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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 19/11/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1622/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore est.
Dott. ssa Elisabetta Bianco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 1622/2024, in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità dei genitori, promosso da:
Sig.ra (C.F. ) nata a Controparte_1 CodiceFiscale_1
AY UA (EC) il 15 febbraio 1982 e residente in [...] Via Roma civico
34, rappresentata e difesa, dall'Avv.to PECCENINI ANDREA ( ) C.F._2
elettivamente domiciliata in VIA SANT'AMBROGIO 1 VOGHERA;
- ricorrente -
contro
Sig. (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente CP_2 C.F._3
in Pozzolo F.ro via Villalvernia, 37, rappresentato difeso dall'Avv. Claudia Capodieci presso il cui studio è elettivamente domiciliato in NO RE, piazza Indipendenza, 2;
- resistente -
CONCLUSIONI DELLE PARTI Conclusioni del ricorrente: “Voglia l'On.mo Tribunale, contrariis rejectis, premesse le declaratorie più favorevoli di legge e del caso così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE: -Disporre l'affidamento in via esclusiva della minore alla Per_1
madre, sig.ra con collocamento presso l'abitazione materna. Controparte_1
-Regolamentare il diritto di visita del padre, sig. prevedendo, stante la gravità dei CP_2
fatti e la misura cautelare in atto, che gli incontri avvengano esclusivamente in forma protetta presso i Servizi Sociali competenti, con cadenza e modalità da stabilirsi a cura degli stessi, in attesa della definizione del procedimento penale a suo carico e di un accertato e documentato percorso di recupero e presa di coscienza della gravità delle proprie condotte e in seguito, decorsa la misura cautelare, secondo il prudente apprezzamento del Giudice. -Porre a carico del sig. CP_2
l'obbligo di corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo Controparte_1
Per_ per il mantenimento della figlia un assegno mensile non inferiore ad € 600,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.-Disporre che le spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive, ludico-ricreative e comunque ogni spesa non ricompresa nell'assegno ordinario) relative alla minore siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, previo accordo per quelle non urgenti e con obbligo di rimborso entro 15 giorni dalla presentazione della relativa documentazione di spesa. -Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Conclusioni del resistente: “Tutto quanto premesso, il sig. come rappresentato, CP_2
difeso e domiciliato insiste per la rimissione in istruttoria del procedimento intestato per i motivi sopra esposti, ritenendo fondamentale una CTU sulla capacità genitoriali delle parti e l'audizione
Per_ della nonna paterna sugli ultimi accadimenti e sullo stato fisico ed emotivo di Persona_2
In via subordinata si insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1. Affido condiviso della minore con collocazione paritaria presso i genitori alle seguenti modalità:
SETTIMANA 1)
Per_ Il papà terrà dal venerdì alle 18 fino a mercoledì al mattino quando la porterà dalla nonna paterna poi la mamma la andrà a prendere a casa del papà a Pozzolo dopo il lavoro e la terrà fino al venerdì alle 18.
SETTIMANA 2)
Per_ Il padre terrà dal venerdì alle 18 fino al martedì quando tornerà dalla mamma fino al venerdì.
2. i coniugi per il mantenimento dei figli adotteranno l'istituto del mantenimento diretto;
3. i genitori provvederanno alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno, dovendosi considerare tali: - Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferito al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico. –
Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria. - Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente.
– Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della minore o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dalla figlia;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione. - Spese medico – sanitarie, specificandosi che tutte le spese connotate dai caratteri della necessità o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. Salvis iuribus.”.
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente esponeva quanto segue: aveva intrattenuto con il sig. una relazione affettiva durata circa otto anni senza mai iniziare una CP_2
convivenza né contrarre matrimonio;
da tale relazione in data 8 aprile 2022 in Alessandria era
Per_ nata la figlia la ricorrente è madre di altre due figlie nate da un precedente rapporto sentimentale, più precisamente, nata il [...] e nata il 6 Persona_3 Parte_1
agosto 2006, entrambe a NO RE (AL); rilevava la ricorrente che poco dopo la nascita LL
Per_ figlia le odierne parti - stante i continui litigi - decidevano di interrompere la loro relazione;
parte ricorrente evidenziava che - unitamente al padre di aveva cercato di gestire in Per_1 autonomia il diritto di visita e il mantenimento della figlia, concordando che il padre si sarebbe occupato della minore nei fine settimana durante i quali la madre è solita lavorare e avrebbe corrisposto a titolo di contributo al mantenimento le somme strettamente necessarie per il benessere della piccola.
Rilevava parte ricorrente che – tuttavia - aveva dovuto chiedere molteplici volte l'intervento delle
Forze dell'Ordine in ordine ad alcuni fatti relativi alla gestione della minore da parte del padre;
in particolare esponeva che in più occasioni il padre - con la forza- si era introdotto all'interno della sua abitazione o si recava in luoghi aperti al pubblico ove sapeva di trovare la minore e la strappava dalle braccia della madre portandola con sé e rendendosi irreperibile anche per molte ore.
Tali circostanze veniva descritte in dettaglio nel ricorso riferendo dei singoli episodi.
Con riferimento al mantenimento sottolineava parte ricorrente che il sig. nulla aveva mai ha CP_2
corrisposto alla madre, anzi, chiedeva, del tutto pretestuosamente, un contributo economico relativo ai giorni in cui la nonna paterna si occupava della minore.
In ordine agli aspetti patrimoniali parte ricorrente esponeva di lavorare come commessa in un centro commerciale percependo una retribuzione mensile di 1.400,00 euro;
di vivere con le tre figlie vive in un alloggio condotto in locazione ad Arquata CR (AL) ove corrisponde a titolo di canone di locazione la somma di € 270,00 mensili, oltre le spese condominiali, mentre il sig. CP_2
ha sempre vissuto in un immobile di proprietà della sua famiglia sito a Pozzolo Formigaro (AL);
Sulla scorta di tali premesse parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “In via preliminare:
Disporre la limitazione delle frequentazioni tra la minore e la compagna del padre sino a quando la
Per_ piccola non avrà consolidato i propri rapporti affettivi con il nucleo famigliare e raggiunto la giusta consapevolezza per comprendere che la nuova figura non si sostituisce a quella genitoriale
(nei week-end di pertoccanza del padre quest'ultimo non dovrà permettere il né portare la piccola
Per_ a casa della compagna) al fine di evitare che la minore subisca un pregiudizio. In via principale: Disporre l'affidamento condiviso della minore con collocamento prevalente e residenza presso l'abitazione della madre;
Statuire con urgenza che il padre possa vedere e tenere con sé la minore due week-end al mese secondo il principio dell'alternanza dal sabato mattina alle ore 10.00
Per_ quando il padre andrà a prendere a casa della madre e la riaccompagnerà la domenica sera alle ore 21.00 (gli orari dovranno essere rispettati rigorosamente dal padre). Sino al mese di settembre / ottobre quando la minore inizierà a frequentare la scuola materna, il lunedì e il martedì sarà affidata alle cure della nonna paterna presso la di lei abitazione a Basaluzzo e più precisamente la madre accompagnerà la minore al mattino prima di recarsi al lavoro e il padre la riaccompagnerà a casa della stessa alle ore 20.00 (considerando che il sig. finisce di lavorare alle ore 16.00 / 17.00 CP_2 avrà la possibilità di vedere la minore sino a quando non la riaccompagnerà dalla madre). Dal mese di settembre / ottobre quando la minore frequenterà la scuola materna, la madre accompagnerà la piccola all'asilo prima di andare al lavoro mentre il padre potrà andare a prendere la minore all'uscita e stare con lo stesso fino alla sera alle 20.00 quando riaccompagnerà la minore a casa della madre;
Il mercoledì la minore sarà affidata alle cure della sorella della madre e dal mese di agosto potrà essere affidata alla sorella che, nel mese di agosto, raggiungerà la maggiore età; Le giornate di giovedì e venerdì (in cui la ricorrente solitamente è a riposo dal lavoro) la minore rimarrà a casa della madre;
qualora in uno dei giorni indicati, la sig.ra dovesse Controparte_1
Per_ recarsi al lavoro, sarà la stessa a contattare la di lei sorella affinché possa accudire la piccola Il sig. potrà trascorrere con Cloe 15 giorni non consecutivi nel corso di tutto l'anno solare CP_2
mentre durante le vacanze estive almeno 7 giorni consecutivi (dei 15 suddetti), con pernottamento nei 7 (o più) giorni consecutivi. Il padre dovrà comunicare il luogo di villeggiatura col nominativo del posto ove soggiornerà, garantendo alla madre il contatto quotidiano con la figlia. Uguale
Per_ impegno si assume la madre quando trascorrerà le vacanze con la piccola Il periodo di vacanza dovrà essere comunicato all'altro genitore entro e non oltre il mese di maggio di ogni anno;
La minore trascorrerà le principali festività di Natale e Pasqua con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza; parimenti, le feste di compleanno della bimba saranno trascorse con alternanza annuale tra i genitori, tenendo conto dei desideri della figlia;
Disporre, stante gli episodi descritti in narrativa, il contatto telefonico, almeno una vola nell'arco della giornata, tra madre e minore ogni qual volta la stessa si troverà con il padre;
Disporre che il padre versi a titolo di contributo al mantenimento € 250,00 sino a quando la minore sarà accudita dalla nonna paterna ossia fino a quando non frequenterà l'asilo; da quel momento il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento € 350,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre alle spese straordinarie in ragione del 50% così come determinate e definite dal Protocollo utilizzato dal
Tribunale di Alessandria e sottoscritto il 20 luglio 2016, da intendersi parte integrante del presente ricorso. Vinte le spese di lite”.
Si costituiva nel giudizio la parte resistente contestando la ricostruzione dei fatti proposta da parte ricorrente, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale Illustrissimo, contrariis reiectis, disporre che:
1. disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocazione Per_1
prevalente della stessa presso la casa paterna;
2. la madre potrà vedere e tenere con sé la minore due giorni a settimana giovedì e venerdì in concomitanza con il proprio riposo dal lavoro.
3. La minore potrà trascorrere con ciascun genitore le festività natalizie e pasquali secondo il criterio dell'alternanza e le vacanze estive – allo stato - per due settimane non consecutive con ciascun genitore.
