CASS
Sentenza 14 maggio 2026
Sentenza 14 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/05/2026, n. 17565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17565 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da TI NI, nato a [...] il [...], av- verso la sentenza del 27/10/2025 della Corte d'appello di Catanzaro;
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Nerucci;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Luca Sciarretta, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catanzaro ha rigettato l’impugnazione proposta dalla parte civile OR ES contro la sentenza con cui il Tribunale di Lamezia terme aveva assolto TI NI per insus- sistenza del fatto. 2. L’imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso contro la sentenza enunciando un unico motivo di seguito illustrato ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Si denuncia violazione di legge con riguardo agli artt. 541, 2° comma e 592 1° e 4° comma cod. proc. pen. in quanto la Corte d’Appello, nel rigettare l’impu- gnazione, non ha condannato la parte civile alla rifusione delle spese processuali in favore dell’imputato, nonostante questi lo avesse richiesto tempestivamente con memoria difensiva depositata ex art. 598 bis cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 5 Num. 17565 Anno 2026 Presidente: RL RI IT IS Relatore: ER CC Data Udienza: 14/04/2026 2 3. Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. 4. Il difensore di parte civile ha depositato memoria difensiva con cui ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Non si può che richiamare la costante giurisprudenza di questa Corte, se- condo la quale nei giudizi di impugnazione il giudice è tenuto a condannare la parte civile, la cui impugnazione avverso la sentenza di assoluzione non sia stata accolta, al pagamento di tutte le spese del processo, non contemplando sul punto alcuna eccezione la previsione generale di cui all'art. 592, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 31812 del 08/02/2023, Rv. 284852-01; Sez. 4, n. 27239 del 16/09/2020, Rv. 279535-01; Sez. 4, n. 6501 del 26/01/2021, Rv. 281049-01; Sez. 4, n. 15494 del 05/04/2022, Rv. 283024-01; Sez. 5, n. 20383 del 23/02/2023, Rv. 284452). Alla luce di questo principio, costantemente ribadito e qui ulteriormente confer- mato, il giudice di appello, in caso di rigetto o dichiarazione di inammissibilità dell’appello della parte civile, è tenuto a condannare quest’ultima anche alla rifu- sione delle spese in favore dell’imputato che ne abbia fatto richiesta, secondo la norma generale in tema di soccombenza contenuta nell’art. 541, comma 2 cod. proc. pen. (v. anche sul punto, in un caso identico a quello in esame, Sez. 2, n. 8016 del 27/2/2025, oltre a Sez. 5, n. 57028 del 22/10/2018, Rv. 274378 - 01). Detto questo, non c’è dubbio che la difesa dell’imputato abbia espressamente e tempestivamente chiesto la condanna della parte civile alla rifusione delle spese del grado (v. memoria difensiva ex art. 598 bis cod. proc. pen. depositata in data 8/10/2025); ciò nonostante, come è parimenti incontroverso, la sentenza impu- gnata, pur rigettando l’appello, ha condannato la parte civile al pagamento delle spese processuali ma non anche alla rifusione di quelle sostenute dal TI (v. dispositivo sentenza cit.). 2. Per le ragioni sopra indicate la sentenza deve essere annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello (art. 622 cod. proc. pen.) e in tale sede si provvederà altresì alla liquidazione delle spese di questo grado. 3
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimita'. Così è deciso, 14/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente CC ER RI IT IS RL
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Nerucci;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Luca Sciarretta, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catanzaro ha rigettato l’impugnazione proposta dalla parte civile OR ES contro la sentenza con cui il Tribunale di Lamezia terme aveva assolto TI NI per insus- sistenza del fatto. 2. L’imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso contro la sentenza enunciando un unico motivo di seguito illustrato ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Si denuncia violazione di legge con riguardo agli artt. 541, 2° comma e 592 1° e 4° comma cod. proc. pen. in quanto la Corte d’Appello, nel rigettare l’impu- gnazione, non ha condannato la parte civile alla rifusione delle spese processuali in favore dell’imputato, nonostante questi lo avesse richiesto tempestivamente con memoria difensiva depositata ex art. 598 bis cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 5 Num. 17565 Anno 2026 Presidente: RL RI IT IS Relatore: ER CC Data Udienza: 14/04/2026 2 3. Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. 4. Il difensore di parte civile ha depositato memoria difensiva con cui ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Non si può che richiamare la costante giurisprudenza di questa Corte, se- condo la quale nei giudizi di impugnazione il giudice è tenuto a condannare la parte civile, la cui impugnazione avverso la sentenza di assoluzione non sia stata accolta, al pagamento di tutte le spese del processo, non contemplando sul punto alcuna eccezione la previsione generale di cui all'art. 592, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 31812 del 08/02/2023, Rv. 284852-01; Sez. 4, n. 27239 del 16/09/2020, Rv. 279535-01; Sez. 4, n. 6501 del 26/01/2021, Rv. 281049-01; Sez. 4, n. 15494 del 05/04/2022, Rv. 283024-01; Sez. 5, n. 20383 del 23/02/2023, Rv. 284452). Alla luce di questo principio, costantemente ribadito e qui ulteriormente confer- mato, il giudice di appello, in caso di rigetto o dichiarazione di inammissibilità dell’appello della parte civile, è tenuto a condannare quest’ultima anche alla rifu- sione delle spese in favore dell’imputato che ne abbia fatto richiesta, secondo la norma generale in tema di soccombenza contenuta nell’art. 541, comma 2 cod. proc. pen. (v. anche sul punto, in un caso identico a quello in esame, Sez. 2, n. 8016 del 27/2/2025, oltre a Sez. 5, n. 57028 del 22/10/2018, Rv. 274378 - 01). Detto questo, non c’è dubbio che la difesa dell’imputato abbia espressamente e tempestivamente chiesto la condanna della parte civile alla rifusione delle spese del grado (v. memoria difensiva ex art. 598 bis cod. proc. pen. depositata in data 8/10/2025); ciò nonostante, come è parimenti incontroverso, la sentenza impu- gnata, pur rigettando l’appello, ha condannato la parte civile al pagamento delle spese processuali ma non anche alla rifusione di quelle sostenute dal TI (v. dispositivo sentenza cit.). 2. Per le ragioni sopra indicate la sentenza deve essere annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello (art. 622 cod. proc. pen.) e in tale sede si provvederà altresì alla liquidazione delle spese di questo grado. 3
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimita'. Così è deciso, 14/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente CC ER RI IT IS RL