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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 976/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 02/12/2024 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore FERLA GIROLAMO, Giudice SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 02/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1529/2019 depositato il 04/03/2019
proposto da
Comune di Siracusa - Indirizzo_1
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3205/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 27/07/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 63/R I.C.I. 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 60/R I.C.I. 2009 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al R.G.R. n. 3934/2011 la contribuente Resistente_1 impugnava gli avvisi di accertamento ICI n. 63/R/2008 e n. 60/R/2009, emessi dal Comune di Siracusa in data 09/06/2011 e notificati il 15/07/2011, deducendone l'illegittimità per carenza di motivazione ed erroneità della pretesa impositiva, assumendo che l'immobile oggetto di imposizione fosse adibito ad abitazione principale.
La Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, con sentenza n. 3205/02/2018, accoglieva il ricorso, ritenendo provato, sulla base della documentazione prodotta, il requisito dell'abitazione principale, ed annullava gli avvisi di accertamento impugnati, compensando le spese di giudizio.
Avverso detta decisione proponeva appello il Comune di Siracusa, deducendo l'erroneità della sentenza impugnata sul presupposto che l'esenzione ICI per abitazione principale spetterebbe esclusivamente qualora l'immobile sia destinato a dimora abituale dell'intero nucleo familiare, richiamando i doveri di coabitazione tra coniugi di cui agli artt. 143 e 144
c.c.
Con ordinanza interlocutoria del 14/05/2019 questo Collegio rigettava l'istanza di sospensione degli effetti esecutivi della sentenza impugnata, ritenendo insussistenti i presupposti di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992. All'udienza pubblica del 02/12/2024 l'appellante si riportava agli atti ed insisteva nei motivi di appello;
nessuno compariva per l'appellata. La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLE DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
La sentenza di primo grado si fonda su un accertamento in fatto puntuale, logico e congruamente motivato, avendo la Commissione Tributaria Provinciale ritenuto dimostrato, sulla base della documentazione prodotta dalla contribuente (atto di acquisto dell'immobile, certificazioni storiche di residenza e di stato di famiglia, dichiarazioni ICI), che l'immobile oggetto degli avvisi di accertamento ICI n. 63/R/2008 (anno d'imposta
2008) e n. 60/R/2009 (anno d'imposta 2009) fosse effettivamente adibito ad abitazione principale.
L'appellante Comune di Siracusa non ha formulato specifiche censure idonee a sovvertire tale accertamento in fatto, limitandosi a riproporre, in termini generici ed astratti, la tesi secondo cui l'agevolazione ICI per abitazione principale presupporrebbe la dimora abituale dell'intero nucleo familiare, senza tuttavia indicare elementi fattuali concreti idonei a dimostrare l'insussistenza del requisito della dimora abituale della contribuente.
Il Comune di Siracusa, nelle proprie memorie di costituzione (pagg. 4 e 5), sostiene che il
Indirizzo_2trasferimento di residenza anagrafica della contribuente dall'immobile sito in a quello sito in Indirizzo_3 sarebbe stato effettuato al solo fine di conseguire indebitamente l'agevolazione ICI su entrambi gli immobili, prospettando un comportamento elusivo fondato sull'assunto che il semplice spostamento della residenza di uno dei coniugi consentirebbe di liberare il nucleo familiare dall'imposizione su più unità immobiliari.
Tale ricostruzione non può essere condivisa. In primo luogo, essa presuppone la sussistenza di una duplice agevolazione in favore del medesimo nucleo familiare, circostanza che non risulta provata né specificamente dimostrata dall'Amministrazione appellante. In particolare, il Comune non ha fornito elementi idonei a dimostrare che, a seguito del trasferimento di residenza della contribuente in data 25.11.2008, l'immobile sito in Indirizzo_2 abbia continuato a beneficiare dell'esenzione ICI quale abitazione principale di altro soggetto del nucleo familiare.
In secondo luogo, l'assunto elusivo prospettato dall'Amministrazione si fonda esclusivamente sulla successione temporale delle residenze anagrafiche, senza che siano stati allegati o provati elementi oggettivi e concreti atti a dimostrare l'inesistenza della
Indirizzo_3dimora abituale della contribuente nell'immobile sito in ovvero l'uso strumentale e fittizio del trasferimento di residenza.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l'onere di provare la sussistenza dei presupposti impositivi e l'insussistenza delle condizioni per fruire dell'agevolazione incombe sull'ente impositore, non potendo l'Amministrazione limitarsi a presunzioni o affermazioni di carattere generale (Cass., sez. V, 9 giugno 2016, n. 11855;
Cass., sez. V, 3 maggio 2017, n. 10706).
In materia di ICI, la Suprema Corte ha altresì chiarito che la diversa residenza anagrafica dei coniugi non è di per sé sufficiente ad escludere il beneficio dell'abitazione principale, occorrendo la prova di un utilizzo strumentale o fittizio della residenza ovvero della mancanza della dimora abituale del soggetto passivo nell'immobile (Cass., sez. V, 28 ottobre 2020, n. 23700). Nel caso di specie, tale prova non è stata fornita, sicché le argomentazioni dell'Amministrazione appellante, pur esaminate dal Collegio, non risultano idonee a superare l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di primo grado.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia – sezione staccata di
Siracusa, sezione quarta, rigetta l'appello proposto dal Comune di Siracusa e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 3205/02/2018 della Commissione Tributaria
Provinciale di Siracusa;
Compensa tra le parti le spese del grado, in considerazione della natura interpretativa della controversia.
Così deciso in Siracusa, il 2 dicembre 2024
Il Presidente est.
