Sentenza 5 agosto 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/08/2002, n. 11721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11721 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto GIURISDIZIONE SEZIONI UNITE CIVILI 1172 1/0 2 Composta dagli Ill. Sigg i Magistrati: R.G.N. 10106/00 Dott. Massimo Presidente di sezio e Dott. Rafaele CORONA - .. 29330Cron. Consigliere Dott. Giovanni PRESTIPINO Rep. 3095 Consigliere Dott. Paolo VITTORIA Ud. 13/06/02 Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere Dott. Ernesto LUPO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Dott. Roberto PREDEN Rel. Consigliere Richiesta copia studio Dott. Vincenzo PROTO Consigliere dal Sig. per diritti € 1,55 Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere - il YL CANCELLICHE ha pronunciato la seguente CANCELLERIA SENTENZA sul ricorso proposto da: ER HE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALLISNERI 11, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PACIFICI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato OTTO PLATTER, giusta delega in calce al ricorso;
ricorrente 2002 o r t n 994 COOPERATIVA EDILIZIA S. "O COOP. A. R.L., SEBASTIANO _ WI AS, WI RM, WI OI, EN JO, FL RL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA S CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato PETER PLATTER, giusta delega a margine del controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 129/99 della Sezione distaccata di Corte d'Appello di BOLZANO, depositata il 27/11/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/06/02 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
uditi gli Avvocati Paolo PACIFICI, Carlo ALBINI, per delega dell'avvocato Luigi MANZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con delibera del 2.7.1984, il consiglio di ammini- strazione della Cooperativa edilizia S. Sebastiano di- sponeva l'esclusione del socio IN TE per mo- rosità. La delibera era annullata dalla Commissione di vi- gilanza con decisione del 25.11.1986, che, su ricorso della Cooperativa, era annullata dal Consiglio di Sta- to, con pronuncia del 16.1.1993, sul rilievo che il ri- corso alla Commissione era stato tardivamente proposto. Con atto notificato il 29.12.1993, il TE conve- niva davanti al Tribunale di Bolzano la Cooperativa e gli amministratori, per sentirli condannare al pagamen- to degli interessi sulle somme versate alla Cooperati- va, dalla data dell'esclusione a quella della restitu- zione, e previo accertamento dell'illegittimità dell'esclusione, la condanna al risarcimento dei danni conseguenti. Il tribunale, con sentenza del 23.10.1998, rigetta- va la domanda relativa agli interessi, mentre dichiara- va il difetto di giurisdizione del giudice ordinario circa la domanda di accertamento dell'illegittimità dell'esclusione del socio e l'inammissibilità della conseguente domanda di risarcimento del danno. Pronunciando sull'appello del TE, la Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con sentenza del 27.11.1999, in parziale riforma della sen- tenza impugnata, accoglieva la domanda relativa agli interessi e rigettava la domanda di risarcimento del danno. Considerava la corte, in relazione alla pretesa risarcitoria, che l'attore aveva proposto due domande, aventi ad oggetto, rispettivamente, la richiesta di ac- certare l'illegittimità dell'esclusione e la richiesta di risarcimento a favore del socio dei danni derivati dalla esclusione illegittima;
che correttamente il tri- bunale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di accertamento dell'illegittimità della delibera di esclusione, trat- tandosi di questione concernente la qualità di socio di cooperativa edilizia, attribuita alla competenza della Commissione di vigilanza, le cui decisioni sono impu- gnabili davanti al Consiglio di Stato;
