Art. 10.
A tutti i lavori e gli impianti occorrenti alla costruzione e all'esercizio delle opere, sono applicabili le disposizioni dell' articolo 33 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 , sulle acque e sugli impianti elettrici.
A tutti i lavori e gli impianti occorrenti alla costruzione e all'esercizio delle opere, sono applicabili le disposizioni dell' articolo 33 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 , sulle acque e sugli impianti elettrici.