CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 334/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
CURCIO SALVATORE MARIA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 877/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catanzaro - . 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 884 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 190/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematico iscritto al num. 877/2025 RGR, convenendo in giudizio il Comune di Catanzaro, la contribuente Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento esecutivo e contestuale invito al pagamento dell'IMU anno 2020 n. 884 del 3.10.2024, notificatole il 14.1.2025, eccependo l'illegittimità della pretesa tributaria, per le questioni ed eccezioni dedotte nell'atto introduttivo del giudizio ai cui contenuti si rimanda, concludendo per l'accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Non risulta costituito in giudizio il comune di Catanzaro.
Con memoria illustrativa postuma, la ricorrente evidenzia che il Comune di Catanzaro ha provveduto ad annullare in autotutela l'avviso di accertamento esecutivo IMU anno 2020, oggetto del ricorso (cfr. allegato in atti, depositato in data 7 gennaio 2026), concludendo per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ma insistendo per la condanna della parte convenuta al pagamento delle spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ragione dell'intervenuto annullamento dell'atto impugnato e conseguente sgravio in autotutela da parte dell'ente impositore, va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Va tuttavia rilevato, per come del resto evidenziato e sollecitato dalla ricorrente, come l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato sia intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso, con conseguente applicazione del principio della soccombenza virtuale e condanna dell'ente impositore al pagamento delle spese processuali.
Val la pena di sottolineare, poi, come la contribuente avesse presentato istanza di autotutela prima della proposizione del ricorso, segnalando la palese illegittimità dell'avviso di accertamento per mancanza del presupposto impositivo: ciononostante, il Comune non ha provveduto tempestivamente all'annullamento, di fatto costringendo la ricorrente alla presentazione del ricorso ed ai conseguenti impegni di spesa.
In tali ipotesi, per come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la regola della compensazione delle spese cede al criterio della soccombenza virtuale, fondato sul principio di causalità, potendo essere disposta la compensazione solo ove non sia ravvisabile un'invalidità originaria dell'atto successivamente annullato, né constino ipotesi di negligenza dell'amministrazione (cfr. Cass. Sez. 5, ordinanza n. 20750 del 22/07/2025,
Rv. 675399 - 01).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado - Sezione Prima di Catanzaro in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa o rigettata, così provvede:
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Condanna il comune di Catanzaro al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della parte ricorrente, liquidate in complessivi euro 284,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del
15% del compenso totale per la prestazione, IVA e CAP come per legge, se dovuti.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
CURCIO SALVATORE MARIA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 877/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catanzaro - . 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 884 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 190/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematico iscritto al num. 877/2025 RGR, convenendo in giudizio il Comune di Catanzaro, la contribuente Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento esecutivo e contestuale invito al pagamento dell'IMU anno 2020 n. 884 del 3.10.2024, notificatole il 14.1.2025, eccependo l'illegittimità della pretesa tributaria, per le questioni ed eccezioni dedotte nell'atto introduttivo del giudizio ai cui contenuti si rimanda, concludendo per l'accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Non risulta costituito in giudizio il comune di Catanzaro.
Con memoria illustrativa postuma, la ricorrente evidenzia che il Comune di Catanzaro ha provveduto ad annullare in autotutela l'avviso di accertamento esecutivo IMU anno 2020, oggetto del ricorso (cfr. allegato in atti, depositato in data 7 gennaio 2026), concludendo per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ma insistendo per la condanna della parte convenuta al pagamento delle spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ragione dell'intervenuto annullamento dell'atto impugnato e conseguente sgravio in autotutela da parte dell'ente impositore, va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Va tuttavia rilevato, per come del resto evidenziato e sollecitato dalla ricorrente, come l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato sia intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso, con conseguente applicazione del principio della soccombenza virtuale e condanna dell'ente impositore al pagamento delle spese processuali.
Val la pena di sottolineare, poi, come la contribuente avesse presentato istanza di autotutela prima della proposizione del ricorso, segnalando la palese illegittimità dell'avviso di accertamento per mancanza del presupposto impositivo: ciononostante, il Comune non ha provveduto tempestivamente all'annullamento, di fatto costringendo la ricorrente alla presentazione del ricorso ed ai conseguenti impegni di spesa.
In tali ipotesi, per come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la regola della compensazione delle spese cede al criterio della soccombenza virtuale, fondato sul principio di causalità, potendo essere disposta la compensazione solo ove non sia ravvisabile un'invalidità originaria dell'atto successivamente annullato, né constino ipotesi di negligenza dell'amministrazione (cfr. Cass. Sez. 5, ordinanza n. 20750 del 22/07/2025,
Rv. 675399 - 01).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado - Sezione Prima di Catanzaro in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa o rigettata, così provvede:
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Condanna il comune di Catanzaro al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della parte ricorrente, liquidate in complessivi euro 284,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del
15% del compenso totale per la prestazione, IVA e CAP come per legge, se dovuti.