Sentenza 4 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/06/2001, n. 7471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7471 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2001 |
Testo completo
1 Reg. gen. N° 12400/2000 Udienza del 6 febbraio 2001 Oggetto: risoluzione di contratto di vendita per inadempimento. REPUBBLICA ITALIANA 747 1 0 Ceon 17267 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rep. 27.50. SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dai Sigg.ri Magistrati: Dott. GAETANO GAROFALO Presidente CANCELLERIA Consigliere rel. Dott. UGO RIGGIO Dott. ANTONINO ELEFANTE Consigliere Dott. GIOVANNA SCHERILLO OF455573 Consigliere Consiglier CORTE SUPREMA DI CASSA ON Dott. FRANCESCO PAOLO FIORE UFFICIO COPIE.. ha pronunciato la seguente: Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. SENTENZA per diritti L. 3000 il 4.GIU, 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE GA FR, elettivamente domiciliata in Roma, in via Crescenzio n. 107. presso l'avv. Umberto Scatozza, che la difende in forza di mandato in atti;
- ricorrente -
contro
OB UL, elettivamente domiciliata in Roma, in via Tuscolana n. 16. presso l'avv. Raffaele Caravella, che la difende in forza di mandato in atti;
controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 6 dicembre 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 febbraio 2001 12400 2000 BO IE Udienza del 6 febbraio 2001. Presidente Garofalo: relatore Riggio. 227/01 Rifasciata copia legale SCA 0224 al Sig.. per diritti 1 900 + dal Relatore Cons. Riggio;
114 921 Uditi l'avv. Umberto Scatozza e l'avv. C. Macrì per delega. IL CANCELLED Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio Uccella, LIRE 10000 NCELLERIA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto del 17 luglio 1989 LI IE conveniva CA A$036476 MB dinanzi al Tribunale di Roma, chiedendo che fosse dichiarata la AS036477 risoluzione del contratto di cessione di un esercizio commerciale, registrato il 16 giugno 1987. per fatto e colpa della convenuta, con condanna della stessa al AS 36478 AS036485 risarcimento dei danni. AS036482 Deduceva l'attrice di avere acquistato dalla BO, per il prezzo di £. 25.000.000, un esercizio commerciale sito in Roma per la vendita al minuto di AS036483 calzature ed articoli di pelle, ubicato in locali di proprietà di terzi, condotti in AS036484 locazione dalla convenuta, e che la BO non aveva adempiuto a quanto ASU36479 pattuito con l'atto di compravendita, il quale prevedeva la piena disponibilità della ASC36480 venditrice alla prestazione delle garanzie e documentazioni necessarie per il DE026098 trasferimento della licenza relativa all'esercizio suddetto, tanto che nel febbraio DFC26099 del 1989 le era stata notificata ordinanza di chiusura dell'esercizio, cui ella aveva dovuto ottemperare. Aggiungeva che la BO le aveva taciuto, all'atto della OF026094 DE026093 cessione dell'esercizio commerciale, il fatto che ella aveva già ricevuto nel 1985 la notifica di un'ordinanza di chiusura, che nel 1989 era divenuta era esecutiva. DE026091 averCostituitosi il contraddittorio. la convenuta eccepiva di non CANCELLERIA commesso alcuna inadempienza contrattuale. ma di aver compiuto quanto in suo potere affinché l'autorizzazione amministrativa potesse essere volturata a nome DF026092 12400/2000 BO IE Udienza del 6 febbraio 2001. Presidente Garofalo, relatore Riggio. 3 della IE. Rilevava quindi che la mancata voltura della licenza presso la Circoscrizione di zona non era imputabile a lei ma alla IE, che alla data del 16 giugno 1987 era carente dei requisiti previsti dalla normativa sul commercio e non disponeva della iscrizione al R.E.C. di cui alla legge 426/1971. Il Tribunale di Roma, con sentenza emessa il 7 febbraio 1995, dichiarava risolto il contratto tra le parti e condannava la BO alla restituzione del corrispettivo ricevuto di £. 25.000.000, oltre interessi nella misura del 10% annuo dalla domanda al saldo, con totale compensazione tra le parti delle spese del giudizio. La sentenza veniva impugnata dalla parte soccombente e la IE, costituitasi, oltre a resistere al gravame, proponeva impugnazione incidentale in relativamente, tra l'altro, alla compensazione delle spese giudiziali. d All'esito la Corte di appello di Roma, con sentenza del 6 dicembre 1999. rigettava il gravame principale e, in parziale accoglimento di quello incidentale, condannava la BO al rimborso delle spese di entrambi i gradi del giudizio. La corte di appello, a confutazione dell'unico motivo posto a fondamento dell'impugnazione della BO, rilevava che nel contratto di compravendita al n. 5 era stato testualmente previsto che "la venditrice manifesta sin da ora il suo più ampio consenso affinché l'eventuale autorizzazione amministrativa relativa all'esercizio de quo venga volturata a favore dell'acquirente, impegnandosi a sottoscrivere tutte le dichiarazioni e rinunce che a tale fine venissero richieste alle competenti autorità". Rilevava altresì che in data 11 giugno 1985 era stata notificata alla BO ordinanza del Sindaco con la quale le si ordinava di chiudere immediatamente l'esercizio per violazione delle norme di igiene, e tale 12400/2000 BO IE Udienza del 6 febbraio 2001. Presidente Garofalo: relatore Riggio. 