CASS
Sentenza 23 agosto 2023
Sentenza 23 agosto 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/08/2023, n. 35501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35501 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AT EL, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale di Perugia del 2 maggio 2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Benedetto Paternò Raddusa;
Letta la requisitoria scritta trasmessa dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO E DIRITTO Rilevato che con l'ordinanza descritta in epigrafe il Tribunale di Perugia, accogliendo l'appello interposto dalla Procura competente avverso l'ordinanza resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale locale, ha applicato a EL Penale Sent. Sez. 6 Num. 35501 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO Data Udienza: 05/07/2023 AT, gravemente indiziato del reato di cui all'art 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per tre volte alla settimana, in riforma della decisione adottata in sede di convalida dell'arresto, con la quale era stata negata l'applicazione di qualsivoglia misura sul versante della ritenuta insussistenza delle esigenze cautelari;
Rilevato che avverso la detta ordinanza ha proposto ricorso ex art 311 cod. proc. pen. la difesa dell'indagato, contestando la valutazione spesa in ordine alla concretezza e alla attualità del ritenuto rischio di reiterazione della condotta contestata, erroneamente apprezzate dal Tribunale malgrado la sostanziale incensuratezza del ricorrente, il contegno collaborativo tenuto dallo stesso, l'attuale indeterminatezza del principio attivo connotante la sostanza illecitamente detenuta, foriera di una possibile riqualificazione del fatto in termini coerenti al disposto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Ritenuto che il ricorso deve ritenersi inammissibile atteso che il provvedimento impugnato descrive, con adeguata puntualità, le connotazioni del fatto ( la detenzione di oltre 50 grammi lordi di cocaina inserita in una complessiva attività di spaccio svolta da tempo dal ricorrente, peraltro occupato da una stabile attività lavorativa e dunque non costretto all'azione illecita da esigenze di matrice economica) destinate a disvelare, secondo un percorso logico coerente, la personalità criminale dell'indagato, funzionale al ritenuto rischio di recidiva, in distonia rispetto al dato della sostanziale incensuratezza del AT;
Ritenuto, ancora, che dalla lettura della decisione impugnata emergono, siccome puntualmente e logicamente rassegnate, le ragioni, collegate all'attività lavorativa del ricorrente (venditore ambulante, come tale destinato a frequentare diverse località, fattore che potrebbe agevolare la protrazione della condotta), valorizzate nel ritenere concreto e attuale il rischio di recidiva;
Ritenuto, infine, che le argomentazioni spese dal Tribunale, non contrastate dal ricorso con la dovuta specificità, finiscono per rendere la relativa decisione di merito immune da censure prospettabili in questa sede, anche perché destinate ad assorbire le considerazioni di segno contrario svolte dalla difesa, sia con riguardo all'atteggiamento collaborativo prestato dopo il fermo di polizia (messo in atto, peraltro, quando la polizia giudiziaria stava per procedere alla perquisizione che ha dato luogo al rinvenimento della sostanza non immediatamente detenuta dal ricorrente), sia in relazione all'attuale incertezza legata all'effettivo portato qualitativo e quantitativo della sostanza detenuta, da verificare all'esito delle indagini tecniche ancora in corso e foriero di una possibile diversa qualificazione del fatto ai sensi dell'ad 73 comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (aspetto già considerato dal Tribunale nel modulare la misura adottata applicando 2 quella contrastata in luogo di misure coercitive più rigorose, non compatibili con i limiti edittali correlati alla eventuale riqualificazione) ; rilevato che alla inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui all'ad 616, comma 1, cod. proc. pen. definite nei termini di cui al dispositivo che se g ue
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 05/07/2023.
udita la relazione svolta dal componente Benedetto Paternò Raddusa;
Letta la requisitoria scritta trasmessa dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO E DIRITTO Rilevato che con l'ordinanza descritta in epigrafe il Tribunale di Perugia, accogliendo l'appello interposto dalla Procura competente avverso l'ordinanza resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale locale, ha applicato a EL Penale Sent. Sez. 6 Num. 35501 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO Data Udienza: 05/07/2023 AT, gravemente indiziato del reato di cui all'art 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per tre volte alla settimana, in riforma della decisione adottata in sede di convalida dell'arresto, con la quale era stata negata l'applicazione di qualsivoglia misura sul versante della ritenuta insussistenza delle esigenze cautelari;
Rilevato che avverso la detta ordinanza ha proposto ricorso ex art 311 cod. proc. pen. la difesa dell'indagato, contestando la valutazione spesa in ordine alla concretezza e alla attualità del ritenuto rischio di reiterazione della condotta contestata, erroneamente apprezzate dal Tribunale malgrado la sostanziale incensuratezza del ricorrente, il contegno collaborativo tenuto dallo stesso, l'attuale indeterminatezza del principio attivo connotante la sostanza illecitamente detenuta, foriera di una possibile riqualificazione del fatto in termini coerenti al disposto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Ritenuto che il ricorso deve ritenersi inammissibile atteso che il provvedimento impugnato descrive, con adeguata puntualità, le connotazioni del fatto ( la detenzione di oltre 50 grammi lordi di cocaina inserita in una complessiva attività di spaccio svolta da tempo dal ricorrente, peraltro occupato da una stabile attività lavorativa e dunque non costretto all'azione illecita da esigenze di matrice economica) destinate a disvelare, secondo un percorso logico coerente, la personalità criminale dell'indagato, funzionale al ritenuto rischio di recidiva, in distonia rispetto al dato della sostanziale incensuratezza del AT;
Ritenuto, ancora, che dalla lettura della decisione impugnata emergono, siccome puntualmente e logicamente rassegnate, le ragioni, collegate all'attività lavorativa del ricorrente (venditore ambulante, come tale destinato a frequentare diverse località, fattore che potrebbe agevolare la protrazione della condotta), valorizzate nel ritenere concreto e attuale il rischio di recidiva;
Ritenuto, infine, che le argomentazioni spese dal Tribunale, non contrastate dal ricorso con la dovuta specificità, finiscono per rendere la relativa decisione di merito immune da censure prospettabili in questa sede, anche perché destinate ad assorbire le considerazioni di segno contrario svolte dalla difesa, sia con riguardo all'atteggiamento collaborativo prestato dopo il fermo di polizia (messo in atto, peraltro, quando la polizia giudiziaria stava per procedere alla perquisizione che ha dato luogo al rinvenimento della sostanza non immediatamente detenuta dal ricorrente), sia in relazione all'attuale incertezza legata all'effettivo portato qualitativo e quantitativo della sostanza detenuta, da verificare all'esito delle indagini tecniche ancora in corso e foriero di una possibile diversa qualificazione del fatto ai sensi dell'ad 73 comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (aspetto già considerato dal Tribunale nel modulare la misura adottata applicando 2 quella contrastata in luogo di misure coercitive più rigorose, non compatibili con i limiti edittali correlati alla eventuale riqualificazione) ; rilevato che alla inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui all'ad 616, comma 1, cod. proc. pen. definite nei termini di cui al dispositivo che se g ue
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 05/07/2023.