4. Le spese di tutoring scolastico per la minore saranno sostenute nella misura del 50 % in capo a ciascun genitore così come le spese straordinarie, previamente concordate, da intendersi quelle scolastiche, ludiche, sportive e mediche il tutto secondo le indicazioni di cui al Protocollo in vigore presso Codesto Ill.mo Tribunale,
5. la signora versi mensilmente all'ex compagno, quale contributo al mantenimento la CP_1 minore, l'importo complessivo di € 350,00 da adeguarsi in base agli indici Istat, o la somma veriore che l'Ill.mo Tribunale vorrà determinare;
assegno unico della minore a favore del dottor CP_2
6. si insta per licenziamento di consulenza tecnica in ordine alla verifica della capacità genitoriale in capo ai genitori;
7. si disponga il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei servizi sociali competenti.
In ogni caso in via istruttoria:
- oltre al licenziamento di consulenza tecnica come sopra affermato volt a comprendere la capacità genitoriale;
- si insta per la ammissione dei seguenti capitoli di prova da sottoporre ad interrogatorio formale di parte ricorrente e testimoni.
- Si insta altresì laddove formulati ed ammessi per la prova contraria con i testi ivi indicati sui capitoli avversari.
1. Vero che la relazione tra il dottor e la signora si interrompeva CP_2 CP_1
Per_ ancora prima della nascita della piccola avvenuta nell'aprile dell'anno 2022
2. Vero che al quinto mese di gravidanza la signora aveva confessato al Controparte_1
resistente di essere in attesa di una bimba e che il padre fosse lui
3. Vero che il dottor – una volta nota la gravidanza - si rendeva disponibile a seguire la ex CP_2
compagna prodigandosi laddove poteva
4. Vero che dopo la nascita della minore il dottor per qualche tempo si trasferiva a vivere a CP_2
Per_ casa della ex compagna per potere seguire i primi momenti di vita della piccola e per potere aiutare la signora con la bambina CP_1
5. Vero che ancor prima della nascita veniva diagnosticata una rara patologia alla piccola e che il dottor seguiva la gravidanza della propria ex compagna con costanza ed attenzione CP_2
6. Vero che il signor ha introdotto nella vita della minore la propria attuale compagna CP_2
gradualmente e solo dopo circa un anno e mezzo dalla nascita della stessa ed anche dopo che il rapporto tra gli stessi si era consolidato
7. Vero che la minore è a conoscenza del fatto che la attuale compagna del signor sia una CP_2
amica del papà – consapevole che la stessa sia soggetto differente dalla propria mamma e che la piccola chiama con il nome di battesimo ( ) ovvero “amo”, poiché così è il nomignolo che il Per_4
papà le ha attribuito in via confidenziale
8. Vero che il signor in più occasioni nel corso di questi due anni e mezzo di vita della minore CP_2
si è trovato costretto a contattare le autorità (Carabinieri) per poter conoscere il luogo ove si trovasse la minore, con chi la stessa fosse, come la stessa si trovasse, stante il diniego della signora di riscontrare le richieste del resistente CP_1
9. Vero che la signora in più occasioni nel corso di questi due anni e mezzo si rendeva CP_1
irreperibile addirittura – al fine di evitare di dare riscontro all'ex compagno – giungendo a spegnere il cellulare ovvero a bloccare l'utenza del signor sul canale Whatsapp CP_2
10. Vero che in data 17.5.2024 la minore si trovava con la propria madre in quanto a casa da lavoro e le parti concordavano che la sera la piccola sarebbe stata consegnata al padre, potendo con lo stesso cenare
11. Vero che la compagna del dottor si era recata a casa del medesimo che la attendeva per la CP_2
cena unitamente alla minore e che appena arrivata consumavano il cibo
12. vero che per il weekend del 29/30 giugno le parti concordavano – come di consueto – che il padre tenesse la minore con sé per riaccompagnarla dalla madre la sera della domenica 30 giugno in quanto la stessa per il fine settimana era impegnata a lavoro tutto il giorno
13. Vero che la sera del 29.6.2024 la compagna del dottor veniva contattata dai Carabinieri in CP_2
quanto agli stessi si era rivolta la signora dichiarando di non sapere dove fosse la minore CP_1
14. Vero che nelle circostanze di tempo e luogo di cui al capitolo precedente la coppia si trovava in una pizzeria nel Pavese dopo avere assistito unitamente alla piccola (che in quel momento si era addormentata sul passeggino) ad uno spettacolo di ballo
15. Vero che dopo avere consumato la cena il signor rientrava unitamente alla bambina CP_2
presso la propria residenza in Pozzolo Formigaro
16. Vero che in data 5.7.2024 (venerdì sera) nonostante i soliti accordi per cui il venerdì sera la minore solitamente resta con il padre la signora impediva alla minore – in luogo pubblico CP_1 – di andare a salutare il papà che nel frattempo era giunto per prelevare la piccola e consentiva che la piccola andasse dal papà solo dopo che sopraggiunse una amica della ricorrente.
17. Vero che in data 8.7.2024 la signora dichiarava che la minore fosse stata affidata alla CP_1
zia materna in quanto ella si trovava impegnata a lavoro
18. Vero che nelle circostanze di tempo e luogo di cui al capitolo precedente il signor si CP_2 recava dalla piccola ed ad aprirgli la porta era l'altra figlia della ex compagna la quale confermava che la minore era con lei – soggetto peraltro in allora minorenne in assenza della zia materna
19. Vero che le visite del padre alla minore e l'affido della stessa al resistente sono dettati unicamente dalle disposizioni della signora la quale decide senza parere altrui come CP_1
Per_ organizzare la vita della piccola
20. Vero che sia il dottor che i propri genitori che hanno spesso la minore (lunedì – martedì e CP_2
mercoledì) soggiacciono alle decisioni della ricorrente nel timore che la stessa impedisca loro di vedere la piccola
21. Vero che prima della partenza per le vacanze dei nonni paterni per l'estate 2024 la signora Per_ ha impedito loro di salutare la piccola a causa di una discussione che la stessa pochi CP_1
giorni prima ebbe con la nonna paterna
22. Vero che sin dalla nascita della minore il signor ha contribuito al mantenimento della CP_2
piccola la quale nelle giornate di lunedì – martedì e mercoledì (salvo rari mercoledì in cui la stessa è con la zia materna) consuma tutti i pasti a casa dei nonni paterni, nonché dal venerdì sera alla domenica sera si trova ad essere affidata alle cure paterne, risultando affidata alle cure della mamma di fatto per le giornate di giovedì e venerdì
23. Vero che con riferimento alla richiesta di rinvio di visita medica della minore avvenuta nel corso dell'estate 2024 il dottor aveva preso contatto con i medici i quali confermavano la CP_2
possibilità di rinviare la suddetta visita di qualche giorno
24. Vero che il dottor comunicava il rinvio alla signora CP_2 CP_1
25. Vero che alle visite mediche la signora chiedeva la presenza dell'ex compagno per CP_1
una maggior comprensione della lingua e delle direttive mediche
26. Vero che in occasione della visita medica presso l'Ospedale di Torino del 11.7.2024 il dottor ha dovuto intrattenere conversazioni di circa 12 ore (messaggi Whatsapp) prima di potere CP_2
concordare la organizzazione del viaggio per la visita medica della minore 27. Vero che nel corso della estate 2024 – un sabato sera – la signora si presentava sotto CP_1 casa dell'esponente per chiedere della minore (ed in macchina aveva con sé le figlie minorenni) contattando i carabinieri i quali giungevano sul posto e si accertavano che la piccola fosse in casa con il papà e tentavano di calmare la stessa chiedendole di rientrare al proprio domicilio
28. Vero che la signora ha impedito per l'estate 2024 (oltre che per quella precedente) al CP_1
padre di trascorrere periodi di vacanza al mare o in luoghi di villeggiatura con la minore
29. Vero che nella settimana del 19 – 24 agosto 2024 la signora si recava in vacanza con CP_1
la minore senza comunicare al resistente ove fosse e con chi
30. Vero che in data 17.8.2024 il Dottor si recava dapprima alla stazione dei Carabinieri di CP_2
ER CR e poi di NO RE in quanto la madre ometteva di informare lo stesso su dove si trovasse e con chi fosse la minore in quanto la medesima era impegnata al lavoro
31. Vero che nelle circostanze di luogo e tempo di cui al capitolo precedente il resistente tentava invano di prendere contatto con la zia materna la quale ometteva di rispondere al telefono
32. Vero che la signora al carabiniere che la contattava dichiarava che la minore stesse CP_1
bene e di omettere di riferire al padre della bambina ove la stessa si trovasse
33. Vero che in data 13.8.2024 la signora si recava a casa dei nonni paterni per prelevare CP_1 la bambina ed inscenava di essere stata toccata e/o spinta dall'ex compagno mentre questi si stava allontanando, senza tuttavia trovare conferma dai soggetti presenti
34. Vero che in data 29.8.2024 la signora giungeva ad una visita della minore in assenza CP_1 del dottor in quanto lo stesso tentava di accordarsi per raggiungere l'ospedale dei Alessandria CP_2
insieme senza ottenere riscontro
35. Vero che all'appuntamento giunse puntuale il Dottor ed allo stesso il medico si CP_2
raccomandava di non nutrire la minore solo con il latte a causa delle patologie da cui la stessa è affetta, giungendo anche a discutere con la signora sul punto CP_1
36. Vero che il dottor a causa delle patologie cui è affetta la minore ha creato un gruppo CP_2
whatsapp includendo oltre a se stesso anche la propria madre e la signora ove viene CP_1
quotidianamente indicato cosa la minore abbia mangiato ai pasti, sollecitato dal personale medico che ha in cura la minore
37. Vero che dal suddetto gruppo la signora giunge puntualmente – una volta inserita – ad CP_1
abbandonare la conversazione per 4 volte 38. Vero che la signora percepisce Euro 700,00 a titolo di contributo al mantenimento per CP_1 le altre due figlie minorenni dall'ex compagno
Con provvedimento del 29 agosto 2024 il Giudice originariamente designato adottava il seguente provvedimento provvisorio sulla scorta di conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti: “Il
Giudice sente le parti. Rispetto all'iscrizione alla materna, parte resistente dichiara che trattasi di iscrizione anticipata perché la minore non ha ancora compiuto tre anni e che ritiene sia prematura anche in considerazione dello specifico regime alimentare che deve seguire. Le parti concordano in via provvisoria la seguente disciplina della frequentazione: la minore trascorrerà presso i nonni paterni, con la presenza del padre a partire dalle 15:30, le giornate del lunedì, martedì e mercoledì, la madre accompagnerà la minore alle ore 10:00 presso i nonni, il padre riaccompagnerà poi la minore presso il luogo di lavoro della madre alle ore 20:30; al giovedì ed al venerdì la minore trascorrerà l'intera giornata ed il pernottamento con la madre, nel fine settimana la minore trascorrerà con il padre l'intera giornata del sabato e della domenica con pernottamento nelle giornate del sabato e della domenica o della domenica e del lunedì a fine settimana alterni;
nel fine settimana la madre accompagnerà la minore presso l'abitazione del padre alle ore 10:00 ed il padre la riaccompagnerà presso l'abitazione materna alle ore 20:30 nelle giornate in cui non
è previsto il pernottamento. Le parti concordano di iscrivere la minore alla scuola materna solo dopo il compimento del terzo anno di età. Il Giudice In via provvisoria ed urgente, in recepimento dell'accordo raggiunto dalle parti sul punto:
AFFIDA la minore , nata in Alessandria in data [...], in [...] condiviso, a Per_1
entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con residenza anagrafica presso la madre;
Per_ DISPONE che trascorra presso i nonni paterni, con la presenza del padre a partire dalle
15:30, le giornate del lunedì, martedì e mercoledì (la madre accompagnerà la minore alle ore
10:00 presso i nonni, il padre riaccompagnerà poi la minore presso il luogo di lavoro della madre alle ore 20:30); al giovedì ed al venerdì la minore trascorrerà l'intera giornata ed il pernottamento con la madre, nel fine settimana la minore trascorrerà con il padre l'intera giornata del sabato e della domenica con pernottamento nelle giornate del sabato e della domenica o della domenica e del lunedì a fine settimana alterni;
nel fine settimana la madre accompagnerà la minore presso
l'abitazione del padre alle ore 10:00 ed il padre la riaccompagnerà presso l'abitazione materna alle ore 20:30 nelle giornate in cui non è previsto il pernottamento;
RINVIA per l'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. e per le consequenziali determinazioni all'udienza già calendarizzata in data 21.11.2024, ore 10:30”. Successivamente all'udienza del 28 novembre 2024 – alla luce della relazione dei SS.SS. - la causa veniva rinviata al 18 dicembre 2024 al fine di giungere ad definizione congiunta anche degli aspetti economici.
