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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 26/01/2026, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 586/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CC ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7077/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240190585928000 SPESE GIUDIZIO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 44/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12.11.2024 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 09720240190585928000, notificata da ADER il 17.7.2024 e con la quale era stato intimato il pagamento dell'importo ivi indicato a titolo di “Recupero spese di lite liquidate al difensore distrattario in data il 02-11-2018 con n. CRO Conto_Corrente_1 a seguito di sentenza n. 2334/02/2018 emessa dalla CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DELLA CALABRIA depositata il 26/07/2018 annullata con rinvio dalla sentenza n 2848/21 Data deposito: 05/02/2021 emessa dalla Corte di Cassazione, divenuta definitiva per mancata riassunzione del giudizio presso la CGT 2 grado con conseguente consolidamento dell'atto impugnato”, chiedendone la declaratoria di illegittimità.
Lamentava, in particolare: 1) la mancata notifica di accertamento e/o diffida e/o invio di avviso bonario;
2)
l'intervenuta decadenza dal potere di iscrizione a ruolo;
3) l'infondatezza della pretesa;
4) la violazione e falsa applicazione dell'art. 15 D. Lgs. n. 546/1992.
Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio con memoria depositata il 9.12.2024 chiedendo il rigetto del ricorso.
Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio con memoria depositata il 7.1.2026 a seguito di integrazione del contraddittorio spiegato da parte ricorrente con atto del 15.12.2025 e concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 15.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per quanto di seguito esposto.
Per come si ricava dalla lettura del dettaglio della cartella di pagamento opposta (cfr. pag. 5) e come anche affermato dalla costituita Agenzia delle Entrate (cfr. pag. 2 della memoria) l'iscrizione a ruolo nei confronti della parte ricorrente è stata eseguita per il recupero spese di lite liquidate al difensore distrattario a seguito di sentenza n. 2334/02/2018 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria depositata il 26/07/2018 annullata con rinvio dalla sentenza n. 2848/21 della Corte di Cassazione, depositata il 5.2.2021
e divenuta definitiva per mancata riassunzione del giudizio.
Ebbene, parte ricorrente si duole, tra l'altro, della intervenuta decadenza dal potere di iscrizione a ruolo ex art. 25 D.P.R. n. 600/1973 e la doglianza merita condivisione.
Ed invero, la disposizione adesso menzionata prevede, com'è noto, che la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio.
Ora, nella specie, l'accertamento è divenuto definitivo (e la pretesa creditoria si è consolidata) il 6.5.2021, ossia dopo il decorso del termine di tre mesi ex art. 392 c.p.c. per la riassunzione del giudizio a seguito della sentenza n. 2848/21 della Corte di Cassazione, depositata il 5.2.2021: è la stessa Agenzia delle Entrate che, invero, deduce sul punto “[..] ai fini della tempestiva notificazione del primo atto di esazione tributaria i termini di decadenza, di cui all'articolo 25 del Dpr n. 602/1973, iniziano a decorrere da quando la pretesa tributaria è divenuta definitiva e pertanto, ove a seguito di pronuncia di cassazione con rinvio, la definitività dell'accertamento fiscale dipenda dalla mancata riassunzione del giudizio ad opera delle parti, il termine di decadenza inizierà a decorrere da quando il giudizio si è estinto, essendosi esaurito il tempo utile per provvedere alla riassunzione […]” (così alle pagg.
2-3 della memoria).
Il termine di decadenza ex art. 25 D.P.R. n. 600/1973 quindi ha iniziato a decorrere dal 6.5.2021 (momento in cui il giudizio si è estinto per mancata riassunzione) e la cartella nella specie avrebbe dovuto, pertanto, essere notificata entro il 31.12.2023 (appunto il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di definitività dell'accertamento) mentre è stata notificata il 17.7.2024, allorquando il termine decadenzaiale era ormai spirato, e ciò anche a voler tenere conto della sospensione dei termini (per n. 85 giorni dall'8 marzo al 31 maggio 2020) prevista dall'art. 67 D.L. n. 18/2020.
È dunque intervenuta la decadenza dal potere di iscrizione a ruolo.
A tanto consegue, assorbite le altre doglianze, la declaratoria di non debenza delle somme pretese con la cartella di pagamento impugnata.
