CASS
Sentenza 31 marzo 2023
Sentenza 31 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 31/03/2023, n. 13504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13504 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZI AL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto LIDIA GIORGIO con le quali si è chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 13504 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 15/03/2023 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 12 gennaio 2022, la Corte d'appello di Bologna ha confermato quella del Tribunale di Modena, con la quale l'imputato ZI ND era stato condannato per una contravvenzione ai sensi dell'art. 186 comma 2 lett. c) e 2 bis e 2 -sexies, codice strada, accertata il 30/4/2017. 2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando tre motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge con riferimento alla mancata notificazione del decreto di differimento dell'udienza all'imputato, durante il periodo dell'emergenza da Covid-19, rilevando che i giudici territoriali avrebbero erroneamente interpretato la normativa emergenziale, esulando il caso in esame, nel quale vi era stato il mutamento del luogo della celebrazione dell'udienza di rinvio, dall'ambito di applicazione dell'art. 83, d.l. n. 18/2020 che autorizza le comunicazioni e le notificazioni relativi agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali con invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore di fiducia. Nella specie, a causa del mutamento del luogo di celebrazione del processo, la notifica doveva essere rinnovata ai sensi dell'art. 552, cod. proc. pen., non potendo trovare applicazione il disposto di cui all'art. 157, c. 8, cod. proc. pen., al quale i giudici d'appello hanno fatto riferimento. Con il secondo motivo, ha dedotto violazione di legge con riferimento alla sussistenza dei presupposti per affermare la penale responsabilità dell'imputato, il cui consenso sarebbe stato inficiato da una errata rappresentazione della realtà da parte degli organi accertatori, i quali avrebbero informato il ZI dell'obbligo di prestare il consenso a un prelievo ematico operato solo ai fini dell'accertamento penale. Inoltre, l'accompagnamento del ZI in ospedale era avvenuto al solo fine dell'accertamento penale, non avendo egli ricevuto alcuna cura medica, con violazione del disposto di cui all'art. 186, c. 5, codice strada. Pertanto, nella specie avrebbe avuto rilievo dirimente il dissenso dell'interessato che poteva sottrarsi al prelievo senza incorrere nella violazione di cui all'art. 186, c. 7, codice strada. Con il terzo motivo, infine, ha dedotto vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta utilizzabilità dell'accertamento, non essendo stato il ZI sottoposto a cure mediche e non essendo stata formulata alcuna prognosi dai sanitari. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Lidia GIORGIO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 2 i. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte territoriale, nell'affrontare le doglianze, riproposte sostanzialmente negli stessi termini in questa sede, ha disatteso quella di natura processuale, rilevando che l'art. 83 del d.l. n. 18/2020 deve considerarsi norma emergenziale e pertanto speciale, applicabile a tutte le. comunicazioni, a prescindere dal loro contenuto, considerato peraltro che, nella specie, la citazione a giudizio era stata correttamente notificata in precedenza e che, a prescindere dalla disciplina emergenziale, è lo stesso art. 157, c.
8-bis, cod. proc. pen. a stabilire che, in caso di difesa fiduciaria, le notificazioni all'imputato, successive alla prima, sono eseguite mediante consegna al difensore. Quanto, poi, al presunto vizio del consenso prestato dall'imputato alla esecuzione del prelievo ematico da parte dei sanitari della struttura ospedaliera, la Corte territoriale ha precisato che il ZI era stato ivi trasportato mediante ambulanza, siccome rimasto coinvolto nell'incidente dal medesimo causato, cosicché il suo arrivo presso la struttura era stato motivato anche da esigenze di tipo medico, rientrando pertanto nel protocollo delineato dall'ad. 186, e. 5, codice strada. In ogni caso, di alcun rilievo potevano ritenersi le eventuali erronee informazioni ricevute dalla PG, in ordine alla obbligatorietà del consenso, pena le diverse conseguenze penali del rifiuto, mantenendo comunque il consenso la sua validità quanto alla utilizzabilità dell'accertamento effettuato, conclusivamente rilevando che l'imputato aveva ricevuto l'avviso di cui all'art 114, disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo è manifestamente infondato. Questa Corte di legittimità ha già chiarito, in tema di disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, che le notificazioni all'imputato, anche se detenuto, sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore di fiducia, stante la natura eccezionale e derogatoria dell'art. 83, comma 14, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 (sez. 1, n. 43703 del 21/10/2021, Portante, Rv. 282223). In quella sede, si è precisato che l'art. 83, c. 14, del d. I. n. 18 del 2020 è norma eccezionale, dettata proprio per derogare al regime ordinario delle notificazioni al fine di affrontare la situazione di emergenza derivante dall'esplodere della pandemia e che, quindi, non può essere interpretata alla luce della normativa precedente;
