Sentenza 5 maggio 2016
Massime • 1
Risponde del reato di furto aggravato, e non di appropriazione indebita, il cassiere dell'ufficio postale che, nel consegnare al titolare del libretto di risparmio la somma richiesta, trascriva sullo stesso un importo maggiore, appropriandosi della differenza. (In motivazione la Corte ha precisato che, sebbene la società Poste Italiane s.p.a. abbia la proprietà delle somme depositate dai clienti, ai sensi dell'art. 1834 cod. civ., il cassiere non ha alcuna disponibilità autonoma, neanche provvisoria, della provvista dei libretti postali e, pertanto, deve limitarsi ad eseguire l'operazione richiesta dal titolare del libretto che rimane in ogni momento possessore e "dominus" della gestione del suo conto).
Commentario • 1
- 1. Art. 624 c.p Furtohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/05/2016, n. 43132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43132 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2016 |
Testo completo
ACIN 43 132/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 05/05/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. ANTONIO PRESTIPINO N. 85112016 Dott. MIRELLA CERVADORO - Rel. Consigliere - - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. LUCIANO IMPERIALI N. 3155/2016 Dott. LUIGI AGOSTINACCHIO - Consigliere - Dott. GIUSEPPE SGADARI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO nei confronti di: TAMONE GUALTIERO N. IL 24/03/1952 avverso l'ordinanza n. 1358/2015 TRIB. LIBERTA' di TORINO, del 05/11/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Udit i difensor Avv.; Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr.Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Osserva A seguito di appello ex art.310 c.p., il Tribunale di Torino in ordinanza del 5.11.2015 respingeva l'impugnazione proposta dal pubblico ministero, in quanto l'illecito consisterebbe nella sola appropriazione delle somme indicate nei capi di imputazione, senza collaborazione della vittima né artifici e raggiri prima nell'appropriazione delle somme, e che per il reato di appropriazione indebita non è consentita l'applicazione di alcun presidio cautelare personale. Ricorre per cassazione il pubblico ministero, deducendo che le argomentazioni dei giudici di merito in punto qualificazione giuridica del reato (appropriazione indebita aggravata a fronte del prospettato reato di truffa aggravata) non sono conformi a diritto, e vanno pertanto censurate. L'indagato operava quale dipendente della società Poste Italiane s.p.a. con mansioni di impiegato e cassiere presso il piccolo ufficio postale di Sostegno (BI). Dalle indagini è emerso che l'indagato, allorquando una persona anziana titolare di libretto postale di risparmio si recava allo sportello domandando di effettuare un prelievo di danaro contante, consegnava alla richiedente la somma effettivamente domandata, ma nell'operazione che trascriveva sul libretto indicava una cifra superiore al fine di appropriarsi della differenza. Il possesso del danaro non preesisteva in capo all'indagato in ragione del rapporto di impiego ma è stato conseguito per il tramite della condotta artificiosa;
anzi l'artificio si presenta correttamente, secondo le direttrici impartite dalla giurisprudenza di legittimità, quale simulazione della realtà esterna atta a far percepire una falsa apparenza, che nel caso in esame si identifica con la immutazione dell'importo realmente contabilizzato, idoneo ad indurre la vittima in errore sulla correttezza e sulla regolarità dell'operazione effettuata. Alla luce di tali considerazioni pare quindi ravvisabile l'apporto collaborativo della vittima e parimenti riconducibili gli artifizi e raggiri indicati nell'alveo del delitto di truffa aggravata. In ogni caso, il provvedimento impugnato è censurabile per non aver adeguatamente affrontato il profilo relativo alla possibile qualificazione del fatto quale furto aggravato. Chiede pertanto l'annullamento dell'ordinanza. Il ricorso è fondato, e va accolto. f Considerato in diritto Con giurisprudenza risalente nel tempo, questa Corte ha affermato che la sottrazione di denaro dai conti (libretti di risparmio o conti correnti che fossero) dei clienti da parte dei dipendenti dell'istituto bancario (o postale) che li aveva in deposito configurasse il delitto di furto e non quello di appropriazione indebita (v. Cass.Sez.II, sent.n. 4853/1993, Rv. 197781, in cui si afferma che, ai fini della delimitazione dei confini tra il reato di furto e quello di appropriazione indebita, possono rientrare nella nozione di possesso vari casi di detenzione, ma deve comunque trattarsi di detenzione "nomine proprio" e non in "nomine alieno", come in tutti i casi di persone che abbiano la disponibilità materiale della cosa ad altri appartenente in virtù del rapporto di dipendenza che le lega al titolare del diritto;
