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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/12/2025, n. 4870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4870 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione V Civile
nella persona del Giudice unico Dott. RE PA ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3937/2022 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili, corrente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Paolino Graviano, giusta procura in atti;
C.F._2
Opponenti
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore (P.IVA , e per essa quale mandataria P.IVA_1 CP_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Coluccino, giusta procura in atti;
[...]
Opposta
E CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore (P.IVA Controparte_3
), e per essa quale mandataria rappresentata e difesa P.IVA_2 Controparte_4 dall'Avv. Luigi Coluccino, giusta procura in atti;
Intervenuta ex art. 111 c.p.c.
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari;
1 CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalle parti per la trattazione dell'udienza del
2.7.2025 nella modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c..
IN FATTO E IN DIRITTO
La presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmente notificato, verte sull'opposizione proposta da e avverso il decreto ingiuntivo n. 5581/2021, emesso Parte_1 Parte_2 dal Tribunale di Palermo in data 14.12.2021, con cui è stato ingiunto ad essi opponenti il pagamento della complessiva somma di euro 35.206,75, oltre interessi al tasso convenzionale e spese del procedimento monitorio, quale residuo non pagato del contratto di finanziamento n. 17628799 intrattenuto con l'originaria titolare del credito Unicredit S.p.A..
In particolare, gli opponenti hanno eccepito:
- Il difetto di legittimazione attiva della società opposta per mancata produzione della documentazione comprovante l'avvenuta regolare cessione del credito oggetto di causa e dunque la titolarità del suddetto rapporto bancario in capo all'opposta medesima;
- La violazione dell'art. 50 del D.lgs. n. 365/1993 per mancata attestazione di conformità dell'estratto conto prodotto dall'opposta;
- La violazione dell'art. 117 T.U.B. per non avere l'opposta prodotto il contratto di finanziamento oggetto di causa;
Pertanto, hanno chiesto, previo accertamento e declaratoria delle nullità dedotte in citazione, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, e per essa quale Controparte_1 mandataria ha chiesto, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto Controparte_2 ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione stante la sua infondatezza per le ragioni spiegate in comparsa di costituzione e risposta;
in subordine, ha chiesto la condanna di parte opponente al pagamento della somma da determinarsi nel corso del giudizio, con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza dell'8.11.2022 è stata rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto formulata dalla società opposta ed è stato contestualmente assegnato a quest'ultima il termine di giorni quindici per l'esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5, comma 1 bis, del D.lgs. n. 28/2010.
Con “comparsa di costituzione in prosecuzione” del 2.4.2025, è intervenuta in giudizio
[...]
e per essa quale mandataria giusto atto di fusione per Controparte_3 Controparte_4
2 incorporazione in Notar del 31.10.2024 (Rep. n. 88912 e Racc. n. 19863) tra la Persona_1 stessa e la la quale era divenuta a sua volta titolare del Controparte_3 CP_5 credito oggetto di causa giusto atto di scissione parziale in Notar del 21.12.2022 Persona_2
(Rep. n. 14657 e Racc. n. 7926) tra la stessa e la CP_5 Controparte_1 quest'ultima originaria cessionaria dei crediti in blocco da Unicredit S.p.A. giusto contratto del
25.9.2019 (e costituitasi nel presente giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 17.8.2022).
L'intervenuta e per essa quale mandataria in Controparte_3 Controparte_4 particolare, costituitasi in surroga dei diritti vantati dalle precedenti titolari del credito verso l'opponente, nel farla proprie, ha insistito nell'accoglimento di tutte le domande, eccezioni, richieste e difese già formulate dall'originaria parte opposta.