in base alla,stessa, non è neppure dato distinguere le comunicazioni e gli avvisi destinati agli imputati detenuti da quelli per gli imputati liberi, tutte le notificazioni dovendo essere eseguite in via telematica al difensore di fiducia, qualunque fosse la parte interessata. La eccezionalità della previsione, peraltro, deve ritenersi giustificata dal fatto che tale forma di notificazione è stata prevista solo per gli imputati assistiti da difensore di 3 c/e fiducia, poiché il rapporto professionale garantisce la conoscenza dell'atto da parte dell'interessato. 4. Anche il secondo e il terzo motivo sono manifestamente infondati. Le doglianze difensive non colgono nel segno, poiché, da un lato, omettono di considerare la ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata, laddove si dà atto che l'auto alla cui guida si era trovato l'imputato si era addirittura ribaltata, ciò che, con ogni evidenza, aveva giustificato il suo accesso in ospedale e l'attivazione del protocollo di cui all'art. 186, c. 5, codice strada. Inoltre, La Corte ha dato atto che il consenso era stato prestato dal ZI senza riserve, a nulla rilevando la circostanza che egli possa avere avuto informazioni non corrette dagli operanti di PG., conclusivamente osservando che non sussiste in capo a costoro alcun obbligo di carattere informativo circa le conseguenze penali dell'eventuale rifiuto. D'altra parte, il prelievo di campioni biologici (sangue ovvero urine e saliva) compiuto presso una struttura sanitaria non per motivi terapeutici, ma esclusivamente su richiesta della polizia giudiziaria, al solo fine di accertare il tasso alcolemico del soggetto per la ricerca della prova della sua colpevolezza, non richiede uno specifico consenso dell'interessato, oltre a quello eventualmente richiesto dalla natura delle operazioni sanitarie strumentali a detto accertamento (sez. 4, n. 43217 del 18/10/2019, Monti, Rv. 2777946, in cui, in motivazione la Corte ha precisato che resta ferma la possibilità del rifiuto dell'accertamento, penalmente sanzionata;
n. 27107 del 15/9/2020, Tedesco, Rv. 280047; n. 2343 del 29/1172017, dep. 2018, Morrone, Rv. 272334; n. 54977 del 17/10/2017, Zago, Rv. 271665). 5. Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrete al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. In Roma il 15 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il PreSidente A ,1 BR EL Emantiele"Di 5;1/vo Y/r‘2, C_)n I.I
svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto LIDIA GIORGIO con le quali si è chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 13504 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 15/03/2023 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 12 gennaio 2022, la Corte d'appello di Bologna ha confermato quella del Tribunale di Modena, con la quale l'imputato ZI ND era stato condannato per una contravvenzione ai sensi dell'art. 186 comma 2 lett. c) e 2 bis e 2 -sexies, codice strada, accertata il 30/4/2017. 2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando tre motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge con riferimento alla mancata notificazione del decreto di differimento dell'udienza all'imputato, durante il periodo dell'emergenza da Covid-19, rilevando che i giudici territoriali avrebbero erroneamente interpretato la normativa emergenziale, esulando il caso in esame, nel quale vi era stato il mutamento del luogo della celebrazione dell'udienza di rinvio, dall'ambito di applicazione dell'art. 83, d.l. n. 18/2020 che autorizza le comunicazioni e le notificazioni relativi agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali con invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore di fiducia. Nella specie, a causa del mutamento del luogo di celebrazione del processo, la notifica doveva essere rinnovata ai sensi dell'art. 552, cod. proc. pen., non potendo trovare applicazione il disposto di cui all'art. 157, c. 8, cod. proc. pen., al quale i giudici d'appello hanno fatto riferimento. Con il secondo motivo, ha dedotto violazione di legge con riferimento alla sussistenza dei presupposti per affermare la penale responsabilità dell'imputato, il cui consenso sarebbe stato inficiato da una errata rappresentazione della realtà da parte degli organi accertatori, i quali avrebbero informato il ZI dell'obbligo di prestare il consenso a un prelievo ematico operato solo ai fini dell'accertamento penale. Inoltre, l'accompagnamento del ZI in ospedale era avvenuto al solo fine dell'accertamento penale, non avendo egli ricevuto alcuna cura medica, con violazione del disposto di cui all'art. 186, c. 5, codice strada. Pertanto, nella specie avrebbe avuto rilievo dirimente il dissenso dell'interessato che poteva sottrarsi al prelievo senza incorrere nella violazione di cui all'art. 186, c. 7, codice strada. Con il terzo motivo, infine, ha dedotto vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta utilizzabilità dell'accertamento, non essendo stato il ZI sottoposto a cure mediche e non essendo stata formulata alcuna prognosi dai sanitari. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Lidia GIORGIO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 2 i. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte territoriale, nell'affrontare le doglianze, riproposte sostanzialmente negli stessi termini in questa sede, ha disatteso quella di natura processuale, rilevando che l'art. 83 del d.l. n. 18/2020 deve considerarsi norma emergenziale e pertanto speciale, applicabile a tutte le. comunicazioni, a prescindere dal loro contenuto, considerato peraltro che, nella specie, la citazione a giudizio era stata correttamente notificata in precedenza e che, a prescindere dalla disciplina emergenziale, è lo stesso art. 157, c.
