Sentenza 21 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/01/2002, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 0-062 0 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G. N. 7615/99 Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Cron. 1632 Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Ud. 29/10/01 1 Dott. Maura LA TERZA Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SEN T ENZA sul ricorso proposto da: VILLA GIOSE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 59, presso lo studio dell'avvocato MIRIGLIANI RAFFAELE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente contro elettivamente domiciliato in ROMA VIA ELIA ANTONIO, DARDANELLI 13, presso lo studio dell'avvocato TANGARI SALVATORE, che lo rappresenta e difende unitamente PITINGOLO DOMENICO, giusta delega in2001 all'avvocato 4116 atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 544/98 del Tribunale di CROTONE, depositata il 19/12/98 R.G.N. 261/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/01 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ON MARTONE che ha concluso per l'accoglimento, per quanto di ragione, del primo e del secondo motivo del ricorso ed assorbito il terzo. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 19 dicembre 1998 il Tribunale di Crotone rigettava l'appello proposto dalla srl Villa Giose avversO la sentenza resa dal locale Pretore del lavoro con cui era stato dichiarato illegittimo il licenziamento intimato al lavoratore avviato obbligatoriamente ai sensi della legge n. 482 del 1968 EL ON e con cui la medesima società era stata condannata alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento dei danni pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione. Il Tribunale rigettava in primo luogo il motivo d'appello relativo W alla dedotta nullità del ricorso introduttivo, affermando che la stessa non sussiste in caso di mancata indicazione delle disposizioni di legge di errata qualificazione degli istituti giuridici da applicare, giacché la qualificazione giuridica dei fatti spetta al giudice;
né erano stati utilizzati indifferentemente i termini quali "reintegrazione” e "riassunzione", avendo il ricorrente chiesto sempre la reintegrazione nel posto di lavoro. Affermava poi il Tribunale che la lettera di comunicazione all'UPLMO dell'avvenuta assunzione, benché sottoscritta dal lavoratore per accettazione anche del patto di prova, non era idonea ad integrare l'atto scritto richiesto dall'art. 2096 cod. civ., per una duplice ragione : perché quando, come nella specie, la legge richiede ad substantiam la forma scritta, necessario che il documento costituisca l'estrinsecazione formale e diretta della volontà contrattuale e sia posto in essere al fine specifico di manifestare tale volontà, mentre tale non poteva considerarsi la lettera di comunicazione all'UPLMO; sia perché nella medesima lettera non erano precisate le mansioni assegnate e sulle quali doveva vertere la prova, giacché, essendo stato indicato solo il livello di inquadramento, in cui sono comprese una serie di mansioni eterogenee e diverse tra loro, mancava l'indicazione specifica per potersi considerare assolto l'onere della forma ex art. 2096 cod. civ. Conseguiva perciò, secondo il Tribunale, l'automatica conversione dell'assunzione come definitiva fin dall'inizio e quindi l'impossibilità di licenziare per mancato superamento della prova. Avverso detta sentenza la società propone ricorso affidato a tre motivi, illustrati da memoria. Resiste il lavoratore con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE denunziaCon il primo motivo la società ricorrente violazione degli artt. 414 e 112 cod. proc. civ. nonché difetto di motivazione, assumendo che il ricorrente, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non aveva sempre e solo chiesto la reintegrazione nel posto di lavoro ed inoltre era generica la struttura del ricorso quanto alla causa pretendi;
il riferimento fatto dal Tribunale al principio "iura novit curia" non varrebbe а sanare l'incertezza del petitum e della causa pretendi;
