Sentenza 10 ottobre 2001
Massime • 1
Il periodo di detenzione sofferto nell'ambito di procedura di estradizione attivata da richiesta di Stato estero per reato commesso nel suo territorio non rileva ai fini del computo del termine di durata della custodia cautelare, relativo alla fase delle indagini preliminari avviate per lo stesso fatto a seguito di rinuncia all'estradizione da parte dello Stato estero e di richiesta di procedimento avanzata dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art.9 cod.pen., data l'eterogeneità dei rispettivi titoli custodiali - essendo la misura emessa nel procedimento di estradizione esclusivamente funzionale all'eventuale consegna dell'estradando allo Stato richiedente - e l'inapplicabilità dell'art. 297 cod.proc.pen., che presuppone l'esistenza di uno o più procedimenti in cui siano state adottate più misure cautelari per lo stesso fatto o per fatti connessi sotto i profili da quest'ultime disposizioni indicati.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/10/2001, n. 42784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42784 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PASQUALE TROJANO - Presidente - del 10/10/2001
Dott. GIOVANNI CASO - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIANGIULIO AMBROSINI - Consigliere - N. 3120
Dott. ADOLFO DI VIRGINIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANTONIO S. AGRÒ - Consigliere - N. 14401/2001
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da AN RO
avverso ordinanza del Tribunale di Genova in data 25.3.2001, con la quale era stato rigettato il suo appello avverso ordinanza del g.i.p. reiettiva di sua richiesta di rimessione in libertà per scadenza termini.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. A. Di Virginio;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Dot. G. Iadecola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Osserva
Con ordinanza in data 25.3.2001 il Tribunale di Genova rigettava l'appello9 avverso ordinanza del g.i.p. in sede reiettiva di richiesta di rimessione in libertà inoltrata da AN RO per dedotta scadenza del termine massimo di custodia cautelare in carcere, Il AN era stato attinto da ordinanza impositiva eseguita il 12.4.2000, quale indagato per il reato di omicidio volontario commesso in Svizzera. In precedenza egli era stato sottoposto a custudia cautelare in carcere a fini stradizionali, ai sensi dell'art. 716 c.p.p.; ma l'autorità elvetica aveva poi rinunciato all'estradizione, in coincidenza di richiesta di punizione del Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 9 c.p.. Era stata di conseguenza revocata la misura cautelare adottata nel corso del procedimento di estradizione. Riteneva il Tribunale che, nel computo dei termini della custodia cautelare, non si dovesse tener conto della carcerazione sofferta a fini estradizionali, data l'autonomia dei due diversi procedimenti.
Ricorre il AN a mezzo del proprio difensore. Deduce inosservanza dell'art. 297 c. 1 e c. 3 c.p.p.: data l'assoluta identità di titolo tra le due misure, il termine iniziale della custodia cautelare avrebbe dovuto a suo avviso ritenersi decorrere dal 4.3.2000, data in cui egli era stato sottoposto ad arresto provvisorio, e quindi decorso al momento della presentazione della richiesta di rimessione in libertà.
Il ricorso non può essere accolto.
Il periodo di custodia cautelare sofferto dal AN nell'ambito della procedura di estradizione poi rinunciata non può essere preso in considerazione ai fini del computo del termine massimo della custodia nel procedimento pendente a suo carico in Italia a seguito della richiesta del Ministro, data l'eterogenietà assoluta tra i due titoli custodiali, per essere la misura emessa nel procedimento di estradizione finalizzata esclusivamente ad assicurare la custodia dell'estradando in vista della possibile consegna allo Stato estero richiedente. Non è applicabile al caso l'art. 297 c.p.p., che presuppone l'esistenza di uno o più procedimenti penali in cui siano state adottate più misure cautelari per lo stesso fatto o per fatti connessi sotto i profili dalla norma stessa indicati;
mentre nel caso di specie unica è stata la misura. Non soccorre la tesi del ricorrente la dizione dell'art. 714 c. 2 c.p.p., che richiama le norme codicistiche riguardanti le misure coercitive "in quanto applicabili": essa potrebbe essere ipoteticamente invocata per il caso di più misure coercitive emesse nello stesso procedimento di estradizione o in diversi procedimenti di estrazione contro la stessa persona, ma non comporta l'applicazione a procedimenti eterogenei quali quello di estradizione e quello relativo a reati per i quali si proceda in Italia.
Al momento dell'ordinanza del g.i.p. non era pertanto decorso ancora il termine di un anno previsto per il reato ascritto al AN;
e correttamente la sua richiesta è stata disattesa.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 c. 1 ter disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2000