Sentenza 3 febbraio 2009
Massime • 1
L'accoglimento del ricorso avverso il provvedimento di proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41 bis L. n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario) implica l'individuazione di elementi specifici e concreti indicativi della sopravvenuta carenza di pericolosità sociale, che non possono identificarsi con il mero trascorrere del tempo dalla prima applicazione del regime differenziato, né essere rappresentati da un apodittico e generico riferimento a non meglio precisati risultati dell'attività di trattamento penitenziario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/02/2009, n. 14822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14822 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 03/02/2009
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 414
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 012868/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di TORINO;
nei confronti di:
1) BR IN, N. IL 02/06/1946;
avverso ORDINANZA del 08/01/2008 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO ALDO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. GIALANELLA Antonio, il quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ordinanza emessa il 29 gennaio 2008 il Tribunale di Sorveglianza di Torino accoglieva il reclamo proposto da BR IO contro il D.M. Giustizia 3 dicembre 2007, che aveva prorogato per un anno il regime penitenziario speciale di cui alla L. n. 354 del 1975, art. 41 bis, a suo tempo applicato al predetto
BR, dichiarandone l'inefficacia.
Osservava il tribunale:
- che il medesimo, ritenuto elemento di vertice della famiglia mafiosa di Castellammare del Golfo, era stato condannato, con sentenze irrevocabili, siccome colpevole di alcuni omicidi, di violazione della legge sulle armi, di estorsione, di incendio, di associazione di stampo mafioso;
- che la matrice mafiosa dei gravi delitti per i quali egli aveva riportato condanna era innegabile e che secondo le informazioni della DDA e della DNA la persistente operatività della cosca di appartenenza rendeva verosimile la circostanza che la stessa provvedesse al sostegno economico dei familiari, che risultavano in basi a dati giudiziari recenti, anch'essi coinvolti nell'attività dell'organizzazione criminale;
- che, tuttavia, avuto riguardo al tempo trascorso in regime carcerario differenziato e alla sostanziale risalenza nel tempo delle informazioni fomite, meramente riproduttive di precedenti note informative, mancavano concreti riferimenti a circostanze idonee a comprovare l'attualità della pericolosità sociale del condannato e la persistenza della capacità dello stesso di mantenere contatti con l'esterno e con gli esponenti ancora liberi dell'organizzazione di appartenenza;
- che anche le informazioni relative all'attività di indagine in corso, relativamente ad un coinvolgimento dei familiari del detenuto nell'organizzazione mafiosa, apparivano non decisive, sia in considerazione dell'avvenuto proscioglimento della moglie del condannato sia perché non contenevano riferimenti concreti a precise condotte del BR, laddove a favore dell'accoglimento del reclamo militavano il dato che le informative in atti risultavano sostanzialmente ripetitive di notizie già fornite in passato e non portatrici di elementi nuovi, e l'ulteriore considerazione che la lunga permanenza in regime differenziato (disposto sin dal novembre 1993) non poteva non avere avuto una sia pur minima incidenza sulla volontà del condannato di rescindere i legami con il gruppo di appartenenza.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica di Torino, lamentando violazione di legge e carenza di motivazione sotto i seguenti profili:
1) il tribunale di sorveglianza, dopo avere correttamente rilevato che l'assenza di prove circa l'esistenza di collegamenti attuali con l'esterno doveva interpretarsi come conseguenza del corretto funzionamento del regime differenziato e non già come presupposto per la sua cessazione, da considerare possibile solo a seguito di mutamenti sostanziali nella struttura del gruppo o nell'atteggiamento del soggetto interessato, aveva poi affermato la insussistenza delle condizioni legittimanti la proroga dell'applicazione del regime speciale sulla base di considerazioni non rispondenti ne' alla ratio nè al sistema della legge, che non richiede l'esistenza di prove, con elementi sempre nuovi, della persistenza di collegamenti con l'organizzazione mafiosa, ma soltanto la sussistenza della condizione, meramente negativa, che non risulti che la capacità del condannato di mantenere contatti con associazioni criminali sia venuta meno;
2) la norma di cui all'art. 41 bis Ordin. Penit., comma 2 bis era stata illegittimamente interpretata, in contrasto con i principi più volte affermati dalla Corte Suprema, come richiedente, ai fini della proroga del regime speciale, concrete circostanze, idonee a provare la perpetuazione dei collegamenti con l'associazione criminale, laddove la legge non richiede affatto la sussistenza di tali prove, ma semplicemente l'esistenza di circostanze che siano dimostrative, anche in via presuntiva, della persistente capacità di intrattenere contatti con la cosca di provenienza, e l'inesistenza di elementi da cui sia possibile trarre la convinzione dell'impossibilità di mantenere tali contatti, come il comprovato venir meno della operatività o dell'esistenza stessa dell'organizzazione, ovvero la scelta di collaborazione o di dissociazione del condannato;
3) era stata valorizzata la durata della sottoposizione al regime speciale, mentre tale elemento ha un valore del tutto neutro e, circa i risultati del trattamento penitenziario, il tribunale di sorveglianza aveva fatto una sorta di atto di fede, basato sulla constatazione del mero rispetto delle regole penitenziarie, per inferirne apoditticamente la volontà di rescindere i legami con il gruppo di provenienza.
3. Con requisitoria del 12 novembre 2008, il Procuratore Generale presso questa Corte, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile, resistendo il provvedimento impugnato, adeguatamente motivato, a tutte le censure ivi formulate, che si risolvono in una sostanziale "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, non consentita in sede di legittimità.
4. Considerazioni non dissimili, sono state svolte dalla difesa del condannato nella memoria depositata il 28 gennaio 2009, nella quale si chiede il rigetto del ricorso.