All'udienza del 18 dicembre 2024 mutava il magistrato originariamente designato per la decisione
(in congedo per maternità) e la causa veniva nuovamente rinviata al fine di formalizzare gli accordi sostanzialmente già raggiunti fra le parti.
I data 16 aprile 2025 – a seguito di esplicita richiesta - il Giudice modificava i provvedimenti provvisori precedentemente assunti a seguito di istanza congiunta.
All'udienza del 27 maggio 2025 il giudice assegnatario dava atto che era pervenuta la relazione del CSP del 23 maggio 2025.
Il procuratore di parte resistente chiedeva la revoca del provvedimento provvisorio del 16 aprile
2025 con assegnazione di tempo paritario ad entrambi i genitori a tutela della bigenitorialità stante Per_ la disponibilità del padre a tenere con sé per un tempo maggiore.
Il procuratore di parte ricorrente chiedeva la conferma del provvedimento, con disponibilità a far tenere la figlia dal padre anche tutti i week end, con revoca dei pomeriggi settimanali, ma al contempo l'indicazione di un contributo al mantenimento che indica in euro 350,00 mensili oltre rivalutazione. A tal fine il resistente sig. dichiarava di percepire una retribuzione di euro CP_2
1600,00 – 1700,00 nell'attualità. La sig.ra dichiarava di guadagnare 1700,00 con un costo CP_1
Per_ di locazione di euro 500,00, con assegno unico di euro 50,00 per
Il Giudice si riservava ed adottava un nuovo provvedimento provvisorio del seguente tenore: “Lette le richieste dei procuratori delle parti rassegnate nel corso dell'udienza del 27 maggio 2025; letta la relazione del CSP di NO del 23 maggio 2025 in cui viene ribadita la notevole conflittualità fra i genitori di cui si è dato conto nel provvedimento del 14 aprile 2025; rilevata che non sono intervenute modifiche della situazione personale delle parti che rendano necessaria una modifica dei provvedimenti provvisori adottati in data 14 aprile 2025; ritenuto – tuttavia - che al fine di consentire una maggiore frequentazione della figlia con il padre, ed evitare al contempo continui trasferimenti della minore fra i genitori, può essere disposta la modifica del citato provvedimento provvisorio (nella prospettiva di un futuro ed auspicabile Per_ accordo fra le parti) nel senso proposto dalla ricorrente consentendo, pertanto alla minore di trascorrere tutti i week end presso il padre, con revoca degli incontri infrasettimanali;
ritenuto necessario prevedere una somma a titolo di contributo al mantenimento in considerazione del fatto che la minore trascorrerà con la madre 5 giorni e con il padre 2 giorni;
dato atto del reddito dei due genitori sostanzialmente equivalente;
dispone a parziale modifica del provvedimento del 14 aprile 2025 e della disponibilità in tal senso dimostrata dalla parte Per_ ricorrente, che la minore trascorra con il padre tutti i week end dal venerdi alle ore 15,00 fino alla domenica alle ore 19,00, con revoca dei giorni infrasettimanali che venivano indicati quale periodo ulteriore da trascorrere con il genitore. Dispone che il padre versi alla ricorrente a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore la somma di euro 250,00 entro il giorno 5 di ogni mese oltre rivalutazione ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal protocollo vigente nel Tribunale di Alessandria. Conferma nel resto il provvedimento del 14 aprile
2025. Fissa per la prosecuzione del giudizio, per l'eventuale esame di proposte di definizione congiunte della controversia, o per l'esame delle istanze istruttorie, l'udienza già fissata dal 19 giugno 2025 ore 10,30. Si comunichi alle parti a cura della cancelleria”.
In data 4 giugno 2025 il difensore di parte ricorrente depositava telematicamente la copia del provvedimento con cui era stata adottata da parte del GIP presso il Tribunale di Torino nei confronti del resistente sig. , la misura cautelare del divieto di avvicinamento dello CP_2
Per_ stesso resistente nei confronti della ricorrente e della figlia ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per i reati di atti persecutori (art. 612-bis c.p.) e violenza sessuale (art. 609-bis c.p.).
In particolare, il G.I.P disponeva nei confronti del resistente sig. il divieto di avvicinamento CP_2
a una distanza inferiore a 500 metri dalla sig.ra e dalle di lei figlie, inclusa la figlia minore CP_1
Per_
con divieto di comunicazione. In particolare il Gip estendeva il divieto di avvicinamento
Per_ anche alla minore "onde garantirne la loro tutela psico-fisica".
La citata misura veniva specificamente motivata dalla necessità di tutelare l'incolumità delle persone offese, stante la "spregiudicatezza dell'indagato" e il "progressivo peggiorare della condotta persecutoria attuata, ancora in itinere".
All'udienza del 19 giugno 2025 il Giudice assegnatario rinviava la causa all'udienza del 6 novembre 2025 per il trattenimento in decisione assegnando alle parti termini per la precisazione delle conclusioni, per comparse conclusionali e repliche.
All'udienza del 6 novembre 2025 sulle conclusioni delle parti tempestivamente rassegnate, la causa veniva trattenuta per la decisione collegiale.
Motivi della decisione Per_
1. Sull'affidamento della minore
Come è noto, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza” (così, tra le altre, Cass. 19.6.2008, n. 16593). Nel caso di specie, dalla relazione del CSP di NO emergeva – come già evidenziato da parte del
Giudice designato nei provvedimenti provvisori - una situazione di notevole conflittualità fra i genitori: si legge – infatti - nella citata relazione “… L'Assistente Sociale scrivente in seguito alla richiesta da parte di codesta Autorità giudiziaria ha svolto dei colloqui con i genitori della minore,
Per_ una visita domiciliare presso l'abitazione della madre con presente e una visita domiciliare presso l'abitazione del padre in presenza della minore”. Le conflittualità fra i genitori vengono così descritte da parte del CSP di NO: “…La sig.ra riferisce all'Assistente Sociale scrivente CP_1
Per_ di essersi separata dal padre di da circa due anni a causa di tradimenti anche quando si trovava in stato di gravidanza;
la signora riporta delle difficoltà nell'organizzazione con il sig. relative CP_2
Per_ alla gestione di nel corso dell'estate tra i due genitori ci sono stati diversi diverbi e momenti di tensione, anche con l'intervento delle forze dell'ordine dovuti alla mancata organizzazione relativa agli incontri e dove traspariva la necessità di una calendarizzazione, in quanto la comunicazione tra i due risulta essere spesso difficoltosa. Nelle discussioni avvenute, che qualche volta hanno interessato anche l'Assistente Sociale scrivente per essere coinvolta, era presente la minore che assisteva alle liti telefoniche attraverso il vivavoce. I racconti riferiti dai genitori sono spesso contrastanti e riferiscono realtà differenti alle quali è difficile dare una cornice corretta;
la signora, ad esempio, riferisce che di tanto in tanto potrebbe occuparsi della piccola anche sua sorella e che è il padre a volere che la bambina sia accudita esclusivamente dai nonni paterni in assenza dei Per_ genitori mentre il padre dice di non avere problemi se passa del tempo con la zia materna”.
La minore, riferisce nella citata relazione il CSP di NO “…. è una bambina di 2 anni e mezzo che appare serena, vivace, molto socievole, un pochino minuta rispetto all'età in quanto è nata senza cistifellea e ciò la porta a dover eseguire delle analisi con regolarità, i genitori in merito riferiscono che la situazione risulta essere sotto controllo. La minore abita con la madre e due sorelle (figlie della sola madre) di 12 anni e di 18 anni, ad Arquata CR in un appartamento in Per_3 Pt_1
Per_ locazione. frequenta con regolarità entrambi i genitori che sono supportati nella gestione della piccola dai nonni paterni che abitano a Basaluzzo, la sig.ra riferisce di non avere più i CP_1
genitori, di avere sul territorio due sorelle che sarebbero disponibili ad aiutarla di tanto in tanto con
Per_ la bambina. attualmente non sta frequentando la scuola dell'infanzia, come vorrebbe la madre, in quanto il padre della minore ritiene non sia opportuno non avendo ancora compiuto 3 anni, avendo qualche problema con l'alimentazione (riferiscono lentezza nel mangiare) e non avendo raggiunto completamente il controllo sfinterico” .