che sulla doman- da di risarcimento danni sussisteva invece la giurisdi- zione del giudice ordinario, di tal che la domanda, di- versamente da quanto affermato dal tribunale, era am- missibile, ma doveva essere rigettata perché infondata, atteso che, avendo la sentenza del Consiglio di Stato n. 46/93 constatato, con efficacia di giudicato, la de- cadenza del diritto soggettivo del socio ad impugnare la delibera di esclusione, doveva ritenersi vietato far valere il diritto al risarcimento del danno, che pre- suppone il tempestivo esercizio del diritto soggettivo all'impugnazione. Avverso la sentenza il TE ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, illustrati con memoria. Hanno resistito, con unico controricorso, la Coope- rativa ed i componenti del consiglio di amministrazio- ne, che hanno altresì depositato memoria. Il ricorso é stato assegnato alle Sezioni unite per l'esame del primo e del quinto motivo, che denunciano erronea pronuncia in punto di giurisdizione. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, denunciando errata applica- zione dell'art. 37 c.p.c. ed errata dichiarazione di difetto della propria giurisdizione in relazione all'art. 360, nn. 1 e 3, c.p.c., il ricorrente assume che la corte d'appello avrebbe erroneamente dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda di dell'illegittimità della delibera diaccertamento esclusione. Sostiene che tale domanda era stata formulata non in via autonoma, bensì esclusivamente al fine domanda didell'accertamento di un presupposto della risarcimento del danno;
domanda sulla quale sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
1.1. Il motivo è inammissibile. La censura, formulata in termini di erronea sta- tuizione sulla giurisdizione, non pone in realtà una questione di giurisdizione, atteso che la doglianza in concreto enunciata non riguarda l'erroneità della de- claratoria di difetto di giurisdizione del giudice or- dinario sulla domanda di accertamento dell'illegittimità della delibera di esclusione del so- cio della cooperativa (sull'assunto della sussistenza della giurisdizione), ma si risolve nell'addebito alla corte territoriale di aver erroneamente qualificato co- me autonoma domanda di accertamento, la richiesta di accertare, in via incidentale, l'illegittimità della delibera di esclusione, quale elemento costitutivo dell'azione di responsabilità ex art. 2043 c.c., ai fi- ni dell'accoglimento dell'unica domanda proposta, aven- te ad oggetto il risarcimento del danno, la cui cogni- zione spetta al giudice ordinario (come del resto la corte d'appello ha espressamente riconosciuto), e quin- di integra una censura di merito in punto di interpre- tazione di domanda.
2. Con il quinto motivo, denunciando violazione ed errata applicazione dell'art. 37 c.p.c., nonché insuf- ficiente, illogica e contraddittoria motivazione, in riferimento all'art. 360, nn. 1, 3 e 5, c.p.c., il ri- corrente censura l'impugnata sentenza nella parte fina- le della motivazione, in cui, nel rigettare nel merito la domanda di risarcimento del danno, ha ritenuto in- conferente il richiamo alla sentenza delle Sezioni uni- te n. 500/99, sulla risarcibilità degli interessi le- gittimi, e nella parte in cui ha affermato che sulla richiesta di revoca della delibera di esclusione sareb- be competente esclusivamente il giudice amministrativo.
2.1. Il motivo è inammissibile. La censura, formulata in termini di violazione del- le norme sulla giurisdizione, non riguarda statuizioni in punto di giurisdizione che si assumono errate, ma è rivolta a considerazioni svolte dalla corte d'appello a sostegno della pronuncia di rigetto della domanda di risarcimento del danno, incentrate sull'assunto secondo cui tale diritto sarebbe insussistente, per avere la / 2 0 sentenza del Consiglio di Stato n. 46/93 constatato ir- 0 revocabilmente la decadenza del diritto soggettivo del socio per effetto della delibera di esclusione, tardi- vamente impugnata, e non pone quindi questioni di giu- 109T129,11 risdizione, bensì questioni di merito. 456T & 66 3. In relazione agli altri motivi, va disposta la TOT. 149.77 trasmissione degli atti al Primo Presidente per c l'assegnazione a sezione semplice.
P.Q.M.
inammissibiliLa Corte dichiara il primo ed il quinto motivo del ricorso;
dispone la trasmissione de- gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione a se- zione semplice per l'esame degli altri motivi. Così deciso in Roma il 13.6.2002 IL PRIMO IL CONSIGLIERE EST. IL PRIMO Depositata in Cancelleria PRESIDENTE F.F. logai, lì - 5 AGO, 2002 fogli IL CANCELLIERE C CANCELLE Giovanni Giambattis anni Glambatna