente, situazione, questa, che ricorre quando nella sentenza siano state svolte considerazioni incompatibili con le critiche delle parti, ovvero quando le critiche delle parti siano già state prese in esame e confutate dal c.t.u. nella sua relazione o in supplementi di essa (Cass. 3 aprile 2007, n.
8355; Cass. 9 gennaio 2009, n. 282; Cass. 25 giugno 2014, n. 14471; Cass. 2 febbraio
2015, n. 1815; Cass. 21 novembre 2016, n. 23637); c) nella diversa ipotesi in cui, invece, le parti muovano rilievi precisi e circostanziati all'operato del c.t.u. dopo il deposito della relazione, il giudice deve sempre prenderli in esame e non può limitarsi a rigettarli con il rinvio alla relazione peritale, posto che in una situazione del genere il consulente di ufficio non ha potuto evidentemente dare risposta a critiche che sono state formulate per la prima volta soltanto dopo il deposito della relazione peritale (Cass. 25 marzo 1987, n. 2900; sull'argomento v. anche Cass. 11 giugno 2018, n. 15147; Cass. 22 ottobre 2018, n. 25526; Cass. 6 maggio 2021, n. 11917).
4.5. Ora, nel giudizio di prime cure, a seguito delle circostanziate osservazioni presentate dal CT di parte opponente, oggi appellata, il CTU in risposta alle osservazioni ha preso posizione osservando: “…rilevata richiesta del Ctp, la scrivente ha rideterminato il saldo del conto n. 0412000922-7 azzerando il saldo iniziale a debito pari a lire 23.263.003 e riepilogando il calcolo negli allegati nn. 2 – 3. Per quanto indicato si rimette alla determinazione che la S.V. vorrà adottare. All. 2) In ordine alla ricostruzione del conto corrente n. 0412000922-7 dal 01.01.1999 al 05.12.2001 intrattenuto nella soc. presso con Parte_3 Controparte_8
SALDO INIZIALE PARI A ZERO capitalizzazione annuale della cms, degli interessi
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pag. 6 debitori al saggio tempo per tempo applicato dalla banca e con azzeramento degli interessi, cms e spese nei trimestri in cui c'è superamento del tasso soglia (DAL 1
TRIMESTRE 1999 AL A TRIMESTRE 2000 e 3 TRIMESTRE 2001) il saldo a CP_9 per la soc. alla data del 05.12.2001 (data del passaggio Parte_3 del conto a sofferenza) è pari a complessive lire 9.459,760 (€euro 4.885,56).
All. 3) In ordine alla ricostruzione del conto corrente n. 0412000922-7 dal 01.01.1999 al 05.12.2001 intrattenuto nella soc. presso Parte_3 [...]
con senza capitalizzazione annuale CP_8 Controparte_10 della cms, degli interessi debitori al saggio tempo per tempo applicato dalla banca e con azzeramento degli interessi, cms e spese nei trimestri in cui c'è superamento del tasso soglia (DAL 1 TRIMESTRE 1999 AL A TRIMESTRE 2000 e 3 TRIMESTRE 2001) il saldo a per la soc. alla data del 05.12.2001 CP_9 Parte_3
(data del passaggio del conto a sofferenza) è pari a complessive lire 9.457.286 (€euro
4.884,28).”
4.6. E' evidente che la risposta alle osservazioni del CT di parte da parte del CTU con rimessione alle determinazioni del giudicante null'altro rappresenta che le definitive conclusioni cui giunge il CTU. Il successivo recepimento in sentenza determina ex se l'assolvimento dell'obbligo di motivazione non ritenendo questa Corte di doversi discostare dal sopra richiamato orientamento di legittimità.
4.7. Per conseguenza non può ravvisarsi la sussistenza del denunciato vizio che, a dire dell'appellante, aveva erroneamente condotto il Tribunale a revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Deve conclusivamente rigettarsi il primo motivo di impugnazione.
5. Col secondo motivo di impugnazione parte appellante contesta una contraddittorietà della motivazione per avere il Tribunale qualificato la garanzia quale autonoma e aver ritenuto che i garanti non avrebbero potuto far valere le eccezioni proprie del rapporto principale, salva la exceptio doli e la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative o illeceità della causa.
Il motivo è infondato.
5.1. Occorre nella valutazione del motivo considerare il decisum del Tribunale nel suo complesso. Invero il giudice di prime cure non si è limitato a rilevare la pratica anatocistica in uno alla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori per
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pag. 7 violazione delle norme imperative, ma, richiamata la consulenza tecnica di ufficio, ha accertato l'applicazione di interessi usurari frutto dello ius variandi esercitato dall'Istituto di credito.
5.2. Questa Corte pur volendo accedere all'interpretazione proposta dall'appellante, ad avviso del quale la pratica anatocistica di per sé non determina la violazione di norme imperative, non può esimersi dal rilevare il silenzio dell'appellante, nello sviluppo del motivo, sull'accertata presenza di interessi usurari. Fermo che venendo meno l'obbligazione principale sia per difetto di causa che per evidente nullità, il garante autonomo può proporre legittimamente la relativa eccezione al creditore.
5.3. Insegna in proposito anche la giurisprudenza nomofilattica più recente: “Carattere fondamentale del contratto autonomo di garanzia, che vale a distinguerlo dalla fideiussione, è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, consistente nel fatto che il garante non può opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, salva la facoltà di eccepire l'avvenuto soddisfacimento del creditore ovvero la mancanza di causa in quanto l'obbligazione principale, appunto, non è sorta o è nulla.” (Cass. civ., I, 20.03.2024, n.ro 7420)
5.4. Precisa ancora la Suprema Corte “Il garante autonomo può proporre le eccezioni fondate sulla nullità del contratto-base, o di sue clausole, per violazione di norme imperative: di conseguenza, è legittimato a sollevare, nei confronti della banca,
l'eccezione di nullità della clausola anatocistica del contratto-base, allorquando non ricorrano le condizioni legittimanti di cui all'art. 1283 c.c. ovvero all'art. 120 TUB per gli esercenti l'attività bancaria.” (Cass. civ., II, 22.04.2024, n.ro 10786)
5.5. Non ritenendo di discostarsi da questo autorevole orientamento di legittimità, questa Corte non ritiene meritevole di accoglimento la censura articolata col secondo motivo evidenziandone l'infondatezza.
6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ex art. 91 c.p.c. in dispositivo nella misura di cui al D.M.147/2022 (scaglione di valore da euro 5.201,000 a euro
26.000,00) nei valori medi
6.1. Il rigetto dell'appello comporta che parte appellante sia tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per la stessa impugnazione, a mente dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002 (come modificato dalla L. n. 228/2012).
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro e avverso la Parte_1 CP_1 CP_2 sentenza n.ro 683/17 del Tribunale di Potenza così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante al pagamento in favore degli appellati in solido fra loro delle spese di giudizio che si liquidano per il presente grado in euro 5.809,00, oltre spese generali (15%), CNA e IVA nella misura di legge con attribuzione ai difensori avvocato LA VO e avvocato Massimo Macchia dichiaratisi antistatari;
3) Si dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art.13 co.
1-quater del D.P.R. 30.5.2002
n.115 come introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, dei presupposti perché l'appellante sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 02.12.2025
Il Giudice Ausiliario, est. Il Presidente
Dr. Salvatore Guzzi Dr. Michele Videtta
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