Sentenza 24 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/10/2003, n. 15978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15978 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIAN ALIANO5978 IN NOM DEL DI CASSAZIONE LA CORTE SU E Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Sergio MATTONE - Presidente R.G.N. 19122/01 Dott. Michele DE LUCA - Consigliere Cron.32587 Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere Rep. Consigliere Ud.11/07/03 Dott. Maura LA TERZA Rel. Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI - ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: CA VA, AR RI, PP NE, GO AD, AG UI, ZO UIA, ZI UINO, GA VA, TI AR, GR GI, NE IE, EV FR, IA AU, AB LO, SO RU, CA EU, ES ZO, IS DO, SE NE, IA HI, NU NG, BA NN RI, LL EN, IA AL, NN AO, DO AO, RO TT, RU NO, IN LO, MA RI MA RZO, elettivamente domiciliati in 2003 TERESA, ROMA VIA SAN TOMMASO D'AQUINO 104, presso lo studio 4567 -1- dell'avvocato DANIELA DE BERARDINIS, rappresentati e dall'avvocato AR SANTORO, giusta delega indifesi atti;
1 ricorrenti
contro
ITALIA SPA, in ¡TELECOM persona del legale pro tempore, elettivamente domiciliatorappresentante ¡in ROMA VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente di avverso la sentenza n. 4087/00 del Tribunale TORINO, depositata il 28/07/00 R.G. N. 61/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/07/03 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato RANIERI per delega SANTORO;
udito l'Avvocato GENTILE per delega PESSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Cinquantaquattro lavoratori, dipendenti della Telecom Italia s.p.a., con diversi ricorsi, successivamente riuniti, adivano il Pretore di Torino e, premesso di avere lavorato alle dipendenze della Azienda di Stato per i servizi telefonici e di essere passati alle dipendenze della Iritel s.p.a. - poi fusasi per incorporazione nella Sip s.p.a., quindi denominata Telecom Italia a seguito della 1. 29 gennaio 1992 n. 58 di riforma del settore delle telecomunicazioni, lamentavano che, per effetto dell'accordo sindacale in data 8.4.1993, essi avevano percepito gli scatti di anzianità non in una misura correlata alla loro complessiva anzianità, ma secondo la normativa applicabile al personale neoassunto. Ciò, secondo i lavoratori, comportava la violazione dei principi posti dall'art. 2112 c.c. per i trasferimenti di azienda e, comunque, la nullità della clausola dell'accordo sindacale perché contrastante con gli artt. 3 e 36 Cost., con l'art. 16 l. n. 300/1970 e l'art. 2120 c.c. La stessa disciplina violava i principi di correttezza e buona fede e dava luogo ad una violazione ingiustificata del principio di parità di trattamento. Chiedevano quindi l'accertamento di un'anzianità di servizio decorrente dalla loro assunzione pressola pubblica amministrazione e del loro diritto al ricalcolo degli scatti di anzianità sulla base della complessiva anzianità, nonché la condanna della Telecom Italia alle conseguenti differenze retributive. Il Pretore rigettava le domande con sentenza che, appellata da trentratré degli originari ricorrenti, era confermata dal Tribunale di Torino. Ad avviso del giudice di appello la disciplina sul trasferimento d'azienda dettata dall'art. 2112 c.c. non è operante quando l'avvicendamento soggettivo nella titolarità dell'impresa riguarda un'attività imprenditoriale il cui esercizio sia subordinato al rilascio di una concessione amministrativa. Nella specie era ravvisabile l'esistenza di una modalità ostativa di tale genere, poiché la legge 29 gennaio 1992 n. 58 aveva disposto l'affidamento in esclusiva dei servizi di telecomunicazione ad uso pubblico, già gestiti dall'amministrazione delle poste e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ad una società di nuova costituzione, disponendo nel contempo la soppressione dell'azienda di Stato a fare tempo dall'entrata in vigore della concessione, 3 mentre il d.m. 29 dicembre 1992 tra lo stesso Ministero e la s.p.a. Iritel aveva regolato la successione di questa società nel servizio dato in concessione e disposto la soppressione dell'azienda di Stato