Dott. Nunzio Cacciato
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 02/12/2024 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore FERLA GIROLAMO, Giudice SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 02/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1529/2019 depositato il 04/03/2019
proposto da
Comune di Siracusa - Indirizzo_1
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3205/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 27/07/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 63/R I.C.I. 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 60/R I.C.I. 2009 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al R.G.R. n. 3934/2011 la contribuente Resistente_1 impugnava gli avvisi di accertamento ICI n. 63/R/2008 e n. 60/R/2009, emessi dal Comune di Siracusa in data 09/06/2011 e notificati il 15/07/2011, deducendone l'illegittimità per carenza di motivazione ed erroneità della pretesa impositiva, assumendo che l'immobile oggetto di imposizione fosse adibito ad abitazione principale.
La Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, con sentenza n. 3205/02/2018, accoglieva il ricorso, ritenendo provato, sulla base della documentazione prodotta, il requisito dell'abitazione principale, ed annullava gli avvisi di accertamento impugnati, compensando le spese di giudizio.
Avverso detta decisione proponeva appello il Comune di Siracusa, deducendo l'erroneità della sentenza impugnata sul presupposto che l'esenzione ICI per abitazione principale spetterebbe esclusivamente qualora l'immobile sia destinato a dimora abituale dell'intero nucleo familiare, richiamando i doveri di coabitazione tra coniugi di cui agli artt. 143 e 144
c.c.
Con ordinanza interlocutoria del 14/05/2019 questo Collegio rigettava l'istanza di sospensione degli effetti esecutivi della sentenza impugnata, ritenendo insussistenti i presupposti di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992. All'udienza pubblica del 02/12/2024 l'appellante si riportava agli atti ed insisteva nei motivi di appello;
nessuno compariva per l'appellata. La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLE DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
La sentenza di primo grado si fonda su un accertamento in fatto puntuale, logico e congruamente motivato, avendo la Commissione Tributaria Provinciale ritenuto dimostrato, sulla base della documentazione prodotta dalla contribuente (atto di acquisto dell'immobile, certificazioni storiche di residenza e di stato di famiglia, dichiarazioni ICI), che l'immobile oggetto degli avvisi di accertamento ICI n. 63/R/2008 (anno d'imposta
2008) e n. 60/R/2009 (anno d'imposta 2009) fosse effettivamente adibito ad abitazione principale.
L'appellante Comune di Siracusa non ha formulato specifiche censure idonee a sovvertire tale accertamento in fatto, limitandosi a riproporre, in termini generici ed astratti, la tesi secondo cui l'agevolazione ICI per abitazione principale presupporrebbe la dimora abituale dell'intero nucleo familiare, senza tuttavia indicare elementi fattuali concreti idonei a dimostrare l'insussistenza del requisito della dimora abituale della contribuente.
Il Comune di Siracusa, nelle proprie memorie di costituzione (pagg. 4 e 5), sostiene che il
Indirizzo_2trasferimento di residenza anagrafica della contribuente dall'immobile sito in a quello sito in Indirizzo_3 sarebbe stato effettuato al solo fine di conseguire indebitamente l'agevolazione ICI su entrambi gli immobili, prospettando un comportamento elusivo fondato sull'assunto che il semplice spostamento della residenza di uno dei coniugi consentirebbe di liberare il nucleo familiare dall'imposizione su più unità immobiliari.
Tale ricostruzione non può essere condivisa. In primo luogo, essa presuppone la sussistenza di una duplice agevolazione in favore del medesimo nucleo familiare, circostanza che non risulta provata né specificamente dimostrata dall'Amministrazione appellante. In particolare, il Comune non ha fornito elementi idonei a dimostrare che, a seguito del trasferimento di residenza della contribuente in data 25.11.2008, l'immobile sito in Indirizzo_2 abbia continuato a beneficiare dell'esenzione ICI quale abitazione principale di altro soggetto del nucleo familiare.
In secondo luogo, l'assunto elusivo prospettato dall'Amministrazione si fonda esclusivamente sulla successione temporale delle residenze anagrafiche, senza che siano stati allegati o provati elementi oggettivi e concreti atti a dimostrare l'inesistenza della
Indirizzo_3dimora abituale della contribuente nell'immobile sito in ovvero l'uso strumentale e fittizio del trasferimento di residenza.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l'onere di provare la sussistenza dei presupposti impositivi e l'insussistenza delle condizioni per fruire dell'agevolazione incombe sull'ente impositore, non potendo l'Amministrazione limitarsi a presunzioni o affermazioni di carattere generale (Cass., sez. V, 9 giugno 2016, n. 11855;
Cass., sez. V, 3 maggio 2017, n. 10706).
In materia di ICI, la Suprema Corte ha altresì chiarito che la diversa residenza anagrafica dei coniugi non è di per sé sufficiente ad escludere il beneficio dell'abitazione principale, occorrendo la prova di un utilizzo strumentale o fittizio della residenza ovvero della mancanza della dimora abituale del soggetto passivo nell'immobile (Cass., sez. V, 28 ottobre 2020, n. 23700). Nel caso di specie, tale prova non è stata fornita, sicché le argomentazioni dell'Amministrazione appellante, pur esaminate dal Collegio, non risultano idonee a superare l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di primo grado.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia – sezione staccata di
Siracusa, sezione quarta, rigetta l'appello proposto dal Comune di Siracusa e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 3205/02/2018 della Commissione Tributaria
Provinciale di Siracusa;
Compensa tra le parti le spese del grado, in considerazione della natura interpretativa della controversia.
Così deciso in Siracusa, il 2 dicembre 2024
Il Presidente est.
Dott. Nunzio Cacciato