Sentenza 26 ottobre 1999
Massime • 1
In materia di falsità di sigilli, l'art. 467 cod. pen. indica come oggetto materiale della contraffazione il sigillo dello Stato "destinato a essere apposto sugli atti del Governo", espressione con la quale si intende il cosiddetto grande sigillo dello Stato, che il Guardasigilli appone con il proprio visto sui documenti contenenti il testo di atti aventi forza di legge, per attestare con il visto il riscontro formale del documento e con l'impronta del sigillo l'acquisizione del documento agli atti ufficiali. La contraffazione del sigillo recante la dicitura "Repubblica Italiana" e il relativo stemma, in uso presso le Amministrazioni dello Stato, integra invece il reato ex art. 468 cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/10/1999, n. 13271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13271 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Bruno Foscarini Presidente del 26.10.1999
Dott. Pier Francesco Marini Consigliere SENTENZA
Dott. Giuseppe Sica Consigliere N.1839
Dott. Sandro Occhionero Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Mario Rotella Consigliere N.22.415/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da CO GI n. a Roma il 7.3.'47, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 19.1.'98. Visti gli atti, udite in dibattimento la relazione della causa, fatta dal Consigliere Dott. Sandro Occhionero, e la requisitoria del pubblico ministero, Dott. Vincenzo Verderosa, che ha chiesto il rigetto del ricorso, la Corte osserva quanto segue.
Motivi della decisione
Il 10.11.'94 nel corso di una perquisizione in un box, detenuto in Roma da GI CO, venivano rinvenute e sequestrate in notevole quantità: banconote (lire e marchi), documenti di riconoscimento e moduli di documenti, marche da bollo, titoli di credito e un passaporto fatti o alterati;
un sigillo dello Stato di uffici finanziari, prefetture, questure e sigilli del Comune e della Prefettura di Roma;
nonché moduli di carte d'identità in bianco, modelli in bianco di codici fiscali, codici fiscali, carte di identità, patenti, carte di credito ed assegni bancari di provenienza illecita da utilizzare per successive falsificazioni. CO - giudicato l'1.6.'95 con il rito abbreviato dal G.I.P. del Tribunale di Roma, per rispondere di 11 capi di imputazione per delitti contro la fede pubblica e per vari episodi di ricettazione aggravata, unificati in sentenza con il vincolo della continuazione - è stato condannato a quattro anni di reclusione e a L.
4.000.000 di multa.
La C. A. di Roma con sentenza del 19.1.'98, per effetto di una sa determinazione della pena base - complessivamente inferiore - e del riconoscimento delle attenuanti generiche, ha ridotto la pena inflitta a CO a due anni di reclusione e a L.
6.000.000 di multa.
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.
Il primo è inammissibile perché contiene una deduzione del tutto generica di vizi della motivazione.
Il secondo, con il quale ha impugnato per violazione dell'art.467 c.p., la pronuncia di condanna per il delitto di contraffazione del sigillo dello Stato, contestato nel capo di imputazione sub b) in continuazione con altri reati, è parzialmente fondato. Con questo capo di imputazione il ricorrente era stato incriminato per il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 467, 468 e 469 c.p. per avere contraffatto "il sigillo dello Stato di uffici finanziari, di prefetture, di questure", nonché quelli del Comune e della Prefettura di Roma:
Egli sostiene - quanto alla contraffazione o all'uso del sigillo della Repubblica sequestratogli - che il fatto non era idoneo a integrare la fattispecie di cui all'art. 467 che punisce i fatti di contraffazione e di uso del sigillo contraffatto dello Stato "destinato a essere apposto sugli atti del Governo", strumento differente dai sigilli in uso presso i pubblici uffici indicati (prefetture, questure e uffici finanziari).
La censura è fondata in relazione alla descrizione contenuta nell'imputazione e nella sentenza dello strumento in questione, corrispondente al sigillo recante la dicitura "Repubblica Italiana" e il relativo stemma, del tipo in uso presso le Amministrazioni dello Stato e non al sigillo indicato nell'art. 467.
Infatti, l'art. 467 indica come oggetto materiale della contraffazione il sigillo dello Stato "destinato a essere apposto sugli atti del Governo", espressione con la quale si intende ancor oggi (come al momento della promulgazione del codice Rocco) il cosiddetto grande sigillo dello Stato, che il Guardasigilli appone con il proprio visto sui documenti contenenti il testo di atti aventi forza di legge, per attestare con il visto il riscontro formale del documento e con l'impronta del sigillo l'acquisizione del documento agli alti ufficiali (art. 5 nn. 1 e 3 T.U. n. 1092 del 1985 e art. 6 seconda parte T.U. n. 1256 del 1931).
Questa constatazione non comporta - contrariamente all'assunto del ricorrente - l'insussistenza del delitto, ma solamente la qualificazione come violazione dell'art. 468 c.p. del delitto originariamente qualificato sub b) come violazione dell'art. 467 c.p. per contraffazione del sigillo dello Stato. Per effetto della diversa meno grave definizione giuridica dell'indicato reato, contestato in continuazione con altri nel capo di imputazione sub b), deve essere eliminata parte della pena globalmente inflitta, nella misura di giorni cinque di reclusione e lire 100.000 di multa (corrispondente per entità alla valutazione implicitamente espressa dai giudici di merito con un aumento globale per continuazione per i numerosissimi reati contestati e tenuto conto della riduzioni per il rito). La pena finale è, quindi determinata in anni uno, mesi undici e giorni venticinque di reclusione e lire 5.900.000 di multa. Si rigetta nel resto il ricorso.
P.Q.M.
Qualificato il delitto di cui al capo b) come violazione dell'art. 468 c.p. invece che 467 c.p., elimina cinque giorni di reclusione e lire 100.000 di multa dall'aumento per continuazione, con la conseguente determinazione della pena finale in anni uno, mesi undici e giorni venticinque di reclusione e lire 5.900.000 di multa. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 26 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 1999