dalle ore ventiquattro del 31.12.1992. Inoltre era stata dettata dallo stesso legislatore una disciplina speciale diretta a regolare il transito alla società concessionaria dei dipendenti dell'azienda di Stato non optanti per la permanenza nel pubblico impiego, con la previsione, tra l'altro, della stipulazione di accordi sindacali diretti a regolare i tempi e le modalità del passaggio, a tutelare la professionalità acquisita dei lavoratori interessati e assicurare un trattamento globale non inferiore a quello precedentemente goduto, a stabilire tabelle di equiparazione tra le qualifiche di provenienza e quelle in vigore nella società nelle concessionarie, ecc. Aggiungeva il giudice di merito che, in ogni caso, non era ravvisabile una violazione delle garanzie predisposte dall'art. 2112 c.c., che hanno una funzione conservativa dei diritti maturati dai lavoratori al momento del trasferimento e non Ther potevano attribuire ai dipendenti transitati nell'Iritel, poi fusa nella Soc. Sip, il diritto ad essere equiparati, ai fini del computo degli scatti di anzianità ai dipendenti di quest'ultima società aventi pari anzianità e già in servizio al 30.6.1992. A una simile conclusione, peraltro si opponeva l'accordo sindacale 8.4.1993, col quale era stato espressamente precisato che per il personale in questione, quanto agli scatti di anzianità, sarebbe stato applicato il diverso meccanismo di calcolo degli scatti previsto dal c.c.l. Sip per il personale assunto dopo il 30.6.1992. Neanche era ravvisabile la nullità della clausola contrattuale, poiché, mentre le invocate norme del codice civile e dello statuto dei lavoratori riguardano ipotesi e istituti diversi, l'istituto degli scatti di anzianità è disciplinato unicamente dalla contrattazione collettiva. Inoltre non sussiste il diritto soggettivo del lavoratore alla parità di trattamento rispetto ad altro lavoratore che si trovi in una posizione analoga, né è configurabile un comportamento discriminatorio del datore di lavoro quando egli dia corretto adempimento ad una norma collettiva che sia entrata a far parte del rapporto individuale di lavoro dei soggetti beneficiati e che, in quanto esercizio di autonomia 4 collettiva, si sottragga ad ogni potere correttivo in sede di controllo giudiziario. Peraltro, considerato che i lavoratori in questione conservavano gli scatti periodici maturati prima del loro transito nella società concessionaria e (nei limiti dell'età pensionabile) erano in condizione di godere di tutti e sette gli scatti biennali previsti a loro favore, non era sill fosse possibile stabilire a priori che il trattamento loro applicato sia in ogni caso deteriore rispetto a quello goduto dai dipendenti Sip in servizio già al 30.6.1992 Quanto alla subordinata domanda di risarcimento del danno, rilevava che non può ritenersi colpevole il comportamento del datore di lavoro che abbia fatto corretta applicazione delle pattuizioni concordate con la rappresentanza sindacale dei lavoratori. Contro questa sentenza propongono ricorso per cassazione LV EL e altri trenta lavoratori (specificati in epigrafe), nell'ambito di quelli partecipanti al giudizio di appello. La Telecom Italia s.p.a. resiste con controricorso illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo si denuncia violazione dell'art. 2112 c.c., deli artt. 1, 3, 4 e 5 1. 29 gennaio 1992 n. 58, dell'art. 34 del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modifiche, dell'art. 8 del d.m. 29 dicembre 1992, della sentenza della Corte di giustizia europea del 14.9.2000, dell'artt. 132 n. 4 c.p.c., dell'art. 111 Cost. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., unitamente a vizi di motivazione. Si lamenta la mancata applicazione del principio, dettato dalla normativa di riforma del pubblico impiego, dell'applicabilità dell'art. 2112 c.c. alle ipotesi del trasferimento ad altri soggetti di attività o aziende della pubblica amministrazione. Si lamenta anche il mancato espletamento dell'indagine, richiesta della decisione adottata dalla Corte di giustizia in occasione di un rinvio pregiudiziale concernente proprio la vicenda in questione, circa l'iniziale assoggettamento o meno delle persone coinvolte dal trasferimento a tutela in quanto lavoratori nell'ambito del diritto del lavoro, in base al diritto nazionale. Si censura, poi, il riferimento ai principi applicabili ai trasferimenti di attività soggette a concessione pubblicistica, rilevando che nella specie la stessa legge ha demandato ad apposita convenzione, cioè ad un atto negoziale, 5 la regolazione dei rapporti, peraltro relativi ad un'attività economica, tra l'azienda uscente e quella subentrante. Si deduce anche che nella specie, in realtà, si è verificata una successione dell'azienda subentrante in tutti i rapporti giuridici già facenti capo all'azienda cedente, in virtù della legge n. 58/1992, dell'art. 8 del citato decreto ministeriale e dell'allegato F della convenzione. Con il secondo motivo si denuncia violazione di norme di diritto e in particolare dell'art. 295 c.p.c. Si lamenta che il giudice di appello non abbia sospeso il giudizio in attesa della pronuncia della Corte di giustizia. Con il terzo motivo si denuncia violazione del principio di infrazionabilità dell'anzianità di cui all'art. 2120 c.c., dell'artt. 132 n. 4 c.p.c., dell'art. 111 Cost. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., unitamente a vizi di motivazione. Si sostiene che, stante la continuità dei rapporti di lavoro, non avrebbe dovuto essere violato, neanche ai fini del computo degli scatti di anzianità, il diritto soggettivo dei lavoratori alla loro effettiva anzianità. Inoltre, si lamenta il mancato esame da parte del giudice di appello di talune doglianze formulate nei confronti di alcune affermazioni della sentenza di primo grado (quali quelle relative alla mancanza di un obbligo delle aziende di destinazione dei lavoratori di applicare il c.c.n.l. Sip del 30.6.1992, e alla rilevanza del percepimento dell'indennità premio di servizio Enpas al fine di dimostrare l'intervenuta cesura dei rapporti di lavoro). Con il quarto motivo si denuncia violazione dell'art. 3 Cost., del principio di parità di trattamento, degli artt. 1375, 1175 e 1362 c.c., dell'artt. 132 n. 4 c.p.c., dell'art. 111 Cost e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., unitamente a vizi di motivazione. Si censura l'affermazione del giudice di merito sull'ammissibilità di trattamenti diversificati nei confronti di lavoratori con pari mansioni, anzianità e qualifica. Al riguardo sostiene che eventuali differenziazioni, ancorché previste dalla contrattazione collettiva, devono rispettare sia il divieto discriminazioni, sia il principio di razionalità, che richiede la presenza di apprezzabili e adeguate giustificazioni, pena la violazione dei criteri di correttezza e buona fede. Nella specie erano assenti tali presupposti, anche perché lo stesso accordo nelle intenzioni dei contraenti e nelle sue espressioni letterali mira anche 6 ad armonizzare il trattamento già fruito dai dipendenti trasferiti con quello dei lavoratori cui già si applicava il contratto Sip. Con il quinto motivo si denuncia violazione degli artt. 1419, 2070 e 2077 c.c., dell'art. 36 d.m. 29 dicembre 1992, dell'artt. 132 n. 4 c.p.c., dell'art. 111 Cost e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., unitamente a vizi di motivazione. Da un lato, si lamenta l'erroneità e la carenza di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto insussistente la violazione delle norme imperative di cui agli artt. 3 e 36 Cost., 2120 c.c. e 16 1. n. 300/1970, dall'altro, si osserva che il giudice di merito, nel giustificare la discriminazione con il richiamo delle clausole contrattuali collettive che l'avevano prevista, non aveva tenuto conto che in realtà l'accordo 8.4.1993 era stato stipulato quando i lavoratori interessati, non essendo ancora transitati all'Iritel, conservavano ancora lo status di dipendenti pubblici, pur essendo di fatto al servizio del nuovo concessionario, e quindi non appartenevano alla categoria professionale dell'imprenditore, con conseguente difetto di rappresentanza. Lo stesso accordo, inoltre, era inefficace in quanto concluso prima che la