I genitori della minore vengono così descritti nella indicata relazione: “…. il padre della minore abita a Pozzolo Formigaro in una appartamento di proprietà dei genitori, ha una relazione con una nuova compagna , sig.ra , da circa due anni con il quale convive nei weekend. Il Sig. Persona_5 Per_ dopo il lavoro si dirige verso l'abitazione dei genitori dove si trova nei giorni che CP_2
spettano al papà e in cui la madre lavora e trascorre con la piccola il pomeriggio o casa dei nonni Per_ oppure la porta presso la sua abitazione a Pozzolo Formigaro. I genitori di si stanno occupando di far raggiungere alla minore il controllo sfinterico, il padre della minore riferisce che nel corso del
Per_ mese di ottobre per tre volte ha fatto la pipì in auto quando è stata riportata dalla madre, cosa che non stava più accadendo a casa già da qualche tempo …..I genitori riferiscono che prima dell'intervento dell'Autorità giudiziaria si organizzavano autonomamente, con molte difficoltà, per tenere la figlia tendenzialmente in base agli impegni lavorativi soprattutto della sig.ra che CP_1
lavorando all'outlet di ER CR presso un negozio per 40 ore settimanali, con turni variabili, molto spesso lavora l'intera giornata e nei weekend e riferisce di essere di riposo nei giorni di Giovedì e Venerdì. Il sig. lavora all'ASL Al a NO RE presso l'Ufficio del Servizio CP_2
Igiene e Sanità Pubblica con orario 8,00 -16,00 ( dal Lunedì al Venerdì). …. Il sig. ha una CP_2
nuova relazione, l'attuale compagna non è ben accetta dalla madre della minore che non gradisce
Per_ che trascorra il tempo con questa persona, anche se ciò appare molto complesso in quanto la bambina trascorre tutti i weekend con il papà. L'Assistente Sociale scrivente ha avuto modo di conoscere la sig.ra che è apparsa molto adeguata e rispettosa della situazione e attenta ai Per_4
Per_ bisogni della piccola Il sig. riferisce che con la madre della minore nonostante ci sia CP_2
stata una regolamentazione delle visite risulta difficile la comunicazione, spesso viene bloccato e poi sbloccato nelle chat, non vengono comunicati giorni di ferie e cambi turno”.
Peraltro l'ordinanza cautelare emessa dal G.I.P. di Torino si fonda su un compendio indiziario che descrive un comportamento "persecutorio", caratterizzato da minacce, molestie, violenza fisica e psicologica, che sarebbe culminato in un episodio di violenza sessuale commesso "in presenza Per_ della minore . Il GIP ha inoltre individuato un "attuale e concreto pericolo" di reiterazione di
"delitti della stessa specie", sottolineando "l'impossibilità di fare affidamento sulla capacità di autocontrollo dell'indagato" (cfr. ordinanza GIP di Torino del 30 maggio 2025 in motivazione ove vengono descritte in modo analitico le condotte contestate al resistente ed i riscontri oggettivi ed individualizzanti).
Viene quindi delineata una ipotesi di violenza assistita come declinata da Cass. 7409/2025 (cfr. in particolare punto 8) in cui – in applicazione della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell'11 maggio 2011, ratificata anche dalla UE e quindi vincolante per tutti gli Stati membri - si afferma che con tali condotte viene leso il diritto del bambino a vivere in un ambiente sano ed armonioso;
pertanto quanto i comportamenti violenti o aggressivi siano - seppure provvisoriamente – accertati, il Giudice civile deve adottare misure idonee a proteggere le vittime dalla possibile reiterazione di questi comportamento e da contatti con un genitore inadeguato (cfr. Cass. N. 4595 del 21.2.2025).
Nel caso concreto, pertanto, si è in presenza di una acclarata situazione di alta conflittualità fra i genitori che letta unitamente al citato provvedimento cautelare del GIP di Torino - porta a ritenere sussistenti i presupposti per derogare alla regola generale dell'affidamento condiviso almeno fino a quando i gravi fatti descritti nell'ordinanza di misura cautelare non saranno smentiti dall'esito delle indagini.
In presenza di tali elementi – che dovranno tuttavia trovare conferma nella ulteriore fase del giudizio penale - appare tuttavia necessario al fine di tutelare il “preminente interesse del minore” disporre l'affidamento super esclusivo in favore della ricorrente ai sensi dell'art. 337 quater terzo comma c.c., con collocazione della minore presso la madre, stante la tenera età della stessa e la presenza delle sorelle presso l'abitazione della ricorrente.
Per_
2. Sulla frequentazione della minore con il genitore non collocatario prevalente.
In regime di affidamento condiviso, la scelta in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore è rimessa in primo luogo agli accordi tra i genitori e solo in difetto di accordo al regolamento giudiziale, che ha natura sussidiaria e si limita a fissare la “cornice minima” dei tempi di permanenza. Tuttavia, la cornice minima data dal giudice deve essere pienamente adeguata alle esigenze delle famiglia e all'interesse dei minori, poiché deve potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati e segnatamente dei fine settimana interi, e tempi infrasettimanali, garantendo una certa continuità di vita in questi periodi, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore collocatario. Vi è invero una sensibile differenza tra regolare i tempi di permanenza e limitarli significativamente: e per adottare limitazioni al diritto e dovere dei genitori di intrattenere con i figli un rapporto continuativo, è necessario dimostrare che da ciò può derivare pregiudizio al minore. Il preminente interesse del minore, infatti, cui deve essere conformato il provvedimento del giudice, può considerarsi composto essenzialmente da due elementi: mantenere i legami con la famiglia (a meno che non sia dimostrato che tali legami siano particolarmente inadatti) e potersi sviluppare in un ambiente sano.
Nel caso concreto la gestione e la frequentazione della minore con il genitore non collocatario prevalente sono stati oggetto in un primo momento di conclusioni congiunte e successivamente di due richieste di modifica dei provvedimenti provvisori che venivano adottati, a conferma da un lato della conflittualità genitoriale, dall'altro dell'incapacità delle odierne parti di trovare una soluzione che tenga conto dei rispettivi impegni lavorativi e del superiore interesse della minore. Da parte del CSP di NO erano stati evidenziati i problemi nella gestione quotidiana della minore
(che non sono stati superati nemmeno dopo il provvedimento del 29 agosto 2024 da parte del
Giudice originariamente designato per la trattazione, a seguito di accordi congiunti) nel modo seguente: “… La bambina con l'attuale calendarizzazione molto spesso si sveglia presto per essere portata a casa dei nonni e alla sera deve fare rientro ad un orario che è difficoltoso per l'organizzazione della cena, inoltre gli “scambi” della minore avvengono prevalentemente nei parcheggi o del lungo di lavoro della madre o altrove e cambiano di frequente in base ad accordi presi tramite sms, il sig. riferisce che spesso la madre non rispetta gli orari prestabiliti, chiede CP_2
di cambiare organizzazione per il weekend comunicando e cambiando organizzazione all'ultimo.
Emerge che raramente riescono a favorire delle modifiche alla calendarizzazione vigente, qualora ci sia necessità di cambiamenti per motivi di lavoro, faticando ad organizzarsi nell'interesse della minore”. Le conclusioni cui era giunto il CSP di NO erano pertanto nel senso che “…Questo tipo di organizzazione risulta essere complessa e non adeguata all'età della bambina in quanto deve fare spostamenti in auto giornalieri in orari non consoni alle sue esigenze, inoltre ci sono molti scambi tra i genitori che andrebbero ridotti poiche' tendono ad alimentare discussioni”.
A seguito di tali indicazioni era stata adottata con provvedimento del 27 maggio 2025 una collocazione maggiormente stabile della minore, riducendo al minimo gli spostamenti in auto che erano spesso frutto di ulteriori incomprensioni e discussioni fra i genitori.
Tale precario equilibrio previsto con l'ordinanza del 27 maggio 2025 da parte del Giudice assegnatario, deve - tuttavia – essere rivisto alla luce della misura cautelare adottata nei confronti del resistente di cui più sopra si è dato conto;
le prescrizioni di tale misura impongono al Collegio di modificare – anche sotto tale aspetto - il provvedimento provvisorio adottato dal Giudice Per_ designato, stante il divieto di avvicinamento del resistente anche nei confronti della minore
Le considerazioni già espresse in tema di “violenza assistita” descritte nell'ordinanza di misura cautelare del Gip di Torino impongono una sospensione dei rapporti padre figlia in attesa degli ulteriori accertamenti e del vaglio processuale.
Deve pertanto essere disposta la sospensione della frequentazione della minore con il padre, quanto meno nella vigenza della misura cautelare del GIP di Torino sopra indicata.
Per_
3. Sulla quantificazione del contributo al mantenimento della figlia minore da parte del padre
La giurisprudenza ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicofisico del figlio. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i coniugi a far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione
Tale principio trova conferma nel testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Nel caso di specie, la quantificazione prevista nel provvedimento provvisorio del 27 maggio 2025 deve essere rivista ed aumentata alla luce del fatto che la minore – non potendo incontrare il padre
– deve necessariamente trascorrere tutta la settimana a casa della madre, con conseguente aumento degli oneri di mantenimento.
Ritiene pertanto il Tribunale che l'originaria somma di euro 250,00 prevista nell'ordinanza del 27 maggio 2025 – stabilita in considerazione del reddito mensile sostanzialmente equivalente di entrambi i genitori (cfr. p.v. del 27 maggio 2025) - debba essere aumentata ad euro 300,00 da pagarsi mediante bonifico bancario sul conto indicato dalla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT annuale oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo in vigore nel Tribunale di Alessandria.
4. Sulle spese del giudizio
Le spese di lite liquidate, in applicazione del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M.
147/2022), vengono quantificate in complessivi Euro 4.000,00 oltre spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, ed accessori di legge, e devono essere poste a carico del resistente in virtù del principio della soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
dispone l'affidamento super esclusivo ex art. 337 quater c.c. della minore alla madre, sig.ra Per_1 con collocamento presso l'abitazione materna. Controparte_1
Sospende
la frequentazione del padre sig. con la minore in considerazione della misura CP_2
cautelare del GIP presso il Tribunale di Torino attualmente in atto;
dispone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra CP_2 Controparte_1
Per_
a titolo di contributo per il mantenimento della figlia un assegno mensile di euro
[...]
300,00 a versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT ed oltre al 50% delle Spese straordinarie.
NA
parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in euro 4.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, camera di consiglio del 18 novembre 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Giuseppe Bersani) (Dott. Paolo Rampini)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore est.
