Sentenza 24 marzo 2010
Massime • 1
L'obbligo di disporre la custodia cautelare in carcere in presenza di gravi indizi di colpevolezza, salva l'acquisizione di elementi dai quali risulti l'insussistenza di esigenze cautelari, introdotto anche per altre fattispecie criminose dall'art. 2, comma primo, lett. a) D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, nella L. 23 aprile 2009, n. 38, trova applicazione, trattandosi di norma processuale, anche nei procedimenti relativi ai reati commessi prima dell'entrata in vigore del summenzionato decreto, sicché il giudice, ove richiesto in tal senso dal pubblico ministero, ha l'obbligo di sostituire in tali ipotesi la misura cautelare meno grave eventualmente adottata in precedenza con quella carceraria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/03/2010, n. 18093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18093 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 24/03/2010
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - rel. Consigliere - N. 348
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - N. 3627/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) GG VI NI NT N. IL 15/12/1977;
avverso l'ordinanza n. 1234/2009 TRIB. LIBERTÀ di BARI, del 03/12/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMATO Alfonso;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. DELEHAYE Enrico: rigetto. MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte d'Assise d'Appello di Bari revocava la misura degli arresti domiciliari disposta dal GIP il 17.2.99, costituendola con la custodia carceraria, per effetto dell'entrata in vigore della L. n.38 del 2009, modificativa dell'art. 275 c.p.p., comma 3, nei confronti di GI IT, condannato per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74.
Il Tribunale ex art. 310 c.p.p. confermava. Ricorre il difensore, deducendo violazione di legge: l'art. 275 c.p.p. è norma di carattere processala, da applicare in conformità
al principio "tempus regit actum".
La sopravvenuta modifica normativa non estende, pertanto, l'ambito di operatività alle misure cautelari adottate in data precedente all'entrata in vigore della nuova norma.
La doglianza non può essere condivisa.
È pur vero che sez. 6^ cc., 8.7.09, n. 31778, Torelli, ha stabilito che la modifica dell'estensione della presunzione legale di inadeguatezza di misure cautelari diverse da quella carceraria introdotta dal D.L. n. 11 del 2009 (conv. L. n. 38 del 2009) è previsione di carattere processuale che, come tale, si applica ai soggetti che abbiano commesso uno dei delitti indicati dalla novella anche in epoca anteriore alla sua entrata in vigore, ma solo con riguardo alle misure cautelari che non siano state ancora adottate anche quelle già applicate prima della stessa data, che non devono subire, dunque, trasformazione alcuna in ragione della novità legislativa.
Siffatta pronuncia si pone, peraltro in contrasto con altro orientamento di segno opposto, formatosi presso la giurisprudenza di legittimità, che questo Collegio intende privilegiare. La stessa Corte Cost.le ha precisato che l'art. 25 Cost., comma 2 sancisce l'irretroattività delle norme penali sostanziali, mentre le norme sulla carcerazione preventiva hanno natura processuale (sent. N. 15/82). Sez. 3^ 20.5.09, Kaddouri, rv. 244080 e sez. 1^ 19.6.09, Leone, rv. 244040 hanno affermato che il nuovo testo dell'art. 275 c.p.p. si applica anche alle misure custodiali adottate prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 11 del 2009, che siano ancora in atto, sicché il giudice ha l'obbligo, ove richiesto dal p.m., di sostituire la diversa misura cautelare eventualmente adottata in precedenza, con quella imposta dal legislatore.
A tale soluzione sono già pervenute le Sezioni Unite di questa Corte con la sent. 27.3.92, n. 8, Di Marco, rv. 190246, con la quale fu ritenuto legittimo il provvedimento della Corte di merito, che aveva disposto il ripristino della custodia cautelare in carcere a carico di un imputato che in precedenza era stato posto agli arresti domiciliari, per effetto dell'entrata in vigore del D.L. 9 settembre 1991, n. 292. "Il sopravvenuto divieto degli arresti domiciliari e la sua applicazione a quelli pendenti in forza dello art. 11 preleggi comporta di per sè osserva il S.C. l'obbligo di revocare una misura divenuta illegittima. E lo strumento procedimentale per adempiere a tale obbligo è contenuto nell'art. 299 c.p.p., comma 1. La modifica legislativa delle condizioni di applicabilità delle misure cautelari costituisce un "fatto sopravvenuto" che legittima la revoca. Mentre l'applicazione della misura più grave segue di conseguenza". Il brocardo "tempus regit actum" va inteso nel senso che la nuova norma trova applicazione anche per le misure custodiali disposte in base alla normativa precedentemente vigente che siano ancora pendenti, per le quali cioè non siano ancora scaduti i termini di fase o quelli massimi (S.U. cit. supra).
Il ricorso va rigettato, con la condanna del GI alle spese del procedimento. La Cancelleria curerà gli adempimenti di rito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda alla Cancelleria per la comunicazione di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 24 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010