Sez.IV sent.n. 1798/1996, Rv. 206302, che ribadisce come il cassiere di un'agenzia bancaria non abbia la disponibilità neanche provvisoria della provvista dei conti correnti dei clienti dell'istituto). Tale orientamento è stato ribadito di recente dalle sentenze della sezione sesta, n. 32543 del 10/05/2007, Rv. 237175, e della quinta sezione, n. 10758 del 21/12/2015 Rv. 266334, secondo le quali risponde del reato di furto aggravato il dipendente della banca che si impossessa, mediante movimentazioni effettuate con i terminali dell'ufficio, di somme di danaro di clienti depositate in conti correnti. Il Tribunale, nel provvedimento impugnato, ha escluso, nella fattispecie, la sussistenza sia del reato di truffa aggravata sia del reato di furto aggravato (qualificazione alternativa indicata dal pm nel suo appello e anche in ricorso in via residuale), e ritenuto - - la sussistenza in astratto del reato di appropriazione indebita sulla base della giurisprudenza di questa Corte (v.Cass. Sez.II, n. 28786 del 18/06/2015, Rv. 264152), secondo la quale, spettando alla banca depositaria, ai sensi dell'art. 1834 cod. civ., la proprietà delle somme di danaro versate dal titolare di un deposito in conto corrente (mentre al correntista l'art. 1852 stesso codice riconosce solo il potere di disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, che, per quanto contabilizzate nel conto di sua pertinenza, fanno tuttavia parte della massa monetaria appartenente alla banca), il cassiere di banca, in è quanto destinatario dell'obbligo di custodia di danaro, valori e titoli in dotazione alla cassa, titolare del possesso di essi e come tale, qualora disponga in proprio favore di somme depositate sul conto corrente, risponde di appropriazione indebita in danno della banca e non già di delitti in danno del correntista perché l'azione svolta nei confronti di questi (falso o altro) interviene ad appropriazione indebita già avvenuta ed al solo fine di "copertura contabile". L'indirizzo giurisprudenziale invocato dai giudici di merito, invero, non si pone in contrasto con quello precedentemente illustrato, perché muove da premesse di fatto assolutamente diverse;
in quel caso, infatti, i cassieri avevano rinnovato in assenza dei titolari originari alcuni libretti di deposito a risparmio nominativi ed al portatore accesi presso la filiale e successivamente proceduto indebitamente ad estinguerli, così indebitamente appropriandosi delle relative somme. Così nessuna operazione di accredito o di addebito era mai realmente avvenuta (e se lo risultava si era consumato un falso ai danni -del depositante); ne discendeva, pertanto, che nella fattispecie i cassieri si erano appropriati del denaro della cassa del quale, rispetto alla banca, erano custodi. Decisive per la corretta qualificazione della condotta sono quindi le circostanze del fatto. E nel caso oggetto di ricorso, per come rappresentato nel ricorso medesimo, ON RO non aveva alcuna disponibilità autonoma, neanche provvisoria, della provvista dei libretti postali di risparmio in questione, in quanto anche considerando che le somme versate sui libretti erano divenute di proprietà della società Poste Italiane spa ai sensi dell'art. 1834 cod. civ. - al momento in cui il titolare del libretto richiedeva l'operazione allo sportello, egli non aveva altro compito che quello di eseguire esattamente le disposizioni del titolare del libretto in questione, il quale rimane, in ogni momento, possessore e "dominus" della gestione del suo conto. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata e gli atti trasmessi ad altra Sezione del Tribunale del Riesame affinchè, alla luce dei principi di diritto sopra enunciati, provveda a nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla qualificazione giuridica del fatto con rinvio al Tribunale di Torino, Sezione del Riesame dei provvedimenti coercitivi, disponendo l'integrale trasmissione degli atti allo stesso Tribunale. Così deliberato, in camera di consiglio il 5.5.2016 Il Consigliere estensoreMirella Cerve se Il Presidente Antonio Prestipino DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 12 OTT. 2016 IL Funzion ario Marina PERILLI 3