Convenzione tra il Ministero delle poste e la Soc. Iritel fosse registrata alla Corte dei conti, e quindi fosse efficace, a norma dell'art. 36 1. n. 58/1992. Con il sesto motivo si denuncia violazione degli artt. 420, 437 e 115 c.p.c. Si osserva che l'affermazione, secondo cui gli appellanti non avevano spiegato il quale modo l'applicazione dei primi due commi dell'art. 24 del c.c.l. Sip risultasse per loro vantaggiosa, era in contrasto con la mancata ammissione delle prove, e in particolare della consulenza tecnica, a tal fine richieste. Con il settimo motivo si denuncia violazione degli artt. 1375 e 1175 c.c., unitamente a vizi di motivazione. Si deduce che costituisce principio generale generalmente riconosciuto quello relativo all'applicabilità dei criteri di correttezza e buona fede nel rapporto di lavoro subordinato e che quindi è errata l'affermazione del giudice di merito che ha attribuito alla ottemperanza del datore di lavoro a previsioni della contrattazione collettiva rilevanza ostativa della configurabilità della violazione di detti principi. 7 I motivi del ricorso vengono esaminati congiuntamente, stante la loro connessione. Il ricorso non è fondato, anche se deve procedersi alla correzione della motivazione della sentenza impugnata, che ha fatto riferimento a taluni principi di diritto che, come si vedrà, devono intendersi superati in relazione all'evoluzione interpretativa correlata agli approfondimenti compiuti dalla giurisprudenza comunitaria. E' opportuno ricordare che la legge 29 gennaio 1992 n. 58 previde l'affidamento in concessione, secondo le regole da precisare in un'apposita convenzione, ad una società appositamente costituita dall'IRI, dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico gestiti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici (di cui fu prevista la soppressione: art. 1, comma 3) e dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni (il cui campo di attività fu corrispondentemente ridotto). Gli impianti, i beni mobili e immobili, i rapporti giuridici attivi e passivi, attinenti al servizio, furono trasferiti alla nuova società, con regolazione dei rapporti economici tra i soggetti interessati, sulla base di apposite procedure di valutazione (art. 3). Quanto al personale furono dettate previsioni specifiche. Fu previsto, infatti, che la nuova società si sarebbe avvalsa del personale dell'Amministrazione postale addetto ai servizi trasferiti alla società stessa, nonché del personale (ad esclusione di quello espressamente indicato) dipendente dalla cessata Azienda di Stato per i servizi telefonici (art.4, comma 2). A questo personale l'art.4, comma 3, attribuì il diritto di optare, entro un certo termine, per la permanenza nel pubblico impiego, secondo le procedure di mobilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri agosto 1988 n. 325 e alla legge 29 dicembre 1988 n. 554. Il personale che non ha optato nei termini per la permanenza nel pubblico impiego è passato ("transita") alle dipendenze della detta società concessionaria o di altre società concessionarie (art.4, comma 4). Questa Corte, con la sentenza 21 maggio 2002 n. 7449 -- ai cui approfondimenti ermeneutici, che si condividono, si fa riferimento -, ha ritenuto che quella dettata dalla legge 58/1992 sia una disciplina speciale, che dà autonoma e compiuta regolamentazione ai rapporti di lavoro, incidendo sulla loro stessa natura, così da non 8 consentire la riconduzione della vicenda traslativa da essa realizzata alla disciplina dell'art.2112 cod.civ., nella parte in cui la norma codicistica stabilisce, per l'ipotesi di trasferimento di azienda, la regola della continuità dei rapporti di lavoro con l'acquirente dell'azienda e della conservazione, per il lavoratore, di tutti i diritti che ne derivano. Dalle varie disposizioni del testo normativo è possibile, infatti, argomentare che il previsto transito del personale non optante comporta la perdita dello "status" giuridico di dipendente pubblico e l'assunzione della titolarità di un nuovo rapporto, quello di lavoro alle dipendenze delle concessionarie, con l'assoggettamento