Dott. ssa Elisabetta Bianco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 1622/2024, in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità dei genitori, promosso da:
Sig.ra (C.F. ) nata a Controparte_1 CodiceFiscale_1
AY UA (EC) il 15 febbraio 1982 e residente in [...] Via Roma civico
34, rappresentata e difesa, dall'Avv.to PECCENINI ANDREA ( ) C.F._2
elettivamente domiciliata in VIA SANT'AMBROGIO 1 VOGHERA;
- ricorrente -
contro
Sig. (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente CP_2 C.F._3
in Pozzolo F.ro via Villalvernia, 37, rappresentato difeso dall'Avv. Claudia Capodieci presso il cui studio è elettivamente domiciliato in NO RE, piazza Indipendenza, 2;
- resistente -
CONCLUSIONI DELLE PARTI Conclusioni del ricorrente: “Voglia l'On.mo Tribunale, contrariis rejectis, premesse le declaratorie più favorevoli di legge e del caso così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE: -Disporre l'affidamento in via esclusiva della minore alla Per_1
madre, sig.ra con collocamento presso l'abitazione materna. Controparte_1
-Regolamentare il diritto di visita del padre, sig. prevedendo, stante la gravità dei CP_2
fatti e la misura cautelare in atto, che gli incontri avvengano esclusivamente in forma protetta presso i Servizi Sociali competenti, con cadenza e modalità da stabilirsi a cura degli stessi, in attesa della definizione del procedimento penale a suo carico e di un accertato e documentato percorso di recupero e presa di coscienza della gravità delle proprie condotte e in seguito, decorsa la misura cautelare, secondo il prudente apprezzamento del Giudice. -Porre a carico del sig. CP_2
l'obbligo di corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo Controparte_1
Per_ per il mantenimento della figlia un assegno mensile non inferiore ad € 600,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.-Disporre che le spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive, ludico-ricreative e comunque ogni spesa non ricompresa nell'assegno ordinario) relative alla minore siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, previo accordo per quelle non urgenti e con obbligo di rimborso entro 15 giorni dalla presentazione della relativa documentazione di spesa. -Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Conclusioni del resistente: “Tutto quanto premesso, il sig. come rappresentato, CP_2
difeso e domiciliato insiste per la rimissione in istruttoria del procedimento intestato per i motivi sopra esposti, ritenendo fondamentale una CTU sulla capacità genitoriali delle parti e l'audizione
Per_ della nonna paterna sugli ultimi accadimenti e sullo stato fisico ed emotivo di Persona_2
In via subordinata si insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1. Affido condiviso della minore con collocazione paritaria presso i genitori alle seguenti modalità:
SETTIMANA 1)
Per_ Il papà terrà dal venerdì alle 18 fino a mercoledì al mattino quando la porterà dalla nonna paterna poi la mamma la andrà a prendere a casa del papà a Pozzolo dopo il lavoro e la terrà fino al venerdì alle 18.
SETTIMANA 2)
Per_ Il padre terrà dal venerdì alle 18 fino al martedì quando tornerà dalla mamma fino al venerdì.
2. i coniugi per il mantenimento dei figli adotteranno l'istituto del mantenimento diretto;
3. i genitori provvederanno alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno, dovendosi considerare tali: - Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferito al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico. –
Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria. - Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente.
– Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della minore o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dalla figlia;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione. - Spese medico – sanitarie, specificandosi che tutte le spese connotate dai caratteri della necessità o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. Salvis iuribus.”.
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente esponeva quanto segue: aveva intrattenuto con il sig. una relazione affettiva durata circa otto anni senza mai iniziare una CP_2
convivenza né contrarre matrimonio;
da tale relazione in data 8 aprile 2022 in Alessandria era
Per_ nata la figlia la ricorrente è madre di altre due figlie nate da un precedente rapporto sentimentale, più precisamente, nata il [...] e nata il 6 Persona_3 Parte_1
agosto 2006, entrambe a NO RE (AL); rilevava la ricorrente che poco dopo la nascita LL
Per_ figlia le odierne parti - stante i continui litigi - decidevano di interrompere la loro relazione;
parte ricorrente evidenziava che - unitamente al padre di aveva cercato di gestire in Per_1 autonomia il diritto di visita e il mantenimento della figlia, concordando che il padre si sarebbe occupato della minore nei fine settimana durante i quali la madre è solita lavorare e avrebbe corrisposto a titolo di contributo al mantenimento le somme strettamente necessarie per il benessere della piccola.
Rilevava parte ricorrente che – tuttavia - aveva dovuto chiedere molteplici volte l'intervento delle
Forze dell'Ordine in ordine ad alcuni fatti relativi alla gestione della minore da parte del padre;
in particolare esponeva che in più occasioni il padre - con la forza- si era introdotto all'interno della sua abitazione o si recava in luoghi aperti al pubblico ove sapeva di trovare la minore e la strappava dalle braccia della madre portandola con sé e rendendosi irreperibile anche per molte ore.
Tali circostanze veniva descritte in dettaglio nel ricorso riferendo dei singoli episodi.
Con riferimento al mantenimento sottolineava parte ricorrente che il sig. nulla aveva mai ha CP_2
corrisposto alla madre, anzi, chiedeva, del tutto pretestuosamente, un contributo economico relativo ai giorni in cui la nonna paterna si occupava della minore.
In ordine agli aspetti patrimoniali parte ricorrente esponeva di lavorare come commessa in un centro commerciale percependo una retribuzione mensile di 1.400,00 euro;
di vivere con le tre figlie vive in un alloggio condotto in locazione ad Arquata CR (AL) ove corrisponde a titolo di canone di locazione la somma di € 270,00 mensili, oltre le spese condominiali, mentre il sig. CP_2
ha sempre vissuto in un immobile di proprietà della sua famiglia sito a Pozzolo Formigaro (AL);
Sulla scorta di tali premesse parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “In via preliminare:
Disporre la limitazione delle frequentazioni tra la minore e la compagna del padre sino a quando la
Per_ piccola non avrà consolidato i propri rapporti affettivi con il nucleo famigliare e raggiunto la giusta consapevolezza per comprendere che la nuova figura non si sostituisce a quella genitoriale
(nei week-end di pertoccanza del padre quest'ultimo non dovrà permettere il né portare la piccola
Per_ a casa della compagna) al fine di evitare che la minore subisca un pregiudizio. In via principale: Disporre l'affidamento condiviso della minore con collocamento prevalente e residenza presso l'abitazione della madre;
Statuire con urgenza che il padre possa vedere e tenere con sé la minore due week-end al mese secondo il principio dell'alternanza dal sabato mattina alle ore 10.00
Per_ quando il padre andrà a prendere a casa della madre e la riaccompagnerà la domenica sera alle ore 21.00 (gli orari dovranno essere rispettati rigorosamente dal padre). Sino al mese di settembre / ottobre quando la minore inizierà a frequentare la scuola materna, il lunedì e il martedì sarà affidata alle cure della nonna paterna presso la di lei abitazione a Basaluzzo e più precisamente la madre accompagnerà la minore al mattino prima di recarsi al lavoro e il padre la riaccompagnerà a casa della stessa alle ore 20.00 (considerando che il sig. finisce di lavorare alle ore 16.00 / 17.00 CP_2 avrà la possibilità di vedere la minore sino a quando non la riaccompagnerà dalla madre). Dal mese di settembre / ottobre quando la minore frequenterà la scuola materna, la madre accompagnerà la piccola all'asilo prima di andare al lavoro mentre il padre potrà andare a prendere la minore all'uscita e stare con lo stesso fino alla sera alle 20.00 quando riaccompagnerà la minore a casa della madre;
Il mercoledì la minore sarà affidata alle cure della sorella della madre e dal mese di agosto potrà essere affidata alla sorella che, nel mese di agosto, raggiungerà la maggiore età; Le giornate di giovedì e venerdì (in cui la ricorrente solitamente è a riposo dal lavoro) la minore rimarrà a casa della madre;
qualora in uno dei giorni indicati, la sig.ra dovesse Controparte_1
Per_ recarsi al lavoro, sarà la stessa a contattare la di lei sorella affinché possa accudire la piccola Il sig. potrà trascorrere con Cloe 15 giorni non consecutivi nel corso di tutto l'anno solare CP_2
mentre durante le vacanze estive almeno 7 giorni consecutivi (dei 15 suddetti), con pernottamento nei 7 (o più) giorni consecutivi. Il padre dovrà comunicare il luogo di villeggiatura col nominativo del posto ove soggiornerà, garantendo alla madre il contatto quotidiano con la figlia. Uguale
Per_ impegno si assume la madre quando trascorrerà le vacanze con la piccola Il periodo di vacanza dovrà essere comunicato all'altro genitore entro e non oltre il mese di maggio di ogni anno;
La minore trascorrerà le principali festività di Natale e Pasqua con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza; parimenti, le feste di compleanno della bimba saranno trascorse con alternanza annuale tra i genitori, tenendo conto dei desideri della figlia;
Disporre, stante gli episodi descritti in narrativa, il contatto telefonico, almeno una vola nell'arco della giornata, tra madre e minore ogni qual volta la stessa si troverà con il padre;
Disporre che il padre versi a titolo di contributo al mantenimento € 250,00 sino a quando la minore sarà accudita dalla nonna paterna ossia fino a quando non frequenterà l'asilo; da quel momento il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento € 350,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre alle spese straordinarie in ragione del 50% così come determinate e definite dal Protocollo utilizzato dal
Tribunale di Alessandria e sottoscritto il 20 luglio 2016, da intendersi parte integrante del presente ricorso. Vinte le spese di lite”.
Si costituiva nel giudizio la parte resistente contestando la ricostruzione dei fatti proposta da parte ricorrente, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale Illustrissimo, contrariis reiectis, disporre che:
1. disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocazione Per_1
prevalente della stessa presso la casa paterna;
2. la madre potrà vedere e tenere con sé la minore due giorni a settimana giovedì e venerdì in concomitanza con il proprio riposo dal lavoro.
3. La minore potrà trascorrere con ciascun genitore le festività natalizie e pasquali secondo il criterio dell'alternanza e le vacanze estive – allo stato - per due settimane non consecutive con ciascun genitore.