La causa – esperito invano il tentativo di mediazione obbligatoria – è stata istruita in via documentale ed è stata posta in decisione all'udienza in epigrafe con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
******
La società opposta ha assunto di essere titolare del credito azionato in via monitoria per averlo acquistato a seguito di cessione in blocco pro soluto da Unicredit S.p.A., giusto contratto del
25.9.2019, allegando però a supporto di quanto affermato soltanto l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3.10.2019 dal quale risulta esserci stata una cessione di crediti tra l'istituto di credito Unicredit S.p.A. e la società ed una procura in cui quest'ultima Controparte_1 conferiva mandato alla per il recupero dei crediti ceduti. Controparte_2
Quanto prodotto, tuttavia, non consente di acclarare che il credito per cui è causa fosse compreso tra quelli ceduti.
Ed invero, l'avviso della cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale contiene un generico riferimento ai crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese ed altri accessori elencati nell'atto di cessione e derivanti da contratti finanziamento e conto corrente ivi indicati.
Esso, dunque, richiama il contratto di cessione ma non indica specificatamente i crediti oggetto della cessione, anzi al punto XVI dell'avviso medesimo, è stato specificato che i menzionati crediti appartengono ai debitori con un numero identificativo cliente diverso da quelli invece elencati nell'avviso, ampliando di fatto enormemente il bacino dei soggetti affetti dalla cessione senza potere risalirne all'individuazione attraverso il numero identificativo cliente e/o il credito ceduto.
3 Ora, sebbene il secondo comma dell'art. 58 del D.lgs. n. 385/1993 in materia di cartolarizzazione dei crediti ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, tuttavia, ciò non esime colui che si afferma successore della parte titolare originaria di fornire la prova documentale della sua legittimazione (cfr. Cass. n. 4116 del 2.3.2016).
È principio generale che un negozio di cessione affinché sia opponibile, debba contenere gli elementi minimi necessari alla perfetta cognizione del debitore della modificazione dal lato attivo dell'obbligazione da lui contratta, benché non sia necessaria o rilevante la sua accettazione.
Tali elementi possono ricavarsi solamente dal contratto di cessione stesso.
Come chiaramente affermato dalla Cassazione, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto ma non dalla prova dell'esistenza della cessione stessa, giacché una cosa è l'avviso della cessione, un'altra la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto (Cass., Sez. III, n. 22268 del 13.9.2018; Cass., Sez. III, n.2780/2019).
La società opposta, invece, si è limitata ad allegare copia della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, elemento sufficiente a dare notizia dell'acquisto in blocco e ad esonerarla dalla notificazione, ma non ha dimostrato, come avrebbe dovuto, l'avvenuta cessione del credito oggetto di causa.
Non solo.
L'avviso di pubblicazione allegato fa menzione di un atto di cessione datato 17.6.2019, mentre sia nel ricorso per ingiunzione che nella comparsa la parte creditrice fa riferimento ad un atto di cessione datato 25-9-2019.
Né, ancora, può ritenersi sufficiente l'allegazione di una mera proposta di accordo quadro di cessione dei crediti del 20.6.2018, prodotta dall'opposta in allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2,
c.p.c. (cfr. Doc. 10), contenente soltanto la manifestazione di volontà di addivenire alla cessione in favore della tanto più che in esso è stato indicato un soggetto che non è Controparte_1 parte del presente giudizio, (NDG n. 23698737), ed un rapporto bancario, il n. Persona_3
9900024236, diverso rispetto al rapporto di cui alla situazione contabile, ossia il n. 17628799.
Quanto, poi, allo “stralcio” allegato dalla convenuta alla propria comparsa di costituzione e risposta
(cfr. Doc. 6), è appena il caso di rilevare che questo riporta il numero identificativo degli odierni opponenti (NDG n. 87628860) ma un numero di rapporto diverso, ossia il n. 101585988.
4 Nè, infine, la prova della titolarità del credito può farsi discendere dal possesso della documentazione relativa al rapporto originario, come recentemente ribadito dalla Cassazione nelle sentenze del 25 agosto 2025 (nn. 23834, 23849 e 23852), con le quali è stato ribadito e rafforzato il principio secondo cui, in materia di cessione di crediti in blocco ex art. 58 D.Lgs. 385/1993, il cessionario che agisce per l'ammissione allo stato passivo ha un onere probatorio rigoroso e articolato e, in particolare, che non è sufficiente il mero possesso di documenti inerenti il credito, né la pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale, né la dichiarazione del cedente.