alle regole proprie del rapporto di diritto privato. Di significato decisivo, in tal senso, è l'art. 5, comma 5, della legge, il quale dispone che il personale che non abbia esercitato l'opzione per l'impiego pubblico ha titolo alla liquidazione della indennità di buonuscita alla data di cessazione del rapporto di pubblico impiego>>. Altrettanto significativa è la disposizione dell'art. 4, comma 5, la quale prevede la stipulazione di accordi tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le concessionarie diretti, tra l'altro, a precisare i tempi e le modalità del passaggio del personale, e per il personale interessato al passaggio, un trattamento giuridico ed economico globalmente non inferiore a quello precedentemente goduto. Non si presuppone, quindi la continuità del rapporto e (almeno inizialmente) delle relative condizioni, secondo la disciplina dell'art. 2112 c.c., ma l'attribuzione di un nuovo distinto trattamento contrattato tra le parti, anche se obbligatoriamente equivalente, nel suo complesso, a quello precedentemente fruito. In conclusione, il fenomeno realizzato dalla legge n. 58 del 1992 all'atto della riforma del settore delle telecomunicazioni comporta che il rapporto di pubblico impiego continua, conservando tale natura, per i dipendenti (dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle Poste) che abbiano optato per il mantenimento dello status giuridico di dipendente pubblico e si interrompe invece quando il lavoratore, per non aver esercitato l'opzione nei termini, transita alle 9 dipendenze delle concessionarie, instaurandosi in tal caso un nuovo rapporto di diritto privato, sia pure assistito da precise garanzie affidate, per l'attuazione, agli accordi sindacali. L'interpretazione della legge nei sensi su esposti non confligge con la direttiva comunitaria 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti. Con la sentenza 14 settembre 2000 n. C-343/98 la Corte di Giustizia delle Comunità Europee si è pronunciata proprio sulla questione – sottopostale da un giudice - del lavoro italiano dell' applicabilità di tale direttiva ( e, quindi, dell'art. 2112 che, nel testo introdotto dall'art.47 della legge 29 dicembre 1990 n.428, vi dà attuazione nell'ordinamento interno) alla fattispecie disciplinata dalla legge n.58 del 1992, al riguardo statuendo che l'art.1, n. 1 della direttiva stessa “deve essere interpretato nel senso che quest'ultima può applicarsi ad una situazione in cui un ente che gestisce servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico ed è gestito da un ente pubblico integrato nell'amministrazione dello Stato costituisce oggetto, a seguito di decisioni delle pubbliche amministrazioni, di un trasferimento a titolo oneroso, sotto forma di una concessione amministrativa, ad una società di diritto privato costituita da un altro ente pubblico che ne detiene tutte le azioni. Occorre tuttavia che le persone coinvolte in siffatto trasferimento siano state inizialmente tutelate in quanto lavoratori in base al diritto nazionale nell'ambito del diritto del lavoro". In sostanza, con tale decisione interpretativa, la Corte di Giustizia ha, per un verso, affermato l'innovativo principio che nella fattispecie individuata dalla direttiva 77/187 CEE rientra anche il trasferimento di attività e di servizi attuato da un ente che fa parte integrante della pubblica amministrazione, quale che sia il mezzo tecnico giuridico utilizzato, e quindi anche se esso risulti da decisioni unilaterali delle pubbliche amministrazioni e non da un concorso di volontà (per il che deve ritenersi superato l'orientamento di questa Corte che escludeva l'applicabilità della disciplina dell'art. 2112 al trasferimento attuato in forza di provvedimento autoritativo e non di atto 10 negoziale: da ultimo vedi Cass. 25 gennaio 1999 n. 672). Per altro verso, tuttavia, la Corte di Giustizia ha chiarito che la direttiva intende tutelare la continuità del rapporto di lavoro, nel trapasso dall'una all'altra gestione, soltanto con riguardo a quei soggetti che siano già (“inizialmente”) titolari di un rapporto della stessa natura di