Cass. pen., sez. V, sentenza 14/05/2026, n. 17565
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Sentenza 14 maggio 2026

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  • Accolto
    Violazione di legge con riguardo agli artt. 541, 2° comma e 592 1° e 4° comma cod. proc. pen.

    Nei giudizi di impugnazione, il giudice è tenuto a condannare la parte civile, la cui impugnazione avverso la sentenza di assoluzione non sia stata accolta, al pagamento di tutte le spese del processo. La difesa dell'imputato ha espressamente e tempestivamente chiesto la condanna della parte civile alla rifusione delle spese del grado, ma la sentenza impugnata, pur rigettando l'appello, ha condannato la parte civile al pagamento delle spese processuali ma non anche alla rifusione di quelle sostenute dall'imputato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 14/05/2026, n. 17565
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17565
    Data del deposito : 14 maggio 2026

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