Versione
19 febbraio 2013
19 febbraio 2013
Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba d'Egitto sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Il Cairo il 15 febbraio 2001.