Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 334
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Annullamento in autotutela dell'atto impugnato

    L'annullamento in autotutela dell'atto impugnato ha determinato la cessazione della materia del contendere.

  • Accolto
    Soccombenza virtuale dell'ente impositore

    In ragione dell'annullamento in autotutela intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso e della palese illegittimità dell'atto originario, si applica il principio della soccombenza virtuale, condannando l'ente impositore al pagamento delle spese processuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 334
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 334
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo