Sentenza 19 settembre 2012
Massime • 1
La condanna per il delitto di rapina aggravata è d'ostacolo alla sospensione dell'ordine di esecuzione, in quanto delitto indicato dall'art. 4-bis ord. pen., pur quando la sentenza di condanna abbia ritenuto l'equivalenza o la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti contestate, dato che il giudizio di comparazione rileva solo "quoad poenam" e non incide sugli elementi circostanziali, tipizzanti la condotta.
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- 1. Spaccio aggravato impedisce sempre sospensione carcerazione (Cass. 4556/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 febbraio 2022
L'ostatività alla sospensione dell'ordine di carcerazione discende dal riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 80 TU Stup., indipendentemente dalle conseguenze che ne siano derivate sul quantitativo di pena in concreto irrogata dal giudice di merito, sicché è irrilevante a questi fini il giudizio di bilanciamento, effettuato con prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla indicata aggravante ad effetto speciale. Cassazione penale sez. I, ud. 14 gennaio 2022 (dep. 9 febbraio 2022), n. 4556 Presidente Zaza – Relatore Aprile Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, in funzione …
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(Ricorso dichiarato inammissibile) Il fatto La Corte di Appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava una richiesta di un condannato volta a far dichiarare l'inefficacia dell'ordine di esecuzione emesso dalla Procura generale di Milano in relazione alla sentenza di condanna della locale Corte di Appello alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per il delitto di cui all'art. 629, comma 2, cod. pen. avendo a tal fine condiviso l'orientamento giurisprudenziale per il quale l'ostatività del reato oggetto di condanna, in riferimento alla sospensione dell'ordine di esecuzione, non viene meno pur quando siano state ritenute prevalenti le …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/09/2012, n. 36318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36318 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2012 |
Testo completo
36 3 18 / 12 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 19/09/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. UMBERTO GIORDANO -Presidente SENTENZA - N. 2433/2012 Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO - Consigliere - - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. MARGHERITA CASSANO N. 44463/2011 PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO Dott. - Consigliere - MONICA BONI Dott. - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PRESSO TRIBUNALE DI PAOLA nei confronti di: 1) LE EA N. IL 12/05/1991 * C/ avverso l'ordinanza n. 2568/2010 GIP TRIBUNALE di PAOLA, del 01/07/2011 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Udit i difensor Avv.; Ritenuto in fatto.
1.L'1 luglio 2011 il gip del Tribunale di Paola, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza dell'interessato, revocava il provvedimento di esecutività dell'ordine di esecuzione pena n. 99/2011, emesso dalla locale Procura della Repubblica 1'8 giugno 2011 nei confronti di AN LL e contestualmente disponeva la sospensione dell'ordine di esecuzione e la rimessione in termini per l'eventuale richiesta di misure alternative.
2.Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola, il quale lamenta l'inosservanza della legge penale e processuale, atteso che LL è stato condannato per il delitto di rapina aggravata, compreso nell'elenco di cui all'art. 4 bis 1. n. 354 del 1975, richiamato espressamente dal citato art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p. quale condizione ostativa alla sospensione dell'esecuzione della pena prevista dal quinto comma della medesima disposizione di legge e che le aggravanti del delitto di rapina non possono ritenersi elise dal giudizio di equivalenza con le riconosciute circostanze attenuanti generiche. Osserva in diritto. Il ricorso è fondato.
1. A seguito della novella dell'art. 656, comma nove, lett. c) c.p.p. ad opera della legge 5 dicembre 2005 n. 251, la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva anche se costituente residuo di maggior pena - non superiore a tre anni di reclusione (o sei anni nei casi disciplinati dagli artt. 90 e 94 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 e successive modificazioni), contemplata dal quinto comma della medesima disposizione di legge, non può essere disposta nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'art.
4-bis 1. n. 354 del 1975. 2. L'art. 656, comma primo, c.p.p., che delinea l'oggetto e l'ambito di applicazione della norma, contiene un esplicito e univoco riferimento all'esecuzione di una sentenza di condanna a pena detentiva e alle relative competenze del pubblico ministero, organo propulsivo dell'esecuzione. I commi successivi costituiscono l'ulteriore articolazione del principio generale contenuto nel primo comma, laddove dettano un'articolata disciplina modulata sull'entità della pena detentiva da espiare, sulle differenti modalità di esecuzione, finalizzate, tra l'altro, سے 1 alla possibile applicazione di benefici penitenziari e delineano in maniera tassativa le preclusioni alla sospensione dell'esecuzione della pena, fondate sull'esclusivo riferimento alla concreta pena detentiva da eseguire e non certo alla configurazione normativa di un "tipo d'autore” (quale, nel caso di specie, il recidivo ex 99, comma quarto, c.p.) e a una scelta general-preventiva che si porrebbe in evidente contrasto con la finalità rieducativa della pena e vanificherebbe i principi di proporzione e di individualizzazione della stessa (Sez. Un. 30 maggio 2006, ric. Aloi). In particolare, il quinto comma dell'art. 656 c.p.p. individua i presupposti generali per la sospensione dell'ordine di esecuzione di pene detentive brevi, funzionale alla formulazione della domanda di ammissione ad una misura alternativa, rinviando alle deroghe disciplinate dai successivi commi sette e nove (il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione). Il nono comma della medesima disposizione contiene, a sua volta, l'elencazione tassativa delle situazioni derogatrici al principio generale fissato dal precedente quinto comma, stabilendo, in particolare, alla lett. a) che la sospensione dell'esecuzione della pena non possa essere disposta nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'art.
4-bis ord. pen. Il tenore letterale della disposizione in esame e il richiamo, quale condizione ostativa, alla intervenuta condanna per uno dei delitti indicati nell'art.
4-bis ord. pen. rende evidente che il legislatore, ai fini del diniego del beneficio, ha voluto attribuire rilievo esclusivo a tale profilo (Sez. I, 2 aprile 2008, n. 16741; Sez. I, 10 ottobre 2001, n. 45638; Sez. II, 20 settembre 2001, n. 36764). Pertanto il divieto di sospensione dell'esecuzione della pena opera anche quando la sentenza abbia ritenuto l'equivalenza o, come nel caso in esame, la prevalenza, sulla aggravante contestata, delle attenuanti generiche, atteso che il giudizio di comparazione rileva solo quoad poenam, ma non incide sugli elementi circostanziali, tipizzanti la condotta dell'agente. Per tutte queste ragioni s'impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata che dovrà essere comunicata al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola. سے 2
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola. Così deciso, in Roma, il 19 settembre 2012. Il Consigliere estensore Il Presidente Margherita Cassano Umberto GiordanoGiordanoMindend Marghita Comans DEPOSITATA IN CANCELLERIA 2 1 SET. 2012 L IL CANCELLIERE efania Baiella 3