Versione
12 dicembre 1973
12 dicembre 1973
Art. 2. (Abolizione dell'intervento in causa del pubblico ministero)
L' articolo 70, primo comma, n. 4, del codice di procedura civile e' abrogato.
L' articolo 70, primo comma, n. 4, del codice di procedura civile e' abrogato.
Giurisprudenza • 19
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/01/1978, n. 115Provvedimento: Anche prima dell'entrata in vigore dell'art 2 della legge n 533 del 1973 - che l'ha abolito - l'intervento obbligatorio del PM in appello era limitato alle cause di cui all'art 429 cod proc civ, cioe alle sole controversie individuali di lavoro in senso stretto, e non riguardava anche le controversie di assistenza e previdenza obbligatoria,che erano previste dal successivo art 459. ( V 707/71, mass n 350489).*Leggi di più...
- previdenza (assicurazioni sociali)·
- precedente condanna penale e durata del periodo di omissione contributiva·
- esonero del lavoratore soccombente·
- intervento del pm·
- anteriore al nuovo rito·
- limiti di applicabilita·
- spese giudiziali·
- irrilevanza·
- procedimento·
- termine iniziale·
- limiti·
- obbligo e diritto alle assicurazioni·
- procedimenti speciali·
- controversie·
- credito dell'inps per detta somma aggiuntiva