Sentenza 16 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/05/2001, n. 6747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6747 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2001 |
Testo completo
REPUB6 747 /01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE composta dai Signori Magistrati: dott. Giovanni LV COCO Presidente R.G. 18984/98 Rep. 2465 dott. Ernesto LUPO Consigliere Cron. 15168 dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Consigliere rel. dott. Michele LO PIANO Ud.
6.2.2001 Consiglieredott. Ennio MALZONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA 3000 per diritti " 16 MAG. 2001 sul ricorso proposto il IL CANCELLIERE da UE ER OR e RO MA, in proprio e nella qualità di legali rappresentanti del figlio minore IZ, nonché UE nu LA, UE NA, UE AO, UE IN, LO MA, OS NN, LO NA, elettivamente domiciliati in Roma, via Vallisneri n. 11, presso lo studio dell'avv. Tito Pacifici, LIRE 3000 CANCELLERIA che li difende, anche disgiuntamente, con l'avv. Savino Pené, giusta delega in atti. ricorrenti CG512687
contro
ER Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano, in persona del dirigente dott. Stefano Caldi, elettivamente domiciliata in Roma, 247/2001 Oggetto: Risarcimento danni CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE DIRITTI UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. PACIFICI 3000 per diritti✓✓ AUG U il170IT 2001 IL CANCELLIER Bertoloni n. 55, presso lo studio dell'avv. Francesco Cefaly, che la difende giusta delega in atti. controricorrente nonché
contro
UD AU. intimato avverso la sentenza n. 1054/97 della Corte d'appello di Torino, emessa il 13 giugno 1997 e depositata il 6 agosto 1997 (R.G. 282/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 feb- braio 2001 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano;
udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Stefano Schirò, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Gli eredi dei giovani UE LV e LO OR conven- nero in giudizio, dinanzi ai Tribunale di Pinerolo, UD AU e la ER Assicurazioni S.p.A., dei quali chiesero la condanna al risarcimento dei danni subiti per il decesso dei loro congiunti in conseguenza di un incidente stradale avvenuto in Cavour, verso le ore 22 del 18 settembre 1992. Esposero che il UD, alla guida di un autoveicolo, aveva investito la bicicletta sulla quale si trovava- no i due giovani che procedevano in direzione opposta, tenendo la loro destra ed essendo preceduti da una motocicletta con altri due giovani a bordo. Dedussero ancora che il UE era deceduto im- mediatamente, il LO dopo 23 giorni di coma. 2 Si costituì soltanto la società assicuratrice che chiese il rigetto della domanda affermando che la bicicletta, sulla quale si trovavano i due giovani, sfornita di luci, procedeva nella semicarreggiata di si- nistra a fianco di una motocicletta e che l'automobilista, nell'affronta- re una curva sinistrorsa, in una strada priva di illuminazione, si era trovato la bicicletta davanti, senza nulla poter fare per evitare l'in- vestimento. Il procedimento penale iniziato a carico del UD si concluse con patteggiamento della pena. Con sentenza del 27 gennaio, depositata il 4 febbraio 1995, il Tribunale affermò la responsabilità per colpa concreta e concorrente del UD per 3/4 e delle vittime per 1/4. Il Tribunale ritenne provato, sulla base delle deposizioni te- Ли stimoniali e del rinvenimento di oggetti delle vittime, che la bicicletta procedeva a 60/70 cm. dal margine destro della carreggiata e perciò nella corsia di sua pertinenza e che l'auto aveva invaso in buona mi- sura la corsia di pertinenza della bicicletta, con conseguente viola- zione dell'art. 104 C.d.S. Ravvisò il concorso di colpa dei giovani UE e LO, per aver usato una bicicletta priva dei dispositivi di illuminazione, con conseguente impossibilità per l'automobilista di un tempestivo avvistamento e di porre in essere una manovra diver- siva di spostamento a destra. Liquidò il danno morale ai valori della sentenza in lire 120.000.000 per ciascun genitore, in lire 50.000.000 per i fratelli conviventi e in lire 35.000.000 per i fratelli non conviventi. Rico- 3 nobbe ai genitori a titolo di danno patrimoniale le spese funerarie e la perdita dell'apporto economico che i giovani avrebbero potuto forni- re alla famiglia. Sulle somme liquidate ai valori della sentenza rico- nobbe gli interessi legali con decorrenza dalla morte. Avverso tale