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Sentenza 15 settembre 2023
Sentenza 15 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/09/2023, n. 37860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37860 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ER DA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23. Comma 8 D.L. 137/2020. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza indicata in epigrafe ha confermato quella pronunciata dal tribunale di Napoli nord in data 14 giugno 2019 con la quale l'imputata CI IL è stata dichiarata colpevole del reato di truffa e condannata alla pena di giustizia. 2. Impugnando la sentenza, la difesa dell'imputata formula 3 motivi di ricorso qui sintetizzati ai sensi dell'articolo 173 att. cod. proc. pen. 2.1 Con il primo motivo di ricorso si chiede l'annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata in punto di responsabilità penale per il delitto di truffa a causa della erronea valutazione delle prove dichiarative e documentali. In particolare si afferma che la sentenza impugnata merita censure per carenza, contraddittorietà o comunque manifeste logicità della motivazione per travisamento della prova desumibile da specifici atti del processo. Sussiste inoltre violazione dell'articolo 192 del codice di procedura essendo stata erroneamente ritenuta raggiunta la prova della responsabilità dell'imputata. Si sostiene inoltre nel ricorso (pg.3) che "l'intero quadro probatorio posto a fondamento della ricorsa pronuncia è stato erroneamente Penale Sent. Sez. 2 Num. 37860 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 31/05/2023 valutato tutti i profili, fattuali e giuridici, poiché non avrebbe potuto altrimenti confermare l'assunto di colpevolezza dell'odierno ricorrente per il delitto di maltrattamenti contestato". Nell'ambito della critica alla motivazione si evidenzia poi (pg.18) che "la Corte... deduce una sorta di apodittica presunzione dell'attendibilità della persona offesa sulla base di generici racconti che ella ha narrato relativamente ad episodi di violenza verificatisi in diverse occasioni". 2.2 Analoghe doglianze vengono formulate con il secondo motivo di ricorso ove viene censurata la sentenza impugnata per violazione dei presupposti applicativi dell'articolo 131-bis del c.p. "nella parte in cui il giudice di seconde cure non ha ritenuto di applicare -ancorché d'ufficio e benché sia stata rinuncia ai motivi con concordato di pena - la causa di non punibilità della speciale te novità del fatto" (così nell'originale). 2.3 Infine con il terzo motivo di impugnazione si lamenta, sempre con riferimento a violazione di legge ed a carenze motivazionali, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per diversi profili. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato e pecca di approssimazione tanto in relazione al contenuto che alla tecnica redazionale. Il relazione al primo profilo, come visto dalle citazioni letterali sopra riportate, il primo motivo di ricorso si riferisce ad un imputato di sesso maschile ed ad un caso di maltrattamenti, segno evidente che il ricorso è frutto della tecnica del copy paste e non è stato nemmeno riletto e collazionato, ciò che costituisce la minima diligenza nella redazione degli atti, non solo giudiziari. In relazione al secondo profilo, vanno sottolineate plurime carenze concettuali dell'atto, come di seguito si espone. Innanzi tutto, lamentando la violazione di legge (specificamente, dell'art.192 cod. proc. pen.) in relazione alla asserita erronea valutazione probatoria, il motivo si pone in opposizione con il consolidato orientamento della Corte, da ultimo ribadito dal suo più autorevole consesso (Sez. U., n. 29541 del 16/07/2020 Filardo, Rv. 280027 - 04) secondo cui in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice (come avviene nel caso concreto), per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità. Il motivo di ricorso incorre inoltre in una ulteriore errore concettuale, anch'esso contrastato costantemente dalla giurisprudenza della Corte. Si fa riferimento alla pratica (non infrequente, in verità) di denunciare il vizio motivazionale cumulativamente, in contrasto con il principio ribadito di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui «i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità» (Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, non mass. sul punto). In motivazione si specifica che proprio la (confusa) tecnica redazionale della doglianza sul motivo è indice della mancanza di chiarezza sull'oggetto della censura ed in definitiva, sulla natura di merito (e non di legittimità) della doglianza stessa. In definitiva, entrambi gli errori concettuali ora esaminati sono 'figli', si può dire, della natura impropria del motivo stesso, con il quale si mira a sottoporre al vaglio di legittimità una nuova valutazione del fatto, in contrasto con la struttura processuale italiana che vede nel giudizio di legittimità solamente il finale controllo in punto di diritto, al fine di tutelare la nomofilachia, cioè l'uniforme interpretazione del diritto, non l'uniforme interpretazione del fatto. Ed in effetti, nell'affrontare in termini assolutamente generici e idonei a fondare qualsiasi ricorso, perché disancorati dal riferimento a specifiche critiche di legittimità (non si spiega in cosa consista la contraddizione motivazionale che si denuncia, in cosa la manifesta illogicità né perché la motivazione sia assente), il ricorso giunge a pg.11 ad affermare la sussistenza di ipotesi ricostruttive alternative dimenticando che non è sufficiente evocare una ricostruzione fattuale alternativa cioè sollecitare