Sentenza 30 maggio 2001
Massime • 2
Con riguardo al divieto di appalto di mano d'opera di cui all'art. 1 della legge n. 1369 del 1960 - al di là dell'ipotesi di presunzione legale assoluta di sussistenza della fattispecie vietata prevista dal terzo comma della medesima disposizione - nel caso di convenzione stipulata dal committente con l'aggiudicatario della gara d'appalto, l'accertamento di merito della ricorrenza di un'ipotesi di effettivo e legittimo appalto di servizi, prevista dall'art. 3, comma primo della medesima legge, deve essere preceduto dalla precisa individuazione, anche mediante esame complessivo delle clausole, della comune intenzione delle parti, con particolare riguardo all'utilità finale connessa ai servizi appaltati, nonché dall'indagine sulla fase esecutiva del contratto, onde verificare se nello svolgimento del rapporto l'originaria convenzione sia stata modificata ed in quale misura.
Le forze armate di uno stato aderente al Trattato del nord Atlantico (e quindi anche gli USA), in servizio nel territorio italiano sono tenute, a norma dell'art. 9 n. 4 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951, resa esecutiva in Italia con legge 30 novembre 1955 n. 1335, a rispettare le leggi in vigore nello Stato di soggiorno per tutte le necessità locali di manodopera civile, comprese le leggi sul collocamento.
Commentario • 1
- 1. Imprese funebri dopo la riforma "Biagi"Redazione · https://www.diritto.it/ · 15 dicembre 2003
di Roberto Gandiglio Definizione di impresa funebre L'attività funebre non ha, nel nostro paese, una definizione normativamente data non essendo la materia disciplinata se non a livello igienico – sanitario (D.P.R. n. 285 del 1990 recante Regolamento di Polizia Mortuaria). Per definirla si dovrà pertanto ricorrere a norme di carattere generale e ai dati dell'esperienza sensibile. Innanzitutto l'articolo 2082 del codice civile definisce l'imprenditore come “ … chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”. L'impresa funebre è dunque l'impresa che fornisce professionalmente e in forma organizzata una attività …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/05/2001, n. 7362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7362 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NC AMIRANTE - Presidente -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI V. - Consigliere -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
Dott. GABRIELLA COLETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NC VE, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Leonardi, per procura speciale a margine del ricorso dom. in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione.
- RICORRENTE -
CONTRO
STATI UNITI D'AMERICA, in persona del legale rappresentante, Dott. James A. Gresser, Capo dell'Ufficio Europeo del Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti d'America, elett, dom. in Roma, Foro Traiano 1/A, presso gli avv. Enrico Buglielli e Giorgio Cosmelli, per procura alle liti postillata dal Foreign ad Commonwealth Office in Londra in data 15 marzo 1999;
- CONTRORICORRENTE -
NONCHÉ
SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA I.S.P.A. ;
- INTIMATA -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Catania in data 6 luglio 1998,n. 2283 (R.G.N. 3934/1996);
udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 16/3/2001, la relazione della causa svolta dal Cons. Dr. Mario Putaturo Donati Viscido;
uditi gli avv. Enrico Buglielli e Giorgio Cosmelli;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Maurizio Velardi che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AN ER conveniva davanti al Pretore del lavoro di Catania gli Stati Uniti d'America e la società cooperativa a responsabilità limitata ISPA e, deducendo che, ammesso come socio, era stato immediatamente avviato al lavoro, in qualità di caposala, presso le mense della base aerea di Sigonella, a seguito di un contratto d'appalto intervenuto tra la cooperativa e l'amministrazione americana il cui oggetto era consistito nella fornitura di mere prestazioni di lavoro, in violazione della legge n. 1369 del 1960, chiedeva che fosse accertata la qualità di lavoratore subordinato dell'amministrazione americana con le mansioni specificate e, in via gradata, che fosse dichiarato il suo diritto alla percezione delle differenze retributive maturate, (da determinare in relazione a quanto corrisposto dall'appaltante ai dipendenti di pari livello della stessa base.
