Sentenza 27 marzo 2014
Massime • 1
È affetta da nullità per violazione del principio del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione, il provvedimento di archiviazione che omette di valutare le ragioni esposte dalla persona offesa nell'atto di opposizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/03/2014, n. 19132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19132 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 27/03/2014
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - rel. Consigliere - N. 904
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - N. 20058/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) C.F.L. nato l'(OMISSIS);
2) S.O. nata il (OMISSIS);
avverso il decreto del 21.1.2013 del GIP del Tribunale di Castrovillari;
nei confronti di:
3) P.G. nato il XXXXXXXX;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano;
sentite le conclusioni del P.G., dr. Baldi Fulvio, che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto in data 21.1.2013 il GIP del Tribunale di Castrovillari disponeva l'archiviazione del procedimento penale N. 502/09 R.G.N.R. nei confronti di P.G. per il reato di cui all'art. 590 c.p.. Assumeva il GIP che dalla consulenza tecnica disposta dal P.M. non emergevano profili di colpa medica a carico dei sanitari che avevano operato in relazione al parto di S.O. . Anche se dal parto erano derivate lesioni per il bambino, esse non erano pertanto riconducibili ai sanitari che avevano operato secondo le linee guida riportate nella letteratura medica. Inoltre l'esito delle indagini ed in particolare le dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti non avevano fornito alcun riscontro in ordine a quanto sostenuto in querela circa un contrasto tra i medici quanto al tipo di parto da espletare.
2. Ricorrono per cassazione C.F.L. e S.O.
, a mezzo dei difensori, denunciando la violazione ed erronea applicazione dell'art. 590 c.p. e art. 192 c.p.p. ed il vizio di motivazione.
Il GIP ha disposto l'archiviazione, sulla base delle conclusioni del consulente del P.M., ignorando completamente i rilievi della parte offesa e la documentazione medica prodotta.
Con il secondo motivo denunciano l'omessa motivazione in ordine alla mancata assunzione delle richieste istruttorie formulate con l'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione.
Con il terzo motivo denunciano l'inosservanza dell'art. 32 Cost.. 3. Con memoria in data 26.8.2013 P.G. chiede rigettarsi il ricorso perché inammissibile.
Con il ricorso per cassazione avverso un decreto di archiviazione può infatti essere dedotto soltanto il mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddicono (combinato disposto dell'art. 409 c.p.p., comma 6 e art. 127 c.p.p., comma 5), con preclusione di ogni questione riguardante il merito (fondatezza della presunta ipotesi accusatoria e mancata assunzione delle richieste istruttorie). Deducono altresì l'abnormità del ricorso rispetto alla querela prodotta ed all'ipotesi accusatoria e per violazione del principio del ne bis in idem (il ricorso precedente era stato accolto solo limitatamente ai motivi riguardanti il difetto di notifica). CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, depositato in data 22.2.2013 presso il Tribunale di Rossano è tempestivo, essendo stato il decreto di archiviazione (emesso il 21.1.2013 e depositato, a scioglimento della riserva, il 22.1.2013) notificato il 13.2.2013 (cfr. annotazione cancelleria). L'art. 585 c.p.p., comma 1 prevede, invero, che il termine per proporre impugnazione per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio è di giorni 15; tale termine decorre dalla lettura del provvedimento in udienza (per tutte le parti che sono state o che debbono considerarsi presenti), oppure dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o dal giudice per il deposito, o, infine, dalla data della notifica (come nel caso di specie) ovvero dalla data di conoscenza effettiva del provvedimento.
2. Non c'è dubbio, come rileva l'indagato con la memoria depositata in cancelleria, che il provvedimento di archiviazione sia ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità previsti dall'art. 127 c.p.p., comma 5 (richiamato dall'art. 409 c.p.p., comma 6).
Tale norma prevede la nullità per la inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 (avviso alle parti della data dell'udienza camerale almeno dieci giorni prima), comma 3 (il P.M. e i difensori sono sentiti se compaiono all'udienza camerale), comma 4 (rinvio dell'udienza in caso di legittimo impedimento dell'imputato o del condannato che abbia chiesto di essere sentito personalmente). Non è ammissibile, quindi, il ricorso per cassazione avverso il decreto o l'ordinanza di archiviazione per vizio di motivazione o per travisamento dell'oggetto o per omessa considerazione di circostanze di fatto già acquisite (v. Cass. 20.6.2004, Migliaccio;
Cass. 23.12.1992, Cassiano). Dal momento che il ricorso per cassazione è consentito solo per il mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio, non possono essere censurate "le valutazioni espresse dal giudice a fondamento della ordinanza di archiviazione e neppure le considerazioni in base alle quali il P.M. abbia richiesto l'archiviazione, essendo il giudice investito della richiesta del tutto libero di motivare il proprio convincimento anche prescindendo dalle valutazioni dell'organi titolare dell'azione penale" (Cass. pen. 28.9.1999, Mezzaroma e più di recente Cass. sez. 1 n. 8842 del 7.2.2006). Non è quindi consentito il ricorso per cassazione per motivi diversi da quelli concernenti la citazione e l'intervento delle parti in camera di consiglio, vale a dire per motivi attinenti al merito della notitia criminis (v. Cass. pen. sez. 6 n. 436 del 5.12.2002).
2.1. Nel caso di specie, pur essendo stata citata la parte offesa, è stato sostanzialmente negato il contraddittorio, in quanto il GIP, nell'emettere il provvedimento di archiviazione, ha completamente omesso di esaminare l'opposizione proposta (non risulta spesa, invero, la benché minima argomentazione, sia pure per ritenere la non pertinenza delle richieste istruttorie avanzate dalla medesima parte offesa).
E, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'omessa valutazione dell'atto di opposizione - proposto dalla persona offesa avverso la richiesta di archiviazione - integra una violazione del principio del contraddittorio, che determina la nullità del decreto di archiviazione deducibile con ricorso per cassazione (Cfr. ex multis Cass. pen. sez. 5 n. 35504 del 20.6.2013; Cass. sez. 4 n. 203888 del 16.4.2008; Cass. pen. sez. 5, n. 437555 del 6.11.2008).
3. Rimanendo assorbiti ogni altra doglianza e rilievo, il provvedimento impugnato va pertanto annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Castrovillari.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Castrovillari. Così deciso in Roma, il 27 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2014