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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 09/02/2026, n. 1871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1871 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1871/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FEBBRARO MARIA FLORA, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13398/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ricorrente_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20153T0106430000012023001 REGISTRO 2023
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20153T0106430000012024003 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rappresentante_1 nato a [...] il Data_1 e residente in [...], in Indirizzo_1,
Cod. Fiscale: CF_Rappresentante_1, nella sua qualità di liquidatore e rappresentante legale della
Ricorrente_1” in liquidazione, con sede legale in Luogo_2 in Indirizzo_2
–, Cod. Fisc.: P.IVA_1 ed allegata al ricorso, rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1
nato a [...] il Data_2, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Luogo_2 al n° Ordine_1 in data 09.06.2003, - C.F.: CF_Difensore_1 -, giusta delega in atti, ha impugnato gli avvisi di liquidazione dell'imposta irrogazione delle sanzioni n° 2015/3T/010643/000/001/2023/001 e n°
2015/3T/010643/000/001/2024/003, entrambi emessi da Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di
Roma – Ufficio Territoriale di Roma 6 – EUR Torrino, notificati via pec, il primo in data 20/05/2025 ed il secondo in data 11/06/2025.
Con essi è stato richiesto il pagamento di imposta di registro relativa alle annualità 2023 e 2024 (scadenze:
04.04.2023 e 04.04.2024), con relative sanzioni pecuniarie, interessi ed oneri accessori, per presunti omessi e/o carenti versamenti, riferiti ad un contratto di locazione pluriennale registrato in data 14.12.2015 presso
Direzione Provinciale II di Roma – Ufficio Territoriale di Roma 6 – EUR Torrino, serie 3T, num. 010643, codice identificativo: TJT15T010643000PG, per un totale complessivo di Euro 858,80.
Ha allegato che il contratto di locazione era stato definitivamente risolto in data 16 ottobre 2020, con decorrenza della risoluzione dalla data 4 ottobre 2019, come risultante a pag. 4, punto 2) della scrittura privata stipulata tra le parti titolari del suddetto contratto (in allegato), cessando, pertanto, in tale data ogni effetto giuridico inerente il medesimo contratto, tra le parti interessate.
Il suddetto contratto risulta essere soggetto all'applicazione dell'IVA, come risultante dallo stesso e dal modello RLI di registrazione (tipologia di contratto: codice S1 per locazione immobili a uso diverso da quello abitativo), stipulato con riguardo ad immobile a prevalente destinazione abitativa, da locatore (costruttore) soggetto IVA, che ha effettuato apposita opzione (si veda art. 4 contratto – canoni del contratto e fatture canoni, in allegato) per l'assoggettamento ad IVA dei canoni di locazione (ai sensi di quanto previsto e disposto dall'art. 10, comma 1, punto 8 del DPR. n° 633/1972).
L'imposta di registro per le locazioni di immobili a prevalente destinazione abitativa, i cui canoni vengano assoggettati ad IVA, come nel caso specifico, è prevista in misura fissa (€. 67,00=) e/o che in ogni caso per le locazioni di immobili strumentali soggette ad IVA, in deroga al principio di alternatività IVA/registro - ai sensi del combinato disposto dell'art. 40 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e dell'art. 5, comma 1, lett. a-bis), della Tariffa, parte prima, del medesimo testo unico –l'imposta di registro va eventualmente applicata in misura proporzionale (1 per cento) indipendentemente dal regime IVA di imponibilità o di esenzione al quale la locazione è soggetta. Appare evidente che l'aliquota effettivamente applicata risulta essere quella del 2% sul canone annuale originariamente concordato di €. 19.000,00= annui.
Pertanto, i suddetti avvisi, oltre ad essere del tutto illegittimi, in quanto determinanti una pretesa tassazione riguardante un rapporto giuridico (contratto risolto) cessato ed estinto nell'anno 2020, risulterebbero essere infondati ed errati, con riguardo all'erronea applicazione di aliquote impositive difformi da quelle previste e disposte dalla normativa in vigore sul medesimo rapporto giuridico ancorché estinto.
Instaurato il contraddittorio si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate producendo l'annullamento in sede di autotutela degli avvisi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è ammisibile e procedibile.
L'Agenzia delle Entrate ha provveduto all'annullamento degli atti opposti in autotutela, poichè come comunicato dall'UT di Roma 6 – EUR Torrino, il contratto di locazione si è risolto con disdetta inviata con raccomanda.
Al lume delle circostanze esposte - annullamento dell'avviso ordinario oggetto del contendere - s'impone la declaratoria di cessata materia del contendere essendo la Corte venuta a conoscenza di fatti obiettivi, conosciuti posteriormente alla domanda giudiziale, dai quali deriva in concreto l'eliminazione del contrasto fra le parti e il conseguente venir meno della necessità della pronuncia giudiziale (cfr. sul punto, Cass. Civile, sent. 3265 del 22-3-1995 nonché ex multis, Cass. Civ., sent. 5390 del 27-4-2000 secondo cui “La cessazione della materia del contendere — cui consegue il sopravvenuto venire meno dell'interesse ad agire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia, di cui il giudice deve dare atto d'ufficio
— presuppone che: a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura ad hoc”.). Sussistono gravi ed eccezionali giusti motivi in considerazione della peculiarità e novità delle questioni trattate (v. Cass. Civile, sez. un., 15 novembre 1994, n. 9597; Cassazione civile, sez. lav., 01/12/2003, n.
18352), dell'esito finale e globale della lite, del comportamento processuale delle parti (v. Tribunale Bari, sez. II, 21/04/2009, n. 1332), per compensare, integralmente, tra tutte le parti costituite le spese e le competenze del giudizio.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
spese compensate.