Si costituivano in giudizio soltanto gli Stati Uniti, d'America che chiedevano il rigetto della domanda.
Con sentenza del 13 maggio 1996 il Pretore accoglieva il ricorso ma la decisione, su appello degli Stati Uniti d'America, veniva riformata con sentenza del 6 luglio 1998 dal Tribunale locale che rigettava la domanda.
Osservava il Tribunale che: era legittimo il contratto d'appalto de quo poiché aveva riguardato servizi di ristorazione e di pulizia, oltre che dei locali, delle verdure e di quanto necessario per la preparazione delle vivande presso la base militare, salva la fase di cottura che la committente si era riservata;
la società ISPA era dotata di consistente organizzazione imprenditoriale ed aveva assunto numerosi appalti;
non poteva rilevare la marginalità del capitale e delle attrezzature rispetto all'impiego di manodopera per la natura dei servizi appaltati;
era configurabile il rischio tipico dell'imprenditore essendo stato pattuito un corrispettivo sulla base del numero dei pasti erogati, e non delle ore di lavoro prestate;
erano da escludersi l'inserimento dei lavoratori nell'organizzazione direttamente gestita dal committente e l'esercizio di poteri di ingerenza non compatibili con lo schema dell'appalto sia perché era stata dall'amministrazione riservata la fase di cottura dei cibi, sia perché i controlli erano quelli tipici di cui all'art. 1662 c.c. anche ai fini della sicurezza militare e sanitaria;
era risultato infine provato che l'organizzazione del lavoro spettava ad un preposto dipendente dell'appaltatore - il quale stabiliva i turni, naturalmente secondo l'esigenza del servizio, e controllava le presenze dei dipendenti - e che l'interferenza del personale dipendente dalla base, del tutto connaturale alle necessarie indicazioni tecniche - quali la preparazione di insalate secondo i gusti dei cittadini stranieri - era circoscritta alla sola verifica che a ciascun avventore fosse fornita la medesima quantità di cibo. Il ER ha proposto ricorso per cassazione con un motivo cui ha resistito la cooperativa con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico complesso motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 1369 del 1960,1362 ss. c.c., 116 c.p.c. nonché vizi di motivazione su punti decisivi della controversia, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., si deduce che il Tribunale, nell'accertare la legittimità del contratto d'appalto de quo, siccome riguardante la fornitura di servizi presso la base di Sigonella, inquadrabili nell'ambito dei servizi di pulizia per la riserva alla committente della fase di cottura delle vivande, non ha applicato i canoni ermeneutici legali ai fini della identificazione dell'oggetto del contratto, della comune intenzione delle parti e dello schema legale corrispondente.
Nè l'impugnata sentenza ha valutato - sempre a quei fini e in relazione al giudizio espresso di esclusione di una ipotesi di interposizione fittizia e di intermediazione vietata - il comportamento effettivamente tenuto dalle parti nella fase di esecuzione del contratto con riguardo alla organizzazione del lavoro, al rischio economico e all'inserimento dell'attività appaltata nel ciclo produttivo dell'appaltante.
Tanto più che, ai fini della legittimità dell'appalto, non potevano trarsi argomenti dal capitale investito, riconosciuto come marginale rispetto all'apporto della manodopera, in quanto la sua entità era proporzionata al valore delle prestazioni rese.
L'appalto aveva, peraltro, riguardato l'erogazione di prestazioni che erano state oggetto di altro contratto la cui validità, nell'ambito della legislazione in questione, era stata discussa in altro processo e sottoposta all'esame della Corte di Cassazione.