5. Ciò posto, osserva la Corte che il ricorso è fondato e va accolto. Ed invero, il tribunale ha affermato l'inesistenza delle condizioni legittimanti la proroga dell'applicazione del regime differenziato ex art. 41 bis O.P. sulla scorta di argomentazioni contraddittorie e di affermazioni contrastanti con lo spirito e la lettera della normativa vigente, oltre che apodittiche e assertive. Una volta constatato che il condannato - la cui estrema pericolosità risultava per tabulas dalle sentenze di condanna emesse nei suoi confronti - era un elemento di vertice di una agguerrita cosca mafiosa e che tale organizzazione, in base a recenti informazioni ricavabili da un procedimento giudiziario ancora in corso, oltre a vedere tra i partecipi il figlio del condannato, era tuttora operante, attiva ed in grado di condizionare l'ordine e la sicurezza pubblica, come desumibile anche dalla perdurante latitanza di alcuni elementi di vertice - quali ad esempio IN RO TT, capo di "cosa nostra" del trapanese - gli elementi ai quali si sarebbe dovuto fare ricorso per affermare che gli elementi rappresentati nel decreto ministeriale non fossero significativi della persistente capacità del BR di continuare a mantenere contatti con la cosca di provenienza, avrebbero dovuto essere obiettivamente e chiaramente ricavabili da risultanze concrete e specifiche, sì da fare fondatamente escludere che egli, qualora lasciato in regime di detenzione ordinario, avrebbe potuto facilmente interagire con la suddetta organizzazione.
Avuto riguardo al sistema delineato dalla legge - in base al quale, una volta ritenute sussistenti le condizioni per applicare il regime differenziato, la proroga di tale regime può essere disposta sempre che "non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno" - occorre individuare, per affermare il venir meno della pericolosità sociale del condannato e della sua capacità di mantenere collegamenti con la cosca, elementi specifici e concreti in grado di supportare tale convincimento, che non possono identificarsi ne' con il mero trascorrere del tempo dalla prima applicazione del regime differenziato, ne', tanto meno, essere rappresentati da un apodittico e generico riferimento a non meglio precisati risultati dell'attività di trattamento penitenziario. Nel caso in esame il Tribunale di Sorveglianza avrebbe dovuto compiutamente evidenziare le ragioni per le quali non erano da condividere le argomentazioni, specifiche e circostanziate, contenute nel decreto applicativo, concernenti la persistente elevata pericolosità del BR, in quanto soggetto affiliato, in posizione di vertice, ad agguerrita organizzazione mafiosa, attualmente attiva sul territorio di competenza, e la conseguente necessità di interrompere, per quanto possibile, i contatti tra il predetto ed il resto della consorteria, e di allentare i collegamenti con l'esterno, attesi i numerosi e gravi delitti programmati ed attuati dalla suddetta associazione criminosa. Particolare attenzione, sotto tale aspetto, avrebbe dovuto essere rivolta, nonostante le contrarie affermazioni del tribunale, alla persistente operatività sul territorio della cosca di appartenenza, risultante da recenti informazioni, ed al coinvolgimento nell'attività criminale del figlio del condannato, SE.
Il tribunale aveva il dovere di esaminare in maniera più approfondita le risultanze istruttorie e la sopravvenienza, segnalata dal decreto ministeriale, di fatti nuovi, presentati come dimostrativi della persistenza della pericolosità del condannato, ed escludere, attraverso una verifica particolareggiata, che le stesse fossero effettivamente dimostrative della persistenza della attitudine del condannato a mantenere contatti con l'esterno. Invece il tribunale ha fatto un generico riferimento alla durata della sottoposizione del BR al regime speciale, e ad una ipotetica valenza di imprecisati risultati del trattamento penitenziario.
Appaiono pertanto condivisibili le osservazioni del ricorrente, secondo cui il tribunale avrebbe sottovalutato, se non obliterato, la sopravvenienza di fatti significativi che, a parere del medesimo, avrebbero dovuto essere adeguatamente ponderati. Va infatti precisato che, pur dovendosi escludere qualsiasi automatismo o una qualsiasi forma di inversione dell'onere della prova a carico del condannato, secondo il sistema delineato dalla legge, non occorre dare necessariamente la dimostrazione della persistenza nel tempo degli elementi inizialmente riscontrati, ma è sufficiente dimostrare, con adeguata motivazione, che, rispetto al passato, non siano sopravvenuti elementi di novità, suscettibili di eventuale approfondimento, tali da affievolire o da porre nel nulla la valenza degli elementi in precedenza valutati. A tal proposito, la stessa Corte Costituzionale, prima con la sentenza n. 376 del 26.11.1997 e più recentemente con l'ordinanza n. 417 del 23-12-2004, ha chiarito quale deve essere la corretta interpretazione, conforme alla Costituzione, delle norme di cui all'art. 41 bis O.P., che sono volte, secondo le testuali parole della Corte suddetta, "a far fronte a specifiche esigenze di ordine e di sicurezza, essenzialmente discendenti dalla necessità di prevenire ed impedire i collegamenti fra detenuti appartenenti a organizzazioni criminali, nonché fra questi e gli appartenenti a tali organizzazioni ancora in libertà, collegamenti che potrebbero realizzarsi... attraverso l'utilizzo delle opportunità di contatti che l'ordinario regime carcerario consente e in certa misura favorisce".
Nella specie le argomentazioni svolte dal tribunale, con cui sono state implicitamente ritenute irrilevanti la persistente operatività del clan di appartenenza e la posizione apicale dal BR rivestita nell'ambito dell'organizzazione (elementi in teoria influenti sulla capacità del predetto di mantenere contatti con l'esterno), appaiono affermazioni non adeguatamente dimostrate. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata e rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Sorveglianza di Torino.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Torino.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2009