una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove, evidenziando ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento o della loro interpretazione. Tali valutazioni attengono al fatto e sono riservate al giudice del merito (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). Tanto più che si è in presenza di c.d. "doppia conforme" in punto affermazione della penale responsabilità dell'imputata per il reato contestato, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). In particolare, rilevanti e del tutto idonee a smentire le critiche di carenza di elementi sufficienti ad ascrivere la condotta all'imputata appaiono le considerazioni svolte a pg.3 della sentenza dove si evidenzia che la carta Postepay sulla quale venne inviata la somma oggetto di truffa fu attivata grazie all'utilizzo della documentazione della imputata e quindi con identificazione allo sportello della stessa quale utilizzatrice. 3. Il secondo motivo replica le carenze sopra indicate. Per cominciare, vi si parla di un imputato (anziché imputata), di un (insussistente) concordato con rinuncia ai motivi di appello, di un reato (di evasione) che non risulta contestato, di una visita della persona offesa "sotto casa del degli imputati" di pura invenzione, a testimonianza dell'inusuale mancanza di diligenza nella predisposizione dell'atto. A ciò si aggiunge che il motivo è aspecifico poiché, tra le tante considerazioni sull'art.131 bis c.p. (e non c.p.p., come pure si legge a pg.30 del ricorso), tutte generiche perché prive di riferimento al caso specifico, manca in radice il riferimento ad uno dei parametri indicati dal giudice d'appello a giustificazione della propria decisione di escludere la applicazione della clausola di esclusione della punibilità. Ci si riferisce al "considerevole importo del provento del reato" (€ 1.482,00) che contribuisce a connotare il fatto di particolare gravità, come si legge nella penultima pagina della sentenza. Avverso tale legittima e non manifestamente illogica considerazione, di per sé sufficiente a giustificare la decisione adottata, la difesa non solleva critica, condannando per ciò solo il motivo all'inammissibilità. 4. Il terzo motivo presenta oltre a tutti i vizi già riscontrati in precedenza (a cominciare dalle modalità di redazione: si parla sempre di imputato anche se poi si fa nome e cognome dell'imputata) anche una insostenibile genericità che, a mente dell'art.581 cod. proc. pen. ne sancisce la inammissibilità. Esso infatti non solo non contrasta in alcun modo gli argomenti addotti dalla Corte (in sostanza i numerosi precedenti specifici e la assenza di elementi favorevoli) ma si risolve in una serie di considerazioni che potrebbero essere utilizzate per qualsiasi ricorso (e che probabilmente lo sono state, alla luce del sistematico riferimento ad un imputato di sesso diverso da quello dell'imputata). 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 31 maggio 2023 Il C sigliere relato
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23. Comma 8 D.L. 137/2020. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza indicata in epigrafe ha confermato quella pronunciata dal tribunale di Napoli nord in data 14 giugno 2019 con la quale l'imputata CI IL è stata dichiarata colpevole del reato di truffa e condannata alla pena di giustizia. 2. Impugnando la sentenza, la difesa dell'imputata formula 3 motivi di ricorso qui sintetizzati ai sensi dell'articolo 173 att. cod. proc. pen. 2.1 Con il primo motivo di ricorso si chiede l'annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata in punto di responsabilità penale per il delitto di truffa a causa della erronea valutazione delle prove dichiarative e documentali. In particolare si afferma che la sentenza impugnata merita censure per carenza, contraddittorietà o comunque manifeste logicità della motivazione per travisamento della prova desumibile da specifici atti del processo. Sussiste inoltre violazione dell'articolo 192 del codice di procedura essendo stata erroneamente ritenuta raggiunta la prova della responsabilità dell'imputata. Si sostiene inoltre nel ricorso (pg.3) che "l'intero quadro probatorio posto a fondamento della ricorsa pronuncia è stato erroneamente Penale Sent. Sez. 2 Num. 37860 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 31/05/2023 valutato tutti i profili, fattuali e giuridici, poiché non avrebbe potuto altrimenti confermare l'assunto di colpevolezza dell'odierno ricorrente per il delitto di maltrattamenti contestato". Nell'ambito della critica alla motivazione si evidenzia poi (pg.18) che "la Corte... deduce una sorta di apodittica presunzione dell'attendibilità della persona offesa sulla base di generici racconti che ella ha narrato relativamente ad episodi di violenza verificatisi in diverse occasioni". 2.2 Analoghe doglianze vengono formulate con il secondo motivo di ricorso ove viene censurata la sentenza impugnata per violazione dei presupposti applicativi dell'articolo 131-bis del c.p. "nella parte in cui il giudice di seconde cure non ha ritenuto di applicare -ancorché d'ufficio e benché sia stata rinuncia ai motivi con concordato di pena - la causa di non punibilità della speciale te novità del fatto" (così nell'originale). 2.3 Infine con il terzo motivo di impugnazione si lamenta, sempre con riferimento a violazione di legge ed a carenze motivazionali, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per diversi profili. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato e pecca di approssimazione tanto in relazione al contenuto che alla tecnica redazionale. Il relazione al primo profilo, come visto dalle citazioni letterali sopra riportate, il primo motivo di ricorso si riferisce ad un imputato di sesso maschile ed ad un caso di maltrattamenti, segno evidente che il ricorso è frutto della tecnica del copy paste e non è stato nemmeno riletto e collazionato, ciò che costituisce la minima diligenza nella redazione degli atti, non solo giudiziari. In relazione al secondo profilo, vanno sottolineate plurime carenze concettuali dell'atto, come di seguito si espone. Innanzi tutto, lamentando la violazione di legge (specificamente, dell'art.192 cod. proc. pen.) in relazione alla asserita erronea valutazione probatoria, il motivo si pone in opposizione con il consolidato orientamento della Corte, da ultimo ribadito dal suo più autorevole consesso (Sez. U., n. 29541 del 16/07/2020 Filardo, Rv. 280027 - 04) secondo cui in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice (come avviene nel caso concreto), per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità. Il motivo di ricorso incorre inoltre in una ulteriore errore concettuale, anch'esso contrastato costantemente dalla giurisprudenza della Corte. Si fa riferimento alla pratica (non infrequente, in verità) di denunciare il vizio motivazionale cumulativamente, in contrasto con il principio ribadito di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui «i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità» (Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, non mass. sul punto). In motivazione si specifica che proprio la (confusa) tecnica redazionale della doglianza sul motivo è indice della mancanza di chiarezza sull'oggetto della censura ed in definitiva, sulla natura di merito (e non di legittimità) della doglianza stessa. In definitiva, entrambi gli errori concettuali ora esaminati sono 'figli', si può dire, della natura impropria del motivo stesso, con il quale si mira a sottoporre al vaglio di legittimità una nuova valutazione del fatto, in contrasto con la struttura processuale italiana che vede nel giudizio di legittimità solamente il finale controllo in punto di diritto, al fine di tutelare la nomofilachia, cioè l'uniforme interpretazione del diritto, non l'uniforme interpretazione del fatto. Ed in effetti, nell'affrontare in termini assolutamente generici e idonei a fondare qualsiasi ricorso, perché disancorati dal riferimento a specifiche critiche di legittimità (non si spiega in cosa consista la contraddizione motivazionale che si denuncia, in cosa la manifesta illogicità né perché la motivazione sia assente), il ricorso giunge a pg.11 ad affermare la sussistenza di ipotesi ricostruttive alternative dimenticando che non è sufficiente evocare una ricostruzione fattuale alternativa cioè sollecitare una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove, evidenziando ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento o della loro interpretazione. Tali valutazioni attengono al fatto e sono riservate al giudice del merito (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). Tanto più che si è in presenza di c.d. "doppia conforme" in punto affermazione della penale responsabilità dell'imputata per il reato contestato, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). In particolare, rilevanti e del tutto idonee a smentire le critiche di carenza di elementi sufficienti ad ascrivere la condotta all'imputata appaiono le considerazioni svolte a pg.3 della sentenza dove si evidenzia che la carta Postepay sulla quale venne inviata la somma oggetto di truffa fu attivata grazie all'utilizzo della documentazione della imputata e quindi con identificazione allo sportello della stessa quale utilizzatrice. 3. Il secondo motivo replica le carenze sopra indicate. Per cominciare, vi si parla di un imputato (anziché imputata), di un (insussistente) concordato con rinuncia ai motivi di appello, di un reato (di evasione) che non risulta contestato, di una visita della persona offesa "sotto casa del degli imputati" di pura invenzione, a testimonianza dell'inusuale mancanza di diligenza nella predisposizione dell'atto. A ciò si aggiunge che il motivo è aspecifico poiché, tra le tante considerazioni sull'art.131 bis c.p. (e non c.p.p., come pure si legge a pg.30 del ricorso), tutte generiche perché prive di riferimento al caso specifico, manca in radice il riferimento ad uno dei parametri indicati dal giudice d'appello a giustificazione della propria decisione di escludere la applicazione della clausola di esclusione della punibilità. Ci si riferisce al "considerevole importo del provento del reato" (€ 1.482,00) che contribuisce a connotare il fatto di particolare gravità, come si legge nella penultima pagina della sentenza. Avverso tale legittima e non manifestamente illogica considerazione, di per sé sufficiente a giustificare la decisione adottata, la difesa non solleva critica, condannando per ciò solo il motivo all'inammissibilità. 4. Il terzo motivo presenta oltre a tutti i vizi già riscontrati in precedenza (a cominciare dalle modalità di redazione: si parla sempre di imputato anche se poi si fa nome e cognome dell'imputata) anche una insostenibile genericità che, a mente dell'art.581 cod. proc. pen. ne sancisce la inammissibilità. Esso infatti non solo non contrasta in alcun modo gli argomenti addotti dalla Corte (in sostanza i numerosi precedenti specifici e la assenza di elementi favorevoli) ma si risolve in una serie di considerazioni che potrebbero essere utilizzate per qualsiasi ricorso (e che probabilmente lo sono state, alla luce del sistematico riferimento ad un imputato di sesso diverso da quello dell'imputata). 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 31 maggio 2023 Il C sigliere relato