Il Tribunale ha altresì violato la disposizione dell'art. 116 c.p.c. poiché, in rapporto al contenuto delle prestazioni appaltate ed al divieto di cui alla legge n. 1369 del 1960 che anche gli Stati Uniti hanno l'obbligo di rispettare, ai sensi della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951, resa esecutiva in Italia, non ha sottoposto ad alcuna valutazione gli elementi probatori in atti con conseguente incidenza della omissione sul processo logico e formativo seguito. Eppure dal contratto de quo emergeva che l'amministrazione americana- appaltante non aveva fornito in esclusiva alla cooperativa ISPA- appaltatore i mezzi per la pratica realizzazione del servizio contrattualmente previsto, ma aveva utilizzato gli stessi contestualmente dalla stessa amministrazione committente. Trattavasi quindi di una fattispecie di interposizione fittizia, del tutto uguale a quella sottoposta all'esame della Corte Suprema di cui alla sentenza del 23 giugno 1987,n. 5494. Nè tanto meno il giudice d'appello, che non ha applicato il principio presuntivo pur avendo accertato la fornitura dei mezzi da parte dell'appaltante, ha motivato il suo convincimento sulla rilevanza invece assegnata all'apporto dell'appaltatore. In altro profilo il Tribunale ha escluso la sussistenza di un appalto di manodopera integrante gli estremi della intermediazione vietata senza procedere ad alcuna indagine sulla interferenza immediata e assidua nell'erogazione dei servizi da parte dell'appaltante e sulla presenza di suoi controlli costanti sui modi di esecuzione che non riguardavano il conseguimento del risultato finale, perseguito con l'appalto.
Il motivo è fondato nei limiti di seguito precisati.
La questione dibattuta tra le parti ha riguardato la configurabilità ipotesi di interposizione vietata di cui all'art. 1 della legge n. 1369 del 1960 ovvero la riconducibilità della fattispecie a quella prevista dall'art. 3, primo comma, della stessa legge. Il quadro normativo di riferimento è costituito in gran parte dalla citata legge - contenente la prima organica disciplina sulla intermediazione di manodopera - che anche gli Stati Uniti devono osservare per la organizzazione della base militare di Sigonella. Le forze armate di uno Stato aderente al Trattato del nord Atlantico, in servizio nel territorio italiano (e quindi anche gli USA),sono tenute, infatti, a norma dell'art. 9 n. 4 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951, resa esecutiva in Italia con legge 30 novembre 1955, n. 1335, a rispettare le leggi in vigore nello Stato di soggiorno per tutte le necessità locali di manodopera civile, comprese le leggi sul collocamento (Cass., 23 giugno 1987, n. 5494;
Cass., 16 settembre 1987, n. 7259). Orbene la legge n. 1369 del 1960 prevede, agli artt. 1 e 3, due ipotesi che differiscono sia quanto agli elementi costitutivi (nella prima, viene in rilievo la mera fornitura di manodopera da parte di chi appare essere l'appaltatore, ma che in realtà non esercita l'attività di impresa;
nella seconda, l'appaltatore è realmente tale) che agli effetti poiché, nel primo caso, il quinto comma del detto art. 1 prevede che "i prestatori di lavoro, occupati in violazione dei divieti posti dal presente articolo, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell'imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni" mentre, nel secondo, il primo comma dell'art. 3 stabilisce la responsabilità solidale, verso i lavoratori, dell'appaltatore e dell'appaltante quanto alla corresponsione di un trattamento minimo inderogabile retributivo e all'assicurazione di un trattamento normativo, non inferiori a quelli spettanti ai lavoratori dal secondo (vedi Cass., 26 giugno 1998, n. 6347; e Cass., 13 aprile 1984, n. 2392). In particolare l'art. 1, comma primo, vieta "all'imprenditore di affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono" mentre il comma terzo - che ha carattere esplicativo in termini operativamente concreti di quel divieto posto dal primo comma - stabilisce che "è considerato appalto di mere prestazioni di lavoro ogni forma di appalto o subappalto, anche per esecuzione di opere o di servizi, ove l'appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante, quand'anche per il loro uso venga corrisposto un compenso all'appaltante".
E secondo orientamento giurisprudenziale consolidato di questa Corte Suprema, con riguardo al suddetto divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro sancito dall'art.