4. Le spese di tutoring scolastico per la minore saranno sostenute nella misura del 50 % in capo a ciascun genitore così come le spese straordinarie, previamente concordate, da intendersi quelle scolastiche, ludiche, sportive e mediche il tutto secondo le indicazioni di cui al Protocollo in vigore presso Codesto Ill.mo Tribunale,
5. la signora versi mensilmente all'ex compagno, quale contributo al mantenimento la CP_1 minore, l'importo complessivo di € 350,00 da adeguarsi in base agli indici Istat, o la somma veriore che l'Ill.mo Tribunale vorrà determinare;
assegno unico della minore a favore del dottor CP_2
6. si insta per licenziamento di consulenza tecnica in ordine alla verifica della capacità genitoriale in capo ai genitori;
7. si disponga il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei servizi sociali competenti.
In ogni caso in via istruttoria:
- oltre al licenziamento di consulenza tecnica come sopra affermato volt a comprendere la capacità genitoriale;
- si insta per la ammissione dei seguenti capitoli di prova da sottoporre ad interrogatorio formale di parte ricorrente e testimoni.
- Si insta altresì laddove formulati ed ammessi per la prova contraria con i testi ivi indicati sui capitoli avversari.
1. Vero che la relazione tra il dottor e la signora si interrompeva CP_2 CP_1
Per_ ancora prima della nascita della piccola avvenuta nell'aprile dell'anno 2022
2. Vero che al quinto mese di gravidanza la signora aveva confessato al Controparte_1
resistente di essere in attesa di una bimba e che il padre fosse lui
3. Vero che il dottor – una volta nota la gravidanza - si rendeva disponibile a seguire la ex CP_2
compagna prodigandosi laddove poteva
4. Vero che dopo la nascita della minore il dottor per qualche tempo si trasferiva a vivere a CP_2
Per_ casa della ex compagna per potere seguire i primi momenti di vita della piccola e per potere aiutare la signora con la bambina CP_1
5. Vero che ancor prima della nascita veniva diagnosticata una rara patologia alla piccola e che il dottor seguiva la gravidanza della propria ex compagna con costanza ed attenzione CP_2
6. Vero che il signor ha introdotto nella vita della minore la propria attuale compagna CP_2
gradualmente e solo dopo circa un anno e mezzo dalla nascita della stessa ed anche dopo che il rapporto tra gli stessi si era consolidato
7. Vero che la minore è a conoscenza del fatto che la attuale compagna del signor sia una CP_2
amica del papà – consapevole che la stessa sia soggetto differente dalla propria mamma e che la piccola chiama con il nome di battesimo ( ) ovvero “amo”, poiché così è il nomignolo che il Per_4
papà le ha attribuito in via confidenziale
8. Vero che il signor in più occasioni nel corso di questi due anni e mezzo di vita della minore CP_2
si è trovato costretto a contattare le autorità (Carabinieri) per poter conoscere il luogo ove si trovasse la minore, con chi la stessa fosse, come la stessa si trovasse, stante il diniego della signora di riscontrare le richieste del resistente CP_1
9. Vero che la signora in più occasioni nel corso di questi due anni e mezzo si rendeva CP_1
irreperibile addirittura – al fine di evitare di dare riscontro all'ex compagno – giungendo a spegnere il cellulare ovvero a bloccare l'utenza del signor sul canale Whatsapp CP_2
10. Vero che in data 17.5.2024 la minore si trovava con la propria madre in quanto a casa da lavoro e le parti concordavano che la sera la piccola sarebbe stata consegnata al padre, potendo con lo stesso cenare
11. Vero che la compagna del dottor si era recata a casa del medesimo che la attendeva per la CP_2
cena unitamente alla minore e che appena arrivata consumavano il cibo
12. vero che per il weekend del 29/30 giugno le parti concordavano – come di consueto – che il padre tenesse la minore con sé per riaccompagnarla dalla madre la sera della domenica 30 giugno in quanto la stessa per il fine settimana era impegnata a lavoro tutto il giorno
13. Vero che la sera del 29.6.2024 la compagna del dottor veniva contattata dai Carabinieri in CP_2
quanto agli stessi si era rivolta la signora dichiarando di non sapere dove fosse la minore CP_1
14. Vero che nelle circostanze di tempo e luogo di cui al capitolo precedente la coppia si trovava in una pizzeria nel Pavese dopo avere assistito unitamente alla piccola (che in quel momento si era addormentata sul passeggino) ad uno spettacolo di ballo
15. Vero che dopo avere consumato la cena il signor rientrava unitamente alla bambina CP_2
presso la propria residenza in Pozzolo Formigaro
16. Vero che in data 5.7.2024 (venerdì sera) nonostante i soliti accordi per cui il venerdì sera la minore solitamente resta con il padre la signora impediva alla minore – in luogo pubblico CP_1 – di andare a salutare il papà che nel frattempo era giunto per prelevare la piccola e consentiva che la piccola andasse dal papà solo dopo che sopraggiunse una amica della ricorrente.
17. Vero che in data 8.7.2024 la signora dichiarava che la minore fosse stata affidata alla CP_1
zia materna in quanto ella si trovava impegnata a lavoro
18. Vero che nelle circostanze di tempo e luogo di cui al capitolo precedente il signor si CP_2 recava dalla piccola ed ad aprirgli la porta era l'altra figlia della ex compagna la quale confermava che la minore era con lei – soggetto peraltro in allora minorenne in assenza della zia materna
19. Vero che le visite del padre alla minore e l'affido della stessa al resistente sono dettati unicamente dalle disposizioni della signora la quale decide senza parere altrui come CP_1
Per_ organizzare la vita della piccola
20. Vero che sia il dottor che i propri genitori che hanno spesso la minore (lunedì – martedì e CP_2
mercoledì) soggiacciono alle decisioni della ricorrente nel timore che la stessa impedisca loro di vedere la piccola
21. Vero che prima della partenza per le vacanze dei nonni paterni per l'estate 2024 la signora Per_ ha impedito loro di salutare la piccola a causa di una discussione che la stessa pochi CP_1
giorni prima ebbe con la nonna paterna
22. Vero che sin dalla nascita della minore il signor ha contribuito al mantenimento della CP_2
piccola la quale nelle giornate di lunedì – martedì e mercoledì (salvo rari mercoledì in cui la stessa è con la zia materna) consuma tutti i pasti a casa dei nonni paterni, nonché dal venerdì sera alla domenica sera si trova ad essere affidata alle cure paterne, risultando affidata alle cure della mamma di fatto per le giornate di giovedì e venerdì
23. Vero che con riferimento alla richiesta di rinvio di visita medica della minore avvenuta nel corso dell'estate 2024 il dottor aveva preso contatto con i medici i quali confermavano la CP_2
possibilità di rinviare la suddetta visita di qualche giorno
24. Vero che il dottor comunicava il rinvio alla signora CP_2 CP_1
25. Vero che alle visite mediche la signora chiedeva la presenza dell'ex compagno per CP_1
una maggior comprensione della lingua e delle direttive mediche
26. Vero che in occasione della visita medica presso l'Ospedale di Torino del 11.7.2024 il dottor ha dovuto intrattenere conversazioni di circa 12 ore (messaggi Whatsapp) prima di potere CP_2
concordare la organizzazione del viaggio per la visita medica della minore 27. Vero che nel corso della estate 2024 – un sabato sera – la signora si presentava sotto CP_1 casa dell'esponente per chiedere della minore (ed in macchina aveva con sé le figlie minorenni) contattando i carabinieri i quali giungevano sul posto e si accertavano che la piccola fosse in casa con il papà e tentavano di calmare la stessa chiedendole di rientrare al proprio domicilio
28. Vero che la signora ha impedito per l'estate 2024 (oltre che per quella precedente) al CP_1
padre di trascorrere periodi di vacanza al mare o in luoghi di villeggiatura con la minore
29. Vero che nella settimana del 19 – 24 agosto 2024 la signora si recava in vacanza con CP_1
la minore senza comunicare al resistente ove fosse e con chi
30. Vero che in data 17.8.2024 il Dottor si recava dapprima alla stazione dei Carabinieri di CP_2
ER CR e poi di NO RE in quanto la madre ometteva di informare lo stesso su dove si trovasse e con chi fosse la minore in quanto la medesima era impegnata al lavoro
31. Vero che nelle circostanze di luogo e tempo di cui al capitolo precedente il resistente tentava invano di prendere contatto con la zia materna la quale ometteva di rispondere al telefono
32. Vero che la signora al carabiniere che la contattava dichiarava che la minore stesse CP_1
bene e di omettere di riferire al padre della bambina ove la stessa si trovasse
33. Vero che in data 13.8.2024 la signora si recava a casa dei nonni paterni per prelevare CP_1 la bambina ed inscenava di essere stata toccata e/o spinta dall'ex compagno mentre questi si stava allontanando, senza tuttavia trovare conferma dai soggetti presenti
34. Vero che in data 29.8.2024 la signora giungeva ad una visita della minore in assenza CP_1 del dottor in quanto lo stesso tentava di accordarsi per raggiungere l'ospedale dei Alessandria CP_2
insieme senza ottenere riscontro
35. Vero che all'appuntamento giunse puntuale il Dottor ed allo stesso il medico si CP_2
raccomandava di non nutrire la minore solo con il latte a causa delle patologie da cui la stessa è affetta, giungendo anche a discutere con la signora sul punto CP_1
36. Vero che il dottor a causa delle patologie cui è affetta la minore ha creato un gruppo CP_2
whatsapp includendo oltre a se stesso anche la propria madre e la signora ove viene CP_1
quotidianamente indicato cosa la minore abbia mangiato ai pasti, sollecitato dal personale medico che ha in cura la minore
37. Vero che dal suddetto gruppo la signora giunge puntualmente – una volta inserita – ad CP_1
abbandonare la conversazione per 4 volte 38. Vero che la signora percepisce Euro 700,00 a titolo di contributo al mantenimento per CP_1 le altre due figlie minorenni dall'ex compagno
Con provvedimento del 29 agosto 2024 il Giudice originariamente designato adottava il seguente provvedimento provvisorio sulla scorta di conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti: “Il
Giudice sente le parti. Rispetto all'iscrizione alla materna, parte resistente dichiara che trattasi di iscrizione anticipata perché la minore non ha ancora compiuto tre anni e che ritiene sia prematura anche in considerazione dello specifico regime alimentare che deve seguire. Le parti concordano in via provvisoria la seguente disciplina della frequentazione: la minore trascorrerà presso i nonni paterni, con la presenza del padre a partire dalle 15:30, le giornate del lunedì, martedì e mercoledì, la madre accompagnerà la minore alle ore 10:00 presso i nonni, il padre riaccompagnerà poi la minore presso il luogo di lavoro della madre alle ore 20:30; al giovedì ed al venerdì la minore trascorrerà l'intera giornata ed il pernottamento con la madre, nel fine settimana la minore trascorrerà con il padre l'intera giornata del sabato e della domenica con pernottamento nelle giornate del sabato e della domenica o della domenica e del lunedì a fine settimana alterni;
nel fine settimana la madre accompagnerà la minore presso l'abitazione del padre alle ore 10:00 ed il padre la riaccompagnerà presso l'abitazione materna alle ore 20:30 nelle giornate in cui non
è previsto il pernottamento. Le parti concordano di iscrivere la minore alla scuola materna solo dopo il compimento del terzo anno di età. Il Giudice In via provvisoria ed urgente, in recepimento dell'accordo raggiunto dalle parti sul punto:
AFFIDA la minore , nata in Alessandria in data [...], in [...] condiviso, a Per_1
entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con residenza anagrafica presso la madre;
Per_ DISPONE che trascorra presso i nonni paterni, con la presenza del padre a partire dalle
15:30, le giornate del lunedì, martedì e mercoledì (la madre accompagnerà la minore alle ore
10:00 presso i nonni, il padre riaccompagnerà poi la minore presso il luogo di lavoro della madre alle ore 20:30); al giovedì ed al venerdì la minore trascorrerà l'intera giornata ed il pernottamento con la madre, nel fine settimana la minore trascorrerà con il padre l'intera giornata del sabato e della domenica con pernottamento nelle giornate del sabato e della domenica o della domenica e del lunedì a fine settimana alterni;
nel fine settimana la madre accompagnerà la minore presso
l'abitazione del padre alle ore 10:00 ed il padre la riaccompagnerà presso l'abitazione materna alle ore 20:30 nelle giornate in cui non è previsto il pernottamento;
RINVIA per l'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. e per le consequenziali determinazioni all'udienza già calendarizzata in data 21.11.2024, ore 10:30”. Successivamente all'udienza del 28 novembre 2024 – alla luce della relazione dei SS.SS. - la causa veniva rinviata al 18 dicembre 2024 al fine di giungere ad definizione congiunta anche degli aspetti economici.