Roma lì 16.12.2025 Il Giudice
AR OR BR
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FEBBRARO MARIA FLORA, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13398/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ricorrente_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20153T0106430000012023001 REGISTRO 2023
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20153T0106430000012024003 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rappresentante_1 nato a [...] il Data_1 e residente in [...], in Indirizzo_1,
Cod. Fiscale: CF_Rappresentante_1, nella sua qualità di liquidatore e rappresentante legale della
Ricorrente_1” in liquidazione, con sede legale in Luogo_2 in Indirizzo_2
–, Cod. Fisc.: P.IVA_1 ed allegata al ricorso, rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1
nato a [...] il Data_2, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Luogo_2 al n° Ordine_1 in data 09.06.2003, - C.F.: CF_Difensore_1 -, giusta delega in atti, ha impugnato gli avvisi di liquidazione dell'imposta irrogazione delle sanzioni n° 2015/3T/010643/000/001/2023/001 e n°
2015/3T/010643/000/001/2024/003, entrambi emessi da Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di
Roma – Ufficio Territoriale di Roma 6 – EUR Torrino, notificati via pec, il primo in data 20/05/2025 ed il secondo in data 11/06/2025.
Con essi è stato richiesto il pagamento di imposta di registro relativa alle annualità 2023 e 2024 (scadenze:
04.04.2023 e 04.04.2024), con relative sanzioni pecuniarie, interessi ed oneri accessori, per presunti omessi e/o carenti versamenti, riferiti ad un contratto di locazione pluriennale registrato in data 14.12.2015 presso
Direzione Provinciale II di Roma – Ufficio Territoriale di Roma 6 – EUR Torrino, serie 3T, num. 010643, codice identificativo: TJT15T010643000PG, per un totale complessivo di Euro 858,80.
Ha allegato che il contratto di locazione era stato definitivamente risolto in data 16 ottobre 2020, con decorrenza della risoluzione dalla data 4 ottobre 2019, come risultante a pag. 4, punto 2) della scrittura privata stipulata tra le parti titolari del suddetto contratto (in allegato), cessando, pertanto, in tale data ogni effetto giuridico inerente il medesimo contratto, tra le parti interessate.
Il suddetto contratto risulta essere soggetto all'applicazione dell'IVA, come risultante dallo stesso e dal modello RLI di registrazione (tipologia di contratto: codice S1 per locazione immobili a uso diverso da quello abitativo), stipulato con riguardo ad immobile a prevalente destinazione abitativa, da locatore (costruttore) soggetto IVA, che ha effettuato apposita opzione (si veda art. 4 contratto – canoni del contratto e fatture canoni, in allegato) per l'assoggettamento ad IVA dei canoni di locazione (ai sensi di quanto previsto e disposto dall'art. 10, comma 1, punto 8 del DPR. n° 633/1972).
L'imposta di registro per le locazioni di immobili a prevalente destinazione abitativa, i cui canoni vengano assoggettati ad IVA, come nel caso specifico, è prevista in misura fissa (€. 67,00=) e/o che in ogni caso per le locazioni di immobili strumentali soggette ad IVA, in deroga al principio di alternatività IVA/registro - ai sensi del combinato disposto dell'art. 40 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e dell'art. 5, comma 1, lett. a-bis), della Tariffa, parte prima, del medesimo testo unico –l'imposta di registro va eventualmente applicata in misura proporzionale (1 per cento) indipendentemente dal regime IVA di imponibilità o di esenzione al quale la locazione è soggetta. Appare evidente che l'aliquota effettivamente applicata risulta essere quella del 2% sul canone annuale originariamente concordato di €. 19.000,00= annui.
Pertanto, i suddetti avvisi, oltre ad essere del tutto illegittimi, in quanto determinanti una pretesa tassazione riguardante un rapporto giuridico (contratto risolto) cessato ed estinto nell'anno 2020, risulterebbero essere infondati ed errati, con riguardo all'erronea applicazione di aliquote impositive difformi da quelle previste e disposte dalla normativa in vigore sul medesimo rapporto giuridico ancorché estinto.
Instaurato il contraddittorio si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate producendo l'annullamento in sede di autotutela degli avvisi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è ammisibile e procedibile.
L'Agenzia delle Entrate ha provveduto all'annullamento degli atti opposti in autotutela, poichè come comunicato dall'UT di Roma 6 – EUR Torrino, il contratto di locazione si è risolto con disdetta inviata con raccomanda.
Al lume delle circostanze esposte - annullamento dell'avviso ordinario oggetto del contendere - s'impone la declaratoria di cessata materia del contendere essendo la Corte venuta a conoscenza di fatti obiettivi, conosciuti posteriormente alla domanda giudiziale, dai quali deriva in concreto l'eliminazione del contrasto fra le parti e il conseguente venir meno della necessità della pronuncia giudiziale (cfr. sul punto, Cass. Civile, sent. 3265 del 22-3-1995 nonché ex multis, Cass. Civ., sent. 5390 del 27-4-2000 secondo cui “La cessazione della materia del contendere — cui consegue il sopravvenuto venire meno dell'interesse ad agire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia, di cui il giudice deve dare atto d'ufficio
— presuppone che: a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura ad hoc”.). Sussistono gravi ed eccezionali giusti motivi in considerazione della peculiarità e novità delle questioni trattate (v. Cass. Civile, sez. un., 15 novembre 1994, n. 9597; Cassazione civile, sez. lav., 01/12/2003, n.
18352), dell'esito finale e globale della lite, del comportamento processuale delle parti (v. Tribunale Bari, sez. II, 21/04/2009, n. 1332), per compensare, integralmente, tra tutte le parti costituite le spese e le competenze del giudizio.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
spese compensate.
Roma lì 16.12.2025 Il Giudice
AR OR BR