1 - che opera oggettivamente in quanto prescinde da un intento fraudolento o simulatorio delle parti (Cass., S.U., 21 marzo 1997, n. 2517) occorre di volta in volta - al di là dell'ipotesi di presunzione fittizia prevista dal terzo comma per il caso di fornitura all'appaltatore da parte del committente di capitale, macchine ed attrezzature (Cass., 18 giugno 1999, n. 6128, secondo cui si ha presunzione legale assoluta di sussistenza della fattispecie vietata, solo quando detto conferimento di mezzi sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l'apporto dell'appaltatore; Cass., 1 febbraio 1993, 1191) - procedere ad una dettagliata analisi di tutti gli elementi che caratterizzano il rapporto instaurato tra le parti allo scopo di accertare se l'impresa appaltatrice, assumendo su di sè il rischio economico dell'impresa, operi concretamente in condizioni di reale autonomia organizzativa e gestionale rispetto all'impresa committente;
se sia provvista di una propria organizzazione di impresa;
se in concreto assuma su di sè l'alea economica insita nell'attività produttiva oggetto dell'appalto; infine se i lavoratori impiegati per il raggiungimento di tali risultati siano effettivamente diretti dall'appaltatore ed agiscano alle sue dipendenze (fra le tante, Cass., 11 settembre 2000, n. 11957; vedi anche Cass., 7 settembre 1993, n. 9398, sulla irrilevanza dell'indagine diretta ad accertare il carattere vero o fittizio della costituzione e della funzione della cooperativa, nel caso in cui un imprenditore abbia affidato in appalto ad una società cooperativa l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di mano d'opera di lavoratori che siano soci).
L'art. 3, comma primo, prevede, invece, l'appalto (effettivo e legittimo) di "opere o servizi, compresi i lavori di facchinaggio, di pulizia o di manutenzione ordinaria degli impianti, da eseguirsi nell'interno delle aziende con organizzazione e gestione propria dell'appaltatore".
Dall'esame della norma si evince che: gli interventi di questi devono riguardare l'organizzazione tecnica propria dell'attività dell'appaltante o un settore e, in ultima analisi, uno dei servizi principali o ausiliari predisposti ai fini della realizzazione del ciclo produttivo;
in ragione dello svolgimento dell'attività dell'appaltatore all'interno delle aziende la speciale fattispecie di appalto di cui all'art. 3 si differenzia dalla figura ordinaria dell'appalto ex art. 1655 c.c. e ciò comporta più stretti collegamenti tra appaltante e l'appaltatore per il necessario inserimento dell'attività di quest'ultimo nel ciclo produttivo dell'impresa appaltante (vedi Cass., 26 giugno 1998, n. 6347 cit.);
in generale, l'appalto di servizi mira alla realizzazione di una qualsiasi utilità, senza manipolazione di materia, prodotto per soddisfare un interesse dell'appaltante, suscettibile di una valutazione economica, e quindi ad un risultato finale in relazione al quale è stabilito il compenso dell'appaltatore; nell'appalto di manodopera le parti hanno, al contrario, di mira la quantità e la qualità di "operae" fornite con assenza di rischio dell'appaltatore che finisce col mettere a disposizione dell'appaltante energie lavorative, senza impegnare una propria struttura organizzativa. Tanto premesso, in linea con la sentenza 9 giugno 2000, n. 7917 pronunciata da questa Corte Suprema in altra analoga fattispecie, è da ritenersi fondata la denuncia di vizi di motivazione formulata dal ricorrente.
Ed invero il Tribunale, anche se da un punto di vista logico si è esattamente prefisso l'indagine sulla individuazione della comune volontà delle parti nel contratto d'appalto de quo e della utilità dalle stesse perseguita in relazione ai servizi concordati, non ha correttamente applicato le regole legali di ermeneutica contrattuale. La sentenza impugnata, dopo avere precisato che l'atto negoziale aveva riguardato l'appalto di "servizi mensa meglio specificati nel contratto stesso, soprattutto attinenti a pulizie di locali e edifici, ma non si badi bene l'intero servizio di mensa dato che alcuni ruoli erano stati riservati alla gestione diretta della base di Sigonella, in particolare la cottura dei cibi" (pag. 5 e 6),ha, infatti, concluso per la presenza di tutti i requisiti prescritti per un valido contratto d'appalto (pag. 13),pur nella indeterminatezza delle prestazioni concordate e nella confusa individuazione degli stessi servizi di pulizia comprensivi di locali, di verdure e dei cibi destinati ai pasti (pag. 7) che non potevano non riflettersi sulla identificazione della stessa utilità finale perseguita dalle parti.