All'udienza del 18 dicembre 2024 mutava il magistrato originariamente designato per la decisione
(in congedo per maternità) e la causa veniva nuovamente rinviata al fine di formalizzare gli accordi sostanzialmente già raggiunti fra le parti.
I data 16 aprile 2025 – a seguito di esplicita richiesta - il Giudice modificava i provvedimenti provvisori precedentemente assunti a seguito di istanza congiunta.
All'udienza del 27 maggio 2025 il giudice assegnatario dava atto che era pervenuta la relazione del CSP del 23 maggio 2025.
Il procuratore di parte resistente chiedeva la revoca del provvedimento provvisorio del 16 aprile
2025 con assegnazione di tempo paritario ad entrambi i genitori a tutela della bigenitorialità stante Per_ la disponibilità del padre a tenere con sé per un tempo maggiore.
Il procuratore di parte ricorrente chiedeva la conferma del provvedimento, con disponibilità a far tenere la figlia dal padre anche tutti i week end, con revoca dei pomeriggi settimanali, ma al contempo l'indicazione di un contributo al mantenimento che indica in euro 350,00 mensili oltre rivalutazione. A tal fine il resistente sig. dichiarava di percepire una retribuzione di euro CP_2
1600,00 – 1700,00 nell'attualità. La sig.ra dichiarava di guadagnare 1700,00 con un costo CP_1
Per_ di locazione di euro 500,00, con assegno unico di euro 50,00 per
Il Giudice si riservava ed adottava un nuovo provvedimento provvisorio del seguente tenore: “Lette le richieste dei procuratori delle parti rassegnate nel corso dell'udienza del 27 maggio 2025; letta la relazione del CSP di NO del 23 maggio 2025 in cui viene ribadita la notevole conflittualità fra i genitori di cui si è dato conto nel provvedimento del 14 aprile 2025; rilevata che non sono intervenute modifiche della situazione personale delle parti che rendano necessaria una modifica dei provvedimenti provvisori adottati in data 14 aprile 2025; ritenuto – tuttavia - che al fine di consentire una maggiore frequentazione della figlia con il padre, ed evitare al contempo continui trasferimenti della minore fra i genitori, può essere disposta la modifica del citato provvedimento provvisorio (nella prospettiva di un futuro ed auspicabile Per_ accordo fra le parti) nel senso proposto dalla ricorrente consentendo, pertanto alla minore di trascorrere tutti i week end presso il padre, con revoca degli incontri infrasettimanali;
ritenuto necessario prevedere una somma a titolo di contributo al mantenimento in considerazione del fatto che la minore trascorrerà con la madre 5 giorni e con il padre 2 giorni;
dato atto del reddito dei due genitori sostanzialmente equivalente;
dispone a parziale modifica del provvedimento del 14 aprile 2025 e della disponibilità in tal senso dimostrata dalla parte Per_ ricorrente, che la minore trascorra con il padre tutti i week end dal venerdi alle ore 15,00 fino alla domenica alle ore 19,00, con revoca dei giorni infrasettimanali che venivano indicati quale periodo ulteriore da trascorrere con il genitore. Dispone che il padre versi alla ricorrente a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore la somma di euro 250,00 entro il giorno 5 di ogni mese oltre rivalutazione ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal protocollo vigente nel Tribunale di Alessandria. Conferma nel resto il provvedimento del 14 aprile
2025. Fissa per la prosecuzione del giudizio, per l'eventuale esame di proposte di definizione congiunte della controversia, o per l'esame delle istanze istruttorie, l'udienza già fissata dal 19 giugno 2025 ore 10,30. Si comunichi alle parti a cura della cancelleria”.
In data 4 giugno 2025 il difensore di parte ricorrente depositava telematicamente la copia del provvedimento con cui era stata adottata da parte del GIP presso il Tribunale di Torino nei confronti del resistente sig. , la misura cautelare del divieto di avvicinamento dello CP_2
Per_ stesso resistente nei confronti della ricorrente e della figlia ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per i reati di atti persecutori (art. 612-bis c.p.) e violenza sessuale (art. 609-bis c.p.).
In particolare, il G.I.P disponeva nei confronti del resistente sig. il divieto di avvicinamento CP_2
a una distanza inferiore a 500 metri dalla sig.ra e dalle di lei figlie, inclusa la figlia minore CP_1
Per_
con divieto di comunicazione. In particolare il Gip estendeva il divieto di avvicinamento
Per_ anche alla minore "onde garantirne la loro tutela psico-fisica".
La citata misura veniva specificamente motivata dalla necessità di tutelare l'incolumità delle persone offese, stante la "spregiudicatezza dell'indagato" e il "progressivo peggiorare della condotta persecutoria attuata, ancora in itinere".
All'udienza del 19 giugno 2025 il Giudice assegnatario rinviava la causa all'udienza del 6 novembre 2025 per il trattenimento in decisione assegnando alle parti termini per la precisazione delle conclusioni, per comparse conclusionali e repliche.
All'udienza del 6 novembre 2025 sulle conclusioni delle parti tempestivamente rassegnate, la causa veniva trattenuta per la decisione collegiale.
Motivi della decisione Per_
1. Sull'affidamento della minore
Come è noto, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza” (così, tra le altre, Cass. 19.6.2008, n. 16593). Nel caso di specie, dalla relazione del CSP di NO emergeva – come già evidenziato da parte del
Giudice designato nei provvedimenti provvisori - una situazione di notevole conflittualità fra i genitori: si legge – infatti - nella citata relazione “… L'Assistente Sociale scrivente in seguito alla richiesta da parte di codesta Autorità giudiziaria ha svolto dei colloqui con i genitori della minore,
Per_ una visita domiciliare presso l'abitazione della madre con presente e una visita domiciliare presso l'abitazione del padre in presenza della minore”. Le conflittualità fra i genitori vengono così descritte da parte del CSP di NO: “…La sig.ra riferisce all'Assistente Sociale scrivente CP_1
Per_ di essersi separata dal padre di da circa due anni a causa di tradimenti anche quando si trovava in stato di gravidanza;
la signora riporta delle difficoltà nell'organizzazione con il sig. relative CP_2
Per_ alla gestione di nel corso dell'estate tra i due genitori ci sono stati diversi diverbi e momenti di tensione, anche con l'intervento delle forze dell'ordine dovuti alla mancata organizzazione relativa agli incontri e dove traspariva la necessità di una calendarizzazione, in quanto la comunicazione tra i due risulta essere spesso difficoltosa. Nelle discussioni avvenute, che qualche volta hanno interessato anche l'Assistente Sociale scrivente per essere coinvolta, era presente la minore che assisteva alle liti telefoniche attraverso il vivavoce. I racconti riferiti dai genitori sono spesso contrastanti e riferiscono realtà differenti alle quali è difficile dare una cornice corretta;
la signora, ad esempio, riferisce che di tanto in tanto potrebbe occuparsi della piccola anche sua sorella e che è il padre a volere che la bambina sia accudita esclusivamente dai nonni paterni in assenza dei Per_ genitori mentre il padre dice di non avere problemi se passa del tempo con la zia materna”.
La minore, riferisce nella citata relazione il CSP di NO “…. è una bambina di 2 anni e mezzo che appare serena, vivace, molto socievole, un pochino minuta rispetto all'età in quanto è nata senza cistifellea e ciò la porta a dover eseguire delle analisi con regolarità, i genitori in merito riferiscono che la situazione risulta essere sotto controllo. La minore abita con la madre e due sorelle (figlie della sola madre) di 12 anni e di 18 anni, ad Arquata CR in un appartamento in Per_3 Pt_1
Per_ locazione. frequenta con regolarità entrambi i genitori che sono supportati nella gestione della piccola dai nonni paterni che abitano a Basaluzzo, la sig.ra riferisce di non avere più i CP_1
genitori, di avere sul territorio due sorelle che sarebbero disponibili ad aiutarla di tanto in tanto con
Per_ la bambina. attualmente non sta frequentando la scuola dell'infanzia, come vorrebbe la madre, in quanto il padre della minore ritiene non sia opportuno non avendo ancora compiuto 3 anni, avendo qualche problema con l'alimentazione (riferiscono lentezza nel mangiare) e non avendo raggiunto completamente il controllo sfinterico” .