8-bis, cod. proc. pen. a stabilire che, in caso di difesa fiduciaria, le notificazioni all'imputato, successive alla prima, sono eseguite mediante consegna al difensore. Quanto, poi, al presunto vizio del consenso prestato dall'imputato alla esecuzione del prelievo ematico da parte dei sanitari della struttura ospedaliera, la Corte territoriale ha precisato che il ZI era stato ivi trasportato mediante ambulanza, siccome rimasto coinvolto nell'incidente dal medesimo causato, cosicché il suo arrivo presso la struttura era stato motivato anche da esigenze di tipo medico, rientrando pertanto nel protocollo delineato dall'ad. 186, e. 5, codice strada. In ogni caso, di alcun rilievo potevano ritenersi le eventuali erronee informazioni ricevute dalla PG, in ordine alla obbligatorietà del consenso, pena le diverse conseguenze penali del rifiuto, mantenendo comunque il consenso la sua validità quanto alla utilizzabilità dell'accertamento effettuato, conclusivamente rilevando che l'imputato aveva ricevuto l'avviso di cui all'art 114, disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo è manifestamente infondato. Questa Corte di legittimità ha già chiarito, in tema di disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, che le notificazioni all'imputato, anche se detenuto, sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore di fiducia, stante la natura eccezionale e derogatoria dell'art. 83, comma 14, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 (sez. 1, n. 43703 del 21/10/2021, Portante, Rv. 282223). In quella sede, si è precisato che l'art. 83, c. 14, del d. I. n. 18 del 2020 è norma eccezionale, dettata proprio per derogare al regime ordinario delle notificazioni al fine di affrontare la situazione di emergenza derivante dall'esplodere della pandemia e che, quindi, non può essere interpretata alla luce della normativa precedente;
in base alla,stessa, non è neppure dato distinguere le comunicazioni e gli avvisi destinati agli imputati detenuti da quelli per gli imputati liberi, tutte le notificazioni dovendo essere eseguite in via telematica al difensore di fiducia, qualunque fosse la parte interessata. La eccezionalità della previsione, peraltro, deve ritenersi giustificata dal fatto che tale forma di notificazione è stata prevista solo per gli imputati assistiti da difensore di 3 c/e fiducia, poiché il rapporto professionale garantisce la conoscenza dell'atto da parte dell'interessato. 4. Anche il secondo e il terzo motivo sono manifestamente infondati. Le doglianze difensive non colgono nel segno, poiché, da un lato, omettono di considerare la ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata, laddove si dà atto che l'auto alla cui guida si era trovato l'imputato si era addirittura ribaltata, ciò che, con ogni evidenza, aveva giustificato il suo accesso in ospedale e l'attivazione del protocollo di cui all'art. 186, c. 5, codice strada. Inoltre, La Corte ha dato atto che il consenso era stato prestato dal ZI senza riserve, a nulla rilevando la circostanza che egli possa avere avuto informazioni non corrette dagli operanti di PG., conclusivamente osservando che non sussiste in capo a costoro alcun obbligo di carattere informativo circa le conseguenze penali dell'eventuale rifiuto. D'altra parte, il prelievo di campioni biologici (sangue ovvero urine e saliva) compiuto presso una struttura sanitaria non per motivi terapeutici, ma esclusivamente su richiesta della polizia giudiziaria, al solo fine di accertare il tasso alcolemico del soggetto per la ricerca della prova della sua colpevolezza, non richiede uno specifico consenso dell'interessato, oltre a quello eventualmente richiesto dalla natura delle operazioni sanitarie strumentali a detto accertamento (sez. 4, n. 43217 del 18/10/2019, Monti, Rv. 2777946, in cui, in motivazione la Corte ha precisato che resta ferma la possibilità del rifiuto dell'accertamento, penalmente sanzionata;
n. 27107 del 15/9/2020, Tedesco, Rv. 280047; n. 2343 del 29/1172017, dep. 2018, Morrone, Rv. 272334; n. 54977 del 17/10/2017, Zago, Rv. 271665). 5. Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrete al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. In Roma il 15 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il PreSidente A ,1 BR EL Emantiele"Di 5;1/vo Y/r‘2, C_)n I.I