quello che viene a costituirsi con l'impresa acquirente. Non quindi nel caso di persone che, al momento del trasferimento, non siano tutelate in quanto lavoratori in base alle norme nazionali in materia di diritto del lavoro, per essere soggetti ad uno statuto di diritto pubblico. Né può ritenersi che nella specie mancasse il presupposto dell'assoggettamento dei pubblici dipendenti a una disciplina di tutela diversa da quella fornita dal diritto del lavoro, in relazione all'entrata in vigore del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29. In senso contrario rileva non solo l'estrema gradualità, prevista dall'art. 72, della effettiva cessazione di efficacia della disciplina speciale del pubblico impiego (peraltro conservata ancora per molti anni quanto alla competenza giurisdizionale del giudice amministrativo), ma anche - con incidenza assorbente - il fatto che, come accertato dal giudice di merito, per effetto del d.m. 29 dicembre 1992 (qualificabile come atto amministrativo non normativo, avendo ad oggetto la concessione del servizio telefonico in questione alla Soc. Iritel), la vicenda che è in ipotesi qualificabile come trasferimento di azienda ai sensi della normativa comunitaria e dell'art. 2112 c.c. (peraltro disciplinata con legge speciale antecedentemente alla emanazione della prima disciplina di riforma del pubblico impiego) si è perfezionata il 31.12.1992, cioè certamente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 29/1993, quando il personale della Azienda di Stato per i servizi telefonici aveva in pieno il tradizionale status di pubblico dipendente, comportante l'applicazione di un corpo di leggi e di principi ben distinti da quelli regolanti il diritto del lavoro. Né può rilevare l'ulteriore decorso di un breve periodo di tempo ai fini della determinazione dei dettagli delle condizioni del passaggio del personale, da parte di una contrattazione collettiva cui è stata demandata anche le determinazione dei tempi e delle modalità di tale passaggio. 11 Sulla base anche delle precedenti considerazioni, risulta chiara la mancanza di fondamento del riferimento, da parte dei ricorrenti, alla norma dell'art. 63 del d.lgs. n. 29/1993, che prevedeva l'applicabilità dell'art. 2112 c.c., "fatte salve le leggi speciali", al passaggio a società di dipendenti di enti pubblici e aziende municipalizzate (e non dello Stato) a società private esercitanti funzioni precedentemente svolte da detti enti e aziende. Privo di pregio è, poi, il richiamo di una norma del tutto successiva alla 34 vicenda in esame, quale l'art. del d.lgs. n. 29/1993 nel testo ex art. 19 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80. La infondatezza della tesi dell'applicabilità dell'art. 2112 c.c., e quindi della continuità dei rapporti di lavoro, comporta l'infondatezza o la non rilevanza anche delle consequenziali censure di cui ai motivi terzo e successivi, in tema di violazione del principio dell'infrazionabilità dell'anzianità, di dedotta illegittimità di trattamenti diversificati previsti per dipendenti con pari anzianità, di dedotta violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. Risultano anche irrilevanti le varie censure di carenza di motivazione in relazione a queste problematiche, nonché, naturalmente, quelle relative alla effettiva esistenza di un trattamento di minore favore rispetto a dipendenti di pari anzianità complessiva. E', infondato anche il secondo motivo, poiché l'art. 295 c.p.c. non è applicabile in relazione alla pendenza davanti alla Corte di giustizia di un procedimento per l'interpretazione di una normativa rilevante anche nel giudizio civile in corso davanti a ST diverso da quello remittente./ un (diverso) giudice italiano Del resto della pronuncia della Corte di giustizia, attinente a questioni di interpretazione di norme di diritto, si è potuto tenere conto in questa sede di legittimità. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio. Così deciso in Roma 1'11 luglio 2003. Il Presidente Il Consigliere est. fro Mandy Sable'sтвы 12 / - мен a l l e ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533