sentenza proposero appello gli attori in punto di responsabilità e in punto di liquidazione del danno patrimoniale. Si costituì soltanto la società assicuratrice per resistere e chie- dere, in via di appello incidentale, la riforma della sentenza del Tri- bunale in punto di responsabilità, liquidazione del danno morale, ri- conoscimento degli interessi e liquidazione delle spese di lite. La Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della senten- za del tribunale, dichiarò dovuti gli interessi nella misura del 6% sulla somma via via rivalutata, confermando nel resto. Per la cassazione della suddetta sentenza hanno proposto ri- corso UE ER OR, RO MA, in proprio e quali legali rappresentanti del figlio minore IZ, UE LA, UE NA, UE AO, UE IN, LO MA, OS NN, LO NA. Ha resistito con controricorso la ER Assicurazioni S.p.A., mentre UD AU non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con il primo motivo si denuncia: Violazione e falsa applica- zione di legge - art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. - nell'addebito ai due giovani di imprudenza e violazione di legge, per avere essi viaggiato in due su bicicletta sprovvista di fanale anteriore, ponen- 4 dosi così in condizione di non poter attuare una manovra di emer- genza e di non essere avvistati, senza considerare l'inesistenza di nesso di causalità efficiente tra tali addebiti ed il fatto dannoso de quo. Si deduce che la bicicletta, pur priva del faro anteriore, era preceduta di pochissimo da una motocicletta il cui faro anteriore era acceso;
ciò nonostante il UD non aveva effettuato alcuna ma- novra di emergenza, cosicché era logico ritenere che, se anche la bi- cicletta avesse avuto il faro anteriore funzionante, l'incidente si sa- rebbe ugualmente verificato;
né il fatto che la presenza della biciclet- ta non fosse percepibile dal UD per effetto dell'abbassamento della sua facoltà percettiva dovuto alla proiezione della luce dei fari чис della motocicletta, attenuava il mancato rispetto della destra da parte del predetto UD. Con il secondo motivo si denuncia: Omessa e comunque contraddittoria motivazione art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c. per avere addebitato ai due giovani di essersi posti in condizione di non poter attuare una manovra di emergenza senza minimamente indicare a quale manovra di emergenza fosse riferito l'addebito e come la stessa sarebbe stata in ipotesi possibile. Si deduce che la Corte, oltre a omettere di indicare quale ma- novra di emergenza avrebbero dovuto porre in essere le due vittime, non aveva considerato che la situazione dei luoghi, la posizione dei veicoli e tutte le altre risultanze obiettive avevano reso materialmen- te impossibile qualsiasi manovra atta ad evitare lo scontro. 5 I due motivi che stante la loro connessione possono - essere esaminati congiuntamente - non possono trovare accoglimen- to. La Corte d'appello, dopo aver posto in evidenza gli elementi di colpa che caratterizzavano la condotta di guida del UD, ha considerato che vi era una corresponsabilità delle due vittime: a) per avere viaggiato in due sulla bicicletta, cosa questa che aveva, se non preclusa, quanto meno resa mano agevole una manovra di deviazio- ne;
b) per aver viaggiato su un veicolo con il fanale anteriore non funzionante. Con riferimento a quest'ultimo punto la Corte - in relazione al rilievo secondo cui la mancanza di dispositivi di illuminazione non avrebbe avuto alcun rilievo causale nel verificarsi del sinistro, posto che l'avvistabilità della bicicletta era assicurata dai fari della motoci- cletta che la precedeva - ha precisato: - che il faro della moto - la quale precedeva la bicicletta - ren- deva quest'ultima non avvistabile;
- che, se pur vero che entrambi i veicoli furono avvistati dal teste UO OC, il quale si trovava sull'auto del UD, era tut- tavia spiegabile che quest'ultimo non avesse percepito la presenza della bicicletta, perché, trovandosi al posto di guida, aveva una di- versa prospettiva visiva rispetto al passeggero e subiva più di questi gli effetti di abbagliamento del faro della motocicletta;
che pertanto appariva corretto ritenere che la bicicletta avrebbe potuto essere avvistata anche dal UD solo che avesse L avuto il faro anteriore acceso;