E dovevano trattarsi di attività e prestazioni appaltate in grado di garantire, ancorché strettamente inerenti al complessivo ciclo produttivo dell'amministrazione committente, un autonomo risultato produttivo, presupponente a sua volta la necessaria organizzazione e gestione autonoma della cooperativa-appaltatrice. Eppure quella convenzione, stipulata a seguito della aggiudicazione di gara, era di contenuto ben complesso poiché aveva contemplato secondo quanto affermato dal ricorrente (pag. 3,4,5,6 del ricorso per cassazione con specifico rinvio alle clausole di cui a pag. 15,19,20,37,38,40,41,43,46 ss, 69,89, tabella allegato A) - una serie di servizi appaltati, tutti analiticamente indicati presso le cucine e le sale di ristorazione, nonché prestazioni accessorie, obblighi dell'appaltante, dell'appaltatore e del personale dipendente, mezzi forniti, modalità di determinazione del compenso e tanti altri aspetti inerenti lo svolgimento in concreto del rapporto. Sarebbe stato pertanto necessario far precedere all'accertamento di merito la precisa individuazione, anche mediante esame complessivo delle clausole, della comune intenzione delle parti, con particolare riguardo alla utilità finale connessa ai servizi appaltati, per poi verificare se nella fase di svolgimento del rapporto l'originaria convenzione fosse stata modificata e in qual misura. Ed è di tutta evidenza la decisività di tale indagine la quale, in quanto attinente al momento genetico e alla fase esecutiva del contratto ed interferente sul piano logico sulle successive verifiche, avrebbe fornito quei parametri necessari per la verifica nella, specie, di una ipotesi di effettivo e legittimo appalto. Il mancato accertamento di tutti gli elementi del rapporto all'esame si è quindi riflesso sulle considerazioni svolte dal Tribunale, che per questo risultano insufficienti e contraddittorie. Relativamente alla organizzazione e alla autonomia, nessun utile elemento poteva essere tratto dalla circostanza che l'appalto fosse stato stipulato con una cooperativa operante sul mercato mediante una consistente organizzazione imprenditoriale poiché proprio l'insufficiente indagine sulla natura del servizio appaltato aveva impedito qualsiasi controllo.
Così sono richiamati elementi privi di rilievo come il fatto che le previsioni contrattuali fossero particolarmente analitiche perché conformi alle prassi vigenti nei paesi del common law e allo schema tipo adottato in tutte le basi americane, oltre che funzionali ad uno Stato estero operante in Italia.
Altri elementi avrebbero richiesto un maggiore approfondimento e in particolare le verifiche dei cuochi dipendenti della base sui servizi resi in cucina, al fine di stabilire se vi fosse controllo puntuale e concreto sulle prestazioni lavorative ovvero indicazioni generali circa il risultato del servizio.
Nè potevano trarsi argomenti, sempre a favore dell'autonomia organizzativa, dalla circostanza che alla cooperativa competevano il controllo delle presenze del personale e la sua distribuzione nei turni di lavoro poiché è normale la riserva di tali poteri da parte del datore formale.
Il ricorso va perciò accolto per quanto di ragione e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altro giudice che, uniformandosi ai criteri enunciati, compirà un nuovo esame per accertare se alla società cooperativa ISPA sia stato affidato in appalto un servizio - cioè un'attività caratterizzata da un autonomo risultato produttivo - da espletarsi ed in concreto espletato, mediante propria organizzazione e gestione, ovvero se si sia limitata a fornire personale che è stato inserito nell'organizzazione relativa ai servizi di mensa della base. Il giudice di rinvio provvederà altresì a regolare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Catania.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2001