4 ordinanza, presupposto della successiva e definitiva revoca dell'autorizzazione emessa nel 1989, era stata taciuta all'acquirente, il che costituiva violazione dell'obbligo di garanzia di cui all'art. 1489 c.c. Ha chiesto la cassazione di tale sentenza la BO, in base a due motivi di ricorso illustrati anche con memoria, e contrastati con controricorso dalla IE. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunziando la violazione delle norme sulla interpretazione dei contratti e degli atti amministrativi, l'omessa disamina di documenti probatori ed il difetto di motivazione. la ricorrente con il primo motivo sostiene che la corte di appello non avrebbe esaminato adeguatamente alcuni documenti acquisiti agli atti del г processo, vale a dire: l'ordinanza in danno di essa BO in data 28 febbraio л а 1985; la lettera in data 16 maggio 1987 del Comandante dei Vigili urbani in cui era detto testualmente che la precedente ordinanza non era stata eseguita poiché l'interessata aveva eliminato gli inconvenienti;
la lettera del 13 giugno 1985 dello stesso comando nel quale era detto che con ordinanza sindacale n. 20380/80 dell'8 marzo 1985 era stato disposto il rilascio del titolo amministrativo alla BO;
un successivo scritto a penna dello stesso comandante dei Vigili con cui si dava atto del rilascio dell'autorizzazione alla vendita degli articoli di cui alla tab. IX;
l'ordinanza n. 4750 del 19 novembre 1988 diretta alla IE per violazione degli art. 24 e 39 della legge 426/1971; la lettera in data 28 febbraio 1989 del comando dei Vigili in cui era detto che la IE, in ottemperanza a quanto ordinatole, aveva chiuso spontaneamente l'attività; l'atto in data 11 dicembre 1990 con cui il Sindaco attestava l'intervenuta revoca per rinunzia espressa 12400/2000 BO IE Udienza del 6 febbraio 2001. Presidente Garofalo;
relatore Riggio. 5 dell'interessata all'autorizzazione amministrativa per la tab. IX rilasciatale come da ordinanza. Secondo la ricorrente la corte avrebbe potuto desumere da tale documentazione che la determinazione adottata il 28 febbraio 1985 nei confronti della BO, poiché era stata successivamente revocata con la concessione del titolo amministrativo necessario per l'esercizio del commercio, non poteva sebbene non comunicata all'acquirente al momento della stipula – essere causa di - risoluzione del contratto ex art. 1489 c.c.. stante la non diminuzione della facoltà di godimento del bene;
inoltre che detta ordinanza di chiusura non aveva alcun legame con il precedente analogo provvedimento. Invece di tale documentazione, di cui la corte aveva disposto l'acquisizione, evidentemente ritenendola essenziale, la sentenza nulla aveva detto. Con il secondo motivo la BO denunzia la violazione dell'art. 1489 2° comma in relazione all'art. 1362 c.c.. nonché l'omessa motivazione della sentenza, per non avere la corte di appello analizzato ed accertato se effettivamente l'esercizio venduto fosse stato gravato da oneri o diritti reali o personali non apparenti e non dichiarati nel contratto, che all'art. 5 stabiliva che la venditrice manifestava il suo consenso affinché la eventuale autorizzazione amministrativa... fosse volturata. A suo dire la parola "eventuale" avrebbe dovuto attrarre l'attenzione dell'acquirente sul fatto che circa la richiesta di autorizzazione esistevano problemi in parte dovuti alla stessa acquirente, carente di iscrizione al R.E.C., ed in parte dovuti al fatto che nella zona, ove erano sorti spontaneamente complessi edilizi, i locali non disponevano di nullaosta sanitario. Inoltre la IE si era impegnata a regolarizzare la propria posizione ai fini 12400/2000 BO IE Udienza del 6 febbraio 2001. Presidente Garofalo;