che l'avvistamento della bicicletta sarebbe stata circostanza idonea ad indurre il UD ad effettuare uno spostamento sulla sua destra idoneo ad evitare la collisione. La Corte ha considerato, ancora, a sostegno dell'affermazione del concorso di colpa delle vittime, che le stesse viaggiavano in due su una bicicletta da donna, cosicché mentre una di esse stava seduta sul sellino l'altra stava in piedi a pedalare, fatto questo che aveva re- so difficilmente manovrabile il mezzo sul quale essi si trovavano;
ha posto in rilievo, infine, che, stante la situazione dei luoghi, il condu- cente della bicicletta aveva avuto la possibilità di avvistare l'auto cir- ли ca trentasette metri prima. Ora è sufficiente porre in relazione la motivazione della sen- tenza impugnata con i due motivi di censura per rilevarne l'inaccol- gibilità; infatti, con gli stessi i ricorrenti pur denunciando, nella inte- stazione, violazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., in realtà, contra le- gem e cercando di superare quelli che sono i limiti del giudizio di legittimità il quale non è un processo di terzo grado nel quale sot- - toporre ad un nuovo giudice, diverso da quelli che in precedenza hanno esaminato la vertenza, gli elementi di fatto già acquisiti in atti e da questi valutati - pretendono una rivisitazione, da parte di questa Corte, di tutte le circostanze di fatto tenute presenti dai giudici di se- condo grado. In particolare, al riguardo, deve ribadirsi, che si può giungere alla cassazione della sentenza per il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. (al quale più correttamente va ricondotta anche la censura 7 di cui al primo motivo), solo quando l'omessa, insufficiente o con- traddittoria motivazione concerna un punto decisivo così come emerge dal ragionamento compiuto dal giudice nella sentenza, ma non quando il giudice abbia attribuito agli elementi vagliati un valore e un significato non conformi alle attese e alle deduzioni delle parti, con la conseguente inammissibilità del ricorso con cui la parte si limita a fornire una diversa ricostruzione dei fatti, risolvendosi la questione in un inutile tentativo di riesame del merito. Sempre sul punto specifico, inoltre, non può tacersi che in tema di incidenti stra- dali, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno (cioè del verificarsi del sinistro), la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l'accertamento e la graduazione della colpa, l'esistenza o l'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento danno, integrano altret- tanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità, qualora il procedimento posto a base delle conclusioni sia, come nella specie, caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico giuridico. Di conseguenza i primi due motivi del ricorso devono essere rigettati. Ugualmente deve essere rigettato il terzo motivo con il quale si denuncia: Contraddittorietà manifesta della motivazione - art. -in ordine all'applicazione del tasso 360, comma primo, n.5 c.p.c. di interesse del 6% riferito al rendimento netto ricavabile dai titoli pubblici a partire dall'anno 1992 e fino all'anno 1996, che nel pe- riodo fu circa del doppio del tasso riconosciuto. La Corte osserva in proposito che il Tribunale sulle somme li- quidate a titolo di risarcimento, rivalutate alla data della sentenza, aveva riconosciuto gli interessi legali con decorrenza dalla morte. La misura degli interessi e la loro decorrenza erano state con- 60000 testate dall'appellante incidentale. 310000 La Corte d'appello ha accolto l'appello incidentale in adesione al principio stabilito da Cass. 1712/95 in ordine alla decorrenza degli interessi ed ha fissato il tasso medio degli stessi nel 6%. lamentarsiDi tale determinazione i ricorrenti non possono ( perché il tasso è stato espressamente fissato facendo ricorso al crite- rio equitativo per cui il riferimento al "rendimento netto ricavabile dai titoli pubblici a partire dall'epoca del fatto", che i ricorrenti as- sumono essere superiore, ha valore meramente indicativo. e s In conclusione il ricorso deve essere rigettato. La Corte ritiene che sussistano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
E T P A མི ཧ ས La Corte di Cassazione, sezione terza civile, rigetta il ricorso e com- སྶི མ རྣ ROMA pensa tra i ricorrenti e la resistente le spese di questo grado del giu- dizio. Così deciso, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 6 febbraio 2001. Il Presidente Il Consigliere est. Depositata in Cancelleria Culloden 16 MDG 2001 IL CANCELLIERE C1 Oggi, Concette A mendola 9 IL CANCELLIERE C1 Concert Ammendola