Le spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente e ADER seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo mentre possono essere compensate quelle relative ai rapporti con Agenzia delle Entrate stante la sua estraneità al motivo posto alla base della decisione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la non debenza delle somme pretese con la cartella di pagamento impugnata;
condanna ADER al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive
€ 1.065,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta;
compensa le spese di lite relative ai rapporti con Agenzia delle Entrate.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CC ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7077/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240190585928000 SPESE GIUDIZIO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 44/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12.11.2024 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 09720240190585928000, notificata da ADER il 17.7.2024 e con la quale era stato intimato il pagamento dell'importo ivi indicato a titolo di “Recupero spese di lite liquidate al difensore distrattario in data il 02-11-2018 con n. CRO Conto_Corrente_1 a seguito di sentenza n. 2334/02/2018 emessa dalla CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DELLA CALABRIA depositata il 26/07/2018 annullata con rinvio dalla sentenza n 2848/21 Data deposito: 05/02/2021 emessa dalla Corte di Cassazione, divenuta definitiva per mancata riassunzione del giudizio presso la CGT 2 grado con conseguente consolidamento dell'atto impugnato”, chiedendone la declaratoria di illegittimità.
Lamentava, in particolare: 1) la mancata notifica di accertamento e/o diffida e/o invio di avviso bonario;
2)
l'intervenuta decadenza dal potere di iscrizione a ruolo;
3) l'infondatezza della pretesa;
4) la violazione e falsa applicazione dell'art. 15 D. Lgs. n. 546/1992.
Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio con memoria depositata il 9.12.2024 chiedendo il rigetto del ricorso.
Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio con memoria depositata il 7.1.2026 a seguito di integrazione del contraddittorio spiegato da parte ricorrente con atto del 15.12.2025 e concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 15.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per quanto di seguito esposto.
Per come si ricava dalla lettura del dettaglio della cartella di pagamento opposta (cfr. pag. 5) e come anche affermato dalla costituita Agenzia delle Entrate (cfr. pag. 2 della memoria) l'iscrizione a ruolo nei confronti della parte ricorrente è stata eseguita per il recupero spese di lite liquidate al difensore distrattario a seguito di sentenza n. 2334/02/2018 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria depositata il 26/07/2018 annullata con rinvio dalla sentenza n. 2848/21 della Corte di Cassazione, depositata il 5.2.2021
e divenuta definitiva per mancata riassunzione del giudizio.
Ebbene, parte ricorrente si duole, tra l'altro, della intervenuta decadenza dal potere di iscrizione a ruolo ex art. 25 D.P.R. n. 600/1973 e la doglianza merita condivisione.
Ed invero, la disposizione adesso menzionata prevede, com'è noto, che la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio.
Ora, nella specie, l'accertamento è divenuto definitivo (e la pretesa creditoria si è consolidata) il 6.5.2021, ossia dopo il decorso del termine di tre mesi ex art. 392 c.p.c. per la riassunzione del giudizio a seguito della sentenza n. 2848/21 della Corte di Cassazione, depositata il 5.2.2021: è la stessa Agenzia delle Entrate che, invero, deduce sul punto “[..] ai fini della tempestiva notificazione del primo atto di esazione tributaria i termini di decadenza, di cui all'articolo 25 del Dpr n. 602/1973, iniziano a decorrere da quando la pretesa tributaria è divenuta definitiva e pertanto, ove a seguito di pronuncia di cassazione con rinvio, la definitività dell'accertamento fiscale dipenda dalla mancata riassunzione del giudizio ad opera delle parti, il termine di decadenza inizierà a decorrere da quando il giudizio si è estinto, essendosi esaurito il tempo utile per provvedere alla riassunzione […]” (così alle pagg.
2-3 della memoria).
Il termine di decadenza ex art. 25 D.P.R. n. 600/1973 quindi ha iniziato a decorrere dal 6.5.2021 (momento in cui il giudizio si è estinto per mancata riassunzione) e la cartella nella specie avrebbe dovuto, pertanto, essere notificata entro il 31.12.2023 (appunto il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di definitività dell'accertamento) mentre è stata notificata il 17.7.2024, allorquando il termine decadenzaiale era ormai spirato, e ciò anche a voler tenere conto della sospensione dei termini (per n. 85 giorni dall'8 marzo al 31 maggio 2020) prevista dall'art. 67 D.L. n. 18/2020.
È dunque intervenuta la decadenza dal potere di iscrizione a ruolo.
A tanto consegue, assorbite le altre doglianze, la declaratoria di non debenza delle somme pretese con la cartella di pagamento impugnata.
Le spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente e ADER seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo mentre possono essere compensate quelle relative ai rapporti con Agenzia delle Entrate stante la sua estraneità al motivo posto alla base della decisione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la non debenza delle somme pretese con la cartella di pagamento impugnata;
condanna ADER al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive
€ 1.065,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta;
compensa le spese di lite relative ai rapporti con Agenzia delle Entrate.