relatore Riggio. 6 della iscrizione al R.E.C. e l'assunzione della partita IVA entro il 31 dicembre 1986. I due motivi, strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente ed accolti. in quanto fondati. E pacifico, infatti, poiché ne da atto anche la IE nel proprio controricorso. che la corte di appello dispose l'acquisizione di tutta la documentazione amministrativa esistente presso il Comune di Roma su richiesta della BO, ma la sentenza si limita a richiamare l'ordinanza del Sindaco in data 28 febbraio 1985, con la quale era stato ordinato alla BO di chiudere l'esercizio per violazione delle norme di igiene, e ad affermare che tale ordinanza costituiva il presupposto della successiva e definitiva revoca dell'autorizzazione del 1984, ed era stata taciuta all'acquirente al momento della stipula del contratto. senza estendere l'esame a nessun altro dei documenti acquisiti. и п Ora, è vero che il giudice non è tenuto ad esaminare singolarmente tutti gli elementi di giudizio acquisiti, ben potendo soffermarsi unicamente su quelli che ritenga rilevanti quale supporto alla propria decisione. tralasciando gli altri che reputi privi di incidenza sulla decisione stessa. Tuttavia in tal caso il ricorrente può dedurre nel giudizio di legittimità l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata, per la mancata, erronea o illegittima valutazione di alcune risultanze probatorie acquisite, adempiendo all'onere in ottemperanza al- principio di autosufficienza del ricorso per cassazione di specificare. riportandole integralmente, le prove non valutate o mal valutate, evidenziando in cosa consistessero le circostanze che formavano oggetto della prova e quale ne fosse la rilevanza ai fini della decisione (vedasi in tal senso: Cass. sez. II, 13 12400/2000 BO IE Udienza del 6 febbraio 2001. Presidente Garofalo;
relatore Riggio. 7 settembre 2000 n. 12080: sez. lav., 4 maggio 2000 n. 5608; sez. III. 10 marzo 2000, n. 2802). Nel caso di specie la ricorrente ha riportato nel ricorso il testo dell'ordinanza con cui la corte, “... ritenuto che, ai fini della decisione, è necessario richiedere ex art. 213 c.p.c. al Comune di Roma...a) l'invio di copia dell'ordinanza sindacale 19872 del 9.11.84 a favore di CA BO;
b) se la successiva revoca della menzionata ordinanza, disposta con provvedimento n. 38253 dell'11.12.90 fu determinata esclusivamente dalla rinunzia della BO (rinunzia della quale pure si chiede l'invio in copia) ovvero dalla mancanza delle condizioni di carattere amministrativo, tecnico edilizio ed igienico-sanitario, alle quali era subordinato il rilascio della licenza de quo;
c) se in definitiva per il m a locale in questione era possibile ottenere, con riferimento all'anno 1987 e avuto riguardo alle condizioni oggettive di cui sopra, il rilascio di una idonea licenza di commercio." Ha poi spiegato che il motivo di gravame da lei sottoposto al giudice di secondo grado era incentrato proprio sul fatto che la chiusura del locale non era stata determinata dalla procedura iniziata precedentemente contro di lei, trattandosi di due provvedimenti separati e distinti, originati da motivazioni diverse, ma non aveva trovato alcuna risposta in proposito nella sentenza impugnata. Infine ha specificato quali siano stati i sette documenti inviati alla corte di appello dall'Amministrazione comunale, riportandone sommariamente i contenuti, tra cui quello della lettera in data 16 maggio 1987 del comandante dei VV. UU., in cui si diceva testualmente che l'ordinanza n. 1681 del 28.2.85 non era stata eseguita perché l'interessata aveva prodotto in visione N.O. USL RM/8 datata 27 aprile 1987. eliminando gli inconvenienti". E' quindi evidente che la 12400:2000 BO IE Udienza del 6 febbraio 2001. Presidente Garofalo;
relatore Riggio. 8 corte di appello avrebbe dovuto estendere la propria attenzione all'esame di tali documenti, di cui aveva ritenuto necessaria l'acquisizione, spiegando poi eventualmente perché riteneva irrilevante il loro contenuto ai fini della decisione. In particolare avrebbe dovuto spiegare perché era irrilevante la lettera in data 16 maggio 1987 del Comandante dei VV. UU. Di Roma, in cui si specificava perché non era stata eseguita la precedente ordinanza di chiusura dell'esercizio commerciale, provvedendo quindi ad accertare se effettivamente ricorressero le condizioni per l'applicazione dell'art. 1489 c.c., 0 se invece la definitiva ordinanza di chiusura dell'esercizio non fosse dipesa dalla mancata ottemperanza, da parte dell'acquirente, a disposizioni di carattere amministrativo, come sempre aveva sostenuto la BO. In definitiva il ricorso deve essere accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. che deciderà la causa tenendo conto dei principi sopra enunciati, provvedendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del presente giudizio. ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 febbraio 2001. lego Briggin est 40000 290000 Free Cantal- IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA 4 GILL 2001 12400/2000 BO IE Roma Udienza del 6 febbraio 2001. Presidente Garofalo;
relatore Riggio. WERE 01 Valalla UFFICIO DE 26 AGU. 2001 al n. 38281 _ ) IL DIRIGENTE AREA SERVIZI (lire p. PO (D.ssa M. Grazia DI FILIPHO) (0.834 Cludiziari Responsive (Dr. M/RACCICHINI) :