Serve, invece, la prova puntuale della riferibilità del credito al novero di quelli ceduti e della sua effettiva trasmissione.
Nel caso di specie, la documentazione allegata non è affatto idonea a ritenere assolto l'onere probatorio incombente sulla parte convenuta/opposta.
Ne consegue, in assenza della copia dell'accordo quadro di cessione e/o del contratto di cessione definitivo e debitamente sottoscritto dalle parti contraenti, contenente l'elenco delle posizioni cedute, il difetto di titolarità in capo alla società opposta del lato attivo del rapporto dedotto in giudizio.
Alla luce delle considerazioni che precedono – che assorbono le ulteriori questioni poste dalle parti – in accoglimento dell'opposizione proposta da e l'opposto Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo deve essere pertanto revocato.
In virtù del principio della soccombenza la società intervenuta va condannata al pagamento, in favore di parte opponente, delle spese del giudizio che si liquidano nella complessiva somma di euro 7.616, oltre al rimborso delle spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, secondo i criteri ed i parametri previsti dal D.M. 55/2014, così come modificati ex D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della domanda di pagamento ed all'attività difensiva svolta, importo complessivo da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte opponente, Avv. Paolino Graviano, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Palermo n. 5581/2021 14.12.2021 nei confronti di e;
Parte_1 Parte_2
Rigetta le domande spiegate da Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore (P.IVA ), e per essa
[...] P.IVA_1 quale mandataria oggi Controparte_2 Controparte_3
5 Condanna e per essa quale mandataria al Controparte_3 Controparte_4 pagamento, in favore di e , delle spese del giudizio nella misura Parte_1 Parte_2 di euro 7.616, oltre al rimborso delle spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario di parte opponente, Avv. Paolino
Graviano.
Così deciso in Palermo, il 2.12.2025 Il Giudice
RE PA
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione V Civile
nella persona del Giudice unico Dott. RE PA ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3937/2022 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili, corrente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Paolino Graviano, giusta procura in atti;
C.F._2
Opponenti
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore (P.IVA , e per essa quale mandataria P.IVA_1 CP_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Coluccino, giusta procura in atti;
[...]
Opposta
E CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore (P.IVA Controparte_3
), e per essa quale mandataria rappresentata e difesa P.IVA_2 Controparte_4 dall'Avv. Luigi Coluccino, giusta procura in atti;
Intervenuta ex art. 111 c.p.c.
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari;
1 CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalle parti per la trattazione dell'udienza del
2.7.2025 nella modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c..
IN FATTO E IN DIRITTO
La presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmente notificato, verte sull'opposizione proposta da e avverso il decreto ingiuntivo n. 5581/2021, emesso Parte_1 Parte_2 dal Tribunale di Palermo in data 14.12.2021, con cui è stato ingiunto ad essi opponenti il pagamento della complessiva somma di euro 35.206,75, oltre interessi al tasso convenzionale e spese del procedimento monitorio, quale residuo non pagato del contratto di finanziamento n. 17628799 intrattenuto con l'originaria titolare del credito Unicredit S.p.A..
In particolare, gli opponenti hanno eccepito:
- Il difetto di legittimazione attiva della società opposta per mancata produzione della documentazione comprovante l'avvenuta regolare cessione del credito oggetto di causa e dunque la titolarità del suddetto rapporto bancario in capo all'opposta medesima;
- La violazione dell'art. 50 del D.lgs. n. 365/1993 per mancata attestazione di conformità dell'estratto conto prodotto dall'opposta;
- La violazione dell'art. 117 T.U.B. per non avere l'opposta prodotto il contratto di finanziamento oggetto di causa;
Pertanto, hanno chiesto, previo accertamento e declaratoria delle nullità dedotte in citazione, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, e per essa quale Controparte_1 mandataria ha chiesto, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto Controparte_2 ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione stante la sua infondatezza per le ragioni spiegate in comparsa di costituzione e risposta;
in subordine, ha chiesto la condanna di parte opponente al pagamento della somma da determinarsi nel corso del giudizio, con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza dell'8.11.2022 è stata rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto formulata dalla società opposta ed è stato contestualmente assegnato a quest'ultima il termine di giorni quindici per l'esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5, comma 1 bis, del D.lgs. n. 28/2010.
