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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
Commentario • 1
- 1. Reato di truffa accodarsi all'auto davanti per non pagare TelepassAnnamaria Villafrate · https://ildiritto.it/ · 6 dicembre 2024
Reato di truffa non pagare i pedaggi autostradali Il reato di truffa punito dall'art. 640 c.p, rappresenta una fattispecie complessa che si configura anche quando, come nel caso di cui si è occupata la Cassazione nella sentenza n. 42760/2024, con più azioni dello stesso disegno criminoso, un soggetto compie più passaggi autostradali alla guida della propria auto accodandosi al veicolo che lo precede sulla pista riservata al Telepass per non pagare il pedaggio. Il caso analizzato dagli Ermellini offre spunti di riflessione sulle dinamiche di questo reato, anche in relazione a provvedimenti cautelari e alla disponibilità dei beni strumentali. Sequestro preventivo del mezzo Il Giudice di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/11/2024, n. 42760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42760 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MA RC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/05/2024 del TRIB. LIBERTA' di LA SPEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PASQUALE RA D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42760 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 26/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di La Spezia, con ordinanza del 15 maggio 2024, rigettava l'appello proposto nell'interesse di AC MA avverso l'ordinanza con la quale era stata rigettata l'istanza di dissequestro di una autovettura BMW;
AC è terzo interessato nel procedimento a carico di EN RI, indagato per il reato di truffa, per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, effettuato più passaggi autostradali alla guida della predetta autovettura BMW, accodandosi al veicolo che lo precedeva sulla pista telepass in modo da non pagare il pedaggio. 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per SS il difensore di AC, premettendo i motivi di appello ed eccependo la violazione di legge con riferimento alla omessa e illogica motivazione circa la opponibilità del vincolo reale al soggetto terzo non indagato nonché in riferimento alla inefficacia del contratto di compravendita intercorso tra EN RI e AC MA: non era stato considerato che la compravendita dell'autovettura era avvenuta in un momento storico in cui EN non era neppure a conoscenza di essere indagato, per cui non si comprendeva come si potesse immaginare una vendita "di comodo", assioma che non trovava alcuna corrispondenza negli atti raccolti dal Pubblico ministero e posti a base della cautela reale;
l'illogicità della motivazione appariva altresì annidarsi nell'identificare come "stratagemma" un contratto di compravendita la cui liceità (e compiuta formazione) pareva condiviso anche dal Tribunale;
vi era inoltre una omessa motivazione sulla consapevolezza da parte di AC circa l'asserita, sottesa, natura illecita dell'atto di compravendita e sulla buone fede dello stesso. 1.2 II difensore eccepisce la violazione di legge con riferimento alla omessa motivazione circa l'inferenza degli elementi sopravvenuti al deposito dell'atto di gravame ex art. 322-bis cod. proc. pen. e versati negli atti deputati alla decisione e raccolti nella comunicazione a firma dell'Unità territoriale "ACI La Spezia" depositata il 9 maggio 2024, da cui risultava che il vincolo ablativo non era stato trascritto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, si deve ribadire che in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod.proc.pen. consente il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge: nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in 2 v\"-' particolare, gli "errores in iudicando" o "in procedendo", ma anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, RI, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093). Non può, invece, essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui all'art. 606 cod.proc.pen., lett. e) (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611). Nel caso in esame, il ricorrente contesta la motivazione del Tribunale, che ha ritenuto che il contratto stipulato tra AC e EN sia un contratto "di comodo", che cela il reale utilizzatore dell'autovettura, deducendo la disponibilità del bene in capo a EN da una serie di elementi (autorizzazione di AC a EN di utilizzare qualsiasi suo veicolo, verbale di esecuzione del sequestro da cui risulta che era EN che aveva la disponibilità delle chiavi del mezzo), sui quali non vi è alcun confronto in ricorso nel quale, lo si ripete, unico dato evidenziato è il contratto di compravendita, peraltro privo di data certa;
si tratta di contestazioni relative al merito della decisione (nemmeno a tutte le argomentazioni, quali quella della disponibilità), come tali inammissibili. 1.2 Né può avere alcuna rilevanza la mancata trascrizione del vincolo di cui al secondo motivo di ricorso, posto che la trascrizione non ha natura costitutiva, ma semplicemente di rendere evidente il vincolo a terzi 2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile;
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/09/2024
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PASQUALE RA D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42760 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 26/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di La Spezia, con ordinanza del 15 maggio 2024, rigettava l'appello proposto nell'interesse di AC MA avverso l'ordinanza con la quale era stata rigettata l'istanza di dissequestro di una autovettura BMW;
AC è terzo interessato nel procedimento a carico di EN RI, indagato per il reato di truffa, per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, effettuato più passaggi autostradali alla guida della predetta autovettura BMW, accodandosi al veicolo che lo precedeva sulla pista telepass in modo da non pagare il pedaggio. 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per SS il difensore di AC, premettendo i motivi di appello ed eccependo la violazione di legge con riferimento alla omessa e illogica motivazione circa la opponibilità del vincolo reale al soggetto terzo non indagato nonché in riferimento alla inefficacia del contratto di compravendita intercorso tra EN RI e AC MA: non era stato considerato che la compravendita dell'autovettura era avvenuta in un momento storico in cui EN non era neppure a conoscenza di essere indagato, per cui non si comprendeva come si potesse immaginare una vendita "di comodo", assioma che non trovava alcuna corrispondenza negli atti raccolti dal Pubblico ministero e posti a base della cautela reale;
l'illogicità della motivazione appariva altresì annidarsi nell'identificare come "stratagemma" un contratto di compravendita la cui liceità (e compiuta formazione) pareva condiviso anche dal Tribunale;
vi era inoltre una omessa motivazione sulla consapevolezza da parte di AC circa l'asserita, sottesa, natura illecita dell'atto di compravendita e sulla buone fede dello stesso. 1.2 II difensore eccepisce la violazione di legge con riferimento alla omessa motivazione circa l'inferenza degli elementi sopravvenuti al deposito dell'atto di gravame ex art. 322-bis cod. proc. pen. e versati negli atti deputati alla decisione e raccolti nella comunicazione a firma dell'Unità territoriale "ACI La Spezia" depositata il 9 maggio 2024, da cui risultava che il vincolo ablativo non era stato trascritto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, si deve ribadire che in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod.proc.pen. consente il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge: nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in 2 v\"-' particolare, gli "errores in iudicando" o "in procedendo", ma anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, RI, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093). Non può, invece, essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui all'art. 606 cod.proc.pen., lett. e) (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611). Nel caso in esame, il ricorrente contesta la motivazione del Tribunale, che ha ritenuto che il contratto stipulato tra AC e EN sia un contratto "di comodo", che cela il reale utilizzatore dell'autovettura, deducendo la disponibilità del bene in capo a EN da una serie di elementi (autorizzazione di AC a EN di utilizzare qualsiasi suo veicolo, verbale di esecuzione del sequestro da cui risulta che era EN che aveva la disponibilità delle chiavi del mezzo), sui quali non vi è alcun confronto in ricorso nel quale, lo si ripete, unico dato evidenziato è il contratto di compravendita, peraltro privo di data certa;
si tratta di contestazioni relative al merito della decisione (nemmeno a tutte le argomentazioni, quali quella della disponibilità), come tali inammissibili. 1.2 Né può avere alcuna rilevanza la mancata trascrizione del vincolo di cui al secondo motivo di ricorso, posto che la trascrizione non ha natura costitutiva, ma semplicemente di rendere evidente il vincolo a terzi 2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile;
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/09/2024