Sentenza 14 dicembre 2001
Massime • 1
Per la configurabilità del reato previsto dall'art. 132 D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 ( esercizio abusivo dell'attività finanziaria ) è sufficiente l'erogazione anche di un solo finanziamento in violazione dell'obbligo di iscrizione negli elenchi di cui agli artt. 106 e 113 del T.U. e che tale finanziamento sia rivolto ad una cerchia anche ristretta di persone. Infatti il reato non non richiede per il suo perfezionamento ne' l'abitualità ne' che l'offerta sia rivolta al pubblico.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/12/2001, n. 1628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1628 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZINGALE Nicola - Presidente - del 14/12/2001
Dott. DE CHIARA Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONZATTI Alessandro - est. Consigliere - N. 1296
Dott. D'ERRICO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARMENINI Secondo L. - Consigliere - N. 19846/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON RE, nato il [...] a [...];
Di ZI RO, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza 02/03/2001 della Corte di Appello di Roma. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dottor. Conzatti Alessandro.
Udito il Pubblico Ministero in persona del S.P.G. Dottor Frasso Antonio, che ha concluso, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso di ON RE e rigettarsi il ricorso di Di ZI RO. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza 02.03.01, depositata il 17.03.01, la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza 08.03.2000 del Pretore di Roma, impugnata dagli imputati, che condannava ON RE e Di ZI RO per il reato di cui agli artt. 110 c.p., 132, in relazione all'art. 113, D.lgv. 01.09.93 n. 385 (capo 1, in Roma, accertato fino al settembre 1994), il ON altresì per tre episodi di usura (in Roma, fino al luglio 1994), concesse ad entrambi le attenuanti generiche, alla pena, per il ON, di mesi cinque di reclusione e L.
5.000.000 di multa, per il Di ZI, ritenuto il vincolo della continuazione, alla pena di mesi dieci di reclusione e L. 10.000.000 di multa, con i doppi benefici di legge e confisca della somma di danaro in sequestro giudiziale.
Ricorre il difensore del ON, con due motivi di ricorso, per l'annullamento della sentenza.
Osserva il Collegio che al ON, contumace nel giudizio di appello, è stato notificato l'estratto della sentenza impugnata in data 11.04.01. Pertanto, trattandosi di sentenza depositata dal giudice non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia, il termine di trenta giorni per l'impugnazione scadeva il 12.05.01 (sabato, non festivo), e il deposito del ricorso, effettuato in data 15.05.01, è tardivo. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso (artt. 172, 544, 2^ comma, 585, 2^ comma, 591, 1^ comma, c.p.p.). Ricorre il Di ZI per l'annullamento della sentenza, deducendo la violazione dell'art. 606, lett. e) c.p.p. in relazione agli artt. 132, 113 D.lgv. 01.09.93 n. 385 (T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia), la violazione dell'art. 132 legge citata, nonché la violazione dell'art. 606 lette) c.p.p. in relazione alla affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 132, 2^ comma, legge 385/93, e la violazione della stessa norma. Premesso che agli imputati si contesta di aver esercitato continuativamente attività di concessione di finanziamenti, gestendo un cd. dindarolo (salvadanaio), ed erogando prestiti a soci e a terzi, in assenza dell'iscrizione all'apposito elenco del Ministero del Tesoro, sostiene il ricorrente che l'erogazione di prestiti, di cui all'imputazione, avveniva all'interno di una "società di mutuo soccorso", il cui utile veniva ridistribuito "pro quota" fra tutti i soci, ipotesi estranea alla fattispecie incriminatrice, nonché la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti del reato di abusiva attività finanziaria (art. 132 del T.U.). In particolare, secondo la tesi difensiva, difetterebbero nella specie i requisiti della professionalità dell'autore e dell'attività finanziaria svolta nei confronti del pubblico. Inoltre alla società mutualistica si applicherebbe comunque l'esenzione dall'obbligo di iscrizione di cui all'art. 106 del T.U., ai sensi del 3^ comma dell'art. 5 D.M. 28.07.94, o, in subordine, dovrebbe applicarsi unicamente l'ipotesi contravvenzionale di cui al 2^ comma dell'art. 132 citato.
Il motivo è manifestamente infondato.
Occorre ribadire che per il perfezionamento del reato di cui all'art. 132 citato non è necessaria una pluralità di condotte tipiche, ma è sufficiente l'erogazione di un primo finanziamento (Cass. 5009/96 rv 203995), che sia effettuata in contrasto con l'obbligo di iscrizione negli elenchi di cui agli artt. 106, 113 del T.U. e al di fuori di una struttura societaria (art. 121 T.U.); ne' occorre che il servizio sia reso al pubblico, inteso nel senso di comunità indifferenziata di destinatari, essendo sufficiente che sia rivolto ad una ristretta cerchia di persone (Cass. 5118/99 rv 213674). In secondo luogo, osserva il Collegio che il decreto di specificazione del Ministro del Tesoro (norma che, seppure entrata in vigore in data successiva a quella di cessazione della condotta - nel giugno 1994, come accertato dal Pretore-, costituendo un'integrazione della norma penale - art. 106, 4^ comma, del T.U. - in quanto specifica le figure professionali per le quali è richiesta l'iscrizione negli elenchi presso il Ministero del Tesoro, ha effetto "ex tunc", ai sensi del 2^ comma dell'art. 2 c.p.), laddove dispone che non configura attività nei confronti del pubblico l'attività svolta esclusivamente nei confronti dei soci da società con forma giuridica di cooperativa aventi non più di 50 soci, e che tale limite abbiano espressamente previsto nello statuto sociale (art 5, 3 comma), non trova applicazione nel caso in esame, in quanto la società indicata dal ricorrente non ha mai assunto, come ritenuto in sentenza, la forma giuridica della cooperativa ed è quindi una società di fatto, alla quale non è applicabile la deroga, indipendentemente dal numero dei soci (47 nel 1994). Una tale conclusione, che implica una valutazione di merito e che non è contestata nel ricorso (non essendo sufficiente per la legge il perseguimento di finalità mutualistiche, richiamato dal ricorrente), così come attiene al merito della pronuncia di condanna l'accertamento del requisito del carattere professionale dell'attività di finanziamento svolta dall'imputato, desunta dallo svolgimento della stessa in maniera sistematica per vari anni nei confronti di un numero di persone potenzialmente vasto, sia soci (ma per associarsi, come nota la sentenza pretorile, era sufficiente il domicilio in Italia) che terzi, porta ad escludere la derubricazione del reato nell'ipotesi contravvenzionale e si sottrae al controllo di legittimità di questa S. Corte.
Sostiene infine il ricorrente la carenza di prova a suo carico di una collaborazione attiva e consapevole all'attività finanziaria, gestita dal ON in via principale, essendosi limitato ad una attività di raccolta delle quote di denaro settimanali, saltuaria ed occasionale, nell'ambito del quartiere.
Il motivo, a sostegno del quale il medesimo adduce le dichiarazioni del ON, si risolve in un diverso apprezzamento dei fatti accertati nel processo, e quindi si sostanzia in una censura in punto di fatto della sentenza impugnata che, sul punto, appare congruamente motivata in riferimento alle deposizioni dei testimoni e non inficiata da vizi di illogicità manifesta della motivazione.
Il ricorso del Di ZI è, in definitiva, parimenti inammissibile: i ricorrenti sono condannati in solido al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di lire un milione, equitativamente liquidata, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esclusione di colpa nella proposizione dei ricorsi (art. 616 c.p.p.).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di L.
1.000.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2001
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004