Con “comparsa di costituzione in prosecuzione” del 2.4.2025, è intervenuta in giudizio
[...]
e per essa quale mandataria giusto atto di fusione per Controparte_3 Controparte_4
2 incorporazione in Notar del 31.10.2024 (Rep. n. 88912 e Racc. n. 19863) tra la Persona_1 stessa e la la quale era divenuta a sua volta titolare del Controparte_3 CP_5 credito oggetto di causa giusto atto di scissione parziale in Notar del 21.12.2022 Persona_2
(Rep. n. 14657 e Racc. n. 7926) tra la stessa e la CP_5 Controparte_1 quest'ultima originaria cessionaria dei crediti in blocco da Unicredit S.p.A. giusto contratto del
25.9.2019 (e costituitasi nel presente giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 17.8.2022).
L'intervenuta e per essa quale mandataria in Controparte_3 Controparte_4 particolare, costituitasi in surroga dei diritti vantati dalle precedenti titolari del credito verso l'opponente, nel farla proprie, ha insistito nell'accoglimento di tutte le domande, eccezioni, richieste e difese già formulate dall'originaria parte opposta.
La causa – esperito invano il tentativo di mediazione obbligatoria – è stata istruita in via documentale ed è stata posta in decisione all'udienza in epigrafe con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
******
La società opposta ha assunto di essere titolare del credito azionato in via monitoria per averlo acquistato a seguito di cessione in blocco pro soluto da Unicredit S.p.A., giusto contratto del
25.9.2019, allegando però a supporto di quanto affermato soltanto l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3.10.2019 dal quale risulta esserci stata una cessione di crediti tra l'istituto di credito Unicredit S.p.A. e la società ed una procura in cui quest'ultima Controparte_1 conferiva mandato alla per il recupero dei crediti ceduti. Controparte_2
Quanto prodotto, tuttavia, non consente di acclarare che il credito per cui è causa fosse compreso tra quelli ceduti.
Ed invero, l'avviso della cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale contiene un generico riferimento ai crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese ed altri accessori elencati nell'atto di cessione e derivanti da contratti finanziamento e conto corrente ivi indicati.
Esso, dunque, richiama il contratto di cessione ma non indica specificatamente i crediti oggetto della cessione, anzi al punto XVI dell'avviso medesimo, è stato specificato che i menzionati crediti appartengono ai debitori con un numero identificativo cliente diverso da quelli invece elencati nell'avviso, ampliando di fatto enormemente il bacino dei soggetti affetti dalla cessione senza potere risalirne all'individuazione attraverso il numero identificativo cliente e/o il credito ceduto.
3 Ora, sebbene il secondo comma dell'art. 58 del D.lgs. n. 385/1993 in materia di cartolarizzazione dei crediti ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, tuttavia, ciò non esime colui che si afferma successore della parte titolare originaria di fornire la prova documentale della sua legittimazione (cfr. Cass. n. 4116 del 2.3.2016).
È principio generale che un negozio di cessione affinché sia opponibile, debba contenere gli elementi minimi necessari alla perfetta cognizione del debitore della modificazione dal lato attivo dell'obbligazione da lui contratta, benché non sia necessaria o rilevante la sua accettazione.
Tali elementi possono ricavarsi solamente dal contratto di cessione stesso.
Come chiaramente affermato dalla Cassazione, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto ma non dalla prova dell'esistenza della cessione stessa, giacché una cosa è l'avviso della cessione, un'altra la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto (Cass., Sez. III, n. 22268 del 13.9.2018; Cass., Sez. III, n.2780/2019).