I genitori della minore vengono così descritti nella indicata relazione: “…. il padre della minore abita a Pozzolo Formigaro in una appartamento di proprietà dei genitori, ha una relazione con una nuova compagna , sig.ra , da circa due anni con il quale convive nei weekend. Il Sig. Persona_5 Per_ dopo il lavoro si dirige verso l'abitazione dei genitori dove si trova nei giorni che CP_2
spettano al papà e in cui la madre lavora e trascorre con la piccola il pomeriggio o casa dei nonni Per_ oppure la porta presso la sua abitazione a Pozzolo Formigaro. I genitori di si stanno occupando di far raggiungere alla minore il controllo sfinterico, il padre della minore riferisce che nel corso del
Per_ mese di ottobre per tre volte ha fatto la pipì in auto quando è stata riportata dalla madre, cosa che non stava più accadendo a casa già da qualche tempo …..I genitori riferiscono che prima dell'intervento dell'Autorità giudiziaria si organizzavano autonomamente, con molte difficoltà, per tenere la figlia tendenzialmente in base agli impegni lavorativi soprattutto della sig.ra che CP_1
lavorando all'outlet di ER CR presso un negozio per 40 ore settimanali, con turni variabili, molto spesso lavora l'intera giornata e nei weekend e riferisce di essere di riposo nei giorni di Giovedì e Venerdì. Il sig. lavora all'ASL Al a NO RE presso l'Ufficio del Servizio CP_2
Igiene e Sanità Pubblica con orario 8,00 -16,00 ( dal Lunedì al Venerdì). …. Il sig. ha una CP_2
nuova relazione, l'attuale compagna non è ben accetta dalla madre della minore che non gradisce
Per_ che trascorra il tempo con questa persona, anche se ciò appare molto complesso in quanto la bambina trascorre tutti i weekend con il papà. L'Assistente Sociale scrivente ha avuto modo di conoscere la sig.ra che è apparsa molto adeguata e rispettosa della situazione e attenta ai Per_4
Per_ bisogni della piccola Il sig. riferisce che con la madre della minore nonostante ci sia CP_2
stata una regolamentazione delle visite risulta difficile la comunicazione, spesso viene bloccato e poi sbloccato nelle chat, non vengono comunicati giorni di ferie e cambi turno”.
Peraltro l'ordinanza cautelare emessa dal G.I.P. di Torino si fonda su un compendio indiziario che descrive un comportamento "persecutorio", caratterizzato da minacce, molestie, violenza fisica e psicologica, che sarebbe culminato in un episodio di violenza sessuale commesso "in presenza Per_ della minore . Il GIP ha inoltre individuato un "attuale e concreto pericolo" di reiterazione di
"delitti della stessa specie", sottolineando "l'impossibilità di fare affidamento sulla capacità di autocontrollo dell'indagato" (cfr. ordinanza GIP di Torino del 30 maggio 2025 in motivazione ove vengono descritte in modo analitico le condotte contestate al resistente ed i riscontri oggettivi ed individualizzanti).
Viene quindi delineata una ipotesi di violenza assistita come declinata da Cass. 7409/2025 (cfr. in particolare punto 8) in cui – in applicazione della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell'11 maggio 2011, ratificata anche dalla UE e quindi vincolante per tutti gli Stati membri - si afferma che con tali condotte viene leso il diritto del bambino a vivere in un ambiente sano ed armonioso;
pertanto quanto i comportamenti violenti o aggressivi siano - seppure provvisoriamente – accertati, il Giudice civile deve adottare misure idonee a proteggere le vittime dalla possibile reiterazione di questi comportamento e da contatti con un genitore inadeguato (cfr. Cass. N. 4595 del 21.2.2025).
Nel caso concreto, pertanto, si è in presenza di una acclarata situazione di alta conflittualità fra i genitori che letta unitamente al citato provvedimento cautelare del GIP di Torino - porta a ritenere sussistenti i presupposti per derogare alla regola generale dell'affidamento condiviso almeno fino a quando i gravi fatti descritti nell'ordinanza di misura cautelare non saranno smentiti dall'esito delle indagini.
In presenza di tali elementi – che dovranno tuttavia trovare conferma nella ulteriore fase del giudizio penale - appare tuttavia necessario al fine di tutelare il “preminente interesse del minore” disporre l'affidamento super esclusivo in favore della ricorrente ai sensi dell'art. 337 quater terzo comma c.c., con collocazione della minore presso la madre, stante la tenera età della stessa e la presenza delle sorelle presso l'abitazione della ricorrente.
Per_
2. Sulla frequentazione della minore con il genitore non collocatario prevalente.
In regime di affidamento condiviso, la scelta in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore è rimessa in primo luogo agli accordi tra i genitori e solo in difetto di accordo al regolamento giudiziale, che ha natura sussidiaria e si limita a fissare la “cornice minima” dei tempi di permanenza. Tuttavia, la cornice minima data dal giudice deve essere pienamente adeguata alle esigenze delle famiglia e all'interesse dei minori, poiché deve potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati e segnatamente dei fine settimana interi, e tempi infrasettimanali, garantendo una certa continuità di vita in questi periodi, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore collocatario. Vi è invero una sensibile differenza tra regolare i tempi di permanenza e limitarli significativamente: e per adottare limitazioni al diritto e dovere dei genitori di intrattenere con i figli un rapporto continuativo, è necessario dimostrare che da ciò può derivare pregiudizio al minore. Il preminente interesse del minore, infatti, cui deve essere conformato il provvedimento del giudice, può considerarsi composto essenzialmente da due elementi: mantenere i legami con la famiglia (a meno che non sia dimostrato che tali legami siano particolarmente inadatti) e potersi sviluppare in un ambiente sano.
Nel caso concreto la gestione e la frequentazione della minore con il genitore non collocatario prevalente sono stati oggetto in un primo momento di conclusioni congiunte e successivamente di due richieste di modifica dei provvedimenti provvisori che venivano adottati, a conferma da un lato della conflittualità genitoriale, dall'altro dell'incapacità delle odierne parti di trovare una soluzione che tenga conto dei rispettivi impegni lavorativi e del superiore interesse della minore. Da parte del CSP di NO erano stati evidenziati i problemi nella gestione quotidiana della minore
(che non sono stati superati nemmeno dopo il provvedimento del 29 agosto 2024 da parte del
Giudice originariamente designato per la trattazione, a seguito di accordi congiunti) nel modo seguente: “… La bambina con l'attuale calendarizzazione molto spesso si sveglia presto per essere portata a casa dei nonni e alla sera deve fare rientro ad un orario che è difficoltoso per l'organizzazione della cena, inoltre gli “scambi” della minore avvengono prevalentemente nei parcheggi o del lungo di lavoro della madre o altrove e cambiano di frequente in base ad accordi presi tramite sms, il sig. riferisce che spesso la madre non rispetta gli orari prestabiliti, chiede CP_2
di cambiare organizzazione per il weekend comunicando e cambiando organizzazione all'ultimo.
Emerge che raramente riescono a favorire delle modifiche alla calendarizzazione vigente, qualora ci sia necessità di cambiamenti per motivi di lavoro, faticando ad organizzarsi nell'interesse della minore”. Le conclusioni cui era giunto il CSP di NO erano pertanto nel senso che “…Questo tipo di organizzazione risulta essere complessa e non adeguata all'età della bambina in quanto deve fare spostamenti in auto giornalieri in orari non consoni alle sue esigenze, inoltre ci sono molti scambi tra i genitori che andrebbero ridotti poiche' tendono ad alimentare discussioni”.
A seguito di tali indicazioni era stata adottata con provvedimento del 27 maggio 2025 una collocazione maggiormente stabile della minore, riducendo al minimo gli spostamenti in auto che erano spesso frutto di ulteriori incomprensioni e discussioni fra i genitori.
Tale precario equilibrio previsto con l'ordinanza del 27 maggio 2025 da parte del Giudice assegnatario, deve - tuttavia – essere rivisto alla luce della misura cautelare adottata nei confronti del resistente di cui più sopra si è dato conto;
le prescrizioni di tale misura impongono al Collegio di modificare – anche sotto tale aspetto - il provvedimento provvisorio adottato dal Giudice Per_ designato, stante il divieto di avvicinamento del resistente anche nei confronti della minore
Le considerazioni già espresse in tema di “violenza assistita” descritte nell'ordinanza di misura cautelare del Gip di Torino impongono una sospensione dei rapporti padre figlia in attesa degli ulteriori accertamenti e del vaglio processuale.
Deve pertanto essere disposta la sospensione della frequentazione della minore con il padre, quanto meno nella vigenza della misura cautelare del GIP di Torino sopra indicata.
Per_
3. Sulla quantificazione del contributo al mantenimento della figlia minore da parte del padre
La giurisprudenza ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicofisico del figlio. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i coniugi a far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione
Tale principio trova conferma nel testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Nel caso di specie, la quantificazione prevista nel provvedimento provvisorio del 27 maggio 2025 deve essere rivista ed aumentata alla luce del fatto che la minore – non potendo incontrare il padre
– deve necessariamente trascorrere tutta la settimana a casa della madre, con conseguente aumento degli oneri di mantenimento.
Ritiene pertanto il Tribunale che l'originaria somma di euro 250,00 prevista nell'ordinanza del 27 maggio 2025 – stabilita in considerazione del reddito mensile sostanzialmente equivalente di entrambi i genitori (cfr. p.v. del 27 maggio 2025) - debba essere aumentata ad euro 300,00 da pagarsi mediante bonifico bancario sul conto indicato dalla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT annuale oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo in vigore nel Tribunale di Alessandria.
4. Sulle spese del giudizio
Le spese di lite liquidate, in applicazione del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M.
147/2022), vengono quantificate in complessivi Euro 4.000,00 oltre spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, ed accessori di legge, e devono essere poste a carico del resistente in virtù del principio della soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
dispone l'affidamento super esclusivo ex art. 337 quater c.c. della minore alla madre, sig.ra Per_1 con collocamento presso l'abitazione materna. Controparte_1
Sospende
la frequentazione del padre sig. con la minore in considerazione della misura CP_2
cautelare del GIP presso il Tribunale di Torino attualmente in atto;
dispone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra CP_2 Controparte_1
Per_
a titolo di contributo per il mantenimento della figlia un assegno mensile di euro
[...]
300,00 a versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT ed oltre al 50% delle Spese straordinarie.
NA
parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in euro 4.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, camera di consiglio del 18 novembre 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Giuseppe Bersani) (Dott. Paolo Rampini)