il Tribunale avrebbe altresì dovuto rilevare che non corrispondeva al vero la affermazione contenuta in ricorso per cui il patto di prova non era stato sottoscritto. Il motivo non merita accoglimento. Nel rito del lavoro la valutazione del giudice di merito in ordine alla idoneità delle circostanze indicate dal ricorrente ad assolvere, sotto il profilo della specificità allegazione dei fatti di e della chiarezza, l'onere costitutivi del diritto azionato, imposto all'attore dall'art. 414 cod. proc. civ. a pena di nullità dell'atto si introduttivo, sottrae al sindacato in sede di legittimità se sorretto da congrua motivazione (cfr. Cass. 20 settembre 1997 n. 9328 e primo luglio 1999 n. 6714). Nella specie la doglianza sulla genericità della struttura del ricorso quanto alla causa pretendi, non vale ad inficiare la motivazione del Tribunale, il quale ha inequivocabilmente ritenuto che la pretesa era stata reintegra nel posto di precisata con la richiesta di lavoro. Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa diapplicazione dell'art. 2096 cod. civ. e difetto motivazione, per avere il Tribunale affermato che non era valido il patto di prova ancorché sottoscritto dal lavoratore nel documento inoltrato all'UPLMO, giacché in tal modo era stata rispettata la prescritta forma scritta;
quanto poi alla mancata si conveniva indicazione delle mansioni, nel contratto come rientrante nel livellol'assunzione secondo contrattuale, il quale, trattandosi di personale di fatica non comprende "una serie di mansioni eterogenee e diverse tra loro" come affermato dal Tribunale;
per detto personale sarebbe incongruo richiedere indicazioni più specifiche sulle mansioni da espletare. Neppure questo motivo merita accoglimento. Ed infatti - ancorché non sia condivisibile la sentenza nella parte in cui nega l'adempimento all'onere di forma perché il patto di prova era stato sottoscritto dal lavoratore nella comunicazione all'UPLMO dell'avvenuta assunzione, giacché non è necessario che il documento sia posto in essere al fine specifico ed esclusivo di manifestare la volontà contrattuale in relazione al patto di prova restano tuttavia valide le ulteriori - fatte dal Tribunale sulla inefficacia del considerazioni patto di prova per non essere state precisate le mansioni che ne sarebbero state oggetto. E' stato infatti ritenuto (cfr. Cass. 24 dicembre 1999 n. 14538, 26 maggio 1995 n. 5811) che il patto di prova e apposto al contratto di lavoro deve non solo risultare da atto scritto ma contenere anche la specifica indicazione della mansione da espletarsi, la cui mancanza costituisce patto (con automatica conversionemotivo di nullità del sin dall'inizio) аin definitiva dell'assunzione prescindere dal livello contrattuale dalla natura della e mansione assegnata, atteso che, da una parte la possibilità per il lavoratore di impegnarsi secondo un programma ben definito in ordine al quale poter dimostrare le proprie attitudini, e dall'altra, la facoltà del datore di lavoro di esprimere la propria valutazione sull'esito della prova, presuppongono che questa debba effettuarsi in ordine a compiti esattamente identificati sin dall'inizio. Nella specie la argomentazione del Tribunale sulla insufficiente indicazione del livello di inquadramento, perché nello stesso erano comprese mansioni eterogenee, non viene scalfito dalle critiche svolte in ricorso, nel quale, senza riportare le declaratorie del secondo livello e senza eccepire la violazione di canoni interpretativi, si nega genericamente ed apoditticamente la diversità e la eterogeneità di mansioni, trattandosi di personale di fatica. Con il terzo motivo si denunzia violazione dell'art. 10 della legge n. 604 del 1966 e falsa applicazione dell'art. 18 della legge 300/70 perché fermo restando che le norme ' sui licenziamenti individuali non si applicano al personale in prova, il Tribunale, ritenuto erroneamente che il relativo patto fosse affetto da nullità, aveva reputato assorbite le ulteriori censure mosse alla sentenza di primo grado con cui si evidenziava la 1 legittimità del recesso per esito negativo della prova. Il motivo è inammissibile in quanto attinente, come si ricorso, ad una questione che non vede riconosce in società, giacché correttamente ritenuta soccombente la assorbita dalla affermata irritualità del patto di prova. e le spese delIn definitiva il ricorso va rigettato seguono la giudizio, liquidate come da dispositivo, soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in lire 16.000 (price € 8,26) oltre lire tre milioni per onorari (pania € 1549, 37). Così deciso in Roma il 29 ottobre 2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE потолка ве изя Gunslicher I would IL CANCELLIEREShilla Depositato in Cancellerla oggi, 21 GEN. ZUUZ IL CANCELLERE T R E T O O C N