La società opposta, invece, si è limitata ad allegare copia della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, elemento sufficiente a dare notizia dell'acquisto in blocco e ad esonerarla dalla notificazione, ma non ha dimostrato, come avrebbe dovuto, l'avvenuta cessione del credito oggetto di causa.
Non solo.
L'avviso di pubblicazione allegato fa menzione di un atto di cessione datato 17.6.2019, mentre sia nel ricorso per ingiunzione che nella comparsa la parte creditrice fa riferimento ad un atto di cessione datato 25-9-2019.
Né, ancora, può ritenersi sufficiente l'allegazione di una mera proposta di accordo quadro di cessione dei crediti del 20.6.2018, prodotta dall'opposta in allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2,
c.p.c. (cfr. Doc. 10), contenente soltanto la manifestazione di volontà di addivenire alla cessione in favore della tanto più che in esso è stato indicato un soggetto che non è Controparte_1 parte del presente giudizio, (NDG n. 23698737), ed un rapporto bancario, il n. Persona_3
9900024236, diverso rispetto al rapporto di cui alla situazione contabile, ossia il n. 17628799.
Quanto, poi, allo “stralcio” allegato dalla convenuta alla propria comparsa di costituzione e risposta
(cfr. Doc. 6), è appena il caso di rilevare che questo riporta il numero identificativo degli odierni opponenti (NDG n. 87628860) ma un numero di rapporto diverso, ossia il n. 101585988.
4 Nè, infine, la prova della titolarità del credito può farsi discendere dal possesso della documentazione relativa al rapporto originario, come recentemente ribadito dalla Cassazione nelle sentenze del 25 agosto 2025 (nn. 23834, 23849 e 23852), con le quali è stato ribadito e rafforzato il principio secondo cui, in materia di cessione di crediti in blocco ex art. 58 D.Lgs. 385/1993, il cessionario che agisce per l'ammissione allo stato passivo ha un onere probatorio rigoroso e articolato e, in particolare, che non è sufficiente il mero possesso di documenti inerenti il credito, né la pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale, né la dichiarazione del cedente.
Serve, invece, la prova puntuale della riferibilità del credito al novero di quelli ceduti e della sua effettiva trasmissione.
Nel caso di specie, la documentazione allegata non è affatto idonea a ritenere assolto l'onere probatorio incombente sulla parte convenuta/opposta.
Ne consegue, in assenza della copia dell'accordo quadro di cessione e/o del contratto di cessione definitivo e debitamente sottoscritto dalle parti contraenti, contenente l'elenco delle posizioni cedute, il difetto di titolarità in capo alla società opposta del lato attivo del rapporto dedotto in giudizio.
Alla luce delle considerazioni che precedono – che assorbono le ulteriori questioni poste dalle parti – in accoglimento dell'opposizione proposta da e l'opposto Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo deve essere pertanto revocato.
In virtù del principio della soccombenza la società intervenuta va condannata al pagamento, in favore di parte opponente, delle spese del giudizio che si liquidano nella complessiva somma di euro 7.616, oltre al rimborso delle spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, secondo i criteri ed i parametri previsti dal D.M. 55/2014, così come modificati ex D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della domanda di pagamento ed all'attività difensiva svolta, importo complessivo da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte opponente, Avv. Paolino Graviano, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Palermo n. 5581/2021 14.12.2021 nei confronti di e;
Parte_1 Parte_2
Rigetta le domande spiegate da Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore (P.IVA ), e per essa
[...] P.IVA_1 quale mandataria oggi Controparte_2 Controparte_3
5 Condanna e per essa quale mandataria al Controparte_3 Controparte_4 pagamento, in favore di e , delle spese del giudizio nella misura Parte_1 Parte_2 di euro 7.616, oltre al rimborso delle spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario di parte opponente, Avv. Paolino
Graviano.
Così deciso in Palermo, il 2.12.2025 Il Giudice
RE PA
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