Sentenza 23 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/01/2003, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2003 |
Testo completo
ee REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 0 0 9 9 1 /03 LA CORT Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.06926/00 Presidente SAGGIO Dott. Antonio Cron. 2119 CAPPUCCIO Cons. Relatore Dott. Giammarco Dott. Ugo VITRONE Consigliere Rep.314 Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere Ud. 11/07/02 Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere ha pronunciato la seguente: OGGETTO:procura con firma illeggibile SENTENZA sul ricorso proposto da: CONSULTA s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. ES CH, domiciliata ex lege presso la N. Cancelleria didla Prima Sezione civile della Cassazione, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Toniolo giusta delega in atti;
-ricorrente
contro
MINISTERO delle FINANZE, in persona del Minsitro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
Cf. 1611618 2002 controricorrente avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova n.51 del 22.10.98/30.01.99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell' 11/07/02 dal Relatore Cons.G. Cappuccio;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo Il fatto processuale esaminato dalla sentenza 22.10.98/30.01.99 della Corte d'appello di Genova è, nei termini riferiti dalla sentenza stessa, il seguente. Nell'atto di citazione in giudizio proposto il 26.06.95 nei confronti della Ammministrazione delle Finanze, il contesto dell'atto consentiva di stabilire che l'azione appariva promossa dalla Consulta s.r.l. in persona del legale rappresentante, ma la procura a margine recava solo una firma illeggibile, autenticata, peraltro, dai due difensori che, ottenuta sentenza di accoglimento in primo grado, si costituivano in forza della medesima procura anche in appello proponendo, avverso il gravame principale della Amministrazione, appello incidentale. La Amministrazione delle Finanze, riproponendo una eccezione disattesa dal primo giudice, deduceva la nullità assoluta della procura e la nullità della citazione e della sentenza, nonché conseguente l'inammissibilità dell'appello incidentale: eccezione che la Corte d'appello accoglieva, con dettagliata motivazione. ро 2 Contro la sentenza, non notificata, ha proposto ricorso per cassazione la Consulta s.r.l. che, con atto notificato il 15.03.00, enuncia un unico, complesso, motivo di censura. Resiste, con controricorso notificato il 21.04.00, l'Avvocatura dello Stato per il Ministero delle Finanze. Motivi della decisione Osserva la sentenza impugnata che, quando la firma apposta alla procura sia illeggibile ed il nome del firmatario non risulti dal contesto dell'atto, la procura è nulla e l'atto introduttivo -nel caso, citazione in primo grado- è assolutamente invalido. Esclusa l'applicabilità dell'art. 182 cpc, perché non si tratta di regolarizzare documenti difettosi, rimane la possibilità che la parte finale della sentenza S.U. 1167/94 consente, sulla base di documentazione anteriore alla data di rilascio della procura- di individuare aliunde il nome di chi ha conferito il mandato. Ma tale possibilità sussiste nel solo caso in cui "l'esame dei ... documenti consentisse l'immediata e chiara individuazione del nome del firmatario della procura ed il riferimento di tale persona, nominativamente identificata, alla qualità di legale rappresentante della società, senza la necessità di esperire ulteriori e diverse indagini per verificare, se del caso mediante scritture di comparazione, l'autenticità della sigla, l'appartenenza della stessa al nominativo indicato ed il riferimento del nominativo alla qualità predetta". Invece, la certificazione apposta alla procura dal difensore secondo le previsioni dell'art. 83.3 cpc, ha una portata ben diversa dall'autenticazione disciplinata dall'art. 2703 cc in quanto il difensore può certificare solo la sottoscrizione. In conseguenza, mentre dalla certa identità di una persona si 3 برة può risalire alla carica di questa in seno all'ente collettivo, invece dall'enunciazione della carica -ove sia ignota l'identità fisica della persona che ha apposto la firma certificata- non si può risalire alla identità certa di chi ha conferito la procura. Inoltre, “la documentazione utile per sopperire alla mancata identificazione del soggetto conferente la procura serve allo scopo di stabilire chi fosse, ad una certa data, il legale rappresentante" dell'ente. Perciò, l'assunto dell'appellante incidentale, che il nominativo del conferente ES CH, A.U. della Consulta s.r.l., sarebbe desumibile dalla identità con la sottoscrizione, apposta all'istanza di rimborso del credito, proposta in via amministrativa dal medesimo, "all'epoca Presidente della società, come da visura camerale prodotta”, è infondato, perché il documento non è idoneo a dare la certezza che il CH fosse legale rappresentante della società anche all'epoca in cui la procura veniva rilasciata. Tanto premesso, il ricorrente denuncia vizio di motivazione della sentenza e erronea valutazione degli atti acquisiti al procedimento, sostenendo che la sentenza, richiamandosi al principio affermato dalle S.U. 1167/94, non avrebbe dovuto negargli la possibilità di identificare aliunde la persona che aveva apposto la firma, mediante la produzione, anche successiva, di quegli atti che già esistevano al momento del conferimento dell'incarico. Si trattava di prove idonee, perché dalla visura catastale risultava che legale rappresentante della società era ES CH e si doveva quindi presumere, data la dicitura che figurava nella citazione "in persona del legale rappresentante pro tempore” che la firma sul mandato fosse del 4 Cof CH;
inoltre, dalla comparazione delle firme da ES CH apposte in calce ai documenti allegati sub 5, 6, 7, 8, 9 (costituiti dalle attestazioni di versamento delle tasse di registro per gli anni 1989/1992 e dall' istanza di rimborso) con la firma apposta in calce al mandato risultava confermata la provenienza dal CH della firma sul mandato, data la coincidenza e somiglianza tra le grafie;
infine, non poteva essere disattesa la testimonianza del proprio operato resa a verbale dal procuratore, dato che la funzione pubblica certificativa da lui esplicata ne rendeva le dichiarazioni altrettanto affidabili che quelle della stessa parte, che pure, in altra decisione della Cassazione, erano state considerate esaustive. E' chiaro che la impugnazione, così come formulata, è infondata perché non censura la ratio decidendi della sentenza, che non ha negato la possibilità di indicata qualità di legale riferimento della già provare “il rappresentante ad una ben individuata persona fisica" (S.U. 1167/94; Cass. 1597/00; 5963/01; 6815/01; 9596/01) ma ha ritenuto la documentazione prodotta inidonea, in quanto non dimostrava la qualità di legale rappresentante del CH nel momento in cui veniva rilasciata la procura. Sull'elemento temporale, infatti, la ricorrente nulla deduce, non potendo negare, in effetti, che la documentazione prodotta non individuava chi, all'epoca della sottoscrizione della procura, era il legale rappresentante della società Consulta. La motivazione della sentenza impugnata indipendentemente dalla condivisibilità dell'assunto in diritto è perciò del tutto logica e coerente, né viene attinta dalle censure della ricorrente che, per le ragioni già espresse, non sono pertinenti. Il ricorso va rigettato e le spese del grado seguono la soccombenza. 5 Caf
P.Q.M.
rigetta il ricorso, condanna la ricorrente alle spese, che liquida in complessivi €. 809,30 di cui €. 800,00 per onorari. Roma, 11 luglio 02 Il Presidente mau maна Ht Cons. est. Cafferan CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Si attesta l'iscrizione a ruolo presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 25.09.13.aln 13 2283 AND CASSAZIONE (art. 278 T.U. n° 115 del 30/5/2002) IL FUNZIONARIO COAT R e Civile Prime Cancelleria Depositat IL CANCELLIERE Mure ithi a 23 GEN. 2003 Luisa Passinetti IL CANCELLIERE 160 Caf